CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 466

presentata
dal Consigliere regionale
TOCCO

l'8 gennaio 2013

Norme urgenti in materia di rilancio, armonizzazione urbanistica, ambientale e paesaggistica
delle energie rinnovabili ed alternative

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Lo scopo dello studio e della successiva proposta di legge regionale, è quello di valutare il ruolo assegnato dalla Regione alle fonti energetiche rinnovabili, gli interventi previsti per promuoverne lo sviluppo, la corretta ed efficace attuazione degli interventi stessi. A tal fine, appare opportuno procedere, innanzi tutto, alla definizione di "energie rinnovabili" nonché di "risparmio ed efficienza energetica".

Sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energia generate da fonti che, per loro caratteristica intrinseca, si rigenerano o non sono esauribili nella scala dei tempi umani o, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future. Rientrano in questa categoria il sole, il vento, il mare, il calore della terra ovvero quelle fonti il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la disponibilità nel futuro. Per converso, le fonti non rinnovabili sono limitate nel futuro, sia perché hanno lunghi periodi di formazione (in particolare le fonti fossili quali petrolio, carbone, gas naturale), sia perché sono presenti in riserve esauribili nella scala dei tempi umani.

La classificazione delle diverse fonti è comunque soggetta a molteplici fattori che possono creare disomogeneità. Ad esempio, vengono spesso usate, in modo improprio, come sinonimo di energia rinnovabile, anche le locuzioni "energia sostenibile" e "fonti alternative di energia".

Tra le varie dizioni esistono, tuttavia, differenze. L'energia sostenibile è una modalità di produzione e di uso dell'energia che permette il cosiddetto sviluppo sostenibile, un concetto che comprende anche gli aspetti dell'efficienza dell'uso energetico e della minimizzazione del suo impatto ambientale. Le fonti alternative di energia sono, invece, tutte quelle diverse dagli idrocarburi, cioè le fonti di origine non fossile. Tra queste figura in primo piano l'energia nucleare, che presenta, come è noto, problematiche specifiche, con alti tassi di attenzione e di sensibilità nell'opinione pubblica, in particolare in Italia.

A norma della legislazione italiana di riferimento, sono considerate fonti rinnovabili il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici. Ne consegue una pluralità di fonti energetiche: energia geotermica; energia idroelettrica; energia marina (energia delle correnti marine, energie a gradiente salino - osmotica -, energia mareomotrice - o delle maree- , energia del moto ondoso, energia talassotermica - OTEC); energia solare (solare termico, solare fotovoltaico); energia eolica; energia da biomasse (biocarburanti, gassificazione, oli vegetali, cippato); termovalorizzazione (combustibile derivato dai rifiuti - CDR -, dissociazione molecolare).

Nell'ambito degli strumenti volti al migliore utilizzo dell'energia, assume anche un ruolo fondamentale il risparmio e l'efficienza energetica. Il risparmio energetico può essere considerato una considerevole fonte di energia rinnovabile, non solamente perche è la più immediata e accessibile a tutti, ma anche grazie ai tempi di recupero dell'investimento, inferiori a qualunque tecnologia energetica e con livelli di investimento minimi, anche di poche centinaia di euro. Il risparmio energetico può essere perseguito per mezzo di due azioni distinte: la riduzione dei consumi attraverso l'uso razionale e controllato delle fonti energetiche e il miglioramento dell'efficienza energetica. Per efficienza energetica si intende l'operazione con la quale conseguire l'obiettivo di realizzare gli stessi prodotti o servizi (in quantità e qualità) con un minor consumo di energia primaria. Si raggiunge, pertanto, con l'uso razionale dell'energia al fine di ottenere un doppio vantaggio: ridurre i fattori di pressione sull'ambiente, poiché il risparmio energetico rappresenta il mezzo più rapido, efficace ed efficiente per contenere le emissioni di gas a effetto serra e per migliorare la qualità dell'aria; creare, se del caso, un valore aggiunto sul piano economico contrapponendosi, all'occorrenza, ai forti aumenti e all'instabilità del prezzo del petrolio, con la conseguente diminuzione delle prospettive di crescita.

