CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 457
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - SANNA Giacomoil 4 dicembre 2012
Norme concernenti le elezioni primarie per la selezione dei candidati alla presidenza della Regione
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il presente progetto di legge ha l'obiettivo di introdurre e regolare le elezioni primarie per la selezione dei candidati alla presidenza della Regione autonoma della Sardegna e risponde all'esigenza manifestata dai cittadini sardi in occasione della consultazione referendaria del 6 maggio 2012, indetta ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, ed in particolare a seguito del referendum n. 7 che poneva il quesito: "Siete voi favorevoli all'elezione diretta del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, scelto attraverso elezioni primarie normate per legge?".
Le norme seguenti sono norme statutarie ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto con specifico riferimento al comma 2, nella parte che recita: "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale".
Le elezioni primarie hanno la finalità di favorire la partecipazione più ampia del corpo elettorale alla individuazione dei candidati alla presidenza della Regione, in un sistema presidenzialista come quello attuale. Tutto ciò al fine di evitare una selezione delle proposte di candidatura a presidente dei diversi schieramenti, coalizioni, e liste tramite una discussione esclusivamente interna alle formazioni politico-partitiche. Il metodo delle primarie regolato dalla legge garantisce maggiore trasparenza nello svolgimento di ogni fase elettorale, dalla proposta delle candidature all'esercizio del voto, libero e segreto.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, l'articolo 2 stabilisce che i soggetti, liste o coalizioni di liste, che intendano presentarsi alle elezioni regionali debbano indicare un candidato a presidente della Regione scelto tramite elezioni primarie, al quale è ammesso chi sia sostenuto da un numero tra le cinquemila e le diecimila firme raccolte in non meno di metà delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Consiglio regionale. L'articolo 3 individua l'elettorato attivo e passivo, tra cui sono riconosciuti come elettrici ed elettori anche gli emigrati sardi, fino alla seconda generazione, gli immigrati domiciliati in Sardegna da almeno 24 mesi, i giovani che abbiano compiuto 16 anni di età.
L'articolo 4 tratta modalità di accettazione delle candidature e definizione delle liste. L'articolo 5 norma indizione e svolgimento delle elezioni L'articolo 6 reca diposizioni relative al Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni, indica altresì le modalità di nomina dei rappresentanti dei candidati nelle sezioni elettorali e quelle relative alla gestione degli eventuali ricorsi e/o contenziosi che ne possano derivare, tramite l'individuazione di un collegio arbitrale. L'articolo 7 mira a garantire la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie. L'articolo 8 dispone sulla individuazione delle sezioni elettorali e delle relative sedi, secondo criteri territoriali (almeno una sezione per comune), numero di elettori (almeno una sezione elettorale ogni ventimila elettori), di distribuzione uniforme nel territorio comunale, in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici. Il presidente e gli scrutatori di ciascuna sezione elettorale sono nominati dal comune. I soggetti, liste o coalizioni di liste provvedono alla nomina dei rappresentanti dei candidati presso le sezioni elettorali secondo il regolamento di autodisciplina.
Negli articoli 9 e 10 sono dettate le disposizioni sulla predisposizione delle schede elettorali e sulle operazioni elettorali. Nell'articolo 11 sono definite le operazioni di scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione. L'articolo 12 riguarda la formazione delle graduatorie dei candidati. L'articolo 13 è la disposizione finanziaria, l'articolo 14 determina l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati per l'elezione del presidente della Regione, di seguito denominate "elezioni primarie".
2. La presente legge favorisce e promuove la partecipazione democratica dei cittadini ai processi di selezione dei candidati alle elezioni di presidente della Regione.
Art. 2
Soggetti1. I soggetti, liste o coalizioni di liste, che intendano presentarsi alle elezioni regionali indicano un candidato a presidente della Regione scelto tramite elezioni primarie. A tali elezioni sono ammessi i candidati sostenuti da un numero tra le cinquemila e le diecimila firme raccolte in non meno di metà delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Consiglio regionale.
