CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 462

presentata dai Consiglieri regionali
LUNESU - FLORIS Rosanna

il 18 dicembre 2012

Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati in Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'immigrazione di cittadini stranieri nel territorio regionale sardo è un fenomeno costante e strutturale caratterizzante l'attuale fase storica e le prospettive future e inserito nel più ampio scenario nazionale ed internazionale.

La presenza dei cittadini stranieri contribuisce allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio in considerazione innanzitutto di un riscontrato forte loro positivo inserimento nel mondo del lavoro anche in ambiti particolarmente delicati e rilevanti quali il lavoro domestico e di assistenza alla persona.

Di fronte a dette tendenze occorre promuovere un'azione della Regione che consenta di sviluppare, nel rispetto delle competenze costituzionali senza invadere le funzioni in materia di immigrazione riservate allo Stato, le migliori condizioni per un positivo sviluppo delle relazioni sociali nel territorio sardo ormai interessato in maniera sempre più significativa e rilevante dalla presenza straniera.

Occorre quindi favorire lo sviluppo di efficaci politiche territoriali nei diversi ambiti quali ad esempio l'istruzione, la sanità, il lavoro, l'accesso all'alloggio, inserite in una cornice comune, tese a favorire un processo di positiva integrazione partecipe dei cittadini stranieri nell'obiettivo della costruzione di una comunità plurale e coesa fondata sul contributo di persone di diversa lingua e provenienza e sul rispetto del principio costituzionale di uguaglianza.

È necessaria pertanto la creazione di un modello di Governo che attraverso nuovi strumenti di programmazione basati su un'attenta osservazione e analisi del fenomeno migratorio delinei un contesto avanzato per lo sviluppo dei programmi e delle azioni condotte dai diversi settori dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni statali e internazionali e in una relazione di forte integrazione con gli organismi sociali e del terzo settore.

In tale contesto essenziale rilievo rivestono la valorizzazione dell'associazionismo straniero e lo sviluppo di nuove modalità di rappresentanza e di partecipazione alla vita della comunità dei cittadini stranieri.

Gli interventi tesi a favorire l'integrazione partecipe dei cittadini stranieri devono essere innanzitutto finalizzati alla rimozione delle disuguaglianze sostanziali collegate a differenze di lingua e di cultura che ostacolano il godimento dei diritti, la concreta fruizione dei servizi territoriali e una piena e completa vita di relazione.

È necessario quindi favorire la diffusione della conoscenza della lingua italiana anche ai fini della promozione di una cittadinanza attiva per lo sviluppo di una nuova società in un contesto di pacifica convivenza tra persone delle più varie origini e nazionalità.

Occorre inoltre agevolare l'accesso e la fruizione dei servizi territoriali da parte dei cittadini stranieri attraverso la qualificazione dei mediatori culturali, la formazione degli operatori pubblici e privati sui temi dell'intercultura e l'adeguamento in genere dei servizi a un'utenza pluriculturale.

Al fine di promuovere e garantire l'adeguatezza delle politiche di integrazione occorre peraltro considerare le differenze di provenienza, di radicamento, di competenze, di prospettive e aspirazioni di vita dei cittadini stranieri presenti nei nostri territori tali da richiedere interventi mirati e consapevoli da parte delle istituzioni e dei servizi territoriali.

Nella considerazione di tali differenze una peculiare attenzione è dedicata alla possibilità di accesso a servizi e prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi a salvaguardare la salute e l'esistenza della persona e così promuovere il valore di una cittadinanza sociale riconosciuta all'uomo in quanto tale, indipendentemente dalla sua cittadinanza.

Occorre infine considerare attentamente la complessiva debolezza della condizione dei cittadini stranieri nel loro insieme e occorre quindi promuovere il rafforzamento di una rete di punti informativi, con specifica competenza nelle materie relative ai titoli di soggiorno, integrata con i servizi di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione nonché di una rete di servizi di tutela per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti discriminatori.

