CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 438
presentata dal Consigliere regionale
CUCCUREDDUil 29 ottobre 2012
Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18, in materia
di demanio marittimo portuale***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18, ha modificato le competenze dell'Assessorato regionale dei trasporti, incrementando quelle previste dall'articolo 22 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
L'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2012 testualmente recita:
"All'articolo 22, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), sono aggiunte le seguenti lettere:
c bis) porti ed aeroporti;
c ter) impianti fissi metropolitani;
c quater) continuità territoriale aerea e marittima;
c quinquies) demanio e patrimonio ferroviario ed aeroportuale.".Dalla lettura della norma, alcuni interpreti fanno discendere, ai sensi della lettera c bis), il trasferimento della funzione in materia di demanio portuale, dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica all'Assessorato regionale dei trasporti.
Benché la lettera c quinques), sembra risolvere il problema, limitando (tassativamente?), la competenza al solo demanio e patrimonio ferroviario ed aeroportuale, resta comunque da definire la portata della competenza sui porti, di cui alla lettera c bis), che dovrebbe limitarsi all'aspetto trasportistico, e quindi alle banchine destinate ai traghetti per i collegamenti con la Penisola, la Corsica e le isole minori.
La volontà del legislatore non può non essere, infatti, quella di limitare le materie trasferite a quelle infrastrutture che hanno una funzione strategica nel settore dei trasporti e della mobilità, escludendo quindi la competenza sui porti turistici o su quelli in cui trovano ospitalità le marinerie da pesca.
Anche perché in caso contrario si creerebbe la paradossale situazione di mantenere in capo all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica la competenza in materia di demanio marittimo (concessioni/bandi) ricreativo-balneare: lidi, chioschi, ecc. ma, anche, campi boe e forse pure gli approdi o i punti di ormeggio; mentre andrebbe allestita una nuova struttura amministrativa, con le stesse professionalità, che si dovrebbe occupare esclusivamente del demanio marittimo portuale, fatta eccezione naturalmente per i porti che ricadono nella competenza delle autorità portuali, quindi Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres.
Con il recente trasferimento della funzione in materia di demanio marittimo dallo Stato alla Regione, si stanno formando i primi "demanialisti" regionali, professionalità particolarmente rare e difficili da formare, anche in considerazione della varietà delle fonti normative (diritto internazionale, soprattutto prassi e convenzioni marittime, diritto della navigazione, diritto comunitario), della evoluzione normativa, a seguito delle pronunce della Corte di giustizia europea, della Corte costituzionale, della direttiva Bolkestein e della prolifica produzione normativa e giurisprudenziale.
L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica si è dotato di una struttura periferica, particolarmente competente in questa delicata materia, che funge da referente per i titolari di concessioni demaniali, anche quelle poste all'interno di strutture portuali del nord Sardegna, dove sono presenti circa il 75 per cento dei porti e degli approdi turistici della Sardegna.
L'eventualità di un trasferimento delle pratiche del demanio portuale del nord Sardegna (originariamente gestite dalle capitanerie di Porto Torres ed Olbia ed oggi poste in capo rispettivamente agli uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica di Sassari e Tempio) alla volta di una centralizzazione su Cagliari, ha creato allarme fra i gestori di porti, approdi, banchine, pontili del nord Sardegna, sia per il caos che potrebbe derivare da un ulteriore trasferimento delle pratiche, e dall'acquisizione, da parte di nuovi funzionari, della memoria storica delle singole concessioni nel momento cruciale (e traumatico) di passaggio dal sistema del cosiddetto principio di insistenza a quello dei bandi ad evidenza pubblica, sia, anche, per il dispendio di tempo e di risorse economiche necessario per affrontare i viaggi a Cagliari.
La presente proposta è composta da due soli articoli. Il primo, al comma 1, fornisce l'interpretazione autentica circa la volontà del legislatore di assegnare all'Assessorato dei trasporti soltanto la competenza in materia di demanio ferroviario ed aeroportuale, mantenendo all'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica l'esclusiva competenza in materia di demanio marittimo, sia quello portuale che quello cosiddetto ricreativo-balneare; col comma 2 si definisce invece l'ambito di competenza, in materia di porti, attribuito all'Assessorato dei trasporti, con la lettera c bis). L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della norma interpretativa, che avrà comunque efficacia ex tunc, il giorno stesso della pubblicazione sul BURAS.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Competenza in materia di demanio portuale1. L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977), va interpretato nel senso che tutte le competenze relative al demanio marittimo, portuale e ricreativo-balneare, restano di competenza dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
2. L'Assessorato dei trasporti, ai sensi dell'articolo 22, lettera c bis), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), introdotta col succitato articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2012, ha competenza esclusivamente sulla parte delle infrastrutture portuali, quali banchine e pontili, e tutte le aree di sosta e di manovra e gli immobili connessi a tale servizio, adibite all'attracco dei traghetti che effettuano i collegamenti di linea fra Sardegna e Italia, Corsica ed altri porti del Mediterraneo, nonché ai collegamenti interni con le isole minori.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).