CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 454
presentata dai Consiglieri regionali
GALLUS - PITTALIS - AMADU - BARDANZELLU - CONTU Mariano Ignazio - FLORIS Rosanna - GRECO - LAI - LOCCI - LUNESU - MURGIONI - PETRINI - PIRAS - RODIN - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCOil 27 novembre 2012
Piano dei servizi in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La malattia di Alzheimer è una demenza caratterizzata dalla progressiva compromissione delle funzioni corticali superiori. A causa del progressivo invecchiamento della popolazione, la demenza è in continuo aumento con una prevalenza nei paesi industrializzati, tra gli ultrasessantacinquenni, di circa il 5 per cento. La prevalenza raddoppia ogni 5 anni di età arrivando così al 40 per cento nella fascia compresa fra gli 85 e gli 89 anni. In Italia colpisce circa 600.000-700.000 persone interessando il 3,5 per cento degli uomini e il 7,3 per cento delle donne ultrasessantacinquenni; la malattia di Alzheimer è la forma più frequente di demenza rappresentando il 60-70 per cento dei casi. L'esordio della malattia di Alzheimer è subdolo e insidioso, spesso difficilmente riconoscibile anche alle persone più vicine al paziente. Vi possono essere sintomi cognitivi che riguardano anomalie dell'orientamento, della memoria, dell'intelligenza, del linguaggio; funzionali: incapacità di svolgere le attività della vita quotidiana, anche quelle più banali; comportamentali: ansia, depressione, agitazione.
L'evoluzione della malattia può essere suddivisa, per sommi capi, in quattro fasi principali e successive.
I: Malattia di Alzheimer di grado lieve
È caratterizzata: da una perdita di memoria per i fatti recenti e da una progressiva incapacità di imparare nuovi concetti e nuove tecniche; dal verificarsi di episodi di disorientamento spaziale in luoghi non familiari; da difficoltà a risolvere alcuni compiti complessi o non usuali, ad esempio operazioni bancarie.
La consapevolezza dei propri deficit cognitivi rende spesso il malato ansioso, depresso, irritabile fino alla manifestazione di scatti di rabbia.
In questa fase l'esame neurologico è sostanzialmente nella norma.
II: Malattia di Alzheimer di grado moderato
In questa fase della malattia i disturbi cognitivi sono di entità tale per cui le azioni della vita quotidiana diventano, per il malato, molto problematiche.
Cominciano a manifestarsi anche deficit a carico della memoria remota, può non ricordare, ad esempio, il proprio indirizzo e il numero telefonico.
Il disorientamento spazio-temporale è molto più marcato e la guida dell'autovettura diventa più problematica per la difficoltà ad orientarsi nella propria città. In questa fase sono presenti i disturbi dell'attenzione.
La capacità ad iniziare un'attività o ad utilizzare gli oggetti (ad esempio le posate durante il pasto) può essere difficoltosa. Sono presenti, talvolta, deliri (falsi convincimenti), per esempio di furto, di gelosia ecc.
Il malato ha meno attenzioni per la cura della propria persona e per questo ha necessità di essere stimolato alla cura di sé.III: Malattia di Alzheimer di grado grave
Questa fase è caratterizzata da una completa dipendenza del malato dagli altri per lavarsi, vestirsi, mangiare, utilizzare la toilette. La memoria è molto compromessa, anche quella autobiografica: non ricorda la data e il luogo di nascita, non riconosce i ruoli all'interno della famiglia (la figlia diventa la madre, ecc.).
