CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 453
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU - DIANA Giampaolo - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORUil 20 novembre 2012
Interventi regionali volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e a promuovere un uso consapevole del denaro
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con l'aggravarsi della crisi economica il fenomeno usura sta assumendo aspetti sempre più preoccupanti. Fattori quali l'elevato tasso di disoccupazione, la perdita di redditività delle piccole-medie imprese, la diminuzione del potere di acquisto dei salari e l'affermazione di uno stile di vita dispendioso espongono un numero sempre più alto di persone al rischio di diventare vittime di usura.
La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza della gravità del fenomeno, che in Sardegna, nonostante non sia radicato come in altre regioni d'Italia, soprattutto del sud, è in continua espansione e merita quindi particolare attenzione.
Il discorso non riguarda solo gli imprenditori che non riescono ad accedere al credito delle banche, che per concedere prestiti chiedono maggiori garanzie, riguarda anche coloro che hanno perso il lavoro e non riescono più a sostenere la famiglia, coloro che tra tasse e spese quotidiane non riescono ad arrivare alla fine del mese, e riguarda anche coloro che continuano a mantenere un certo tenore di vita nonostante le risorse economiche a disposizione non lo consentano. Quest'ultimo punto è legato in particolar modo all'importanza che nella nostra cultura rivestono il potere, la ricchezza e l'esteriorità, considerati valori supremi su cui basare la costruzione della propria identità. Sono tante le pressioni che la nostra società esercita sugli individui, soprattutto sui più giovani, che preferiscono rinunciare ai beni di prima necessità, ma non all'ultimo telefonino o ai capi di abbigliamento firmati.
È la disperazione delle persone ad alimentare gli affari degli strozzini, criminali che offrono ai malcapitati, illusi di poter gestire la situazione, una finta soluzione ai problemi, con conseguenze drammatiche. Ecco perché in questo contesto è importante mettere in campo azioni di contrasto, ma anche promuovere e valorizzare una cultura ispirata ai valori della sobrietà e legalità, educando a un uso consapevole del denaro.
La legge n. 108 del 1996, con la quale è stata disciplinata in maniera organica la materia usura, prima regolata solo dagli articoli 644 e 644 bis (poi soppresso) del Codice penale, rappresenta sicuramente uno degli strumenti più importanti con il quale lo Stato ha cercato di arginare la diffusione del fenomeno. Sono state introdotte misure sanzionatorie (pene detentive e pecuniarie) e sono stati istituiti il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Il primo (presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket) provvede all'erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarano di essere vittime del delitto di usura e risultano parti offese nel relativo procedimento penale. Il secondo (presso il Ministero del tesoro) è utilizzato per il 70 per cento della dotazione per finanziare gli appositi fondi speciali costituiti dai confidi e destinati a garantire le banche e gli istituti di credito che concedono prestiti a breve e finanziamenti a medio termine a favore delle piccole e medie imprese, e per il 30 per cento a sostenere le fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno usura, che prestano le dovute garanzie alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.
La presente proposta di legge, che affronta il fenomeno usura da un punto di vista sociale, integra la disciplina statale e fornisce alla Regione, nell'ambito delle finalità indicate dalla legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura), e dalla legge n. 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), tutti gli strumenti necessari per sostenere all'interno del territorio regionale iniziative di contrasto e prevenzione, e promuovere campagne di informazione sull'uso consapevole del denaro. La Regione, per favorire uno sviluppo economico e sociale improntato ai valori della sicurezza e della legalità, dovrà raccordare la sua azione con quella dei servizi sociali, del mondo del credito e della finanza, delle scuole, dei sindacati, delle associazioni di volontariato, delle Caritas diocesane e delle fondazioni antiusura.
Proprio l'incessante attività di questi enti ha impedito che nell'Isola il fenomeno dilagasse. Non solo si riconosce il loro ruolo, ma si crea con essi una sinergia attraverso la creazione di una rete integrata di sportelli (pronto ascolto) il cui compito principale sarà quello di offrire aiuto e sostegno alle persone a rischio usura, alle vittime e alle loro famiglie.
Due sono le tipologie di interventi che tale proposta intende disciplinare: la prima riguarda la promozione e la realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione, a partire dalle scuole, su tutti gli strumenti a disposizione per contrastare il fenomeno e per educare all'uso consapevole del denaro e alla legalità; la seconda tipologia di interventi prevede dei contributi ai comuni, in forma singola o associata, alle associazioni e alle fondazioni che quotidianamente attuano interventi di sostegno e aiuto alle vittime di usura e alle loro famiglie, fornendo loro assistenza psicologica, legale e amministrativa nonché garanzie rispetto alle forniture di servizi pubblici essenziali, quali luce, acqua e gas. Tali interventi saranno finanziati grazie al Fondo regionale di prevenzione solidarietà per le vittime dell'usura, la cui gestione sarà affidata all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Attraverso tale Fondo, la Regione cofinanzierà, inoltre, il fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.
