CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 446

presentata dai Consiglieri regionali
FLORIS Rosanna - PITTALIS - AMADU - BARDANZELLU - CONTU Mariano Ignazio - GALLUS - GRECO - LAI - LOCCI - LUNESU - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - RANDAZZO - RODIN - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCO

il 13 novembre 2012

Norme in materia di attività di solidarietà e beneficenza attraverso il recupero e la distribuzione
di prodotti alimentari

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la presente legge si intende, attraverso l'istituzione e l'operatività di un comitato regionale ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, fornire risposte innovative ed efficaci alle istanze di cittadini richiedenti riscontro adeguato ai bisogni delle fasce più povere ed emarginate.

La Regione, al fine di dare concreta attuazione a tale principio, persegue politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie bisognose attraverso la raccolta e distribuzione di generi alimentari, curata dal comitato regionale ONLUS.

Il comitato promuove, a tale scopo, accordi fra le aziende del settore alimentare, le aziende della grande distribuzione alimentare, le aziende attive nel settore della ristorazione collettiva e le associazioni di volontariato, per ottenere la cessione di beni non più commerciabili, ma sempre commestibili.

Le finalità della presente legge potranno essere perseguite se soggetti della filiera agro-alimentare saranno disponibili a donare eccedenze alimentari per trasformarle in risorse che il comitato provvederà a distribuire, al fine di soddisfare le necessità di coloro che vivono in condizioni di bisogno in una Regione, come la nostra, in cui si sta verificando un aumento del numero di cittadini che vivono fenomeni di povertà e disagio sociale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove attività di solidarietà e beneficenza svolte da un organismo impegnato nel recupero, dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, di eccedenze alimentari al fine di una loro ridistribuzione a persone in stato di indigenza.

 

Art. 2
Soggetto operativo

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove l'istituzione di un comitato regionale denominato "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS", costituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), avente l'esclusivo scopo, non lucrativo, del recupero dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione di eccedenze alimentari, al fine della loro distribuzione a persone e famiglie in stato di indigenza, operando come organo operativo della Regione stessa.

 

Art. 3
Costituzione del Comitato

1. Il Comitato, organismo apolitico ed indipendente, in sede di prima costituzione è allocato presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Esso opera senza scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile.

2. Fanno parte del Comitato, in numero illimitato, tutti coloro che, siano esse persone fisiche, giuridiche o enti pubblici e/o privati, partecipano alle attività sociali e di beneficenza condividendone gli obiettivi e si impegnino, in qualsiasi modo e secondo le proprie capacità e possibilità, a realizzarli.

3. Tutta l'attività del Comitato è esercitata a titolo gratuito. Tutti coloro che intendono farne parte presentano richiesta scritta all'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che funge da presidente del Comitato fino alla regolare costituzione degli organi.

 

Art. 4
Soci promotori

1. La richiesta di ammissione quale componente del Comitato contiene la dichiarazione dell'aspirante promotore di condivisione delle finalità del Comitato stesso, partecipando a titolo gratuito attivamente alla futura vita ed attività dello stesso.

2. I promotori hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie e di dare ogni apporto per la costituzione degli organi sociali: assemblea, consiglio direttivo, presidente, tesoriere e revisore dei conti.

3. L'Assemblea degli aderenti regolarmente costituita è composta da tutti i promotori che alla data di convocazione da parte del presidente facente funzioni siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione, provvisoriamente fissata dallo stesso presidente, e, in quanto tali, iscritti nel libro dei promotori.

4. Tutti i promotori hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione.

5. Lo status di promotore, una volta acquisito, ha carattere permanente ed obbliga il titolare a svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcuno scopo di lucro.

 

Art. 5
Organi del Comitato

1. L'assemblea è il massimo organo deliberante del Comitato ed è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno.

2. Il consiglio direttivo è composto da 8 membri, nominati dall'assemblea fra coloro che sono iscritti nel libro dei promotori, oltre all'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, componente di diritto, senza diritto di voto, con il compito di esercitare funzioni di collegamento fra comitato e Regione.

3. Il presidente dell'assemblea è anche il presidente del consiglio direttivo, dirige il Comitato e ne è a tutti gli effetti il legale rappresentante. È eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.

4. L'assemblea, convocata dal presidente eletto, approva l'atto costitutivo e lo statuto, disciplinante tutta l'attività del Comitato.

5. Lo statuto consegue anche l'approvazione da parte della Giunta regionale, per un corretto ed operativo collegamento fra le funzioni esercitate dal Comitato e le finalità regionali.

6. Una volta costituiti gli organi del Comitato, il presidente facente funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, cessa da ogni funzione.

 

Art. 6
Programma degli interventi

1. La Regione assume le finalità di cui alla presente legge nei propri strumenti di programmazione sociale, avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, del Comitato ONLUS di cui alla presente legge.

2. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale approva un programma di interventi a valenza annuale, nel quale sono individuati gli obiettivi e le modalità di intervento e di sostegno operativo, quali le linee generali d'intervento di seguito indicate:
a) alleviare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la distribuzione di generi alimentari;
b) promuovere accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare ed il Comitato al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili, ma ancora commestibili.

3. Tali programmi e successivi accordi sono curati tutti dal consiglio direttivo e dal suo presidente, soggetti competenti a programmare e dare attuazione al programma di interventi.

4. Il Comitato, in quanto opera a livello regionale, può istituire sedi operative decentrate a livello provinciale.

 

Art. 7
Regione e Comitato: disciplina dei rapporti

1. I rapporti fra Regione e Comitato sono disciplinati da apposita convenzione, predisposta ed approvata dalla Giunta regionale, contenente norme di indirizzo e di attuazione, da parte del Comitato, delle modalità e dei tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi di competenza, di seguito alle intese ed accordi dallo stesso stipulati con le aziende alimentari in tutto il territorio regionale.

2. La Regione ha competenza in materia di verifica dello svolgimento dei compiti del Comitato, cui segue, se regolarmente adempiuti, l'erogazione del contributo regionale nella misura fissata in convenzione.

3. Tale contributo è rapportato alla quantità di alimenti recuperati e distribuiti ed ha lo scopo di contribuire alle spese di trasporto e distribuzione degli alimenti sostenute dal Comitato nello svolgimento della propria attività istituzionale in sede di esecuzione del programma, spese non coperte dalle quote annuali versate da ciascun promotore e da eventuali contributi da parte di cittadini o enti.

4. La Regione può mettere a disposizione propri locali presso la sede centrale e le sedi provinciali per le necessità del Comitato nell'esercizio delle proprie funzioni.

 

Art. 8
Oneri a carico della Regione

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione di un capitolo di nuova istituzione "Attività di solidarietà e beneficenza realizzata attraverso il recupero e la distribuzione di prodotti alimentari" con una dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa alla cui copertura si fa fronte attraverso la dotazione stabilita con legge di bilancio annuale e pluriennale.