CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 434

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - COSSA - VARGIU - DEDONI - FOIS - MULA

il 24 ottobre 2012

Provvedimenti per i collegamenti tra la Sardegna e le Isole di San Pietro e La Maddalena

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge nasce per porre fine ad una situazione di profondo disagio che i residenti delle Isole di San Pietro e di La Maddalena vivono ormai da tempo senza che si sia mai riusciti a porre un rimedio stabile alla situazione.

Sono stati fatti numerosi tentativi nel passato con provvedimenti di diverso tipo, da quelli puramente regolamentari a quelli affidati allo spontaneismo e/o alla buona volontà di presidenti, assessori e autorità varie, senza però che mai si sia arrivati ad una soluzione accettabile.

Quello che si verifica oggi è, francamente, inaccettabile e non più sopportabile dalle popolazioni, con orari di collegamenti improbabili, talvolta neppure rispettati, traghetti vecchissimi di oltre quarant'anni e in condizioni che definire scadenti è perfino un eufemismo, con una profonda penalizzazione di chi deve viaggiare per lavoro, per ragioni sanitarie e per turismo.

Quest'ultimo aspetto introduce un ulteriore profilo, quello del danno economico che, soprattutto nei mesi estivi (ma non solo), porta a una situazione dei trasporti che si può tranquillamente definire incivile e scomoda, e causa per gli abitanti e gli operatori economici delle due isole di gravi limitazioni per la loro possibilità di sviluppo turistico e recettivo.

Si pensi solamente alla possibile, anzi probabile, riduzione di flussi turistici che si verifica non solo e non tanto nel periodo estivo, ma anche nel resto dell'anno in cui, grazie al mite clima della nostra terra, è facile che a molti venga in mente una bella gita in posti bellissimi come quelli che entrambe le due isole possono vantare.

Pare sia tutt'altro che da escludere la possibilità che molte famiglie di residenti in Sardegna decidano di rinunciare ad una piacevole gita di fronte a costi di trasporto che, se si considera ad esempio una famiglia di quattro persone, arrivano a cifre proibitive per molti, soprattutto in periodo di crisi economica dura e difficile come quella che stiamo vivendo in questi anni.

Vi sono quindi ragioni economiche e sociali per suggerire con forza l'adozione di questo provvedimento che non si riferisce solo al turismo, ma riveste importanza anche per quanto riguarda la vita di tutti i giorni dei cittadini di Carloforte e di La Maddalena.

Non ci sembra neppure il caso di soffermarci troppo a commentare l'impatto economico negativo che una situazione trasportistica come quella attuale produce sui costi dei prodotti che gli abitanti delle due isole devono per forza acquistare, in quanto si tratta di un fatto la cui evidenza appare clamorosa anche ad un osservatore superficiale.

Ma, a parere dei presentatori, a favore di questa legge giocano anche fattori etici che sono difficilmente negabili: la stessa Regione e la stessa comunità che rivendicano da anni allo Stato la necessità di un regime di continuità territoriale che non penalizzi cittadini e merci, non possono che essere coerenti e sostenere lo stesso tipo di trattamento anche per i cittadini delle isole minori.

La proposta di legge prevede pertanto una serie di provvedimenti che, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti, consentiranno di risolvere definitivamente la situazione nel senso desiderato dai cittadini, ma anche nel senso indicato da criteri di giustizia ed equità.

In particolare si prevede che la Regione qualifichi i trasporti per e dalle isole minori come servizi pubblici rientranti nel sistema di servizi minimi di livello locale, che venga bandita una gara nel rispetto della normativa europea e che i prezzi siano basati sui costi standard.

Si prevede inoltre che vi sia un'unica tariffa valida sia per i residenti di Carloforte e La Maddalena sia per i residenti nel resto della Sardegna.

L'articolo 3 stabilisce le frequenze differenziando un poco le due isole in considerazione della differente entità di popolazione e viene, infine, introdotta una norma che metta al riparo dai livelli di vetustà di molti dei mezzi che sono attualmente in uso e che sono assolutamente inaccettabili e non più idonei a viaggiare in condizioni di sicurezza.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione contribuisce al rilancio economico delle isole minori garantendo ai residenti in Sardegna il diritto di viaggiare e trasportare merci e mezzi a prezzi sostenibili e raffrontabili a quelli di movimenti via terra su distanze eguali.

