CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 473

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - DEDONI - COSSA - FOIS - MULA - VARGIU

il 17 gennaio 2013

Misure per incrementare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per favorire la loro crescita professionale nelle aziende

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'articolo 51 della Costituzione del nostro paese stabilisce che "tutti cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E chiede di fatto ai legislatori, ai vari livelli, l'adozione di misure normative che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne".

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma la "parità tra donne e uomini" al comma 1 dell'articolo 23, mentre in quello seguente giustifica l'adozione di "misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sotto rappresentato", ed evidentemente neppure nel nostro pur civile paese questo non è quello maschile.

Ma a noi pare che il problema della sotto rappresentanza femminile nel mondo della politica e delle istituzioni vada ben al di là del mancato rispetto di pur importantissime norme come quelle appena citate.

Infatti si tratta di un problema di giustizia basilare per la nostra convivenza, nel senso che una società ingiusta, come quella che discrimina le donne, corrode e corrompe l'etica dei comportamenti individuali e collettivi.

E andando anche al di là dei problemi etici, non vi è dubbio che uno dei problemi di maggiore rilievo che incide sulle possibilità di crescita economica e sociale della nostra Regione, ma direi dell'intero paese, è quello relativo allo scarso numero di donne attualmente impegnate nel mercato del lavoro.

Ci sono due profili principali che abbiamo esaminato nel predisporre la presente proposta di legge e da entrambi abbiamo tratto spunto per le misure da adottare.

Il primo profilo è relativo alla scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel nostro paese: in Italia fa parte del mondo del lavoro solo il 40 per cento delle donne, tasso enormemente inferiore rispetto all'obbiettivo UE che è del 60 per cento.

Ma basta pensare che ci sono paesi dove la partecipazione femminile alla forza lavoro sfiora l'80 per cento (senza andare molto lontano, in Inghilterra è intorno al 68 per cento), per capire come nel nostro paese ci stiamo privando di almeno un 20 per cento delle nostre risorse umane, culturali e professionali.

Nessuno lo ha voluto o lo vuole, nessuno lo ha coscientemente deciso, ma questa è la indiscutibile realtà.

Diversi studi e inchieste giornalistiche hanno sottolineato l'enorme impatto che una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro potrebbe avere sulle nostre società e in un recente articolo il settimanale britannico The Economist ha addirittura dimostrato una correlazione positiva e diretta tra lavoro femminile e crescita del prodotto interno lordo.

In tutto il mondo sono state adottate (o sono in via di adozione) politiche tese a favorire il ruolo della donna nel sistema economico, non solo, ma anche per ragioni egoistiche e produttive; si pensi che il lavoro femminile vale negli USA oltre il 40 per cento del prodotto interno lordo di quel paese!

Tra l'altro, contrariamente a quanto si crede e - bisogna dirlo - anche a quanto sembrerebbe logico, l'incremento della partecipazione delle donne al mondo del lavoro non ne riduce il ruolo classico di "gestore" della famiglia ma anzi, come fa notare Abravanel, parallelamente all'aumento delle possibilità lavorative aumenta il tasso di fertilità in quanto "una donna che sa di avere maggiori possibilità di occuparsi non avrà remore ad affrontare una nuova maternità", sapendo poi di potere facilmente trovare di nuovo un lavoro nel caso non voglia mantenere lo stesso.

Certo occorre che classi dirigenti innovative e illuminate adottino politiche utili sia a diminuire le discriminazioni e a favorire le assunzioni femminili sia a mettere a disposizioni asili nido e tutti gli altri tipi di supporti di cui una donna in carriera potrebbe aver bisogno e a questo fine sono destinate le norme di cui agli articoli da 2 a 6 della presente proposta di legge.

Nel pensare a questa proposta di legge abbiamo ritenuto che fosse doveroso riformare norme e comportamenti a favore di situazioni che meglio consentano di incidere sui tempi di vita e di lavoro delle imprese e delle donne e, di conseguenza, sulla ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia.