Sono frequenti deliri ed allucinazioni. I disturbi del tono muscolare diventano più marcati così da rendere più difficoltosa ed insicura la marcia, le cadute diventano, infatti, più frequenti.IV: Malattia di Alzheimer, fase terminale
Le funzioni cognitive sono completamente disgregate e le condizioni fisiche sono profondamente decadute: il paziente è defedato dal punto di vista intellettivo e, dal punto di vista fisico, frequenti sono le patologie infettive polmonari, cutanee e vescicali (polmoniti ab ingestis, decubiti, infezioni alle vie urinarie) con morte in pochi mesi.Dai dati epidemiologici si comprende come le demenze, in particolare la malattia di Alzheimer, rappresentino una categoria di patologie ad alto impatto sul sistema economico-sociale (legato alla qualità di vita del malato e alla salute psicofisica di chi è chiamato a prestargli assistenza).
Secondo uno studio condotto nel 2003 sul costo della malattia di Alzheimer è emerso che tra spese dirette (che si riferiscono ai costi direttamente monetizzabili per l'acquisto di beni e di servizi, terapie farmacologiche, visite ambulatoriali, programmi di assistenza presso strutture istituzionali, assistenza ospedaliera, assistenza domiciliare), indirette (derivanti da una perdita di risorse, da un mancato reddito e diminuzione di produttività da lavoro riferito sia alla persona malata che ai familiari che si dedicano alla sua assistenza domiciliare) e intangibili (costi che si esprimono in termini di sofferenza fisica e psicologica del malato e della sua famiglia a cui spesso è demandata totalmente la cura e l'assistenza con conseguente notevole stress fisico e mentale), il costo annuo di ciascun malato è di circa 70.000 euro. La spesa, pur essendo ingente per il Sistema sanitario nazionale, risulta ancora più pesante per i familiari che impegnano energie fisiche, psichiche ed economiche per assistere il loro congiunto.
Il paziente affetto da demenza, particolarmente nelle forma degenerativa tipo Alzheimer, necessita di un sistema di cure che garantisca non solo un'adeguata attenzione agli aspetti diagnostici-terapeutici della fase iniziale della malattia, ma soprattutto un'assistenza qualificata a medio-lungo termine per promuovere il recupero o il mantenimento delle competenze residue.
Per questo è necessario garantire al malato cure e assistenza continua sollevando la famiglia dal pesante carico assistenziale che la malattia di Alzheimer impone.
Attualmente l'80 per cento dei malati di Alzheìmer viene curato e assistito a casa. Le ragioni alla base della scelta dell'assistenza domiciliare sono molteplici: un numero limitato di residenze, alti costi per le strutture di lunga degenza e una preferenza di tipo etico-culturale nel mantenere in casa i genitori anziani. La maggior parte dei familiari che assistono a casa le persone malate non chiedono di poter usufruire di una struttura a cui delegare il compito assistenziale, ma cercano un supporto per poter gestire a casa il proprio congiunto. Spesso, e questa realtà è destinata ad acuirsi, il caregiver che si occupa del malato è esso stesso anziano, e non può provvedere alla cura del proprio caro senza essere supportato.
L'impatto psicologico, emotivo, sociale ed economico della malattia sulla famiglia è enorme: i caregiver stessi sono ad alto rischio di malattia fisica e mentale. I familiari dei malati di Alzheimer dedicano mediamente 7 ore al giorno all'assistenza diretta del paziente e quasi 11 ore alla sua sorveglianza. In molti casi l'assistenza domiciliare istituzionale prevede solo un aiuto per la cura igienico-sanitaria del paziente e spesso le famiglie ricorrono all'aiuto di badanti private.
Risulta perciò imprescindibile favorire una diagnosi precoce del morbo di Alzheimer per garantire i trattamenti farmacologici e gli interventi psicologici, psicosociali e assistenziali attualmente disponibili e dimostratisi efficaci negli stadi iniziali della malattia, al fine di migliorare i sintomi dei pazienti affetti da demenza, riducendo così lo stress di chi li assiste.
Come se non bastasse, un intervento tempestivo permetterebbe ai pazienti di continuare a vivere presso le proprie abitazioni, oltre che pianificare gli aspetti della propria esistenza di cui non potrebbero più occuparsi qualora gli effetti del morbo si dovessero aggravare.
