CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 456
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU - SANJUST - SECHI - AMADU - BRUNO - CONTU Mariano Ignazio - DEDONI - ESPA - RODINil 29 novembre 2012
Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei progetti di gestione dei beni culturali, degli istituti
e luoghi della cultura***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Nelle more dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, istituti e luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, il comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni culturali, ha confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili.
Tale disposto è stato confermato prima dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, e in seguito dalla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2012 i progetti di gestione già in essere al 31 dicembre 2006.
Considerata la concreta possibilità che il Consiglio regionale non riesca ad approvare entro la fine del 2012 il testo del progetto di legge, licenziato dall'Ottava Commissione, avente come oggetto l'istituzione di una fondazione che tuteli e gestisca l'immenso patrimonio culturale sardo, la presente proposta di legge proroga fino al 31 dicembre 2015 i termini di cui all'articolo 1, comma 25, della legge regionale n. 5 del 2009, garantendo la continuità dei progetti di gestione dei beni culturali in essere.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Proroga dei termini1. I termini di cui all'articolo 1, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono prorogati fino al 31 dicembre 2015 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici degli interventi finanziati.
Art. 2
Norma finanziaria1. In attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni culturali di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione.
2. Tali risorse sono utilizzate dagli enti locali per garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 14 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), e dell'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), e successive modifiche e integrazioni, e di quelli di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura pari al 100 per cento dei costi relativi al personale, e sono così determinate:
a) UPB S03.01.003 euro 18.000.000 per l'anno 2013, euro 18.000.000 per l'anno 2014 e euro 18.000.000 per l'anno 2015;
b) UPB S03.01.006 euro 11.000.000 per l'anno 2013, euro 11.000.000 per l'anno 2014 e euro 11.000.000 per l'anno 2015.