A questo, agli schemi di conduzione delle attività familiari, sono dedicate le norme che prevedono ausili alla maternità più estesi e anche più moderni, allo scopo di consentire a tutte le donne la possibilità di competere in maniera paritaria, senza un braccio legato dietro alla schiena, nel processo di selezione dei gruppi dirigenti, anche politici, della Sardegna.

L'altro profilo, legato solo in parte al precedente, è quello del soffitto di vetro (ceiling glass), dal nome di una fortunata allocuzione inventata tanti anni fa dal Wall Street Journal per rappresentare una invisibile, ma presente, barriera tra le donne e gli incarichi più importanti nelle aziende e, più in generale, nelle società, anche in quelle più meritocratiche come gli Stati Uniti.

Si potrebbe ripetere il discorso fatto a proposito della partecipazione al mercato del lavoro perché, anche in questo caso, sbarrare per pregiudizi più o meno nascosti e inconfessabili la strada delle donne verso gli incarichi di maggiore prestigio e responsabilità significa privarsi di una quota consistente, se non maggioritaria, delle intelligenze e delle culture di cui potremmo teoricamente disporre.

Le donne che fanno carriera, anche in occidente, sono poche rispetto sia al loro numero sia alla loro forza culturale e al proposito basti considerare che le iscritte all'università nel nostro paese hanno superato gli uomini in tutte le facoltà eccetto ingegneria. Per ora!

Non riesco a ricordare una donna a capo di una grande impresa in Italia e l'ascesa di Emma Marcegaglia al vertice di Confindustria sembra la classica eccezione che conferma la regola: nel mondo dell'industria nazionale porte sbarrate, o ceiling glass, che dir si voglia.

Discorso analogo nel mondo della politica, pochi leaders femmine, un paio di presidenti di regione e dove la stessa Camusso - prima donna al vertice di un sindacato importante in quasi 70 anni - è circondata da battaglioni di collaboratori di sesso maschile.

Nel mondo degli affari o le donne sono proprietarie delle aziende oppure non se ne trova quasi traccia, tanto che con un paradosso possiamo dire che raramente la loro invisibilità nei vertici aziendali è stata così visibile (Wittemberg-Cox e Maitland).

Negli Stati Uniti (senz'altro il paese più women friendly) i dirigenti esecutivi di sesso femminile sono il 15 per cento, in Europa in media il 10 e in Asia il 2 per cento; nei consigli di amministrazione 16 per cento di donne in America, 4 in Europa (5 per cento in Italia) e sempre 2 per cento in Asia.

Eppure ci sono studi numerosi che delineano una realtà indiscussa: le aziende "bisex" hanno performances molto migliori sotto il profilo del rendimento del capitale e sotto quello della creazione di ricchezza per gli azionisti.

Anche se non bisogna farsi prendere dalla fretta e bisogna preparare con attenzione le donne a rivestire i nuovi ruoli perché, ad esempio in Norvegia dove è stata adottata una norma molto cogente, la fretta di ottemperare ha costretto a fare scelte non troppo attente alla caratura professionale dei soggetti selezionati.

Per la verità bisogna anche dire che l'argomento comincia a diventare maturo nella pubblica opinione e sempre più voci si alzano a favore di misure che mettano riparo alla situazione, nell'interesse non solo delle donne, ma proprio della collettività nel suo complesso.

Nel 2011, con la legge n. 120, il Parlamento italiano ha avviato un'azione, ancora timida ma tuttavia significativa, per riequilibrare i rapporti di genere negli organi delle società quotate e noi abbiamo tenuto conto di questa normativa riprendendola ed estendendola anche alle società e agli enti della Regione, inclusi quelli sanitari.

Occorre senz'altro una buona dose di "affermative action", cioè quell'insieme di forzature di carattere politico e culturale che sole possono portare ad un superamento della situazione attuale; e non mi riferisco solo ad una politica rigida di quote rosa, quanto proprio ad un'azione di "moral suasion" da parte delle istituzioni, del sistema universitario, delle rappresentanze sociali e delle aziende che possano portare ad un cambio di mentalità che, a sua volta, produrrà un cambio della situazione.

