CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 459
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - STERI - URAS - DIANA Mario - MELONI Francesco - SANNA Giacomo - COCCO Daniele Secondoil 6 dicembre 2012
Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge è volta ad intervenire in una serie di settori nei quali è stata riscontrata la necessità di adottare disposizioni urgenti.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 20121. La disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), si interpreta nel senso che i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ivi previsto devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso.
Art. 2
Modifiche ed integrazioni all'articolo 1, comma 25, della legge regionale n. 5 del 20091. Nelle more dell'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), i termini e le modalità di cui all'articolo 1, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono prorogati fino al 31 dicembre 2014, per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, in misura del 90 per cento del costo del lavoro. Le risorse necessarie sono determinate a valere sulle autorizzazioni di spesa essere per gli stessi interventi, per quanto attiene alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella misura di euro 14.880.000 per l'anno 2013 (UPB S03.01.003) e, per quanto attiene agli interventi a favore delle biblioteche e archivi storici di ente locale, nella misura di euro 6.500.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (UPB S03.01.006).
Art. 3
Integrazioni alla legge regionale n. 21 del 19971. Il finanziamento agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore, di cui alla legge regionale 12 agosto 1997, n. 21 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 25 (Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1997 sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario interventi a favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari; modifica alla legge regionale n. 16 del 2002 su sport e spettacolo), è incrementato per l'anno 2012 di euro 2.000.000 (UPB S02.01.011 - cap SC02.0323). Copertura finanziaria in diminuzione UPB S08.02.002.
Art. 4
Fondazione Sardegna Film commission1. Al fine di assicurare il funzionamento della Fondazione Sardegna Film Commission, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono stanziati sulla UPB S08.02.002 del bilancio 2012, euro 250.000.
Art. 5
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 20121. L'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2012, n. 14 (Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS), è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di garantire la prosecuzione del progetto SCUS per le attività di supporto ai comuni per l'adeguamento dei PUC ai PPR ed ai PAI è autorizzata una spesa valutata in euro 126.000 per l'anno 2012 iscritta in conto dell'UPB S04.09.003.".
Art. 6
Servizi di interesse generale1. Gli enti locali affidano lo svolgimento dei servizi di interesse generale, ad eccezione del servizio di distribuzione di energia elettrica, del servizio di distribuzione di gas naturale e dei servizi aperti ad una effettiva concorrenza nel mercato, dei servizi strumentali connessi alla loro attività o all'esercizio delle funzioni amministrative e fondamentali ad essi conferite ai sensi degli articoli 117, comma 2, lettera p), e 118 della Costituzione, nonché di ogni altra attività d'interesse pubblico regionale e locale, mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria.
2. Gli enti locali motivano sulle ragioni della scelta della forma di affidamento adottata ai sensi del comma 1 e sulla sussistenza al riguardo dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.
3. Gli enti locali, per i servizi di interesse generale, stabiliscono nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, ove necessario, i diritti di esclusiva, gli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale e determinano le eventuali compensazioni dovute all'affidatario del servizio, osservando le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Art. 7
Indirizzi1. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone un disegno di legge riguardante la puntuale individuazione e l'attribuzione delle materie di competenza dei comuni, singoli o associati, e delle province, nonché le modalità, i criteri e gli enti destinatari dei beni, delle risorse finanziarie, del personale, compreso quello dipendente dalle società controllate o interamente partecipate dall'ente o società pubbliche partecipate almeno sino al 51 per cento e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alle funzioni già svolte dalle province soppresse ovvero trasferite dalle province ai comuni.
Art. 8
Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 3 del 20091. Alla fine del comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), sono aggiunte le seguenti parole: "Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all'allegato 3, lettera c bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni.".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009 è introdotto il seguente:
"7 bis. La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi:
- all'interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali provinciali di cui alla tabella A, e delle aree industriali e ZIIR di cui alla tabella B della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'interno delle aree circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro degli stessi;
- nelle aree relative a tutti i piani per gli insediamenti produttivi (PIP) del territorio regionale;
- nelle aree PIP di superficie complessiva superiore ai 20 ettari e la relativa fascia di pertinenza pari a 4 km, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;
- all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti eolici aventi potenza fino a 200 kW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alla legge regionale n. 15 del 2010.".