Alla luce di quanto esposto, i punti fondamentali della proposta di legge riguardano:
1) l'inserimento, tra i principi generali del riferimento normativo alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 ed alla Convenzione OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) del 24 giugno 1975, n. 143, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158. In particolare il riferimento ai principi di parità di diritti e trattamento tra i lavoratori, così come sanciti nella Convenzione OIL, è stato ritenuto prioritario in considerazione del moltiplicarsi di dispositivi normativi che introducono, in violazione della suddetta convenzione, chiari elementi di differenziazione e discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro tra lavoratori comunitari e lavoratori non comunitari;
2) il richiamo esplicito alla piena ed integrale tutela del diritto di asilo;
3) l'impegno della Regione ad adottare piani specifici di intervento volti a contrastare ogni forma di razzismo e discriminazione, a garantire pari opportunità di reinserimento sociale e di tutela giuridica ai migranti detenuti, a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano la parità di accesso al mercato del lavoro, a predisporre idonei strumenti a garanzia e tutela dei minori stranieri non accompagnati;
4) l'inserimento di un articolo specifico inerente la volontà della Regione, per quanto di sua competenza, di favorire, ricorrendo ad ogni strumento riconosciutole dall'ordinamento ed esercitando ogni facoltà e potere riservatole dalla legge e dalla Carta costituzionale, le iniziative volte a realizzare nel territorio della Regione centri di permanenza temporanea o, comunque, centri di detenzione per migranti.
6) l'impegno della Regione di creare condizioni che consentano e facilitano agli immigrati l'orientamento nel mercato abitativo e di individuazione delle possibili soluzioni, di assistenza e consulenza legale, anche in riferimento alle valutazioni di ordine economico;
7) la promozione, valorizzazione e diffusione degli eventi sportivi come luogo e strumento di integrazione, di contrasto delle logiche discriminatorie e razziali, di incontro e contaminazione tra culture diverse ed identità molteplici;
8) la previsione secondo cui, qualora non sia obbligatoriamente imposto da altre leggi il riconoscimento del titolo di studio, i bandi promossi dalla Regione o dalle altre istituzioni territoriali consentano l'autocertificazione del grado di formazione e della conoscenza della lingua italiana (o delle altre lingue richieste);
9) l'assistenza sanitaria e la fruizione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, ambulatoriali e riabilitative presso le strutture del servizio sanitario regionale nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti e la formazione di un programma di screening e di una cultura della prevenzione, attualmente unica vera arma in grado di ridurre drasticamente le vittime del cancro.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Con la presente legge la Regione concorre, in particolare, all'attuazione dei principi sanciti dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

2. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, così come individuati all'articolo 2, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili nonché a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio sardo.

3. La Regione ispira la propria azione alla garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione attua e sostiene iniziative volte a:
a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza degli immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;
e) individuare e rimuovere, anche ponendo in essere attività di mediazione interculturale, gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione, alla formazione professionale, alle agevolazioni connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali;
f) garantire adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;
g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza;
i) agevolare progetti per il rientro nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
j) contrastare i fenomeni che comportano situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
k) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale;
l) promuovere l'integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento rivolti agli immigrati socialmente vulnerabili ed in primo luogo a donne e minori;
m) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
n) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione interculturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
o) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati;
p) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.

 

Art. 2
Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:
a) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;
b) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.

2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché ai minori stranieri non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
a) gli stranieri, occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano stati ammessi temporaneamente su domanda del datore di lavoro per adempiere a funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, e che sono tenuti a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti sono terminati;
b) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
c) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo che si trovino in tournee nel territorio nazionale;
d) i marittimi.

 

Art. 3
Registro regionale delle associazioni degli immigrati

1. Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il registro regionale delle associazioni degli immigrati i cui rappresentanti devono essere residenti in un comune della Regione. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale.

2. Tutte le associazioni di comunità presenti nella Regione, hanno diritto all'iscrizione al registro regionale delle associazioni degli immigrati.

 

Art. 4
Inserimento e tutela culturale

1. Per facilitare i processi di integrazione culturale e sociale degli immigrati provenienti da paesi extracomunitari e per tutelare la loro identità culturale, la Regione promuove, in collaborazione con i comuni e con le competenti autorità scolastiche, l'organizzazione dei corsi di recupero linguistico, di alfabetizzazione e di lingua italiana.

2. In particolare, le iniziative di cui al comma 1 consistono in:
a) appositi corsi di lingua italiana opportunamente articolati tenendo conto anche dell'appartenenza etnico linguistica dei gruppi di cittadini stranieri immigrati provenienti da paesi extracomunitari, anche ai fini del loro inserimento nelle scuole dell'obbligo;
b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i loro paesi d'origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un processo di scambi culturali;
c) iniziative sociali e culturali, dirette a sensibilizzare la popolazione in ordine alle problematiche migratorie ed a promuovere la conoscenza delle diverse culture, al fine di contrastare fenomeni di emarginazione;
d) iniziative di educazione alla multiculturalità indirizzate principalmente agli alunni della scuola dell'obbligo, nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica;
e) corsi formativi rivolti principalmente agli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati provenienti da paesi extracomunitari;
f) servizi di mediazione interculturale e linguistica;
g) iniziative per l'affermazione delle pari opportunità;
h) iniziative sociali, ricreative, culturali o sportive volte a promuovere l'integrazione delle diverse culture per favorire un clima di reciproca comprensione e prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.

