CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 435
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - COCCO Daniele Secondo - CUGUSI - SECHIil 25 ottobre 2012
Norme in materia di riassetto delle autonomie locali e delle province; procedure per l'istituzione di nuove province e per la modificazione delle circoscrizioni provinciali
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta è finalizzata a disciplinare il riassetto delle autonomie locali e delle province, le procedure per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali, avuto riguardo alla volontà espressa su tale argomento dalla popolazione sarda in occasione del referendum del 6 maggio 2012.
In particolare, la proposta, individua negli articoli 1, 2 e 3 (oggetto, finalità e criteri) un nuovo sistema autonomistico che afferma la centralità dei comuni nelle attività di programmazione territoriale degli interventi, in funzione del migliore equilibrio dello sviluppo economico e sociale dell'intera Isola. Le province sono definite come articolazioni istituzionali di diretta emanazione dei comuni, ai fini della più ampia partecipazione popolare alla organizzazione delle attività e dei servizi.
Negli articoli 4, 5, 6 e 7 (ambiti territoriali, organi della provincia, strutture, funzioni) sono coerentemente sviluppate le disposizioni necessarie alla istituzione delle province, al governo delle competenze a loro attribuite, al funzionamento delle strutture e alla gestione del personale, al pieno esercizio delle funzioni assegnate. Tutto ciò considerando anche le esigenze di gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo sistema.
In tali articoli si dispone inoltre l'istituzione della Provincia metropolitana dell'area vasta di Cagliari.
Il ruolo principale è esercitato dai sindaci, eletti direttamente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di elezioni comunali. Non si tratta pertanto di ridurre le province a enti di 2° grado ma di realizzare una nuova istituzione territoriale con competenze di coordinamento e di gestione associata di compiti e di organizzazione dei servizi alla comunità. Sono fatti salvi gli ambiti territoriali provinciali definiti nello Statuto e nella legge nazionale n. 306 del 1974.
Negli articoli 8, 9, 10 e 11 (attività preparatoria, adeguamento del decentramento statale e regionale, compiti di programmazione, circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali) si procede a definire le modalità per la predisposizione dei percorsi necessari alla istituzione delle nuove province e all'adeguamento delle attività alle stesse attribuite in materia di programmazione, mirando a valorizzare la più ampia e consistente partecipazione popolare. A tal fine si dispone anche in materia di circondari per consentire, tramite l'organizzazione di articolazioni territoriali subprovinciali per assicurare - anche per territori periferici - una qualificata partecipazione alla programmazione dello sviluppo economico e sociale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto1. I comuni costituiscono il livello istituzionale fondamentale dell'ordinamento autonomistico. Le funzioni amministrative che a loro non siano già assegnate dalla Costituzione o dalla legge dello Stato, sono di norma attribuite o delegate alla loro competenza dalla legge regionale in attuazione dell'articolo 44 dello Statuto speciale.
2. Le province costituiscono articolazione istituzionale a diretta partecipazione dei comuni.
Art. 2
Finalità1. In attuazione dell'articolo 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni, la presente legge disciplina il generale riassetto delle autonomie locali nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.
2. L'istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei comuni.
Art. 3
Criteri1. Il riassetto generale è finalizzato alla formazione di province rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni e di dimensioni tali da essere l'unico ente intermedio diretta espressione delle amministrazioni comunali, ambito razionale di programmazione e gestione degli interventi territoriali sovra-comunali ed idonea circoscrizione di decentramento di funzioni regionali e statali.
2. Il territorio di ciascuna provincia corrisponde alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e che ha dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale.
Art. 4
Ambiti territoriali1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalle leggi dello Stato in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà politica, economica e sociale e, in coerenza con gli stessi principi, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali le province, già soppresse ai sensi della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 10 del 2011), sono accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere vincolante della Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale competente in materia di enti locali, stabilisce gli ambiti territoriali delle nuove province. La definizione dei predetti ambiti è finalizzata all'istituzione della Provincia metropolitana dell'area vasta di Cagliari, assicura il pieno rispetto dell'articolo 43 della legge costituzionale n. 3 del 1948, valorizza le condizioni culturali, economiche e sociali fondamento della legge 16 luglio 1974, n. 306 (Istituzione della provincia di Oristano), garantisce omogeneità in relazione alle caratteristiche del territorio, alla storia, alla cultura e alla vocazione produttiva dei luoghi.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è predisposta avuto riguardo ai limiti minimi di popolazione per ambito provinciale stabiliti dalla legislazione dello Stato. Le deroghe a tali limiti sono motivate e corredate da specifica documentazione all'interno del provvedimento. La deliberazione è trasmessa ai consigli comunali che si esprimono per quanto interessa.
Art. 5
Organi della provincia1. Sono organi della provincia il consiglio provinciale, la giunta provinciale e il presidente della provincia.
2. Il consiglio provinciale è composto dai sindaci dei comuni ricadenti nel territorio provinciale. Si riunisce obbligatoriamente due volte l'anno per l'elezione degli organi esecutivi della provincia e per l'approvazione del "piano degli interventi", anche finanziari, di propria competenza, o delegati dalla Regione o dallo Stato.