Il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti dal morbo dell'Alzheimer consentirebbe, inoltre, un notevole risparmio al Sistema sanitario nazionale, in quanto potrebbe evitare lunghi e complessi ricoveri ai pazienti, potendoli trattare direttamente presso il loro domicilio. Per questo risulta di particolare importanza l'istituzione in ogni regione, all'interno della rete dei servizi territoriali, di prestazioni di diagnosi precoce e cura degli stadi iniziali della demenza. Le regioni pertanto devono essere chiamate a promuovere una efficace interazione tra le diverse componenti del sistema sanitario e sociale con l'obiettivo di garantire la presa in carico globale dei bisogni del malato e il supporto e la formazione del caregiver familiare.
In Sardegna, in assenza di specifici studi epidemiologici, si stimano circa 15.000 malati di demenza, di cui oltre il 60 per cento di tipo Alzheimer. Tale dato, correlato al maggiore indice di invecchiamento della popolazione sarda, porta a prevedere un raddoppio dei casi nei prossimi 15-20 anni (nel resto del paese si stima che il dato raddoppierà nei prossimi 25-30 anni).
Per far fronte a questa vera emergenza sociale si delinea nella nostra Regione la necessità di un'organizzazione dei servizi sanitari e sociali che disponga di un sistema integrato che superi l'attuale modello delle Unità di valutazione Alzheimer (UVA), istituite con il progetto ministeriale Cronos nel 2000 (in Sardegna ne erano presenti 14, attualmente sono 16), capace di adattarsi e di rispondere in modo articolato e globale ai bisogni terapeutici, assistenziali e di sostegno ai pazienti e ai loro familiari nelle diverse fasi della malattia.
Per questo le linee di indirizzo della programmazione regionale devono tendere ad alcuni essenziali obiettivi:
- il coordinamento scientifico e l'attivazione della rete dei servizi ospedalieri e distrettuali;
- la diagnosi tempestiva della malattia;
- l'identificazione di percorsi terapeutici, riabilitativi e assistenziali;
- il controllo della morbilità;
- l'attivazione di servizi di cure domiciliari integrate dedicate, in collaborazione con il medico di medicina generale, i centri di riferimento territoriali di prossimità, i centri diurni riabilitativi semiresidenziali e i nuclei Alzheimer residenziali;
- la promozione di attività di ricerca scientifica, clinica ed epidemiologica volta al controllo di qualità ed efficacia della rete dei servizi.L'assistenza sanitaria e sociale pubblica ha fornito e continua a fornire ai malati di demenza e ai loro familiari risposte parziali ai problemi generati da questa malattia, la cui cura e assistenza richiede un servizio globale, differenziato e personalizzato.
L'accessibilità dei servizi offerti e la vivibilità delle strutture non può essere delegata solo alle aziende sanitarie locali o ai comuni, che rappresentano comunque i punti di riferimento nell'erogazione dei servizi. Sono molti infatti i soggetti che sono chiamati a contribuire nella lotta contro una patologia che determina conseguenze complesse e ingravescenti; tali soggetti sono rappresentati dalle associazioni di volontariato, il cui apporto quotidiano raffigura una risorsa imprescindibile che deve essere valorizzata e sostenuta, il terzo settore (cooperative e imprese sociali) le imprese pubbliche e private specializzate nei sistemi di domotica.
All'interno del quadro delineato, quindi, le istituzioni pubbliche hanno un ruolo determinante oltre che sul fronte dell'erogazione dei servizi socio-assistenziali, anche sulla promozione della ricerca scientifica e sulla valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.