2. La Regione, al fine di garantire condizioni di continuità territoriale tra il territorio dell'Isola madre e quello delle isole minori, garantisce i servizi di trasporto dalla terraferma verso le isole minori di San Pietro e La Maddalena tramite concessioni di servizio che consentano ai sardi di viaggiare con una tariffa unica da e per tali destinazioni.

3. La Regione, con la presente legge, qualifica i servizi di trasporto tra il territorio dell'Isola madre e quello delle isole minori come servizi pubblici rientranti nel sistema di servizi minimi di livello locale.

 

Art. 2
Obblighi di servizio pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), con la presente legge la Regione definisce l'obbligo di servizio pubblico per i collegamenti tra il porto di Portovesme e quello di Carloforte e tra il porto di Palau e quello di La Maddalena.

2. A tal fine la Regione, nelle more della privatizzazione della società Saremar e/o dell'espletamento delle prescritte procedure di gara ad evidenza pubblica provvede a:
a) mantenere inalterata l'odierna frequenza dei collegamenti da e per l'Isola di San Pietro;
b) prevedere una tariffa unica di trasporto delle persone residenti in Sardegna eguale a quella dei residenti nelle isole minori nonché delle merci trasportate da vettori sedenti in Sardegna eguale alle tariffe praticate ai vettori sedenti nelle isole minori;
c) prevedere che le tariffe per il trasporto di persone non residenti in Sardegna siano stabilite dalle ditte aggiudicatarie, ma non possono comunque superare di più di tre volte quelle fissati per i residenti.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, nell'espletamento delle prescritte procedure di gara ad evidenza pubblica, prevede, inoltre, nei contratti di servizio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997, le compensazioni economiche alle aziende aggiudicatarie dei servizi di trasporto.

4. La Regione determina le compensazioni economiche alle aziende aggiudicatarie dei servizi di trasporto secondo il criterio dei costi standard, tenendo conto delle vigenti disposizioni comunitarie previste dal regolamento n. 11191/69/CEE così come modificato dal successivo regolamento n. 1893/91/CEE del 26 giugno 1991 recante Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

5. Nella determinazione delle compensazioni di cui al comma 4 la Regione tiene conto sia dei proventi derivanti dalle tariffe sia dei ricavi derivanti dalla eventuale gestione dei servizi complementari ai servizi di trasporto veri e propri.

 

Art. 3
Prescrizioni

1. Nella predisposizione dei contratti di servizio la Regione prevede i seguenti criteri minimi:
a) la frequenza dei collegamenti da e per l'Isola di La Maddalena deve essere non inferiore a trenta minuti nelle ore tra le 6.00 e le 16.00, a sessanta minuti tra le ore 16.00 e le ore 6.00;
b) la frequenza dei collegamenti da e per l'Isola di San Pietro non deve superare i quarantacinque minuti nelle ore tra le 6.00 e le 16.00, i sessanta minuti tra le ore 16.00 e le ore 21.00 e i 75 minuti dalla 21.00 alle 6.00;
c) tali frequenze possono essere incrementate fino ad un terzo su richiesta della Regione nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 agosto;
d) i mezzi navali addetti ai collegamenti non possono avere un'anzianità di servizio superiore a trent'anni;
e) una tariffa unica di trasporto delle persone residenti in Sardegna eguale a quella dei residenti nelle isole minori nonché delle merci trasportate da vettori sedenti in Sardegna eguale al prezzo praticato ai vettori sedenti nelle isole minori;
f) le tariffe per il trasporto di persone non residenti in Sardegna sono stabilite dalle ditte aggiudicatarie, ma non possono comunque superare di più di tre volte quelle fissate per i residenti;
g) nel caso di inagibilità dello scalo di Portovesme o di condizioni meteomarine che impediscono il collegamento con San Pietro, la tratta Carloforte-Portovesme è sostituita con la tratta Carloforte-Calasetta.

 

Art. 4
Corse residuali

1. Le corse residuali, oltre quelle indicate all'articolo 3, sono liberalizzate e senza obbligo di rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Le risorse necessarie per l'applicazione delle norme previste dalla presente legge fanno capo a quelle derivanti dall'articolo 8 dello Statuto della Sardegna, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007).

 

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).