Il risparmio e l'efficienza energetica trovano, quindi, applicazione in diversi settori che vanno dall'edilizia pubblica e privata al trasporto, anch'esso pubblico e privato; dai servizi pubblici alle reti di trasporto dell'energia; dall'industria al terziario. Le principali forme di intervento sono rappresentate dalla razionalizzazione degli usi finali, dai miglioramenti tecnologici, dai recuperi e dai risparmi energetici, dalla diversificazione delle fonti. In tale ottica, appare anche utile menzionare le tipologie di risparmio applicabili all'energia termica e all'energia elettrica.

Per l'energia termica è possibile individuare due differenti tipologie di utenze: quelle per le quali i consumi sono variabili in funzione delle condizioni climatiche (impianti di riscaldamento e di ventilazione); quelle per le quali il consumo di energia è costante durante l'anno (cucine, produzione di acqua calda sanitaria). La corretta gestione della produzione di energia termica contribuisce all'uso razionale dell'energia. Al riguardo, è possibile individuare differenti tipologie di intervento: interventi che possono essere eseguiti con investimenti modesti (ad esempio quelli per migliorare l'isolamento termico dei fabbricati); interventi di manutenzione, a costo quasi nullo, atti ad aumentare la resa ed a contenere i consumi; interventi di miglioramento o sostituzione di componenti impiantistici minori; interventi, di investimento più consistente, anche per la necessaria consulenza specialistica, volti alla ristrutturazione di intere parti dell' impianto; interventi sulla centrale termica, per ottimizzare i rendimenti (caldaie modulari), per l'installazione di pompe di calore e/o di impianti di cogenerazione; interventi che incidono sull'organizzazione dell'intera struttura, sulla gestione degli impianti e sull'amministrazione generale. Per l'energia elettrica, gli interventi di uso razionale possono essere in qualche caso meno importanti di quelli connessi al risparmio di energia termica. Tuttavia, è possibile realizzare risparmi tra il 10 per cento ed il 30 per cento con interventi di ribilanciamento dei carichi elettrici; di ottimizzazione dei contratti e della distribuzione dell'energia; di economia dell'illuminazione (mediante interventi mirati in fase di progettazione e di esercizio).

La normativa di riferimento

La normativa in materia di energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica è ampia e variegata in ragione dei diversi ambiti territoriali nei quali si applica. Partendo dall'ambito internazionale va innanzi tutto menzionata la Convenzione quadro delle Nazioni unite sull'ambiente e sviluppo (ora codificato dall'articolo 17 - Sviluppo sostenibile - del regolamento della Comunità europea n. 1083/2006), adottata al summit di Rio de Janeiro del 1992 ed entrata in vigore il 21 marzo 1994. Il suo obiettivo principale è quello di pervenire alla stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra ad un livello tale da evitare pericolose interferenze con il sistema climatico. Viene poi in conto il Protocollo di Kyoto, sottoscritto l'11 dicembre 1997 da più di 160 paesi ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005. Il Protocollo di Kyoto, che costituisce lo strumento attuativo della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, rappresenta un primo passo verso una strategia internazionale rivolta al raggiungimento di una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra. Passando al contesto europeo, si ricorda innanzi tutto che l'Unione europea ha approvato il Protocollo di Kyoto con la decisione n. 2002/358/CE del Consiglio in data 25 aprile 2002. Nel rispetto delle prescrizioni di tale Protocollo, l'Unione europea ha elaborato il Libro Bianco (Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili). La strategia e il piano di azione del Libro Bianco puntano a raggiungere, entro il 2010, un tasso del 12 per cento di consumo di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) nell'ambito dell'Unione europea. Nella vasta ed articolata produzione normativa dell'Unione europea in materia di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico figurano i seguenti provvedimenti: direttiva comunitaria n. 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili; direttiva comunitaria n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; direttiva comunitaria n. 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione; direttiva comunitaria n. 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia; direttiva comunitaria n. 2006/32/CE, sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Nell'anno 2009 è stato approvato il Pacchetto dell'Unione europea per il clima e l'energia, manifesto della politica energetico-ambientale europea per i prossimi anni. In esso è stato assunto l'anno 2020 come pietra miliare di un percorso che dovrebbe portare ad una società a bassissima intensità di emissioni. Il Pacchetto introduce obiettivi vincolanti e precisi cosi sintetizzabili: riduzione media a livello europeo dell'emissione annua di gas ad effetto serra di almeno il 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 (Si ricorda che l'obiettivo stabilito con il Protocollo di Kyoto è dell'8 per cento al 2012). Nel caso in cui gli altri paesi sviluppati dovessero assumere impegni analoghi, l'Unione europea accetterebbe di pervenire al 30 per cento di riduzione, sempre per il 2020 attraverso l'incremento dell'uso di energie rinnovabili fino a coprire il 20 per cento dell'intera produzione di energia, entro il 2020 e con la diminuzione dei consumi di energia del 20 per cento rispetto ai livelli ora previsti, sempre entro il 2020, grazie all'incremento dell'efficienza energetica.

