CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 444

presentata dai Consiglieri regionali
DIANA Mario - CAMPUS - CAPELLI - MULAS

l'8 novembre 2012

Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio per l'anno 2013

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Scaduti i termini di legge per la presentazione del disegno di legge regionale finanziario per l'anno 2013, la situazione di gravissima incertezza che riguarda l'ammontare dei trasferimenti statali spettanti alla Sardegna e i limiti di spesa fissati dal Patto di stabilità interno, fa ś che non sussistano le condizioni per procedere alla formazione della manovra di bilancio. Si ritiene, pertanto, di dover autorizzare l'esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2013. Si ritiene inoltre, alla luce della vertenza in corso con lo Stato sui due punti testé citati, che i quattro mesi di esercizio provvisorio consentiti dalla legge regionale di contabilità possano non essere sufficienti al fine della definizione di detta vertenza e che si debba pertanto procedere in deroga a tale legge, subordinando la cessazione dell'esercizio provvisorio all'avvenuta positiva definizione della vertenza.

Descrizione degli articoli

L'articolo 1 autorizza l'esercizio provvisorio fino alla definizione della vertenza sui trasferimenti statali e sui vincoli dei patto di stabilità, in deroga alla legge regionale di contabilità vigente.

L'articolo 2 dispone la data di entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), l'esercizio provvisorio di bilancio per l'anno 2013 è concesso per il periodo necessario alla definizione della vertenza con lo Stato sulle entrate della Regione, a seguito della riforma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), operata con l'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e della conseguente ridefinizione dei criteri per l'applicazione del Patto di stabilità interno.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).