In particolare abbiamo inserito in questa proposta di legge norme che prevedono quote rosa sia al livello della dirigenza sia a quello dei consigli di amministrazione delle imprese, agenzie ed enti pubblici e privati.

Infine la proposta di legge prevede le quote rosa anche nel settore della politica, prevedendo l'introduzione di meccanismi volti a favorire l'elezione di rappresentanti del mondo femminile nelle istituzioni al fine di combattere ed eliminare l'evidente sotto rappresentanza delle donne nel mondo della politica.

Al fine di raggiungere lo scopo si è deciso appunto di procedere con una sorta di "affermative action" del tipo di quelle che la legislazione democratica ha introdotto negli Stati Uniti negli anni 60 con lo scopo di combattere la discriminazione razziale.

È di tutta evidenza che, per fortuna, in Sardegna non ci troviamo nei confronti delle donne in una situazione paragonabile a quella degli Stati Uniti degli anni 60 nei confronti della popolazione nera; si cita il paragone solo per spiegare come una serie di misure politiche che forzino gli attuali equilibri possano essere la chiave per avviare a soluzione definitiva il problema.

Lo scopo del recupero al mondo produttivo e rappresentativo del genere femminile è talmente importante che vale la pena di forzare le istituzioni politiche e sociali dell'Isola a recepire l'esercizio della rappresentanza politica di genere in maniera più adeguata ed equilibrata di quella attuale.

Naturalmente queste misure, così come quelle che riguardano il mondo del lavoro di cui al capo III, prevedono un tempo di durata limitato a due o tre legislature, nel senso che il sistema va sicuramente "costretto" solo all'inizio.

Si ritiene che nel tempo si possa formare e stabilizzare una popolazione femminile di rappresentanti politici, manager e dirigenti di valore tale da non necessitare di ulteriori aiuti e da poter combattere per il successo alla pari con gli uomini.

Per questo la presente proposta di legge prevede periodi di scadenza ben precisi per tutte le agevolazioni, in quanto è anche ben conosciuto il fenomeno riflesso che le affirmative actions producono: se il successo o la promozione sono garantite dalle quote le persone tendono a impegnarsi di meno.

Queste norme, che prevedono quindi un ragionevole lasso di tempo per la loro completa entrata in vigore, sono volte principalmente alla creazione dei cosiddetti "role model" che, come modelli da imitare, ispirino le altre donne a crescere, creando quindi quel milieu culturale che possa incoraggiarle a correre i rischi che inevitabilmente sono collegati con i percorsi di realizzazione personale e professionale.

A questo secondo profilo sono destinate le misure proposte al capo III negli articoli da 7 a 12 della proposta di legge.

Al capo I sono riportate le finalità e gli obbiettivi generali della legge mentre nel capo IV vi sono le norme finali, transitorie e finanziarie.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Generalità e finalità

Art. 1
Finalità

1. La Regione considera imprescindibile adoperarsi per il più rapido e completo raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile.

2. La Regione considera di vitale importanza per un suo futuro sviluppo armonico ed equilibrato, sia sotto il profilo economico che sotto quello sociale, l'obbiettivo di raggiungere la piena partecipazione al lavoro della popolazione femminile del suo territorio.

 

Art. 2
Descrizione generale delle misure

1. La presente legge è volta ad favorire e sostenere la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del paese, e si propone di raggiungere tale obbiettivo attraverso misure volte ad aiutare le donne ad entrare e a restare nel mercato del lavoro nonché misure volte a favorire l'avanzamento professionale delle donne una volta entrate nel mondo del lavoro.

2. In particolare, al fine di favorire l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, si prevedono misure tese a:
a) introdurre un sistema equilibrato e facilmente applicabile di incentivi normativi e fiscali al lavoro femminile, sia subordinato che autonomo;
b) rafforzare e rinnovare i sistemi di conciliazione familiare previsti dalle preesistenti normative nazionali;
c ) consolidare il sistema delle prestazioni sociali in favore delle famiglie di reddito più basso ed in particolare di quelle con figli;
d) realizzare un adeguato numero di nuovi asili nido entro un quadriennio dall'approvazione della presente legge;
e) creare un sistema trasparente e facilmente accessibile di valutazione dell'impatto di genere della legislazione ed in particolare dei suoi riflessi sull'occupazione femminile.