La proposta di legge di seguito riportata, non potendo mirare alla soluzione della patologia, vuole porre la giusta attenzione su questa emergenza sociale, rispondendo all'esortazione del Consiglio dell'Unione europea (2011) che ha invitato tutti i paesi membri e la Commissione europea a considerare le demenze "come una priorità in fatto di salute pubblica", prospettando una riorganizzazione socio-sanitaria regionale dei servizi che possa intervenire in modo integrato assicurando in tutti i territori la presa in carico globale (diagnosi precoce, cura e continuità assistenziale e riabilitativa) del malato e della sua famiglia, anche attraverso il sostegno delle associazioni di volontariato riconosciute in ambito regionale il cui ruolo risulta di sicuro rilievo nella lotta contro la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza.
Attribuendo alla malattia di Alzheimer e alle altre forme di demenza il carattere di priorità in ambito di salute pubblica, la presente proposta intende perseguire la finalità di cui all'articolo 1, assicurando la presa in carico globale del malato e della sua famiglia.
Ciò deve essere realizzato attraverso l'attivazione di una rete di servizi territoriali (articolo 2 e articolo 3) che supera il modello attuale incentrato sulle UVA garantendo la presenza in tutte le aziende sanitarie di almeno un centro specialistico per la diagnosi precoce e la cura.
Per l'attuazione di tale processo di riorganizzazione riveste un ruolo centrale l'Agenzia regionale della sanità (articolo 4) che ha il compito di definire i percorsi di diagnosi e cura, monitoraggio epidemiologico dei servizi esistenti, attività di informazione e formazione, definizione dei requisiti di organico e strutturali dei centri.
Per fare ciò si avvale di una commissione scientifica permanente (articolo 5) composta da figure multidisciplinari con comprovata esperienza nel campo della cura, assistenza e riabilitazione delle demenze.
Particolare rilevanza viene attribuite da questa proposta di legge alla diagnosi precoce, attraverso l'istituzione, presso ciascuna azienda sanitaria, di centri specialistici (articolo 6), per l'accertamento, appunto, della malattia nelle fasi iniziali, aspetto imprescindibile per una valida efficacia della terapia farmacologica e riabilitativa. Altrettanto importanti sono i centri territoriali di prossimità (articolo 7) in cui una équipe di esperti, attraverso il Piano assistenziale individualizzato (PAI) realizza la presa in carico globale del paziente e della sua famiglia.
Si ritiene inoltre necessario istituire centri diurni riabilitativi, uno ogni 50.000 abitanti (articolo 8) dedicati alla persona affetta dalla malattia e centri di sollievo e nuclei Alzheimer (articolo 9 e articolo 10) in cui il malato viene inserito temporaneamente al fine di supportare la famiglia nei momenti di maggiore carico assistenziale e garantire la continuità assistenziale in regime residenziale.
La proposta di legge prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale (articolo 11) articolato in sezioni distinte per forme di demenza, per finalità di rilevante interesse pubblico di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza; il sostegno economico alle famiglie per l'assistenza domiciliare (articolo 12) per migliorare il benessere psico-fisico e stimolare la socialità dei malati di Alzheimer o di altre forme di demenza, favorendo altresì una migliore qualità della vita dei loro familiari; il sostegno alle associazioni di volontariato (articolo 13) per la realizzazione dei progetti, delle attività e delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera g).
Altre azioni sono rappresentate dalla necessità di promuovere e organizzare corsi di formazione professionale (articolo 14) per l'assistenza domiciliare a persone affette da malattie neurodegenerative e adottare le misure necessarie per favorire l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro qualificato nel settore, dal programma annuale regionale per la cura e l'assistenza dei malati di Alzheimer o altre forme di demenza tenuto conto dei Piani locali unitari servizi alla persona (PLUS), di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (articolo 15) ed infine dall'adesione alla Giornata mondiale dell'Alzheimer (articolo 16).
L'articolo 17 ha per oggetto la clausola valutativa che prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta riferisce al Consiglio sull'attuazione della legge.
L'articolo 18 ha per oggetto la norma finanziaria.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e degli articoli 4 e 6 dello Statuto speciale, conformemente agli obiettivi espressi dall'Unione europea nel settore delle malattie neurodegenerative, assicura l'assistenza e la cura dei malati affetti da Alzheimer o da altre forme di demenza, garantendo la presa in carico globale e continuativa del paziente e della sua famiglia attraverso una rete di servizi sociali e sanitari integrati.