Per raggiungere tali obiettivi, il Pacchetto ha previsto molteplici misure contenute nelle seguenti disposizioni.

Direttiva n. 2009/28/CE: stabilisce all'articolo 3 il rispetto di obiettivi nazionali obbligatori che concorreranno a raggiungere il 20 per cento di riduzione di emissioni nocive di gas ad effetto serra entro il 2020. Inoltre, lo stesso articolo prevede che, al fine di conseguire più facilmente tali obiettivi, gli stati membri promuovano e incoraggino l'efficienza ed il risparmio energetico, applicando anche regimi di sostegno e misure di cooperazione tra di essi e con paesi terzi. È opportuno menzionare, infine, il Trattato di Lisbona, entrato in vigore in data 1° gennaio 2009, che annovera, tra i vari argomenti, la lotta contro i cambiamenti climatici, l'approvvigionamento energetico, la promozione dell'utilizzo di risorse sostenibili e competitive. Per quel che riguarda la normativa a livello nazionale, va innanzitutto menzionato che l'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto con legge 10 giugno 2002, n.120. Tale legge ha previsto anche la predisposizione di un Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, che è stato poi approvato dal CIPE con delibera n. 123 del 19 dicembre 2002.

In materia di fonti rinnovabili, lo stesso CIPE, con delibera n. 137 del 19 novembre 1998, aveva già previsto la predisposizione di un Libro Bianco nazionale per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, sulle linee del Libro Verde elaborato dall'ENEA nell'ambito del processo organizzativo della Conferenza nazionale energia e ambiente. Un excursus esaustivo degli interventi normativi, succedutisi nel tempo, per la disciplina delle tematiche in argomento porta alla citazione delle seguenti disposizioni:
- legge 9 gennaio1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali);
- legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), che istituisce anche la figura del tecnico responsabile per la conservazione e la gestione dell'energia (energy manager), di fondamentale importanza per la gestione corretta del settore energetico di complessi industriali o terziari, pubblici o privati, che hanno consumi annui di rilevante entità;
- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);
- decreto ministeriale dell'11 novembre1999 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79), decreto ministeriale del 24 aprile 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, (Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16.4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164);
- decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e messa a punto di linee guida per l'installazione degli impianti a energie rinnovabili, soggetti ad autorizzazione unica;
- decreto 20 luglio 2004 del Ministero delle attività produttive (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164); legge 23 agosto 2004, n. 239, (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);
- decreto ministeriale 27 luglio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (Norma concernente il regolamento d'attuazione della L. 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia");
- decreto del 28 luglio 2005 del Ministero delle attività produttive (Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare);
- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che contiene misure a favore delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
- decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 novembre 2003, n. 387);
- legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che contiene misure a favore delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica proroga degli incentivi già previsti dalla legge finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 ed introduzione di nuovi;
- decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva n. 93/76/CEE);
- legge 27 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), che contiene misure a favore delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica, proroga degli incentivi già previsti dalla legge finanziaria 2008 sino a tutto il 2011.

