CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 474
presentata dai Consiglieri regionali
AMADU - PITTALIS - FLORIS Rosanna - LOCCI - LAI - TOCCO - CONTU Mariano Ignazio - PERU - MURGIONI - RANDAZZO - BARDANZELLU - RODIN - PETRINI - LUNESUil 22 gennaio 2013
Provvedimenti a sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che solo la presenza di entrambi i genitori può garantire un'equilibrata crescita psicofisica dei figli e che tale condizione va garantita anche a seguito di separazione e divorzio dei genitori attraverso interventi di sostegno mirato al genitore che, a seguito di tale evento, venga a trovarsi in una situazione di maggiore debolezza.
La finalità della presente proposta di legge è, quindi, quella di assicurare al genitore separato in situazione di difficoltà il diritto a recuperare e rafforzare la propria autonomia anche di tipo economico in modo da ristabilire condizioni di effettiva parità di diritti tra i genitori nello svolgimento del proprio ruolo anche in regime di separazione.
Tale situazione di difficoltà è sofferta, in particolare, dalla figura paterna che, a seguito della pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, viene a trovarsi in una situazione difficoltà economica che può comportare l'impossibilità a condurre un'esistenza dignitosa che, tra l'altro, può costituire un impedimento all'esercizio del proprio ruolo di genitore.
L'articolo 1 individua le finalità della legge che mira a consentire a entrambi i genitori di mantenere un rapporto equilibrato con i figli, anche a seguito della separazione o del divorzio, attraverso la previsione di misure di sostegno al genitore che si trova in situazione di difficoltà.
L'articolo 2 individua i destinatari della legge.
L'articolo 3 elenca gli interventi regionali a favore del genitore separato in grave difficoltà economica che sono: sostegno economico anche attraverso la forma del prestito agevolato, sostegno abitativo, supporto psicologico ed, infine, assistenza e consulenza anche di tipo legale.
L'articolo 4 disciplina i centri di assistenza e mediazione familiare come strumento di supporto alla coppia in tutte le fasi della separazione e nell'affidamento dei figli.
L'articolo 5 prevede il monitoraggio delle problematiche connesse alle separazioni e ai divorzi e la verifica dell'attuazione della presente legge.
L'articolo 6 contiene la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione promuove interventi diretti a garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori anche a seguito della separazione o del divorzio. A tal fine assicura misure di sostegno a favore del genitore separato o divorziato in situazione di difficoltà economica affinché possa mantenere la propria autonomia e un'esistenza dignitosa.
Art. 2
Destinatari1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i padri e le madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge.
Art. 3
Interventi della Regione1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione realizza interventi a favore del genitore separato in grave difficoltà economica diretti a:
a) attribuire benefici di tipo economico che consentano al genitore di superare la fase di emergenza economica;
b) rispondere a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, anche temporanee, qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge;
c) garantire l'accesso, attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti ed aziende di credito, alla concessione di prestiti agevolati;
d) assicurare servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti, allo stesso riconosciuti, in caso di separazione;
e) attivare percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, predispone un programma che individua criteri e modalità per l'attuazione e l'accesso agli interventi di cui al comma 1.
Art. 4
Centri di assistenza e mediazione familiare1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di centri di assistenza e mediazione familiare come strumento idoneo a fornire un sostegno alla coppia nella fase della separazione o del divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). I centri di assistenza concorrono, nell'ambito dei servizi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), all'attuazione delle finalità previste dalla presente legge.
2. I centri di cui al comma 1 possono essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni non aventi finalità di lucro e con comprovata esperienza nello specifico settore e sono dotati di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua i compiti, le modalità di gestione e di finanziamento e l'articolazione territoriale dei centri di cui al comma 1.
Art. 5
Monitoraggio1. La Regione effettua un monitoraggio delle situazioni di disagio legate alle separazioni e ai divorzi anche in raccordo con le altre istituzioni che operano nel settore.
2. La Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione nella quale fornisce le informazioni di cui al comma 1 e riferisce sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 6
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 150.000, si provvede con le disponibilità recate nell'UPB S05.03.009.