CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 470
presentata dai Consiglieri regionali
CONTU Mariano Ignazio - PITTALIS - PIRAS - STOCHINO - LAI - SANNA Paolo Terzoil 14 gennaio 2013
Norme per la valorizzazione della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Dai primi anni '90 si è potuto individuare in Sardegna la presenza di aree naturalmente vocate alla produzione dei tartufi ed è stato attivato un programma di sviluppo della conoscenza sistematica sulla presenza nell'Isola dei tartufi di pregio analizzando gli areali naturali esistenti e realizzando nuovi impianti (tartufaie). L'aumentato interesse dei sardi per la micologia e per il tartufo in particolare, pone la necessità di una regolamentazione regionale che valorizzi quest'elemento del patrimonio isolano e soprattutto disciplini le modalità di raccolta coltivazione e commercializzazione. Di recente gli impianti tartuficoli realizzati nei primi anni '90 hanno iniziato la produzione per cui sono necessitate da una parte norme di tutela sui terreni e sugli impianti, e dall'altra norme che caratterizzino le produzioni e disciplinino la conservazione la trasformazione e la commercializzazione degli stessi. Alcune regioni dell'Isola sono conosciute come vocate alla produzione dei tartufi e tra esse si annoverano Sarcidano, Siurgus, Barbagia, Ogliastra e Sulcis. Negli ultimi anni si sono svolti alcuni convegni nei comuni di Nurallao e Laconi ove dai dibattiti è emersa l'esigenza non solo di tutelare questa tipologia di patrimonio rappresentato dalla presenza di areali tartuficoli nel loro territorio, ma soprattutto la necessità di valorizzare questi prodotti che vengono cavati in quantità ormai importanti; nello stesso tempo è sentita l'esigenza di regolamentare l'attività non solo dei produttori ma anche dei cercatori. La legge n. 752 del 1985 disciplina sul territorio nazionale la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi rimandando alle singole regioni la possibilità di adottare una normativa regionale. La presente proposta di legge mira, pertanto, a dotare anche la Regione Sardegna di una normativa che ponga argine alla raccolta selvaggia che rischia di compromettere gli ecosistemi che garantiscono la produzione dei tartufi. La legge contiene una parte che mira a tutelare le tartufaie naturali, le controllate ma anche le tartufaie coltivate e la delimitazione delle zone vocate; un'altra parte norma la ricerca, la raccolta e la lavorazione dei tartufi. Una terza parte regolamenta le autorizzazioni, i permessi, il calendario del periodo di raccolta, le sanzioni e la vigilanza. Infine sono previsti gli interventi a favore della tartuficoltura. La presente proposta di legge, quindi, prevede anche una norma finanziaria tesa a far sì che si abbia una regolamentazione, ma in modo particolare si preveda la nascita di microimprese o imprese che dalla raccolta, dalla lavorazione e dalla trasformazione del prodotto, possano trarre reddito in un territorio o in territori marginali che possano specializzarsi con questa nuova economia.
L'articolo 1 individua le finalità della legge.
L'articolo 2 definisce il diritto di ricerca e raccolta dei tartufi.
Gli articoli 3, 4, e 5 normano rispettivamente le tartufaie naturali, controllate e coltivate.
L'articolo 6 disciplina il riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate.
L'articolo 7 regolamenta la costituzione dei consorzi.
Gli articoli 8 e 9 disciplinano rispettivamente l'autorizzazione alla raccolta e il permesso per la ricerca dei tartufi.
Gli articoli 10 e 11 individuano il calendario di raccolta e le modalità di raccolta.
L'articolo 12 tratta della lavorazione dei tartufi conservati.
L'articolo 13 disciplina la raccolta ai fini didattici e scientifici.
L'articolo 14 indica le modalità di individuazione delle zone tartuficole.
L'articolo 15 prevede la costituzione di associazioni di raccoglitori.
L'articolo 16 regolamenta la tassa di concessione regionale.
Gli articoli 17 e 18 individuano gli organi preposti alla vigilanza e all'applicazione della legge e il regime sanzionatorio in caso di violazione delle sue disposizioni.
L'articolo 19 definisce interventi a favore della tartuficoltura.
L'articolo 20 indica la norma finanziaria.
L'articolo 21 individua le norme transitorie e finali.
L'articolo 22 indica la data di entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), e dalla normativa comunitaria, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale sardo.
Art. 2
Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni liberi e non coltivati.