Con riguardo alla normativa regionale, va subito precisato che l'installazione di impianti ad energia rinnovabile ha previsto norme e procedure differenti da regione a regione nonché deleghe a provincie e comuni. Ciò ha determinato una proliferazione di regole e procedure, la cui applicazione ha reso complessa la messa in opera degli impianti stessi. A distanza di alcuni anni dal decreto legislativo n. 387 del 2003 (si veda a pag. 15) e dalla mancata messa a punto delle previste linee guida per l'inserimento degli impianti a energie rinnovabili, soggetti ad autorizzazione unica, le regioni hanno elaborato proprie regole, fissando limiti di volta in volta diversi per l'autorizzazione e prevedendo la semplice informativa di inizio di attività per gli impianti più piccoli.

Regione Sardegna

La normativa regionale per lo sviluppo e la realizzazione di investimenti nel settore delle energie rinnovabili è contenuta, essenzialmente, nella deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2010, n. 10/3, nella deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2010, n. 25/40, e nella deliberazione della Giunta regionale 1° giugno 2011, n. 27/16, avente ad oggetto le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e disciplinano la materia del rilascio della autorizzazione unica".

Programmazione 2007-2013.

Il POR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", asse III "Energia" ha come obiettivo globale quello di promuovere le opportunità di sviluppo sostenibile attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico. L'Asse ha previsto l'obiettivo specifico 3.1 per "promuovere l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile", che si sostanzia nell'obiettivo operativo 3.1.1, teso ad aumentare la produzione di energia da risorse rinnovabili, anche attraverso la promozione della produzione diffusa dell'energia, vuole favorire la nascita ed il rafforzamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro integrazione con le attività produttive ed economiche della Regione, al fine di ridurre l'utilizzo e la dipendenza dalle fonti fossili e in un'ottica di diversificazione energetica. In particolare, si vogliono promuovere le filiere dell'energia solare (attraverso anche la gestione termodinamica ad alta temperatura dell'energia solare), dell'energia da biomasse (verranno promossi lo sviluppo e l'integrazione delle produzioni in logica di filiera, dalle colture alla produzione di energia) e dell'energia idraulica.