Art. 3
Elettorato attivo e passivo1. Sono elettrici, elettori ed eleggibili le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. Sono elettrici ed elettori gli emigrati sardi, anche di seconda generazione, che abbiano comunque conservato la cittadinanza italiana. Sono elettrici ed elettori gli immigrati domiciliati stabilmente in Sardegna da almeno ventiquattro mesi.
2. Possono partecipare alle elezioni primarie tutti i soggetti di cui al comma 1 che abbiano compiuto almeno sedici anni di età.
Art. 4
Candidature e definizione delle liste1. Le candidature alle elezioni primarie sono ammissibili solo se accompagnate da una dichiarazione di accettazione personalmente sottoscritta da ciascun candidato. Le liste dei candidati alle elezioni primarie sono formate da almeno due candidati.
Art. 5
Indizione e svolgimento1. Il Presidente della Regione indice con decreto le elezioni primarie non oltre centoventi giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di elezioni anticipate il decreto di indizione è adottato entro quindici giorni dal decreto di scioglimento.
2. Il decreto di indizione, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), indica la data delle elezioni e l'orario di apertura e chiusura delle sezioni elettorali.
3. Le elezioni primarie si svolgono non oltre la decima domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di scioglimento anticipato le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica successiva al decreto di indizione.
Art. 6
Regolamento di autodisciplina1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 5, i soggetti che intendano partecipare alle elezioni primarie presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
a) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;
b) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni, indica altresì le modalità di nomina dei rappresentanti dei candidati nelle sezioni elettorali e quelle relative alla gestione degli eventuali ricorsi e/o contenziosi che ne possano derivare, tramite l'individuazione di un collegio arbitrale;
c) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali.2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate da atto deliberativo della Giunta regionale previo parere vincolante della Commissione consiliare competente in materia di autonomia.
3. All'atto della registrazione i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'Ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni e ad inserire osservazioni a verbale.
Art. 7
Pubblicità1. Il Presidente della Regione assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
2. I comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle elezioni primarie.
Art. 8
Sezioni elettorali1. Ciascun comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dall'atto deliberativo di cui all'articolo 6, comma 2.
2. I comuni individuano le sezioni elettorali per le elezioni primarie, unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i comuni operano sulla base dei seguenti criteri:
a) almeno una sezione elettorale in ogni comune; i comuni territorialmente contigui possono accordarsi per la costituzione di un'unica sezione elettorale;
b) almeno una sezione elettorale ogni ventimila elettori;
c) distribuzione uniforme delle sezioni nel territorio comunale;
d) individuazione delle sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono.3. Il presidente e gli scrutatori di ciascuna sezione elettorale sono nominati dal comune tra coloro che avanzano candidatura allo svolgimento delle funzioni in modo volontario. La presentazione delle predette candidature avviene per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 2 che sono in tal senso obbligati.
4. I soggetti di cui all'articolo 2 provvedono alla nomina dei rappresentanti dei candidati presso le sezioni elettorali secondo quanto stabilito dal predetto regolamento di autodisciplina.
Art. 9
Scheda elettorale ed operazioni elettorali1. Le schede per le elezioni primarie sono predisposte dalla Regione secondo i modelli allegati all'atto deliberativo.
Art. 10
Espressione del voto1. Il voto è espresso tracciando un segno sul nome del candidato prescelto.
2. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dall'atto deliberativo di cui all'articolo 6, comma 2, secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore.
Art. 11
Scrutinio1. Lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dall'atto deliberativo di cui all'articolo 6, comma 2, nel rispetto della libertà e segretezza del voto.
Art. 12
Graduatorie dei candidati1. La Regione riceve i dati dai comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati per ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, e rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel BURAS.
Art. 13
Disposizione finanziaria1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in euro 100.000 si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito della UPB S01.03.005 (Spese per elezioni e referendum regionali).
Art. 14
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS.