CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 448

presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - PITTALIS - AMADU - BARDANZELLU - CONTU Mariano Ignazio - FLORIS Rosanna - GRECO - LAI - LOCCI - LUNESU - PERU - SANJUST - STOCHINO - TOCCO

il 13 novembre 2012

Norme per il sostegno di gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Negli ultimi decenni la modernizzazione del sistema agro-alimentare ha favorito la crescita ed il consolidamento di filiere lunghe. Si tratta di un processo di distribuzione dominato da imprese di grandi dimensioni, che operano su mercati globali, in cui prevalgono l'omologazione delle culture produttive agricole, l'uniformità dei gusti e dei consumi, un consistente impatto ecologico, quindi la mancata possibilità per il consumatore di esercitare un controllo diretto sull'origine e sulle modalità di produzione di ciò che acquista.

Negli ultimi anni non sono mancate le iniziative tese a ricondurre il prodotto al suo luogo di origine e a restituire visibilità ai produttori. Nella maggior parte dei casi, si tratta di iniziative che assumono configurazioni organizzative corte, incentrate sul territorio e quindi legate alle sue risorse naturali, culturali e sociali e fondate su diverse concezioni del produrre e del consumare. Fra le esperienze più significative di accorciamento della filiera vanno ricordati i farmer's market (mercati contadini o mercatali) nati circa venti anni fa negli Stati Uniti d'America e i gruppi d'acquisto solidale (GAS).

La filiera corta è quindi quella modalità di distribuzione alimentare che prevede un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati: una procedura virtuosa che riduce il numero degli intermediari commerciali abbattendo di conseguenza il prezzo finale. Gli acquisti possono avvenire tramite vendita diretta, mercatini, gruppi di acquisto, cooperative di consumo o commercio elettronico; tutto ciò permette al consumatore una migliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodotto e di chi lo produce, oltre ad ottenere un prezzo vantaggioso per chi acquista ed una retribuzione equa per chi vende. Oltre alle garanzie di qualità ed al risparmio, la filiera corta consente di salvaguardare l'ambiente. È stato infatti stimato che un pasto medio percorre oltre 1.900 chilometri su camion, navi o aerei prima di arrivare sulla tavola. Utilizzare prodotti di filiera corta, originari del territorio e quindi a chilometro zero, quando la distribuzione è ben organizzata e si raggiunge un volume minimo di prodotti tale da rendere efficienti anche i trasporti a corto raggio, significa ridurre considerevolmente le emissioni di gas nocivi (in termini di emissioni annue una tonnellata di anidride carbonica per famiglia), i numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento, oltre a promuovere modelli virtuosi ed ecocompatibili di agricoltura locale, soprattutto quando il modello di produzione è quello dell'agricoltura biologica. Va infine ricordato che l'uso sostenibile delle risorse rappresenta uno degli elementi chiave della Strategia di Lisbona.

Si spiega così la netta crescita del fenomeno dei GAS, nati in Italia alla metà degli anni '90 e collegatisi fra loro nel 1997. Questa esperienza è ora in fase di crescita, sia per la creazione di nuovi gruppi che per la sua visibilità. Ad oggi sono oltre 900 i gruppi di acquisto solidale registrati sul sito www.retegas.org e su altre reti GAS regionali.

Anche in Sardegna si stanno sviluppando timide esperienze di famiglie che decidono di costituire un GAS o aderire a proposte di associazioni che li organizzano. Si tratta di esperienze che rivestono caratteristiche per lo più informali (attraverso associazioni di fatto), accanto ad altre più strutturate, con la costituzione di vere e proprie associazioni.

Queste progettualità hanno uno scopo comune quello di vedere consumatori, risparmiatori e imprenditori dei vari settori investire finalmente in prodotti tangibili del nostro territorio.

I GAS hanno trovato un riconoscimento istituzionale con la legge n. 244 del 2007 che definisce le caratteristiche di un gruppo d'acquisto come soggetto associativo senza scopo di lucro costituito al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

La finalità della presente proposta di legge è quella di sostenere nuovi modelli di distribuzione già apprezzati dai consumatori italiani e di promuovere il consumo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta. L'obiettivo prioritario delle norme proposte è quello di incoraggiare l'acquisto di alimenti prodotti in ambito locale per poter essere consumati anche attraverso una informazione trasparente, puntuale ed efficace sul settore.

Il progetto va incontro al mutamento delle preferenze dei consumatori i quali, oltre a ricercare prodotti con prezzi più contenuti, sono particolarmente attenti alle caratteristiche di qualità nutrizionali, di sicurezza, di eticità e di eco compatibilità degli alimenti.

La presente proposta di legge ha inoltre la finalità di valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che operano e vivono sul territorio regionale preservandone l'identità e la sopravvivenza e contribuendo, così, al loro mantenimento sul territorio.