3. Il presidente e la giunta provinciale, organi esecutivi della provincia, sono eletti dal consiglio provinciale tra i suoi componenti, secondo modalità stabilite con apposita legge regionale. Il presidente non può svolgere due mandati consecutivi. Ogni componente del consiglio può esprimere un voto di valore pari alla consistenza della popolazione del comune rappresentato, secondo l'ultimo rilevamento ISTAT.
4. Ai componenti degli organi di cui al comma 3 non compete alcuna indennità. Compete loro esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'esercizio del mandato e secondo quanto stabilito da apposito regolamento approvato dal consiglio provinciale.
Art. 6
Strutture1. Le amministrazioni provinciali, per lo svolgimento delle funzioni e compiti loro attribuiti, operano tramite le strutture e le articolazioni organizzative ed il personale alle stesse assegnato. Alla direzione generale di ogni amministrazione è nominato, con provvedimento della giunta provinciale, un dirigente, attraverso adeguata selezione per titoli, proveniente dagli organici delle province soppresse ai sensi della legge regionale n. 11 del 2012.
2. Le strutture e le articolazioni di cui al comma 1 e le relative dotazioni organiche sono stabilite con provvedimento regolamentare attuativo della presente legge successivamente alla definizione degli ambiti territoriali delle province.
Art. 7
Funzioni1. Le province esercitano le funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo degli interventi di dimensione territoriale ad esse demandate su iniziativa dei comuni, nonché quelle delegate dalla Regione, previa intesa con i comuni, e dallo Stato.
2. La Regione, con propria legge, provvede a trasferire ai comuni, entro il 2013, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano svolte direttamente dall'Amministrazione regionale o da sue articolazioni strumentali.
3. La legge regionale trasferisce le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni attribuite a ciascun livello istituzionale interessato. Ai fini della piena razionalizzazione del sistema pubblico delle autonomie è istituito, entro il 2013, il comparto unico del personale dipendente della Regione; enti e agenzie regionali e degli enti locali.
4. Il negoziato per il relativo contratto collettivo di lavoro è disciplinato da specifica normativa regionale nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia.
Art. 8
Attività preparatoria1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominato Assessore, convoca conferenze su base provinciale al fine di indirizzare e coordinare l'iniziativa dei comuni per il riassetto generale delle circoscrizioni provinciali. In occasione di tali conferenze l'Amministrazione regionale pone a disposizioni dei comuni i dati rilevanti per la definizione di un ottimale assetto territoriale provinciale.
2. Tenendo conto degli elementi emersi nelle conferenze e degli orientamenti espressi dai comuni, ad iniziativa dell'Assessore, la Giunta propone alla Commissione consiliare competente uno schema di nuovo assetto provinciale, contenente la previsione di tutte le province dell'Isola e l'indicazione dei comuni che di ciascuna di esse potrebbero far parte.
3. Lo schema di assetto provinciale è formulato nel rispetto dei requisiti indicati dagli articoli 2 e 3 ed è approvato dal Consiglio regionale.
4. Lo schema di assetto provinciale contiene l'indicazione dei capoluoghi delle province. La norma che determina il capoluogo della provincia è, comunque, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio provinciale.
5. Cagliari é capoluogo della Provincia metropolitana.
Art. 9
Adeguamento del decentramento statale
e regionale1. La Regione provvede, per quanto di sua competenza ad adeguare ai nuovi ambiti territoriali provinciali il decentramento amministrativo, nonché le politiche e gli strumenti della programmazione regionale, realizzando le necessarie condizioni alla partecipazione dei comuni, in funzione dello sviluppo equilibrato di tutto il territorio regionale e di efficaci interventi di contrasto allo spopolamento.
2. La Regione provvede, altresì, a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché il decentramento statale tenda a corrispondere alla funzione fondamentale esercitata dai comuni sardi e agli ambiti territoriali provinciali nel territorio della Regione.
3. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse territoriale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
j) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.4. La provincia, in collaborazione o su iniziativa dei comuni e sulla base di programmi da essi proposti ed approvati dai consigli provinciali, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
5. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.
Art. 10
Compiti di programmazione1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini della definizione degli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. Ai fini del coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, il consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta l'atto di verifica di compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
Art. 11
Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nel proprio statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei comuni e dei cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con le medesime funzioni del consiglio provinciale e limitatamente all'ambito territoriale di competenza. La previsione della nomina di un presidente del circondario è votata a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci. Il presidente del circondario:
a) è scelto tra i componenti della medesima assemblea e opera su tutte le materie di competenza provinciale compatibili con la dimensione territoriale e su delega del presidente della provincia;
b) dura in carica dodici mesi e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi;
c) è soggetto alle medesime disposizioni relative allo status del presidente della provincia.3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 12
Norma finanziaria1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000, ai quali si fa fronte con una pari riduzione dello stanziamento previsto per nuovi oneri legislativi per l'anno 2013. È istituita a tal fine per l'anno 2013 una nuova specifica UPB (NI).