3. In particolare, al fine di promuovere il progresso professionale delle donne nel mondo del lavoro, si prevedono misure tese a:
a) promuovere l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro;
b) istituire un sistema di quote rosa nel sistema delle imprese, enti e agenzie pubbliche e private, sia a livello di dirigenza sia a livello di organi di amministrazione;
c) sostenere l'imprenditoria femminile, con particolare riferimento a quella a carattere autonomo;
d) prevedere la partecipazione delle donne nel mondo della politica, sia con quote fisse specificamente riservate sia con misure volte a favorire l'elezione negli organi di rappresentanza politica;
e) consentire, per i dipendenti della Regione e degli enti da essa controllati, la trasferibilità dei periodi di aspettativa o congedi spettanti in base alla normativa vigente;
f) istituire un fondo strategico che funzioni come garanzia bancaria per la creazione di nuove imprese femminili.

 

Capo II
Norme per incrementare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro

Art. 3
Incentivi di carattere fiscale per le donne non occupate

1. Le donne di età compresa tra venti e trentasei anni che cominciano ex novo un'attività lavorativa, dipendente o autonoma, hanno diritto ad una riduzione delle aliquote fiscali pari al 25 per cento di quelle ordinariamente applicabili.

2. Le donne che godono della riduzione fiscale ai sensi del comma 1 e che continuano la loro attività lavorativa, al compimento del trentaseiesimo e fino al quarantacinquesimo anno di età, hanno diritto ad una riduzione delle aliquote fiscali pari al 12,5 per cento di quelle ordinariamente applicabili.

3. Le donne che, in base ai commi 1 e 2, godono di riduzioni fiscali hanno diritto ad un'ulteriore riduzione pari al 20 per cento di quella prevista dai commi 1 e 2 se madri conviventi di figli di età inferiore ai 18 anni, elevati a 24 se studenti universitari.

4. Le donne che ricadano nelle condizioni di cui al comma 1 sono esentate dal pagamento delle imposte a carattere regionale fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

5. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicabili solo alle donne con un reddito complessivo, derivante da lavoro e/o altre fonti, inferiore ai 60.000 euro annui lordi.

6. La cittadina che ha diritto alle riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 presenta una richiesta alla Regione contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi. La Regione, verificato l'effettivo pagamento delle imposte nei termini di legge, provvede al rimborso delle quote di riduzione fiscali spettanti entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

Art. 4
Norme per favorire la prima assunzione delle donne o la loro riassunzione dopo periodi di assenza per ragioni familiari e/o di studio

1. Al fine di incentivare la prima assunzione di donne di età compresa tra venti e trentasei anni gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, per le assunzioni di durata minima di due anni, sono integralmente fiscalizzati per il secondo anno.

2. In caso di assunzioni a tempo indeterminato, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono fiscalizzati in misura totale per due anni e per il 50 per cento per il terzo anno.

3. Al fine di incentivare l'assunzione di donne che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi di assenza legati alla nascita di figli, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume a tempo indeterminato sono fiscalizzati in misura integrale per un triennio.

4. Al fine di incentivare l'assunzione di donne che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi di assenza legati alla nascita di figli, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume a tempo determinato sono fiscalizzati in misura integrale per un anno dal momento dell'assunzione e in misura pari al 50 per cento per il secondo anno.

5. Gli stessi benefici di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in caso di assunzione di donne che nello stesso periodo siano state impegnate in attività attinenti la cura di familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), o comunque di familiari la cui non autosufficienza sia dimostrata con certificazione rilasciata dalla ASL competente per territorio.