La logica di filiera deve essere perseguita attraverso il potenziamento della produzione di energie rinnovabili, il sostegno alla produzione di beni strumentali per la produzione di energia rinnovabile e il loro utilizzo in misura sempre maggiore all'interno delle imprese. L'attivazione di sinergie con le produzioni locali è rivolta a realizzare significative ricadute occupazionali. È necessario, inoltre, sostenere le attività di ricerca, che s'integrano con quelle previste nell'asse "Competitività", tese allo studio di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di sistemi di risparmio energetico e all'applicazione dei risultati ottenuti, anche incoraggiando la realizzazione di veri e propri spin-off imprenditoriali con la finalità di strutturare il mercato attraverso la creazione di imprese proiettate verso l'innovazione in campo energetico. In particolare sono stati previsti finanziamenti per lo sviluppo e la conversione di attività che producono e installano sistemi, impianti e attrezzature finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili, alla produzione, alla trasformazione e all'utilizzo efficiente. Sono state anche previste azioni di accompagnamento tecnico e diffusione delle conoscenze e informazioni. L'obiettivo operativo 3.1.1 ha previsto le seguenti attività: aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) per la realizzazione di impianti strumentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili; sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare; sviluppo di filiere bioenergetiche: energia da biomasse da filiere locali, (produzione di biocombustibili e biocarburanti, e legate al recupero, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti); sviluppo di tecnologie solari termiche a concentrazione, realizzazione di mini centrali idroelettriche; azioni di accompagnamento: sensibilizzazione, diffusione delle informazioni e sostegno tecnico per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I soggetti beneficiari sono l'Amministrazione regionale (anche attraverso proprie agenzie in house); enti locali; agenzie energetiche; imprese singole e associate; università; centri di ricerca. L'obiettivo operativo 3.1.2 rivolto a promuovere il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica, vuole incentivare il ricorso alla cogenerazione diffusa che, nel contribuire alla riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti, può assicurare un saldo ambientale positivo su tutto il territorio. Si vogliono, inoltre, promuovere interventi di recupero per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico negli edifici e nelle utenze energetiche pubbliche e negli immobili di pregio storico. In particolare, sono state previste iniziative pilota per il raggiungimento dell'autosufficienza energetica. Sono in ogni caso esclusi interventi sull'edilizia residenziale. È stato previsto, altresì, l'utilizzo, da parte delle imprese, di tecnologie ad alta efficienza e il risparmio energetico attraverso anche lo sviluppo dei sistemi di bioedilizia e bioarchitettura anche nell'ambito del sistema produttivo, con l'elaborazione di criteri di analisi costi-benefici e di life cycle assessment (Lca) negli appalti per edifici pubblici; lo sviluppo di diagnosi energetiche finalizzate alla realizzazione di interventi di rete e all'installazione di impianti alimentati con fonti di energie rinnovabili, specificamente indirizzati a edifici e strutture pubbliche. L'obiettivo operativo 3.1.2 ha previsto le seguenti attività: sostegno all'adozione dei principi di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche non residenziali; promozione di strumenti innovativi di assistenza tecnica per il risparmio e l'efficienza energetica e il supporto per la certificazione energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche non residenziali; sostegno alla cogenerazione diffusa. I soggetti beneficiari sono stati individuati nell'Amministrazione regionale; enti locali; agenzie energetiche; imprese singole e associate; centri di ricerca.

