CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 465

presentata
dal Consigliere regionale
TOCCO

l'8 gennaio 2013

Norme urgenti in materia di promozione di attività rivolte a facilitare e supportare l'inserimento degli immigrati nel territorio regionale anche per il tramite della istituzione della nuova figura professionale di assistente all'immigrazione

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'analisi delle dinamiche e della struttura della popolazione residente nel territorio regionale, acquista un significato molto importante, se non decisivo, nell'orientamento politico di programmazione delle complesse vicende che interessano il fenomeno dell'immigrazione. Tra le caratteristiche salienti che emergono dallo studio della tipologia dell'offerta nel settore sociale e socio-sanitario, emerge una maggiore rilevanza delle prestazioni a sostegno della famiglia, anziani, minori, portatori di handicap e sofferenti mentali, quasi esclusivamente residenti in Sardegna. I dati sul fenomeno migratorio degli extracomunitari presenti nel territorio regionale sono in linea con quelli nazionali ed evidenziano quanto la nostra società tenda a divenire multietnica e multiculturale.

Infatti, negli ultimi anni vi è stato, seppure in maniera graduale e diversificata, un incremento del flusso di stranieri, tra i quali i più numerosi provengono dal Continente africano, il quale, in maniera sempre più crescente, tende ad incidere sulle prestazioni dei servizi comunali. Gli immigrati abitano nei maggiori comuni urbani e nelle loro cinture, e ciò avviene in tutte e tre le province, tranne Nuoro. La presenza extracomunitaria in Sardegna è fortemente concentrata nei due maggiori capoluoghi provinciali Cagliari e Sassari.

Una delle caratteristiche del modello migratorio sardo consiste nella convivenza di un'emigrazione dei sardi con l'immigrazione extracomunitaria. In sostanza, la Sardegna sta vivendo insieme l'emigrazione e l'immigrazione, mentre, nell'insieme dell'Italia, il flusso in uscita è sceso ai termini minimi già alla fine anni '70. Naturalmente, i due flussi, in entrata e in uscita, hanno connotazioni diverse: non solo continua l'emigrazione di non specializzati ma, inoltre, sempre più la disoccupazione intellettuale affligge i nostri giovani laureati sardi, costringendoli spesso ad emigrare per trovare occupazione.

I comuni e i patronati assicurano, a titolo gratuito e nell'ambito dei loro fini istituzionali un'attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione, innanzitutto, delle istanze burocratiche volte a formalizzare e pubblicizzare la loro presenza nel territorio regionale.

In questo particolare contesto risulta fondamentale accompagnare gli immigrati e le loro famiglie nella quotidiana difficoltà di integrazione ed inserimento sociale istituendo la nuova figura professionale di assistente all'immigrazione. Sarà compito dell'assistente all'immigrazione favorire l'integrazione tra i diversi sistemi di servizi con i quali entrano in contatto gli immigrati e le loro famiglie che richiedono, ormai da tempo, un elevato numero di azioni di sostegno. Tale situazione non rende più differibile un intervento mirato ad integrare le politiche sociali con quelle sanitarie e di decoro pubblico-urbano: cosi come è fondamentale prevedere obbligatoriamente la figura dell'assistente all'immigrazione nei piani locali unitari di servizio alla persona (PLUS) riguardanti territori con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti. Si ritiene pertanto doveroso e utile prevedere, per l'intera popolazione residente, un insieme di facilitazioni alle famiglie di immigrati nell'orientamento all'accesso dei pubblici servizi, coadiuvate da un supporto reale al superamento delle barriere linguistiche, culturali e religiose volte all'ottenimento di un adeguato livello di integrazione sociale.

La proposta di legge di seguito riportata consta di 5 articoli: all'articolo 1 sono indicati i principi, le finalità e i beneficiari; all'articolo 2 si prevede l'istituzione della figura di assistente all'immigrazione; l'articolo 3 interessa i piani annuali di immigrazione; l'articolo 4 riguarda l'integrazione dei piani annuali di immigrazione con il PLUS: l'articolo 5 prevede le norme finanziarie.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi, finalità e beneficiari

1. La Regione promuove azioni positive per il superamento delle condizioni di svantaggio degli immigrati in Sardegna, in particolare attraverso il finanziamento di interventi di carattere sociale, culturale ed economico volti ad equiparare il trattamento degli immigrati e delle loro famiglie a quello degli altri abitanti del territorio regionale.

 

Art. 2
Istituzione della figura di assistente
all'immigrazione

1. Per promuovere percorsi di accompagnamento e facilitazione all'inserimento delle famiglie di immigrati ai servizi ed alle strutture delle comunità locali, è prevista ed istituita la nuova figura professionale di assistente all'immigrazione, che supporta tutte le attività di integrazione ed inserimento sociale dei soggetti immigrati. L'assistente cura inoltre il soddisfacimento di adeguati livelli qualitativi per gli immigrati, nell'usufruire delle prestazioni sanitarie in tutte le strutture pubbliche regionali.

 

Art. 3
Piani annuali di immigrazione

1. Gli interventi in materia di immigrazione sono programmati tramite piani annuali elaborati dalla Consulta regionale per l'immigrazione, sulla base delle informazioni raccolte dal competente servizio dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La proposta di piano annuale così predisposta è presentata alla Giunta regionale per l'approvazione. Nel piano sono, in particolare, indicati le risorse regionali e statali disponibili, le relative politiche di attuazione e gli stanziamenti previsti in favore delle province, individuate dalla Regione come principali soggetti attuatori del piano. L'erogazione delle risorse assegnate alle province avviene in seguito alla presentazione del piano territoriale d'intervento per l'anno in corso e della rendicontazione relativa al finanziamento ricevuto per l'annualità precedente. Il competente servizio dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale verifica la completezza della documentazione e la conformità dei piani territoriali alle direttive del piano annuale e delle linee guida triennali, dopodiché, in caso di esito positivo della verifica, eroga il finanziamento agli enti beneficiari.

 

Art. 4
Integrazione del Piano annuale di immigrazione con il Piano locale unitario dei servizi alla persona

1. Il Piano locale unitario dei servizi alla persona (PLUS) è lo strumento di programmazione integrata previsto dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali). Essendo un piano di interventi e di azioni che persegue l'obiettivo di sviluppare e qualificare i servizi sociali e socio-sanitari per renderli flessibili e adeguati ai bisogni della popolazione, è elaborato e realizzato tenuto conto delle disposizioni e delle criticità evidenziate dal Piano annuale di immigrazione. Con il contributo della pluralità di attori chiamati ad impegnarsi in un percorso condiviso (ASL, comuni, provincia, attori professionali, rappresentanti del privato sociale, del volontariato e dei cittadini, assistenti all'immigrazione) questi determinano obiettivi e priorità, programmano e dispongono in modo integrato gli interventi sociali, sanitari e socio-sanitari, anche con il contributo diretto dei cittadini. Il principale obiettivo consiste nell'individuare e attuare le azioni realmente fattibili nel breve periodo in un determinato territorio per attivare una prima trasformazione del sistema. Tale obiettivo si consolida nella programmazione, nell'organizzazione e gestione del sistema di interventi e servizi sociali e sociosanitari in forma condivisa, integrata e partecipata.

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale del PLUS abbia una popolazione complessiva, dei comuni che ne fanno parte, superiore ai 100.000 abitanti, l'istituzione della figura professionale di assistente all'immigrazione diventa obbligatoria.

 

Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse previste dal Fondo sanitario nazionale e con le risorse integrative regionali per le stesse finalità, iscritte in bilancio della Regione per l'anno 2013 e dei corrispondenti bilanci per gli anni successivi.