CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 469

presentata dai Consiglieri regionali
PLANETTA - SANNA Giacomo

il 10 gennaio 2013

Istituzione dell'Istituto per l'incremento ippico della Sardegna con sede a Ozieri

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il comparto ippico della Sardegna, da sempre radicato nella cultura e nella tradizione della nostra Isola, e la rilevante filiera ad esso connessa, vivono attualmente una crisi drammatica ed addirittura rischiano di scomparire in seguito a provvedimenti legislativi sia di provenienza del Governo italiano che di quello sardo, i quali anche nel passato recente ne hanno condizionato pesantemente e gravemente l'attività e lo sviluppo.

Il riferimento non è soltanto alla trasformazione dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, struttura tecnico-operativa di interesse nazionale posta sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quale non consente una gestione finanziaria ed economica davvero efficiente, anche a seguito della sistematica inattuazione delle previsioni finanziarie necessarie al comparto, ma pure alla improvvida soppressione dell'Istituto per l'incremento ippico della Sardegna, l'ente strumentale della Regione, preposto all'affiancamento e sostegno degli allevatori sardi ed erede e continuatore delle antiche tradizioni dell'allevamento del cavallo selezionato.

Tale scelta è stata ed è ancora oggi ampiamente stigmatizzata dalla larghissima maggioranza degli operatori del settore che proprio nel corso di una gravissima crisi che coinvolge l'intera agricoltura si sono visti privati di un valido e rodato interlocutore che aveva dato prova nel corso della sua quarantennale esistenza di possedere le competenze e le capacità operative necessarie per affrontare le problematiche di un comparto così specifico e peculiare, non assimilabile alle altre attività agricole, proprio in un momento in cui la preoccupante situazione in cui versa l'ippica italiana e, in particolare, quella della Sardegna, è andata peggiorando nel tempo anche a seguito dell'azione di riordino iniziata dal Governo italiano nella quale prevale l'aspetto della privatizzazione degli ippodromi destinati alle sole corse con le scommesse, benché il settore non si possa ridurre a tale ristrettissimo ambito, ma è sopratutto fonte di lavoro stabile e di attività importanti collegate al cavallo, all'indotto dell'allevamento, oltre che alle corse.

A ciò si aggiunge la pericolosa situazione di emergenza sanitaria e alimentare nella quale versano i cavallini della Giara che, pur rappresentando un patrimonio naturale e biologico mondiale di inestimabile importanza, restano privi delle minime tutele da parte della Regione e vedono minacciato sempre più il proprio delicato equilibrio.

Appare dunque evidente che la drammatica situazione che sta vivendo da troppo tempo il settore ippico-equestre della Sardegna, unita alla mancanza di un supporto specifico e dedicato all'intero settore, sta minando in maniera irreparabile non solamente il lavoro di allevatori e proprietari, ma anche quello di tanti altri lavoratori del settore e dell'indotto da esso generato, e perciò diventa urgente procedere alla ricostituzione dell'Istituto, con l'obiettivo che la creazione di un'unica forte ed innovativa gestione sia il pieno sviluppo del potenziale ippico sardo, perseguendo per primo il raggiungimento di alti livelli qualitativi, sempre nel rispetto delle nostre tradizioni.

Con la presente proposta di legge si intende quindi intervenire al fine di porre rimedio a quel grave errore compiuto nel corso della precedente legislatura durante la quale si è scelto di sopprimere l'Istituto per l'incremento ippico della Sardegna, affidando le sue competenze ad altre agenzie regionali che non hanno saputo assicurare al settore le dovute attenzioni di cui esso necessitava, istituendo nuovamente l'Ente, ma dotandolo, però, di una struttura organizzativa più agile e snella rispetto a quella originale, sostanzialmente assimilabile a quella prevista dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, per le agenzie agricole.

Ciò al fine di affrontare e risolvere per quanto possibile le sofferenze dell'intero comparto, attraverso adeguate risorse e soluzioni immediate per salvare il settore e rilanciarlo nel rispetto dell'identità delle nostre comunità e delle nostre tradizioni, mirando alla valorizzazione degli equidi autoctoni, con particolare riferimento ai cavalli sardi della Giara, sempre con la puntuale verifica delle opportunità esistenti e soprattutto tenendo conto della realtà occupazionale ed economica messa in moto sia dagli ippodromi che più in generale dall'intero sistema ippico della Sardegna.
- L'articolo 1 istituisce l'Istituto per l'incremento ippico della Sardegna per il quale viene mantenuta la sede storica di Ozieri.
- L'articolo 2 definisce la natura giuridica dell'Istituto.
- L'articolo 3 disciplina le competenze della Regione, con particolare riferimento agli atti fondamentali dell'Istituto.
- L'articolo 4 individua le modalità di svolgimento dell'attività di programmazione.
- L'articolo 5 individua le funzioni dell'Istituto sostanzialmente ricomprendenti tutte le competenze regionali in materia di allevamento e di incremento ippico.
- Gli articoli 6, 7, 8 e 9 individuano gli organi dell'Istituto e ne disciplinano le competenze e la composizione.
- L'articolo 10 disciplina il passaggio del personale da AGRIS all'Istituto.
- L'articolo 11 contiene la norma finanziaria.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione

1. La Regione autonoma della Sardegna, in considerazione dell'importanza del'allevamento del cavallo per l'economia regionale e tenuto conto del valore storico e culturale di tale attività, istituisce l'Istituto per l'incremento ippico della Sardegna, con sede a Ozieri.