La Regione ha ritenuto utile segnalare che per l'elenco dei grandi progetti, a titolo indicativo, è stata proposta a cofinanziamento comunitario la realizzazione di un impianto solare termodinamico da 10 MWe per la produzione centralizzata di potenza elettrica. L'impianto concentrating solar power (CSP) utilizzerà la tecnologia della concentrazione lineare, già dimostrata a livello industriale nelle sperimentazioni americane degli anni ottanta e nelle più recenti installazioni spagnole. L'impianto sarà dotato di accumulo termico di dimensioni sufficienti da garantire in assenza di insolazione l'erogazione elettrica alla potenza nominale per almeno tre ore. L'efficienza complessiva di conversione energetica, dalla fonte solare alla corrente elettrica, sarà almeno del l7 per cento. Tale efficienza, alle condizioni d'insolazione tipiche della Sardegna stimata in circa 1.700 kWhe, consentirà all'impianto di produrre intorno ai 22 GWh/anno di corrente elettrica. La superficie destinata all'impianto, che sarà ubicata in una delle grandi aree industriali della Sardegna, e di circa 30 ettari, mentre il suo costo si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La Regione ha comunicato che allo stato sono state espletate le procedure relative ad alcune linee di attività dell'asse III che, tuttavia, produrranno spesa solo nelle fasi successive all'anno 2010. In ragione di quanto detto, si può parlare esclusivamente di stato di avanzamento procedurale relativo alle seguenti linee:
- linea di attività 3.1.1c (sviluppo di energie rinnovabili: energia solare e filiere bioenergetiche) di competenza dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, bando per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie - ospedali sostenibili; la dotazione finanziaria è di 6.7 milioni di euro e ad oggi è stata pubblicata la graduatoria finale dei progetti ammissibili;
- linea di attività 3.1.2c (sostegno all'adozione dei principi alla bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche non residenziali e sostegno al risparmio energetico nell'illuminazione pubblica) di competenza dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente: bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso; la dotazione finanziaria iniziale di 2 milioni di euro è stata poi incrementata di un importo di 17,4 milioni di euro; allo stato attuale sono state pubblicate le graduatorie; Programmazione 2000-2006. Il POR Ob. 1 asse I (Risorse naturali) prevede anche linee di intervento nel settore energia che hanno riguardato: la riattivazione di impianti idroelettrici, attualmente non in esercizio per ragioni esclusivamente tecniche; la realizzazione di impianti idroelettrici in corrispondenza dei nuovi invasi e di quelli esistenti connessi con i sistemi di irrigazione e acquedottistici (mini e micro, cioè inferiori a 10 megawatt), ove le analisi di fattibilità indichino la possibilità di una produzione energetica certa su un arco temporale sufficientemente ampio; interventi e azioni finalizzati al miglioramento dell'efficienza e al risparmio energetico; aiuti agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, come definite nella direttiva n. 2001/77/CE; gli interventi sono stati indirizzati anche alla valorizzazione delle energie rinnovabili - come definite nella direttiva n. 2001/77/CE - e al risparmio energetico, considerando anche il potenziamento o la continuazione di esperienze nazionali;
- la Misura 1.6 "Energia" è stata rivolta a stimolare l'impiego di fonti di energia rinnovabili, promuovere il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza gestionale; la Misura ha operato in complementarietà con le azioni che la Regione ha posto in essere per la valorizzazione delle energie rinnovabili, (bandi per il solare e il fotovoltaico); l'obiettivo prioritario è stato quello del raddoppio dell'incidenza delle fonti rinnovabili al 2010 (dal 2 al 4 per cento), in linea con le linee strategiche nazionali conseguenti alla Conferenza di Kyoto del dicembre 1998; la Misura ha previsto le seguenti azioni: azione 1.6.a, ammodernamento degli impianti di produzione idroelettrica esistenti e realizzazione di nuovi impianti mini e micro in prossimità dei nuovi invasi connessi ai sistemi d'irrigazione e agli acquedotti (inferiori a 10 megawatt); azione 1.6.b, aiuti agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili come definite nella direttiva n. 2001/77/CE; per l'azione 1.6.a, poiché l'energia idroelettrica costituisce la principale fonte rinnovabile in Sardegna, si è trattato di salvaguardare in primo luogo tale risorsa, per cui è stato necessario affrontare il problema relativo al mantenimento in esercizio delle attuali centrali idroelettriche, tenuto conto che l'età di gran parte di tali strutture si avvicina al limite teorico del loro periodo standard di vita tecnico-economica (le centrali di Uvini, della potenza di 13 Mw, e di Santu Miali, della potenza di 27 Mw, risalgono al 1962); per il perseguimento dell'obiettivo si è affrontato prioritariamente il problema relativo al mantenimento in esercizio delle attuali centrali idroelettriche perché la dismissione della vecchia centrale idroelettrica del Tirso ha drasticamente ridotto l'incidenza delle fonti energetiche non inquinanti in Sardegna, già sensibilmente al di sotto del valore medio nazionale; la Regione ha pertanto seguito un criterio di priorità, nell'individuazione delle centrali su cui intervenire, basato: sul grado di obsolescenza degli impianti; sulla capacita di costruire moduli di micro-centrali replicabili; sull'entità dei benefici conseguibili; sulla verifica dell'attuazione nel rispetto della tempistica prevista dai regolamenti comunitari; la scelta degli interventi in questa linea di azione è stata, peraltro, strettamente connessa al programma varato dall'Amministrazione regionale è attuato attraverso i propri enti strumentali; la Misura ha previsto, come sopra indicato, la realizzazione di 2 micro centrali idroelettriche per lo sfruttamento dell'energia potenziale dell'acqua vettoriata dagli acquedotti idropotabili; la produzione teorica annua totale di tali impianti si attesta a valori intorno ai 13,7 milioni di KWh, con produzioni alle singole centrali che valgono per Settimo 6.5 GWh (potenza installata 1.30 MW), e per San Lorenzo 7.2 GWh (potenza installata 1.25 MW), in aggiunta alla produzione degli impianti esistenti;
- l'azione 1.6.a ha riguardato le localizzazioni di Uvini e Santu Miali, con i territori di Sanluri, Furtei e Goni; Sestu, Settimo S.Pietro e Quartucciu per quanto riguarda le due micro centrali di Settimo e San Lorenzo, il soggetto beneficiario finale è stato l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) in quanto ente strumentale della Regione autonoma della Sardegna;
- l'azione 1.6.b ha previsto il finanziamento delle seguenti tipologie di operazioni: interventi rivolti alle imprese nel settore delle energie rinnovabili, finanziati attraverso i regimi di aiuto di cui ai regolamenti n. 69-70/2001 e successive modificazioni, in particolare per la realizzazione di impianti pilota sperimentali e innovativi con utilizzo di fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento al fotovoltaico, al solare termico ed alle biomasse; le incentivazioni ad enti e imprese che sviluppano, anche in associazione tra di loro, programmi di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia; gli interventi di promozione e sensibilizzazione dei cittadini per il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia in tutti gli usi finali civili; l'azione 1.6.b ha riguardato tutto il territorio regionale; i soggetti beneficiari finali sono stati la Regione autonoma della Sardegna, l'organismo intermedio selezionato con procedura di evidenza pubblica, gli enti locali.