2. Nelle tartufaie controllate o coltivate, di cui agli articoli 4 e 5, delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 3, comma secondo, della legge n. 752 del 1985, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia ed ai loro familiari.
3. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
4. Sui terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
Art. 3
Tartufaie naturali1. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole.
Art. 4
Tartufaie controllate1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali.
2. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene.
3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione che valorizzi anche le specie tartufigene arbustive;
c) sarchiatura annuale della tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;
f) graticciate traversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.4. I miglioramenti sono eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie; l'operazione prevista al comma 3, lettera b), è obbligatoriamente eseguita.
Art. 5
Tartufaie coltivate1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante preventivamente micorizzate e sottoposte alle cure colturali e i miglioramenti indicati all'articolo 4, comma 3.
Art. 6
Riconoscimento delle tartufaie coltivate
e controllate1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985, avviene, su istanza degli interessati, con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
2. I soggetti interessati che hanno titolo presentano istanza all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:
a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area agricola o boschiva in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;
b) relazione contenente specificamente la sussistenza sul terreno destinato a tartufaia delle seguenti caratteristiche:
1) descrizione morfologica del terreno;
2) descrizione delle caratteristiche fisico chimiche;
3) tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata;
4) numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza;
5) piano colturale e di conservazione della tartufaia.3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 e alle caratteristiche tecniche definite con provvedimento dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al comma 1.
5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4, comporta la revoca immediata del riconoscimento. L'interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di sei mesi dalla data del provvedimento di revoca.
6. L'Assessorato della difesa dell'ambiente istituisce un albo per l'iscrizione delle tartufaie riconosciute.
Art. 7
Costituzione di consorzi1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire, con atto pubblico, consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie, al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta e la produzione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura.
Art. 8
Autorizzazioni alla raccolta1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di abilitazione che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino per la ricerca dei tartufi è rilasciato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e ha durata decennale.
3. Il rilascio del tesserino di abilitazione è subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento della idoneità degli interessati da effettuarsi presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica.
4. L'esame è svolto da una commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente composta da:
a) un dirigente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato che la presiede;
b) un funzionario designato dalla provincia;
c) un esperto scelto tra quelli segnalati dalla ASL competente per territorio;
d) un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e naturali.5. Funge da segretario della commissione di cui al comma 4 un dipendente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente nominato dall'Assessore.
6. La commissione dura in carica cinque anni e i componenti non possono essere riconfermati.
7. Con lo stesso decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.
8. Ai componenti la commissione che non siano dipendenti della Regione è corrisposta un'indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.
9. Le materie d'esame riguardano le tecniche di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, nozioni generali di micologia, ecologia e silvicoltura, il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
10. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 3 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.
11. Sono esentati dall'esame di idoneità di cui al comma 3 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti nonché coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata esclusivamente dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
12. L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al comma 3 è documentata da un tesserino rilasciato dalla Regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente. L'attestazione di abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma sesto, della legge n. 752 del 1985.
13. Il tesserino è valido dieci anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.
14. Per sostenere l'esame per il rilascio del patentino di abilitazione gli interessati presentano domanda in forma cartacea o digitale indirizzata all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Alla domanda sono allegati:
a) certificato di residenza;
b) due fotografie formato digitale e/o tessera di cui una autenticata;
c) ricevuta di versamento.15. L'età minima del raccoglitore è stabilita in anni quattordici. I minori di anni quattordici possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.
Art. 9
Permesso per la ricerca del tartufo1. Il permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale annuale di cui all'articolo 16, comma 1.
2. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno, e in ogni caso prima di esercitare le attività di ricerca e raccolta, e ha valore per l'anno solare cui si riferisce.
3. Il permesso per la ricerca e raccolta ha validità per l'intero territorio regionale.
Art. 10
Orari, periodi e modalità di raccolta1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
a) Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato, dal 15 novembre al 15 aprile;
b) Tuber brumale var. moschatum, detto volgarmente tartufo moscato, dal 15 novembre al 15 aprile;
c) Tuber aestivum Vitt, detto volgarmente tartufo di estate o scorzone, dal 1° marzo al 30 novembre;
d) Tuber aestivum var. uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato, dal 10 settembre al 31 dicembre;
e) Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera, dal 15 novembre al 15 aprile;
f) Tuber borchii Vitt o Tuber albidum pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo, dal 1° dicembre al 30 aprile;
g) Tuber mesentericum Vitt, detto volgarmente tartufo nero ordinario, dal 15 novembre al 15 aprile.2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può variare il calendario di raccolta, sentito il parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'articolo 2 della legge n. 752 del 1985.