6. Gli imprenditori che hanno diritto ai rimborsi degli oneri previdenziali di cui ai commi 3 e 4 presentano una apposita richiesta alla Regione non prima di sei mesi dalla maturazione del diritto e la Regione, verificato l'effettivo pagamento dei contributi nei termini e nelle modalità di legge, provvede al rimborso delle quote di riduzione fiscale spettanti entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

Art. 5
Misure di incentivazione di carattere lavorativo

1. Le donne titolari di un posto di lavoro a tempo indeterminato e madri di figli conviventi minori di dodici anni, hanno diritto alla trasformazione, a richiesta, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, con un minimo del 50 per cento. Tale trasformazione è reversibile in qualunque momento, con un preavviso di novanta giorni.

2. Le donne titolari di un posto di lavoro a tempo indeterminato cui spetti il congedo parentale previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), hanno il diritto di richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del congedo in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore al 50 per cento, per il periodo di durata di tale congedo.

3. I datori di lavoro che in sostituzione delle loro lavoratrici a tempo indeterminato, temporaneamente assenti per i congedi di maternità e/o per quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, assumono altre donne hanno diritto al rimborso integrale delle somme versate a titolo di contributi previdenziali per le nuove assunte.

 

Art. 6
Misure sugli asili nido

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, la Regione opera al fine di favorire la realizzazione di nuovi asili nido e/o strumenti alternativi, in maniera adeguata ed equilibrata in base alle esigenze dei diversi territori.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, predispone, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano triennale sulla distribuzione degli asili nido e delle altre strutture alternative e complementari agli stessi e ne stabilisce caratteristiche e dotazioni.

3. I nuovi asili nido e le altre strutture alternative e complementari agli stessi possono essere realizzate, con loro risorse, da enti pubblici o affidati in concessione, tramite bandi pubblici, a soggetti privati.

4. Con la legge finanziaria regionale sono fissate ogni anno le risorse da destinare all'abbattimento dei costi del mantenimento dei bambini negli asili nido e/o nelle strutture alternative e complementari agli stessi. Tali risorse sono distribuite con il sistema dei voucher alle famiglie che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 5.

5. Le donne titolari di un rapporto di lavoro, con figli conviventi di età compresa tra due e sei anni e con reddito complessivo inferiore a 50.000 euro, hanno diritto a richiedere il voucher per la copertura delle spese legate all'asilo nido e/o alle strutture alternative e complementari agli stessi nella misura dell'80 per cento del costo complessivo.

 

Capo III
Norme per favorire la partecipazione delle donne alle carriere dirigenziali e agli organi di amministrazione della Regione e degli enti e agenzie controllate

Art. 7
Equilibrio tra i generi negli enti e
agenzie regionali

1. La Regione promuove il principio delle pari opportunità tra donne e uomini negli enti, agenzie e uffici da essa dipendenti o comunque controllati nel territorio regionale.

2. Gli statuti e/o i documenti che disciplinano il sistema di governo degli enti e agenzie regionali, di qualunque tipo essi siano e in qualunque settore essi operino, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adeguate ai seguenti criteri:
a) assicurare che il riparto dei componenti degli organi di amministrazione rispetti l'equilibrio dei generi, fissando che il genere meno rappresentato ottenga una presenza non inferiore al 25 per cento del totale dei componenti;
b) disciplinare le modalità di presentazione delle candidature e della elezione degli amministratori in maniera tale da consentire il rispetto della quota di cui al comma 1.

3. La composizione dei collegi di revisori dei conti e dei sindaci delle agenzie, degli enti e uffici dipendenti dalla Regione o comunque da essa controllati nel territorio regionale, prevede una adeguata presenza di entrambi i generi, ognuno dei quali è rappresentato da almeno il 20 per cento dei componenti.

4. I componenti dei collegi dei revisori dei conti degli ERSU, eletti dal Consiglio regionale prevedono la presenza di entrambi i generi. L'elezione di revisori dello stesso genere è nulla.

5. I componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, eletti dal Consiglio regionale rispettano la perfetta parità di genere. L'elezione di revisori dello stesso genere è nulla.

6. I componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico, eletti dal Consiglio regionale, devono rispettare la perfetta parità di genere.

7. Lo statuto e/o i documenti che disciplinano il sistema di governo degli enti e agenzie regionali, di qualunque tipo essi siano e in qualunque settore essi operino, sono automaticamente abrogati e sostituiti dalla presente normativa qualora non venissero modificati entro i termini di cui al comma 2.