Oggi il fenomeno usura, soprattutto in questo particolare momento di crisi, si sta espandendo. Tale proposta prevede quindi, interventi di carattere sociale diretti a prevenire il progressivo indebitamento delle famiglie e fornisce una serie di strumenti in grado di favorire uno sviluppo economico basato sulla giustizia sociale, non dimenticando di riconoscere il ruolo e l'attività svolta in questi anni dai soggetti impegnati in iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno.
Descrizione dell'articolato
La presente proposta è composta da 14 articoli.
L'articolo 1 presenta le finalità e l'oggetto della legge.
L'articolo 2 contiene le definizioni di vittima del reato di usura e di soggetto a rischio di usura.
L'articolo 3 promuove su tutto il territorio regionale iniziative informative e conoscitive sugli strumenti di contrasto e prevenzione all'usura.
L'articolo 4, per dare assistenza e sostegno ai soggetti a rischio di usura, prevede la costituzione di una rete integrata di sportelli (pronto ascolto) diffusa su tutta l'Isola.
L'articolo 5 definisce il programma di interventi che, nell'ambito del contrasto e della prevenzione all'usura, annualmente la Regione, sentito il parere vincolante della Commissione competente, dovrà predisporre.
L'articolo 6 riguarda gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime di usura e alle loro famiglie che i comuni, in forma singola o associata, le associazioni di volontariato e le fondazioni, attuano grazie anche ai contributi regionali;
L'articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura.
L'articolo 8 indica i requisiti soggettivi di coloro che possono beneficiare del fondo.
L'articolo 9 istituisce, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Albo regionale delle organizzazioni, associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nell'educazione e nell'affermazione della legalità e nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno usura.
L'articolo 10 prevede l'emanazione di provvedimenti di attuazione che definiscono criteri, tempi e modi di finanziamento delle attività previste dalla presente legge.
L'articolo 11 contiene la clausola valutativa.
L'articolo 12 individua gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge.
L'articolo 13 contiene la norma abrogativa.
L'articolo 14 indica l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e oggetto1. La Regione, nell'ambito delle finalità indicate dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), integrando gli interventi statali, promuove nel territorio regionale iniziative di contrasto al fenomeno dell'usura, anche attraverso la formazione di specifiche figure in ciò specializzate, e sostiene l'educazione all'uso consapevole del denaro.
2. La Regione, al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale improntato ai valori della sicurezza e della legalità, promuove un sistema di relazioni con i servizi sociali, il mondo del credito e della finanza, le scuole, le categorie economiche, i sindacati, le associazioni di volontariato, le Caritas diocesane e le fondazioni antiusura.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura le persone fisiche che hanno subito pregiudizio, fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati di usura perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia giudiziaria.
2. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche o giuridiche che, pur essendo meritevoli, in base ai criteri fissati negli statuti delle fondazioni e delle associazioni antiusura, incontrano difficoltà di accesso al credito e le imprese a cui è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio della garanzia.
Art. 3
Iniziative informative1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali e, previa intesa, con le amministrazioni centrali, e anche autonomamente, promuove sul territorio regionale iniziative informative e conoscitive sugli strumenti di contrasto e prevenzione all'usura predisposti:
a) dalla Regione e dallo Stato;
b) dalle fondazioni già finanziate dalla Regione e presenti nel territorio con una rete di sportelli;
c) dalle associazioni di categoria e di volontariato.2. La Regione promuove altresì iniziative informative su:
a) il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 e i fondi speciali costituti dai confidi da esso finanziati;
b) i servizi offerti alle imprese in materia di microcredito e altre misure di facilitazione;
c) le attività di sostegno all'imprenditoria giovanile;
d) le attività di sostegno all'imprenditoria femminile;
e) le attività di promozione dell'avvio di iniziative imprenditoriali.
Art. 4
Sportelli per la prevenzione dell'usura1. Per favorire attività di assistenza e sostegno ai soggetti a rischio di usura, la Regione promuove sul territorio regionale una rete integrata di sportelli.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione provvede attraverso:
a) il sostegno, mediante appositi contributi, agli sportelli delle associazioni e delle fondazioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 108 del 1996, iscritte nell'apposito elenco presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura, aventi sede in Sardegna e operanti sul territorio regionale;
b) le attività di raccordo con gli sportelli dei confidi, di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, attivi sul territorio regionale;
c) la creazione di un sistema di pronto ascolto diffuso omogeneamente sul territorio regionale, che integri, tramite convenzione operativa gli sportelli dei soggetti di cui alle lettere a) e b) e tutti gli sportelli degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche rivolti ai cittadini e alle imprese;
d) la realizzazione di un sistema informativo, in grado di integrare e mettere in rete le strutture e i soggetti di cui alla lettera c) presenti sul territorio regionale.