3. Sono altresì previsti interventi straordinari per gli studenti provenienti da paesi extracomunitari. Gli studenti immigrati provenienti da paesi extracomunitari, gli studenti apolidi o rifugiati politici, riconosciuti dalle competenti autorità statali, sono altresì ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani.

4. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio previsti dalla normativa regionale vigente.

 

Art. 5
Inserimento nel mercato del lavoro

1. La Regione promuove interventi di formazione, riqualificazione, di aggiornamento professionale, diretti a facilitare l'ingresso e l'inserimento degli immigrati provenienti da paesi extracomunitari nelle attività ordinarie e nel mercato del lavoro.

2. La Regione incentiva il ritorno nei paesi d'origine degli stranieri che, avendo conseguito in Sardegna una determinata qualificazione professionale, possano spenderla nei loro paesi di provenienza.

 

Art. 6
Assistenza sanitaria

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, assicura ai soggetti di cui all'articolo 2 e agli immigrati temporaneamente presenti l'assistenza sanitaria e la fruizione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, ambulatoriali e riabilitative presso le strutture del servizio sanitario regionale nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.

2. La Regione assicura l'attuazione di specifici interventi di promozione della salute per la risoluzione dei problemi derivanti dalle condizioni di marginalità ed esclusione.

3. La Regione promuove attività formative per gli operatori socio-sanitari volte a migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.

4. Le aziende sanitarie comunicano a cadenza annuale alla Giunta regionale le modalità attuative degli interventi previsti dal presente articolo, con particolare riferimento all'impiego dei servizi di mediazione interculturale e alle ulteriori iniziative intraprese per facilitare l'accesso ai servizi e alle cure da parte degli immigrati.

5. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'Amministrazione regionale, nell'ambito di programmi umanitari, d'intesa con il comune che realizza l'ospitalità, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza.

 

Art. 7
Programma di screening

1. La tutela ed il controllo sanitario di cui all'articolo 6 sono inoltre garantiti attraverso l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 2 nelle campagne di screening e prevenzione collettiva e di educazione sanitaria.

2. La Regione incentiva la formazione di programmi di screening e di cultura della prevenzione, attualmente unica vera arma in grado di ridurre drasticamente le vittime del cancro:
a) fornendo informazioni agli immigrati sulla prevenzione ed in particolare sull'esistenza dei programmi di screening e sull'importanza di sottoporsi a tali controlli, semplificando e favorendo a detti soggetti la partecipazione a detti programmi;
b) sollecitando la trasmissione di indicazioni da parte delle istituzioni locali (ASL e medici di base), sfruttando il loro vissuto di fonte autorevole presso la cittadinanza straniera.

3. L'obiettivo di garantire la qualità di ogni momento del percorso assistenziale che caratterizza un programma di screening - dall'invito a partecipare, all'accertamento diagnostico, fino al trattamento della eventuale patologia riscontrata - è conseguito dalla Regione attraverso una pianificazione delle opportune iniziative che consentano di:
a) favorire la formazione del personale direttamente coinvolto nei diversi aspetti assistenziali;
b) identificare i centri appropriati nella gestione delle diverse funzioni assistenziali.

4. La Regione di intesa con il sistema sanitario regionale e i diversi livelli assistenziali coinvolti instaura rapporti di collaborazione e integrazione.

 

Art. 8
Centri d'orientamento e d'accoglienza

1. La Regione concede contributi straordinari, anche per l'avvio di nuove iniziative, ai comuni (singoli o associati), e alle associazioni senza scopo di lucro presenti nel territorio sardo, per la realizzazione e la gestione di centri d'accoglienza per immigrati provenienti da paesi extracomunitari.

2. Ai comuni, singoli o associati, e alle associazioni di cui al comma 1, possono essere dati in uso edifici, strutture, aree, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 7.

3. La Regione, anche attraverso i comuni e le associazioni di cui al comma 1, promuove e favorisce l'istituzione di:
a) centri di prima e seconda accoglienza, per assistere, durante periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
b) centri servizi, per fornire informazioni e consulenza legale per il pieno godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, per facilitare l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l'inserimento lavorativo e scolastico e per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati;
c) centri polivalenti anche autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 3, per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea.

 

Art. 9
Mediatori interculturali

1. La Regione e gli enti locali valorizzano l'attività dei mediatori interculturali sia per la ricognizione dei bisogni degli utenti sia per l'ottenimento di adeguate prestazioni finalizzate a garantire pari condizioni di accesso ai servizi, favorendo le relazioni sociali tra persone e realtà diverse.