 

Art. 2
Natura giuridica

1. L'Istituto costituisce la struttura attraverso la quale la Regione esercita le proprie competenze in materia di allevamento, incremento e valorizzazione del patrimonio ippico.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposto per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

3. All'Istituto si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali.

 

Art. 3
Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, con riferimento all'Istituto sardo per l'incremento ippico:
a) lo statuto;
b) il regolamento interno;
c) i bilanci di previsione e consuntivi;
d) i programmi annuali e pluriennali;
e) gli atti di indirizzo e le direttive cui deve attenersi nell'esercizio dell'attività;
f) la pianta organica.

2. Lo statuto e i programmi annuali e pluriennali dell'Istituto sardo per l'incremento ippico sono inviati prima dell'approvazione alla competente Commissione consiliare che esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

 

Art. 4
Programmazione e controllo

1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l'Istituto sardo per l'incremento ippico predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. I programmi annuali e pluriennali sono approvati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dall'articolo 3.

2. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, l'Istituto sardo per l'incremento ippico definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

 

Art. 5
Funzioni

1. L'Istituto esercita le competenze regionali in materia di allevamento e incremento ippico tra cui, in particolare:
a) la diffusione commerciale del cavallo sardo;
b) il miglioramento della razza e delle produzioni equine mediante la selezione, il mantenimento e l'impiego di riproduttori di pregio, anche attraverso la concessione in uso degli stalloni dell'Istituto a enti o privati, allo scopo di costituire fattore fondamentale di intervento tecnico per il miglioramento delle produzioni equine finalizzate all'attività economica del comparto;
c) la valorizzazione degli equidi autoctoni, con particolare riferimento ai cavalli sardi della Giara;
d) la promozione dell'apertura di stazioni di fecondazione secondo criteri tecnici che possano coniu¬gare economicità e funzionalità;
e) l'espletamento di attività di formazione nel settore equino ed equestre;
f) l'attività di assistenza tecnica agli allevamenti equini;
g) lo sviluppo e la diffusione dei metodi di fecondazione artificiale e strumentale con l'utilizzo di seme fresco e/o congelato di stalloni di particolare pregio;
h) l'espletamento di attività di ricerca scientifica e sperimentazione nel settore equino con università ed enti di ricerca o altre istituzioni consimili nazionali ed estere;
i) la promozione di programmi ispirati a criteri di funzionalità per l'utilizzo e la valorizzazione dei prodotti primari e secondari dell'allevamento equino;
j) lo svolgimento di tutte le attività ispettive, autorizzative e certificative stabilite dalle normative regionali, nazionali, comunitarie;
k) la redazione di programmi di selezione regionale per l'orientamento ed il miglioramento quanti-qualitativo della produzione equina isolana;
l) la predisposizione di programmi di acquisto e riforma di stalloni atti a soddisfare le esigenze di mercato degli allevatori operanti nel settore;
m) la creazione di maneggi, strutture recettizie, locali idonei al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
n) l'attuazione di programmi finalizzati all'ippoterapia anche con il concorso di enti pubblici ed associazioni private;
o) la promozione di tutte le attività inerenti la doma e l'addestramento di puledri per dare impulso all'economia del settore equestre;
p) la cura e promozione dell'immagine dell'Istituto anche tramite rapporti con la stampa, proprie pubblicazioni, partecipazione a manifestazioni e fiere di settore, erogazione di contributi economici, partecipazione e gestione di concorsi ippici.

2. L'Istituto, per il raggiungimento dei propri obiettivi statutari, può aderire a programmi e collaborazioni con istituzioni che perseguono finalità analoghe; può collaborare con enti regionali, nazionali ed esteri con particolare riguardo a quelli per la ricerca ed alle università mediante stipula di apposite convenzioni nel rispetto della vigente normativa.

 

Art. 6
Organi

1. Sono organi dell'Istituto sardo per l'incremento ippico:
a) il direttore generale;
b) il comitato tecnico-scientifico;
c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 7
Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentito l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tra i dirigenti del comparto regionale e degli enti ed agenzie con laurea in medicina veterinaria o scienze agrarie ovvero tra i professionisti laureati in medicina veterinaria o scienze agrarie con comprovata esperienza dirigenziale esterna all'Amministrazione regionale, agli enti ed agenzie.

2. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Istituto sardo per l'incremento ippico; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

3. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'Istituto sardo per l'incremento ippico e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi dell'Istituto sardo per l'incremento ippico in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
d) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato che non ha durata superiore a quello della legislatura e si conclude entro i novanta giorni dalla fine della stessa.

5. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

6. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

 

Art. 8
Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico è l'organo di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Istituto ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:
a) il direttore generale dell'Istituto che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
c) due membri scelti fra i dirigenti dell'Istituto, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
d) un rappresentante designato dall'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Istituto.

2. I componenti del comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo statuto dell'Istituto disciplina il funzionamento del comitato.

4. Ai membri del comitato tecnico spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

 

Art. 9
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri e due supplenti, iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e dura in carica cinque anni.

2. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

3. Al presidente e ai componenti del collegio sindacale competono i compensi previsti dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

 

Art. 10
Personale

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il personale di ruolo dell'Agenzia AGRIS Sardegna assegnato al Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico, è inquadrato nella dotazione organica dell'Istituto sardo per l'incremento ippico con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

 

Art. 11
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con quota parte delle entrate regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).