La presente proposta di legge è composta da otto articoli: gli articoli 1 e 2 contenenti i principi e le finalità. L'articolo 3 contenente le definizioni di gruppo d'acquisto solidale (GAS), di prodotto da filiera corta, di prodotto a chilometri zero e di qualità. L'articolo 4 istituisce il Servizio alimentazione e l'elenco regionale dei GAS. L'articolo 5 prevede le azioni di informazione sul territorio. L'articolo 6 stabilisce le azioni di controllo e quelle sanzionatorie. L'articolo 7 compone la clausola valutativa. L'articolo 8 rappresenta la norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali e norme di principio

Art. 1
Principi

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile quale strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini.
2. La Regione favorisce la diffusione dei prodotti agricoli, come disciplinati dall'allegato II del Trattato dell'Unione europea, di qualità, a chilometro zero e a filiera corta quali strumenti idonei a salvaguardare i consumatori e a tutelare l'ambiente. A tal fine ne favorisce il consumo e la commercializzazione garantendo un'adeguata informazione su origine e specificità e una maggiore trasparenza dei prezzi.

 

Art. 2
Finalità

1. Nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 1, la Regione sostiene i gruppi di acquisto solidale, di seguito denominati GAS, di seguito denominata "Rete GAS Sardegna".

 

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) gruppi di acquisto solidale (GAS), i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di prodotti agroalimentari da filiera corta a chilometro zero e di qualità, nonché di fornitura dei servizi di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, ad eccezione della copertura dei costi di gestione, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
b) prodotti da filiera corta, i prodotti che prevedono modalità di distribuzione prevalentemente diretta dal produttore al consumatore;
c) prodotti a chilometro zero, i prodotti per il cui trasporto, dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo, si produce meno di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata e comunque i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale sardo;
d) prodotti di qualità, i prodotti agricoli ed agro-alimentari provenienti da coltivazioni biologiche, i prodotti tipici e tradizionali così come individuati e regolamentati dalle normative comunitarie.

 

Capo II
Elenco dei GAS e misure di sostegno

Art. 4
Istituzione dell'elenco dei GAS e misure
di sostegno

1. La Regione istituisce presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, il Servizio alimentazione e un elenco regionale dei gruppi di acquisto solidale (GAS).

2. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di iscrizione agli elenchi, tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Per sostenere il funzionamento dei GAS la Regione contribuisce fino ad un massimo di 5.000 euro all'anno per ciascun GAS. Qualora il GAS preveda specifici accordi con produttori agricoli da filiera corta a chilometro zero e di qualità funzionale ad una ottimizzazione dell'incontro tra domanda e offerta, il contributo massimo concedibile è pari a euro 15.000. Il contributo destinato ai GAS fa riferimento a ciascun gruppo di acquisto o organizzato.

4. Per accedere al beneficio il GAS deve rivestire, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del Codice civile, la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e deve provvedere all'iscrizione nell'elenco regionale di GAS.

5. L'atto deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 2 determina, altresì, gli interventi ammessi al finanziamento, tenendo conto, nella individuazione dei beneficiari, dei seguenti criteri prioritari:
a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;
b) preferenza per l'agricoltura biologica e per l'agricoltura sociale;
e) numero minimo e massimo di partecipanti al gruppo;
d) proporzionalità tra entità del contributo erogato e numero degli aderenti ai GAS e attività esercitata;
e) acquisto presso forme organizzate della produzione agricola e zootecnica (associazioni di produttori, cooperative, consorzi, ecc.) o attraverso modalità di certificazione partecipata;
f) capacità di creare reti e aggregazioni fra i soggetti individuati nella presente legge;
g) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.

6. Per lo svolgimento delle loro attività i GAS possono avere in uso gratuito spazi congrui individuati tra i beni immobili di proprietà pubblica.

7. Per sostenere la filiera corta ed i prodotti a chilometro zero e di qualità la Regione favorisce il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che, nei bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, gli enti pubblici garantiscono priorità ai soggetti che prevedono l'utilizzo di prodotti da filiera corta, prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità in misura non inferiore al 35 per cento in valore rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.

8. Per incrementare la vendita diretta di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità la Regione concede contributi per sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati riservati a tali prodotti locali per la vendita diretta (farmer's markets o mercato del contadino).

9. Una percentuale dei contributi annualmente disponibili è utilizzata per la promozione e creazione di nuovi gruppi di acquisto GAS sul territorio regionale.

 

Art. 5
Azioni di informazione

1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli presso i consumatori e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita attraverso:
a) la promozione di campagne di informazione e di comunicazione relative ai Gruppi di acquisto solidale esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta e dei prodotti;
b) la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile, su specifici prodotti di uso comune, sia alimentari che non, e su ogni argomento che stimoli e diffonda il consumo critico e consapevole.

2. La Regione realizza sul sito web istituzionale un'apposita sezione dedicata ai mercati agricoli e agli eventi connessi alla materia oggetto della presente legge che si svolgono nella Regione.

 

Capo IV
Attività di controllo e disposizioni finanziarie

Art. 6
Attività di controllo e sanzioni

1. Le attività di controllo e sanzioni sono disciplinate dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2.

 

Art. 7
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni in merito a:
a) iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni a chilometro zero;
b) diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
c) numero, incremento e copertura territoriale dei GAS;
d) quantità delle domande presentate dai GAS;
e) quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotti agricoli di qualità.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato "Sostegno ai gruppi di acquisto solidale (GAS)" con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 in termini di competenza e di cassa alla cui copertura si fa fronte attraverso la dotazione stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.