8. Le quote del 25 per cento di cui ai commi 2 e 3 sono valide per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e sono elevate di un 5 per cento per ogni successivo quinquennio fino a raggiungere una presenza del 40 per cento per il genere meno rappresentato. Le quote di cui al presente articolo cessano dopo ventuno anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 8
Rappresentanza politica

1. La normativa elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Sardegna, è automaticamente sin dall'entrata in vigore della presente legge, modificata nel senso di prevedere che l'elettore possa esprimere una seconda preferenza per un candidato di genere differente da quello indicato dal primo voto espresso.

2. Nel caso l'elettore indicasse due candidati dello stesso genere il voto di lista resta valido e l'indicazione delle preferenze si considera nulla.

3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali che si tengono nel territorio della Regione nei quindici anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 9
Dirigenza della Regione

1. Nelle nomine dei direttori generali della Regione entrambi i generi sono rappresentati con una presenza minima del 25 per cento.

2. Nelle nomine dei direttori di servizio della Regione, in ogni assessorato o ramo organizzativo, entrambi i generi sono rappresentati con una presenza minima del 25 per cento.

3. La quota del 25 per cento di cui ai commi 1 e 2 è valida per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ed è elevata di un 5 per cento per ogni successivo quinquennio fino a raggiungere una presenza del 40 per cento per il genere meno rappresentato. Le quote di cui al presente articolo cessano dopo ventuno anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 10
Servizio sanitario regionale

1. La Regione, dalla prossima tornata di nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende miste università-ospedale, provvede affinché il genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 20 per cento. Trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge la percentuale è automaticamente elevata al 30 per cento.

2. I direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende miste università-ospedale assicurano che uno dei tre dirigenti apicali della azienda che presiedono sia di genere diverso dagli altri due.

3. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, per tutti posti di dirigente amministrativo o di direttore di struttura complessa che si rendono vacanti, i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende miste università-ospedale assicurano un tasso complessivo di rappresentatività tale che il genere meno rappresentato sia pari almeno al 20 per cento. Trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge la percentuale è automaticamente elevata al 30 per cento.

4. Fino al raggiungimento dei tassi di rappresentatività di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere nominati dirigenti di genere diverso da quello sottorappresentato.

5. Le quote di rappresentatività di cui al presente articolo cessano dopo ventuno anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 11
Trasferibilità dei congedi

1. I dipendenti della Regione e degli enti e agenzie regionali che abbiano figlie o nipoti lavoratrici che rinunciano a godere di periodi di congedo o aspettativa di loro spettanza in base alla vigente legislazione nazionale o regionale possono usufruire a loro volta del congedo o aspettativa cui hanno rinunciato le loro familiari.

 

Art. 12
Norme sul credito alle imprese femminili

1. Presso la SFIRS è istituito un fondo di euro 1.000.000 che la società utilizza a favore del mondo dell'imprenditoria femminile nelle seguenti forme:
a) concessione di finanziamenti a tasso zero, pari all'Euribor più l'1 per cento, a favore delle start up controllate da imprenditrici donne almeno al 50 per cento, con un limite massimo di 100.000 euro a intervento;
b) concessione di finanziamenti a tasso agevolato, pari all'Euribor più l'1 per cento, a favore delle imprese già esistenti controllate da imprenditrici donne almeno al 50 per cento, con un limite massimo di 50.000 euro a intervento;
c) prestazione di garanzia fideiussoria nei confronti degli istituti bancari a favore delle start up o delle imprese già esistenti, controllate da imprenditrici donne almeno al 50 per cento, per progetti innovativi di particolare pregio tecnologico e/o sociale.

 

Capo IV
Norme finali e transitorie

Art. 13
Norme finali e finanziarie

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano comunque alla scadenza dei mandati politici, dirigenziali o manageriali attualmente in vigore e non sono retroattive.

2. La spesa di cui ai provvedimenti della presente legge trova copertura nelle entrate di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, così come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).