 

Art. 10
Diritto all'abitazione

1. I lavoratori e gli studenti immigrati provenienti da paesi extracomunitari, che risiedono in un comune della Regione, sono ammessi a partecipare alle stesse condizioni dei cittadini residenti ai bandi di concorso relativi alla provvidenze della Regione in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e l'affitto di alloggi.

2. La Regione favorisce attraverso gli enti locali, per particolari situazioni di emergenza, il reperimento di alloggi da riservare ad abitazioni temporanee per il lavoratori immigrati provenienti da paesi extracomunitari che risiedono in uno dei comuni della Regione.

 

Art. 11
Protezione sociale

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dalla normativa statale e regionale vigenti.

2. La Regione coordina gli interventi di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi in collaborazione con la rete di organismi pubblici e privati che offrono risposte al problema della tratta e dello sfruttamento.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 44, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, promuove la costituzione di centri di assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al comma 1.

 

Art. 12
Interventi per la tutela del diritto di asilo

1. La Regione, d'intesa con gli uffici centrali o periferici dello Stato e con gli enti locali, promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione.

 

Art. 13
Consulta per l'immigrazione

1. Ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1990, n. 46 (Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna), è istituita la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria.

2. Sono componenti della Consulta per l'immigrazione:
a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;
b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale nominati con provvedimento dell'Assessore competente in materia d'immigrazione ed emigrazione;
c) tre rappresentanti, designati a turno, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) tre rappresentati, designati a turno, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) tre esperti in materia d'immigrazione, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
f) tre rappresentanti, designati a turno, delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'emigrazione e all'immigrazione;
g) un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, designato dal direttore generale dell'Assessorato stesso, che funge da segretario.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ed è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura.

4. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla loro sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 2.

5. La mancata o ritardata designazione, da parte delle organizzazioni di cui al presente articolo, di alcuno dei componenti della Consulta, non pregiudica la costituzione dell'organo a condizione che sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

6. La Consulta ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e si riunisce ordinariamente due volte l'anno.

7. Ai membri della Consulta che non risiedano nel comune spettano i compensi e i rimborsi presenti nella legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni.

8. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali per profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria e, in particolare, in ordine ai piani e programmi in materia socio-sanitaria, di orientamento professionale, di formazione professionale, di diritto allo studio, di educazione permanente, di centri di orientamento ed accoglienza, di edilizia residenziale, nonché di studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione extracomunitaria nella Regione;
b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali riguardanti i destinatari della presente legge;
c) proporre sulla base dei piani di spesa della Giunta regionale, priorità, metodi e criteri per la ripartizione dei fondi disponibili;
d) redigere, ai sensi della legge regionale n. 46 del 1990 il Piano pluriennale di programmazione e del Documento annuale d'intervento;
e) promuovere la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati provenienti da paesi extracomunitari;
f) proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale ed assistenziale anche da realizzare d'intesa con gli stati dai quali provengono detti immigrati;
g) formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alla convocazione della conferenza regionale sulla immigrazione.

 

Art. 14
Conferenza sull'immigrazione

1. Ogni anno la Giunta regionale, con la collaborazione della Consulta, convoca la Conferenza regionale dell'immigrazione, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, allo scopo di realizzare, con il concorso di tutti i soggetti interessati e le eventuali organizzazioni, la verifica pubblica sull'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione e sulle necessità d'intervento.

2. La Giunta regionale può, per motivi eccezionali e su proposta della Consulta, convocare conferenze straordinarie.

3. I risultati delle conferenze sono valutati ai fini della redazione del Piano pluriennale di programmazione e del Documento annuale d'intervento.

 

Art. 15
Intese interistituzionali

1. La Regione promuove intese ed azioni congiunte con gli enti locali, le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni unite competenti in materia di migrazione al fine di assicurare il coordinamento dei reciproci interventi e dell'utilizzazione delle relative risorse.

2. La Giunta regionale è incaricata di promuovere le intese di cui al comma 1 e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese.

 

Art. 16
Studi, indagini e ricerche

1. La Regione promuove studi, indagini e ricerche finalizzati alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché alla migliore conoscenza del fenomeno migratorio.

2. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte tramite apposite convenzioni gratuite od onerose, anche in collaborazione con altri enti locali, altre regioni e con l'Amministrazione dello Stato, sia centrale, sia nei suoi uffici periferici.

 

Art. 17
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 3.000.000 annui a decorrere dall'anno 2013.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S05.05.002
Interventi a favore degli immigrati ed emigrati
2012 euro ---
2013 euro 3.000.000
2014 euro 3.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL
2012 euro ---
2013 euro 3.000.000
2014 euro 3.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).

3. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 e con quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.