3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni di fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.
4. La ricerca è effettuata con l'ausilio massimo di due cani più un cucciolo (per l'addestramento), lo scavo è consentito con l'eventuale impiego di piccozza con punta della lunghezza massima di centimetri 10, dotata di manico, al massimo di centimetri 50, l'uso è limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.
5. Le fosse o cavità aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.
6. È vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
7. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
8. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante.
9. È vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito ad eccezione di istituti di ricerca universitaria e di enti di ricerca ai soli fini scientifici, previa autorizzazione temporanea rilasciata dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riportarli nel luogo di raccolta.
10. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi.
Art. 11
Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste
del demanio regionale1. La Giunta regionale stabilisce, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale.
2. Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.
3. Le autorizzazioni sono nominative e sono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.
4. Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.
5. È fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 12
Lavorazione dei tartufi conservati1. La lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la successiva vendita dei tartufi, è effettuata nel rispetto dell'articolo 8 della legge n. 752 del 1985, e successive modifiche.
Art. 13
Raccolta a fini didattici e scientifici1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'articolo 8.
2. Nella domanda sono indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all'articolo 7, il luogo della raccolta e la durata.
Art. 14
Delimitazione delle zone vocate alla raccolta1. L'Assessorato regionale delle difesa dell'ambiente, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per la individuazione delle zone tartuficole.
Art. 15
Associazioni dei raccoglitori1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché per l'oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.
2. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori riconosciute sono abilitate ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.
Art. 16
Tassa di concessione1. È istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di euro 50.
2. La tassa è corrisposta, mediante versamento su c/c postale intestato alla tesoreria della Regione, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
3. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi s'intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 6, esercitino la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio e previa autorizzazione temporanea, rilasciata dall'Assessorato regionale alla difesa dell'ambiente, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario di cui all'articolo 10, comma 1.
5. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca sono esonerati dal versamento della tassa di concessione prevista dal comma 1.
Art. 17
Sanzioni amministrative1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, ove ne ricorrano gli estremi:
a) ricerca o raccolta in periodo di divieto o in mancanza del tesserino di cui all'articolo 8 o del permesso di cui all'articolo 9, nei casi prescritti: da euro 75 a euro 250;
b) ricerca o raccolta di tartufi con modalità difformi da quelle previste dall'articolo 10: da euro 100 a euro 1.000;
c) ricerca o raccolta durante le ore notturne: da euro 100 a euro 500;
d) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da euro 100 a euro 1.000;
e) raccolta di tartufi non maturi: da euro 500 a euro 1.000;
f) ricerca o raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 500 a euro 1.000;
g) mancata riempitura delle buche: per ogni buca, da euro 100 a euro 500;
h) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate: da euro 200 a euro 1.000;
i) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate: da euro 200 a euro 1.000;
j) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse ovvero senza il rispetto delle modalità prescritte dalla legge n. 752 del 1985: da euro 100 a euro 500;
k) lavorazione dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla legge n. 752 del 1985: da euro 100 a euro 500;
l) commercio dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla legge n. 752 del 1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice penale: da euro 200 a euro 1.000.2. Le violazioni di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e h), comportano la sanzione ulteriore della sospensione e del ritiro da tre mesi a un anno del tesserino e del permesso conseguito o l'impossibilità ad ottenere l'abilitazione per il medesimo periodo nel caso in cui non sia stata conseguita. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva del tesserino.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate con provvedimenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.
4. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione e destinati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 19.
Art. 18
Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione e agli organi di polizia locale urbana e rurale, come previsto dall'articolo 15 della legge n. 752 del 1985.
Art. 19
Interventi a favore della tartuficoltura1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:
a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'articolo 2 della legge n. 752 del 1985;
b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;
c) coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura.2. La Giunta regionale può inoltre concedere contributi a enti pubblici, associazioni micologiche e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.
3. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:
a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative promosse da privati;
b) fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di enti pubblici e associazioni micologiche.4. La liquidazione del contributo è effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa.
Art. 20
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in comprensivi euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2013; alla relativa copertura si provvede con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Art. 21
Norme transitorie e finali1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla legge n. 752 del 1985.
Art. 22
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle regione autonoma della Sardegna (BURAS).