Art. 2
Rete dei servizi1. La rete dei servizi di cui all'articolo 1 è strutturata sulla base dei seguenti principi:
a) riconoscimento della centralità del paziente, della sua famiglia e della domiciliarità come luogo elettivo di cura, anche attraverso programmi di assistenza dedicata e di formazione periodica alla famiglia;
b) valutazione e diagnosi precoce dei pazienti con disturbi cognitivo-comportamentali;
c) definizione del programma terapeutico-riabilitativo ed assistenziale del paziente e monitoraggio costante dell'evoluzione della patologia;
d) integrazione e coordinamento fra assistenza ospedaliera e territoriale;
e) potenziamento dell'assistenza domiciliare e sviluppo dell'offerta diversificata delle prestazioni delle strutture di ricovero extraospedaliere, residenziali e semiresidenziali;
f) sostegno, anche economico, alle famiglie dei malati per favorire gli interventi di assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
g) promozione, valorizzazione e sostegno economico delle associazioni di volontariato per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative rivolte alla lotta contro la malattia di Alzheimer e altre forme di demenza e all'assistenza del malato e della sua famiglia;
h) formazione e aggiornamento del personale sanitario e socio-sanitario operante in strutture pubbliche e private convenzionate, volto a garantire la tutela della dignità del malato e il migliore soddisfacimento dei suoi bisogni;
i) promozione e sostegno allo sviluppo di progetti di ricerca clinica relativi alla malattia di Alzheimer e alle altre forme di demenza.
Art. 3
Articolazione della rete dei servizi1. La rete dei servizi di cui all'articolo 1 fornisce l'erogazione integrata dei servizi sociali e sanitari attraverso:
a) i medici di medicina generale;
b) i centri specialistici per la diagnosi e la cura della malattia di Alzheimer e delle altre forme di demenza;
c) i centri territoriali di prossimità quali riferimento per la presa in carico globale del malato di Alzheimer e/o di altre forme di demenza e della famiglia;
d) i centri diurni assistenziali e riabilitativi;
e) i centri di sollievo;
f) i nuclei Alzheimer.2. All'interno di ciascun distretto socio-sanitario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) è istituito un punto unico di accesso alla rete dei servizi, che assicuri l'appropriatezza del percorso e garantisca la continuità delle cure.
3. Nell'ambito di ogni distretto socio-sanitario opera un care manager che, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i centri esperti per le demenze, orienta e coordina gli interventi del piano assistenziale individuale per tutto il percorso terapeutico del paziente e contemporaneamente è designato il responsabile della presa in carico.
4. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali (OOSS) e la Commissione consiliare competente per materia definisce, con proprio regolamento, le funzioni e le modalità di lavoro del responsabile della presa in carico di cui al comma 3, in particolare secondo i seguenti obiettivi:
a) assicurare alla persona la rappresentanza informata rispetto al complesso delle opportunità terapeutiche, assistenziali e di sostegno al reinserimento di cui può usufruire e tra le quali può scegliere;
b) organizzare alla persona la fruizione dei trattamenti ulteriori necessari, medici, riabilitativi, diagnostici, assistenziali e/o sociali e degli interventi necessari presso le strutture e gli operatori accreditati, coordinando le équipes predisposte eventualmente allo scopo;
c) curare, in caso di bisogno, il reinserimento della persona nelle attività normali compatibili con il suo stato di salute e con la sua autonomia, con l'ausilio, se necessario, dei servizi sociali;
d) predisporre, per ciascuna persona presa in carico, una scheda riepilogativa contenente il progetto di continuità assistenziale e le attività di cui ai commi 1, 2 e 3.5. Le strutture della rete dei servizi sono dotate di operatori qualificati esperti nel trattamento di malattie neurodegenerative o legate all'avanzare dell'età.
6. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia regionale della sanità, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità, definisce i criteri organizzativi e assistenziali e gli standard strutturali minimi per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1.
Art. 4
Ruolo dell'Agenzia regionale della sanità1. L'Agenzia regionale della sanità, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), provvede a:
a) definire le linee guida per l'accesso dei pazienti alle diverse forme di assistenza previste dalla presente legge;
b) coordinare e sviluppare un sistema di ricerca e monitoraggio epidemiologico e dei servizi presenti sul territorio, sulla base dei quali predisporre un rapporto annuale;
d) proporre alla Giunta regionale azioni e interventi necessari per renderne più adeguati ed omogenei i requisiti strutturali ed organizzativi;
e) curare la realizzazione di programmi di prevenzione e di sperimentazione di nuovi modelli di diagnosi, cura e assistenza;
i) organizzare, in collaborazione con i servizi territoriali, eventi informativi e formativi sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza, al fine di sensibilizzare le azioni dì prevenzione da parte dei cittadini e facilitare la diagnosi precoce e tempestiva;
g) istituire una commissione di valutazione (socio-sanitaria) di riferimento per la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza.
Art. 5
Commissione di valutazione1. La commissione di valutazione è istituita dall'Agenzia regionale della sanità ed è costituita da figure professionali multidisciplinari (2 medici specialisti, uno psicologo, un assistente sociale, un infermiere, un terapista della riabilitazione cognitiva e funzionale, un educatore) con comprovata esperienza pluriennale nel campo della malattia di Alzheimer e delle altre forme di demenza e dai rappresentanti delle associazioni dei malati, iscritte nel registro regionale del volontariato. Tale commissione, composta da un numero massimo di nove membri, è collegata in rete con i centri specialistici per la diagnosi e la cura della malattia di Alzheimer e delle altre forme di demenza, i centri territoriali di riferimento per la presa in carico globale del malato e della famiglia, i centri diurni assistenziali e riabilitativi i nuclei Alzheimer per:
a) rilevare i dati concernenti i servizi presenti sul territorio e attuare il monitoraggio epidemiologico;
b) monitorare e valutare le buone prassi di attuazione delle azioni previste dalla presente legge, in particolare relativamente al sistema di rete;
c) sviluppare e attuare progetti di ricerca, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca, finalizzati ad analizzare e definire standard e requisiti strutturali ed organizzativi del sistema;
d) valutare le procedure diagnostico-terapeutiche e riabilitative-assistenziali già utilizzate e concorrere, con l'Agenzia regionale della sanità, alla redazione di linee guida omogenee di riferimento per i servizi della rete regionale;
e) promuovere, in collaborazione con i servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori sanitari e sociali operanti presso le strutture pubbliche e private accreditate;
f) esprimere parere in merito al finanziamento da parte della Regione di progetti innovativi riguardanti l'assistenza ai malati di Alzheimer e il supporto alle famiglie.
Art. 6
Centri diagnostici specialistici per le demenze1. I centri diagnostici specialistici per le demenze, istituiti presso aziende ospedaliero-universitarie (AOU), aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali, offrono prestazioni diagnostiche finalizzate all'individuazione precoce del deterioramento cognitivo, alla diagnosi differenziale ed al trattamento farmacologico.
2. I centri dovranno essere dotati di tutti gli strumenti diagnostici (metodi di neuroimmagine anatomica/funzionale e per la valutazione neuropsicologica), indispensabili per l'individuazione precoce della malattia di Alzheìmer e delle altre forme di demenza.