Art. 5
Attività della Regione1. La Giunta regionale, annualmente, sentito il parere vincolante della Commissione competente, definisce il programma di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Il programma di intervento di cui al comma 1 ha come oggetto le seguenti attività:
a) realizzazione di un sistema integrato di prevenzione dell'usura e semplificazione e velocizzazione dell'accesso alle informazioni sulle iniziative da parte dei cittadini, delle imprese e altri soggetti privati;
b) promozione e sostegno ai comuni, anche in forma associata, alle associazioni e alle fondazioni per la realizzazione di progetti che abbiano come specifica finalità l'aiuto alle vittime di usura;
c) coordinamento dell'attività dei soggetti impegnati nel contrasto e nella prevenzione all'usura, attraverso la creazione di una rete integrata di sportelli a supporto di un sistema informativo condiviso ed unitario;
d) promozione e sostegno all'associazionismo di settore della presente legge;
e) predisposizione dei piani di formazione finalizzati a qualificare operatori del settore e alla creazione di nuove professionalità;
f) promozione e realizzazione nelle scuole di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità e alla diffusione della legalità;
g) partecipazione della Regione a organismi nazionali e internazionali operanti nel campo di attività della presente legge;
h) realizzazione di attività di ricerca, documentazione, comunicazione e sensibilizzazione sui servizi offerti alle vittime di usura e ai loro familiari e promozione di campagne informative ed educative sull'uso consapevole e sul valore del denaro.
Art. 6
Attività dei comuni. Associazioni e fondazioni1. La Regione sostiene, mediante specifici trasferimenti finanziari, i comuni, singoli o associati, le associazioni e le fondazioni che promuovono ed attuano interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dell'usura e alle loro famiglie, anche nel caso in cui questi soggetti non esercitino un'attività imprenditoriale o libero-professionale.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, le associazioni e le fondazioni possono presentare, sulla base dei bandi annuali regionali, progetti aventi almeno uno dei seguenti contenuti:
a) comunicazione e informazione sugli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento;
b) assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime e alle loro famiglie;
c) assistenza legale e amministrativa all'accesso ai servizi socio-sanitari necessari a ridurre il danno subito e collaborazione professionale nelle attività amministrative connesse;
d) garanzia rispetto alle forniture dei servizi pubblici essenziali, quali luce, acqua e gas, anche attraverso la promozione di specifici protocolli di intesa con le aziende erogatrici dei servizi.
Art. 7
Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime di usura1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura.
2. La gestione del fondo è affidata all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
3. Il fondo è ripartito in quote stabilite annualmente dalla Giunta regionale in base all'utilizzo dello stesso.
4. Il fondo è destinato a finanziare:
a) sotto forma di contributo, le linee di intervento di cui agli articoli 5 e 6;
b) indennizzi alle vittime dell'usura, costituitesi parte civile nel relativo procedimento penale, pari ai danni subiti per effetto della corresponsione di interessi e altri vantaggi usurari all'autore del reato;
c) le spese di assistenza legale, di consulenza aziendale e tutoraggio prestati in favore delle vittime di usura.5. La Regione attraverso il fondo regionale cofinanzia l'apposito fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996. Le risorse sono ripartite con deliberazione della Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione, nella misura massima del 20 per cento delle erogazioni statali, in favore dei confidi, delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, legalmente riconosciuti per la prevenzione del fenomeno dell'usura e iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Possono accedere agli interventi di cui al comma 5 i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati confidi, operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996 e le associazioni e le fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge n. 108 del 1996.
7. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti a rischio usura e per le specifiche finalità indicate per ciascun tipo di intervento.
Art. 8
Requisiti soggettivi di ammissione al fondo1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 7 le persone offese dai reati di usura che abbiano sporto denuncia e forniscano collaborazione alle autorità competenti per l'individuazione dei responsabili.
2. Sono esclusi coloro che, alla data di presentazione della domanda di accesso, abbiano procedimento penale in corso per uno dei reati puniti dall'articolo 644 del Codice penale.
3. I benefici sono revocati nei confronti del soggetto richiedente che abbia reso dichiarazioni false e reticenti nel procedimento instaurato.
4. Gli ulteriori requisiti e le modalità di accesso sono disciplinati con successivi provvedimenti di attuazione, di cui all'articolo 10.
Art. 9
Albo dei soggetti impegnati nella lotta all'usura1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Albo regionale delle organizzazioni, associazioni, fondazioni e centri studi, aventi sede in Sardegna e operanti sul territorio regionale, impegnati nell'educazione e nell'affermazione della legalità e/o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno dell'usura, in possesso dei requisiti di legge.
Art. 10
Provvedimenti di attuazione1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con appositi atti criteri, tempi e modi di finanziamento delle attività previste dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale.
Art. 11
Clausola valutativa1. La Giunta regionale trasmette ogni due anni al Consiglio regionale una relazione documentata sulla attuazione della legge e sui risultati con essa conseguiti, con particolare riferimento a:
a) consistenza ed attività svolte dalla rete degli sportelli, con evidenziazione delle eventuali criticità riscontrate;
b) finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 7, e loro utilizzazione;
c) iniziative volte ad attivare il coinvolgimento dei soggetti esterni alla Regione di cui all'articolo 3.
Art. 12
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 annui:
in aumento
UPB S05.03.005
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000
2014 euro 1.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000
2014 euro 1.000.000
Art. 13
Norma abrogativa1. Il comma 17 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è abrogato.
Art. 14
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).