CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 458

presentata dai Consiglieri regionali
 

GRECO - PITTALIS - LAI - FLORIS Rosanna - BARDANZELLU - SANNA Paolo Terzo - LUNESU - LOCCI - RODIN - MURGIONI - TOCCO - STOCHINO - PIRAS

il 5 dicembre 2012

Prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative in materia forestale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La legge regionale 20 agosto 1990, n. 40, si pone l'obiettivo di regolamentare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, in applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

All'interno di tale normativa, l'articolo 24 disciplina la possibilità di concludere accordi con i destinatari dei provvedimenti amministrativi al fine di sostituirli o di disciplinarne il contenuto, introducendo, così, nell'ambito dell'ordinamento regionale, un'ipotesi di deroga alla determinazione unilaterale dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 24, in applicazione del principio della contrattualizzazione dell'azione amministrativa, prevede la possibilità di sostituire, su richiesta del soggetto interessato, le sanzioni amministrative pecuniarie con prestazioni sostitutive di pubblico interesse.

Si tratta di una norma generale di principio che rimanda, implicitamente, a successive disposizioni legislative, l'individuazione delle ipotesi applicative e le correlate prestazioni sostitutive.

Il legislatore regionale ha fatto utilizzo di tale facoltà con la legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4, concernente la disciplina della sughericoltura, disciplinando, al comma 2 dell'articolo 31, la possibilità di sostituire le sanzioni amministrative previste dalla legge medesima con prestazioni alternative definite dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio decreto. Con questa disposizione il legislatore regionale ha inteso introdurre un elemento di flessibilità finalizzato all'ottenimento, in alternativa al pagamento delle sanzioni, di prestazioni diverse, di pubblica utilità e ugualmente monetizzabili, a carico del trasgressore. La soluzione adottata con l'articolo 31 appare particolarmente efficace perché diretta ad un mondo, quello agricolo, i cui operatori sono spesso in grave sofferenza economica e, pertanto, possono preferire l'applicazione di prestazioni lavorative alternative, per quanto gravose, piuttosto che procedere al pagamento di sanzioni pecuniarie che spesso sono impossibilitati ad ottemperare.

In considerazione di tale esperienza si reputa opportuno estendere l'opzione disciplinata in termini generali dall'articolo 24 della legge regionale n. 40 del 1990 anche a ulteriori ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie concernenti la violazione di disposizioni poste a tutela del patrimonio forestale, con particolare riferimento ai casi disciplinati dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e dalla legge 21 novembre 200, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

A tal proposito si evidenzia che negli ultimi tre anni sono state rilevate: per l'anno 2009 in violazione della legge n. 353 del 2000, 153 infrazioni mentre in violazione del regio decreto n. 3267/23, 290 infrazioni per un totale di 443; per l'anno 2010 in violazione della legge n. 353 del 2000, 224 infrazioni mentre in violazione del regio decreto n. 3267/23, 256 infrazioni per un totale di 480; per l'anno 2011 in violazione della legge n. 353/2000, 205 infrazioni mentre in violazione del regio decreto n. 3267/23, 250 infrazioni per un totale di 455.

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente proposta di legge, che incide sulla gestione del patrimonio boschivo regionale e trova il suo fondamento normativo nell'articolo 3 dello Statuto speciale che esplicitamente attribuisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste, si intende introdurre, nella materia di cui trattasi, la possibilità di individuare delle prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie che, da un lato, impediscano un ulteriore aggravamento della situazione economica degli operatori agricoli e dall'altro lato assicurino, in ogni caso, lo svolgimento di attività di pubblico interesse a favore della collettività, anche a scopo educativo senza, peraltro, perdere il carattere afflittivo e deterrente proprio delle sanzioni amministrative.

Questa scelta appare pertanto particolarmente appropriata nella situazione attuale, in cui il mondo agricolo si trova in una situazione di profonda sofferenza e i contravventori delle normativa forestale sono, per la massima parte, operatori agricoli che versano in precarie condizioni economiche e che spesso infrangono le regole per ignoranza o per necessità.

La proposta di legge si compone di due articoli: l'articolo 1 individua le finalità che la legge intende perseguire mentre l'articolo 2 attribuisce all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale la competenza a individuare, con proprio decreto, le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al regio decreto n. 3267 del 1923 e alla legge n. 353 del 2000 con la specificazione che tali prestazioni sostitutive devono consistere nello svolgimento di attività di pubblico interesse a favore della collettività comunale di riferimento.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura e foreste, al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico, prevede, attraverso le amministrazioni regionali di riferimento, la possibilità di individuare prestazioni sostitutive di sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Art. 2
Oggetto

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), individua, con proprio decreto, le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

2. Le prestazioni sostitutive di cui al comma 1 consistono nello svolgimento di attività di pubblico interesse a favore della collettività comunale di riferimento.

3. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.