3. I centri diagnostici specialistici effettuano:
a) l'accertamento della diagnosi;
b) individuazione del trattamento farmacologico e psicosociale più appropriato;
c) il monitoraggio dei trattamenti proposti ed il relativo adeguamento in relazione all'evoluzione dei disturbi cognitivo-comportamentali.4. I centri di cui al comma 1 sono composti da una équipe multidisciplinare costituita da:
a) un medico specialista in geriatria esperto nel campo delle demenze;
b) un medico specialista in neurologia, esperto nel campo delle demenze;
e) uno psichiatra, esperto nel campo delle demenze;
b) uno psicologo;
g) un infermiere;
h) un operatore socio-sanitario.5. I centri di cui al comma 1 sono responsabili dell'invio del malato ai centri territoriali di prossimità esperti per le demenze, di cui all'articolo 7, per garantire una presa in carico complessiva e stabilire il progetto assistenziale più appropriato.
Art. 7
Centri territoriali di prossimità esperti
per le demenze1. I centri territoriali di prossimità esperti per le demenze sono istituiti all'interno di ciascuna ASL al fine di garantire la presa in carico globale dei pazienti affetti da Alzheimer o da altre forme di demenza.
2. I centri territoriali di prossimità esperti per le demenze, attraverso il raccordo della figura del care manager (infermiere o assistente sociale), di cui all'articolo 3, comma 3, provvedono:
a) alla presa in carico globale del malato e della famiglia;
b) alla continuazione del trattamento farmacologico;
c) al trattamento non farmacologico;
d) al supporto informativo, formativo e psicologico dei familiari, concernente gli aspetti assistenziali, sanitari e giuridici relativi alla malattia;
e) alla verifica dell'appropriatezza delle cure e dell'assistenza socio-sanitaria fornite dagli operatori o dai familiari.3. I centri territoriali di prossimità esperti per le demenze realizzano progetti assistenziali individualizzati (PAI) per i pazienti affetti da demenza e per le loro famiglie, attraverso équipe multiprofessionali composte da personale con specifica competenza nel campo delle demenze, tra cui sono presenti:
a) un medico specialista in geriatria e/o neurologia e/o psichiatria, esperto nel campo delle demenze;
b) uno psicologo;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un terapista occupazionale;
e) un educatore;
f) un assistente sociale;
g) un infermiere.4. Le équipes multiprofessionali di cui al comma 3 valutano e monitorano l'andamento della malattia anche nei pazienti assistiti a domicilio, accompagnandoli nei vari setting assistenziali, attraverso percorsi preferenziali e in funzione dell'evoluzione della malattia.
5. I centri territoriali esperti per le demenze operano in collegamento con i centri diagnostici specialistici di cui all'articolo 6 e il medico di medicina generale di riferimento della persona affetta da demenza.
6. Nelle ASL presenti in territori con densità di popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, i centri diagnostici specialistici, di cui all'articolo 6, possono ricoprire anche le funzioni dei centri territoriali di prossimità esperti per le demenze, con l'integrazione, in organico, delle figure professionali mancanti.
Art. 8
Centri diurni1. I centri diurni forniscono assistenza socio-sanitaria semiresidenziale ai pazienti con malattia di Alzheimer o altre forme di demenza, al fine di sollevare la famiglia dall'impegno assistenziale per alcune ore al giorno, ridurre il ricorso al ricovero permanente e consentire la permanenza della persona nel proprio domicilio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i centri diurni favoriscono il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue dei pazienti, forniscono servizi di accoglienza, spazi per il riposo, assistenza alla persona e attività di socializzazione, assistenza infermieristica e servizi di supporto alla famiglia.
Art. 9
Centri sollievo1. I centri sollievo accolgono in forma residenziale, per periodi temporanei, persone affette da malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza normalmente assistite a domicilio, per sollevare la famiglia dall'attività di assistenza e cura, garantendo, al contempo, la continuità dell'assistenza e del trattamento riabilitativo.
2. I centri sollievo possono essere istituiti anche all'interno delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), in base alle esigenze logistiche ed organizzative del territorio di riferimento.