Le iniziative della Regione Sardegna nel Solare Termodinamico.

La Sardegna è una delle regioni italiane con maggiore potenzialità di risorse energetiche rinnovabili con presenza di livelli di irraggiamento e valori medi di velocità del vento ritenuti tra i più elevati d'Italia. Essa svolge inoltre un ruolo, internazionalmente riconosciuto, di ponte verso le nazioni africane del Mediterraneo particolarmente importanti per lo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili di energia solare.

In questo scenario la valorizzazione della tecnologia solare a concentrazione lineare, maggiormente conosciuta come solare termodinamico e la dimostrazione di un suo utilizzo in applicazioni avanzate rivolte all'integrazione dei processi di produzione e immagazzinamento, può favorire lo sviluppo e l'attuazione di politiche di difesa del territorio, dell'ambiente e di sostegno all'occupazione. Occorre inoltre tenere conto che la Sardegna è una delle regioni in Europa a maggiore emergenza ambientale soprattutto nelle aree industriali.

Nell'ambito dell'obiettivo operativo 3.1.1 (Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la produzione diffusa dell'energia) dell'asse III - Energia del POR FESR 2007-2013, con deliberazione 15 settembre 2010, n. 32/29, era stata programmata la realizzazione di un grande progetto basato su un sistema integrato di 4 impianti sperimentali ST dell'importo complessivo di euro 55.000.000, successivamente ridotto a euro 30.000.000 con la deliberazione 14 aprile 2011, n. 19/23, che ha previsto la realizzazione di due o più degli impianti solari precedentemente programmati. Infine, con la deliberazione 29 maggio 2012, n. 23/14, sono stati riprogrammati gli interventi destinati a dare attuazione alla linea di attività 3.1.1.c del POR Sardegna 2007-2013 prevedendo la realizzazione di tre progetti volti alla sperimentazione e la diffusione di modelli di produzione dell'energia con il solare termodinamico, da realizzarsi nell'ambito civile, in quello industriale e orientata verso servizi di pubblica utilità.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità.