Art. 9
Funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 20081. Nelle more della piena attuazione della legge regionale 25 maggio 2012, n.11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), concernente il riordino generale delle autonomie locali, gli organi che in via provvisoria garantiscono, in adempimento della legge regionale, la gestione delle funzioni amministrative delle soppresse province sarde, provvedono per la prosecuzione del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
2. Fatti salvi gli atti di organizzazione e di spesa adottati nell'esercizio 2012, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2013, in attesa della riallocazione del predetto servizio pubblico nel competente livello istituzionale, a disciplinare, con propria deliberazione, le modalità operative a cui si devono attenere i predetti organi provvisori per la prosecuzione dell'attività dei CSL, CESIL e delle Agenzie di sviluppo locale, anche con riferimento all'utilizzo del personale professionalizzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008. A tal fine la Giunta regionale opera avuto riguardo alla proroga dei contratti di lavoro precario e a tempo determinato disposti dalla legge di stabilità 2013.
3. Gli oneri relativi alla attuazione del presente articolo sono valutati in euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004 per l'anno 2013.
Art. 10
Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 20121. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:
"2 bis. I comuni possono impiegare i predetti fondi esclusivamente per l'occupazione dei soggetti e con i vincoli di priorità di cui al comma 2, preferibilmente tramite il ricorso a cooperative sociali di tipo "B" ed evitando forme di impiego che costituiscano presupposti per la creazione di nuovo precariato. Possono essere realizzati progetti che non utilizzino una quota superiore al 25 per cento delle risorse trasferite per le finalità di cui al comma 1, rivolti al superamento dell'arretrato amministrativo in materia di condono edilizio, rilascio di nullaosta paesaggistici e per la creazione e gestione delle relative banche dati, con lavoratori disoccupati dotati delle necessarie specifiche professionalità e cofinanziati dagli stessi comuni con un contributo pari al 20 per cento, a valere sulle dotazioni finanziarie assegnate dal Fondo unico istituito dalla legge regionale n. 2 del 2007.".
Art. 11
Integrazione all'articolo 4, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2009, e all'articolo 2, comma 33, della legge regionale n. 3 del 20091. È autorizzata la spesa, valutata in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2013-2014-2015-2016, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144) e dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2011), che sono rinnovate per pari periodo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, si provvede:
a) per le annualità 2013 e 2014, mediante utilizzo delle risorse già destinate, per il medesimo intervento, dall'autorizzazione di spesa di cui alla voce "L.R. n. 1/2009, articolo 4, comma 13 e L.R. n. 3/2009, articolo 2, comma 33 - Salvaguardia e valorizzazione ambiente - Parco geominerario" della tabella D, rubrica "Lavoro" allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), iscritte in conto dell'UPB S04.06.005 (cap. SC04.1369) del bilancio regionale per gli stessi anni;
b) per le annualità 2015 e 2016, con la legge di bilancio per i medesimi anni.
Art. 12
Adeguamento della legge regionale n. 12 del 2008 al decreto legislativo n. 106 del 20121. Sono recepite le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). Sono abrogate le disposizioni contrastanti contenute nella legge regionale 4 agosto 2008, n. 12 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15).
Art. 13
Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 135 del 20121. Alla società BIC Sardegna, considerata la rilevanza strategica della missione ad essa affidata dalla normativa regionale per il conseguimento degli obiettivi i connessi alle politiche di sviluppo regionali, si applica l'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini).
Art. 14
Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 20121. Nel comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2012 le parole "nella Provincia di Cagliari" sono sostituite con "nelle Province di Cagliari, Sulcis-Iglesiente e Medio Campidano".
Art. 15
Integrazione all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 20121. La garanzia di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2012, n. 16 (Modifica del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012), e disposizioni urgenti relative all'ENAS), rilasciata dall'Amministrazione regionale, con apposita deliberazione della Giunta regionale, è assicurata mediante l'utilizzo dei finanziamenti già autorizzati per programmi di investimento, impegnati a favore dell'ENAS e per i quali non è stata assunta, anche in parte, dal medesimo ente, alcuna obbligazione giuridicamente vincolante.
Art. 16
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 20051. Alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), sono apportate le seguenti variazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole "oltre, esclusivamente, le spese di viaggio";
b) nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 la parola "valutati" è sostituita dalla parola "determinati".
Art. 17
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).