Art. 10
Nuclei Alzheimer1. I nuclei Alzheimer sono destinati a soggetti in fase severa ed avanzata della malattia che necessitano di un elevato fabbisogno assistenziale, non possono essere mantenuti a domicilio e richiedono una residenzialità prolungata o definitiva.
2. I nuclei Alzheimer sono istituiti all'interno delle RSA per garantire la migliore qualità di vita al paziente, le necessarie condizioni di protezione e sicurezza e, al contempo, appropriati interventi assistenziali, tutelari e riabilitativi.
Art. 11
Osservatorio e sistema informativo regionale Alzheimer e altre forme di demenza1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, istituisce presso l'Agenzia regionale della sanità un Osservatorio e il Sistema informativo Alzheimer e altre forme di demenza, di seguito denominato Sistema informativo.
2. Il sistema informativo, articolato in sezioni distinte per forme di demenza, raccoglie dati anagrafici e sanitari delle persone affette da Alzheimer o altre forme di demenza, per finalità di rilevante interesse pubblico di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza, nonché di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.
3. L'Agenzia regionale della sanità cura la tenuta della base dati del sistema informativo, si avvale della collaborazione dei centri territoriali esperti per le demenze per la raccolta, l'aggiornamento e l'invio dei dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone affette da Alzheimer o altre forme di demenza.
4. Il sistema informativo di cui al comma 1 costituisce la sede di confronto istituzionale tra la Regione, l'Agenzia regionale della sanità, le università, le aziende sanitarie locali, i comuni, le associazioni di volontariato e le famiglie ed è diretto a promuovere una maggiore informazione e sensibilizzazione sulla malattia e sulla sua diffusione.
Art. 12
Sostegno alle famiglie per l'assistenza domiciliare1. Al fine di migliorare il benessere psico-fisico e di stimolare la socialità dei malati di Alzheimer o di altre forme di demenza, favorendo altresì una migliore qualità della vita dei loro familiari, la Regione concede contributi alle famiglie dei malati per provvedere alla loro assistenza a livello domiciliare, secondo un piano preventivamente concordato con un centro territoriale di riferimento per la presa in carico globale del malato di Alzheimer o di altre forme di demenza e della famiglia.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e per la verifica del loro corretto utilizzo, tenendo conto della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del malato.
3. La Regione sostiene, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari, lo sviluppo di progetti di ricerca per la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, nonché programmi di interventi riabilitativo-assistenziali innovativi.
Art. 13
Sostegno alle associazioni di volontariato1. La Regione incentiva e sostiene le attività e le iniziative delle associazioni di volontariato, con particolare riguardo per quelle rappresentative dei familiari dei malati di Alzheimer e di altre forme di demenza, attraverso l'erogazione di contributi concessi direttamente alle associazioni per la realizzazione dei progetti, delle attività e delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 14
Formazione e aggiornamento per l'assistenza
ai malati di Alzheimer1. La Regione promuove e organizza corsi di formazione professionale per l'assistenza domiciliare a persone affette da malattie neurodegenerative e adotta le misure necessarie per favorire l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro qualificato nel settore.
2. La Regione attiva specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento del personale socio-sanitario, dei soggetti operanti presso associazioni di volontariato e dei familiari dei malati di Alzheimer o di altre forme di demenza.
Art. 15
Programma annuale1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità, con propria deliberazione, adotta annualmente il programma regionale per la cura e l'assistenza dei malati di Alzheimer o altre forme di demenza.
2. Il programma di cui al comma 1 definisce le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nonché la ripartizione delle relative risorse per tipologia di intervento ed ambito territoriale, tenuto conto dei Piani locali unitari servizi alla persona (PLUS), di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
Art. 16
Giornata mondiale dell'Alzheimer1. La Regione aderisce alla Giornata mondiale dell'Alzheimer attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi ad essa collegati.
2. La giornata mondiale ricorre il 21 settembre.
Art. 17
Clausola valutativa1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 18
Disposizione finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le disponibilità, esercizio finanziario 2013, della UPB S05.01.001.