1. La Regione è competente alla programmazione e pianificazione in materia di sviluppo, salvaguardia ambientale e paesaggistica, armonizzazione urbanistica, delle energie rinnovabili ed alternative e del risparmio ed efficienza energetica. La Regione si impegna nello sviluppo razionale ed efficiente delle nuove tecnologie verdi e sostiene le attività di edilizia sostenibile rivolta al miglioramento della classe energetica degli edifici.

 

Art. 2
Norme per la revisione del Piano energetico
e ambientale regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adegua, integra ed aggiorna il Piano energetico e ambientale regionale (PEAR) alle nuove esigenze e responsabilità sociali connesse al conseguimento degli obiettivi statali e comunitari in materia di diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed alternative. La presente legge detta altresì principi e indirizzi per la programmazione energetica regionale, in particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni e al tessuto imprenditoriale del territorio regionale.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la Regione apporta alla deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2010, n. 10/3 (Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida), alla deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2010, n. 25/40 (Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib.G.R. 12 marzo 2010, n. 10/3. Riapprovazione Linee Guida), e alla deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2011, n. 27/16 (Linee guida attuative del D.M. 10 settembre 2010, del Ministero per lo Sviluppo Economico “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Modifica della Delib.G.R. 1° luglio 2010, n. 25/40), che disciplinano la materia del rilascio della autorizzazione unica, tutte le modifiche eventualmente necessarie al fine di coniugare le previsioni di detto regolamento con i contenuti del PEAR.

3. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano alla Regione i titoli abilitativi rilasciati o assentiti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e della normativa nazionale e/o regionale previgente e, inoltre, definiscono il potenziale contributo locale, distinto per tipologie di fonti, per l'insediamento di nuovi impianti alimentati dalle fonti di energia rinnovabili (FER) per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal PEAR.

4. In sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR si considerano:
a) il bilancio energetico regionale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenze, alla disponibilità di fonti rinnovabili e al risparmio energetico realizzabile;
c) gli obiettivi e le misure necessarie per assicurare uno sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
d) le politiche per lo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e le misure in materia di efficienza energetica e a favore dello sviluppo tecnologico e industriale;
e) le modalità di monitoraggio e le strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili in termini anche di potenza installabile ai fini del perseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti in attuazione del Piano di azione nazionale;
f) i criteri per la definizione delle misure di compensazione ambientale e territoriale.

5. La programmazione regionale tiene conto delle aree e dei siti non idonei, individuati dalla Regione in attuazione delle linee guida statali e, sulla scorta di eventuali proposte formulate dai comuni, comunque privilegia, ai fini della riduzione del consumo del suolo agricolo, la localizzazione in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati e sulle coperture e le facciate degli edifici pubblici e privati nonché delle unità produttive.

6. Con le procedure di cui al comma 5, il PEAR può essere approvato per stralci corrispondenti a materie organiche. Gli enti pubblici direttamente interessati sono chiamati ad una partecipazione attiva e contributiva alla definizione e all'approvazione dello stralcio del PEAR direttamente inerente i loro territori di competenza.

 

Art. 3
Revisione ed adeguamento della normativa
urbanistica regionale.

1. La Direzione regionale all'urbanistica unitamente al Servizio energia dell'Assessorato regionale dell'industria, individuano di concerto le criticità urbanistiche che hanno, eventualmente, sfavorito un adeguato sviluppo delle energie rinnovabili ed alternative. Lo studio riguarda l'iter autorizzativo sia dei piccoli impianti che di quelli di grossa taglia ed è trasmesso al Presidente della Regione entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. In modo particolare sono evidenziate le incompatibilità derivanti dall'analisi delle problematiche paesaggistiche ed ambientali.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa dì euro 20.000.000 per ciascuna delle annualità 2013, 2014 e 2015 a valere sulle nuove entrate di cui al riformato articolo 8 dello Statuto di autonomia ed ai trasferimenti comunitari in materia di sviluppo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

2. I bilanci annuali provvedono alla programmazione puntuale delle risorse di cui al comma 1.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).