CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 433

presentata dai Consiglieri regionali
SDIANA Giampaolo - SABATINI - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - CUCCU - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SOLINAS Antonio - SANNA Gian Valerio

il 23 ottobre 2012

Norme in materia di costi della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro nell'affidamento dei lavori pubblici, di servizi e di forniture, con regime di responsabilità solidale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge, ad integrazione e modifica della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), ha l'obiettivo di contribuire a far crescere la dignità del lavoro attraverso il pieno riconoscimento dei diritti contrattuali, della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. A tal fine, si intende mettere a carico delle amministrazioni aggiudicatrici i costi per garantire la sicurezza, la salute nei luoghi di lavoro e la retribuzione dei lavoratori che sono valori indisponibili.

La proposta è volta a cambiare la cultura e la responsabilità della pubblica amministrazione con l'intento di evitare che essa possa utilizzare il lavoro e i diritti, sminuendo il loro valore, per abbattere i costi delle opere date in appalto.

Una proposta di legge perché il lavoro torni ad essere strumento di sicurezza, programmabilità della vita, integrazione e non forma di emarginazione, sfruttamento e frustrazione.

Per il raggiungimento di questi obiettivi si intende introdurre delle nuove norme che, nello specifico, siano finalizzate a:
1) escludere dai possibili ribassi d'asta nelle gare d'appalto i costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e il costo presunto della manodopera, ossia moralizzare le anomalie delle offerte riducendo gli eccessi ribassi d'asta proposti negli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, dagli operatori economici a causa dell'esasperazione delle forti tensioni di mercato;
2) introdurre le "linee guida" per il calcolo dei costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e per la determinazione del costo presunto della manodopera;
3) introdurre l'adozione di un prezzario regionale per i costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e i costi presunti della manodopera;
4) garantire l'osservanza nel territorio del regime di responsabilità solidale, regolamentata dalle vigenti norme nazionali.

Al punto 1.1.1, lettera m), dell'allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e per quanto attiene all'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo coordinato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - si legifera che per costi della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro s'intendono i costi indicati all'articolo 100 del decreto legislativo suddetto nonché i costi derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro), dell'articolo 36 (Informazione ai lavoratori), dell'articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e le spese di cui all'articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) del medesimo decreto per la parte riferibile al periodo di durata dello specifico appalto. Gli oneri sono quelli indicati all'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni relativo al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE.

In particolare gli obiettivi della presente proposta sono articolati nel modo seguente:

Articolo 1

La legge è diretta a tutte le amministrazioni aggiudicatrici e a tutti i soggetti aggiudicatori che eseguono lavori pubblici, servizi e/o forniture, nel territorio della Regione e ha la finalità di dar dignità al lavoro riconoscendo i diritti contrattuali e la garanzia della retribuzione dei lavoratori, comprimendo per quanto possibile gli eccessivi ribassi d'asta nelle gara di appalto pubblici.

Articolo 2

Esso prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti:
a) di esclusione dai ribassi d'asta nelle gare d'appalto dei costi della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
b) di esclusione dai ribassi d'asta del costo presunto della manodopera determinato in base al CCNL di riferimento.

Nel capitolato speciale d'appalto e negli avvisi di gara verranno, pertanto, indicati due importi. Il primo determinato dal costo dei lavori, dei servizi o forniture da assoggettare a ribasso; il secondo, non assoggettato a ribasso d'asta, è determinato dalla sommatoria del costo della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e del costo presunto della manodopera.

Articolo 3

È prevista una attività di supporto che la Regione offrirà ai soggetti aggiudicatori degli appalti pubblici, con la predisposizione delle linee guida che gli enti dovranno seguire per il calcolo dei costi della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro nonché per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici, dei servizi e di forniture.

Articoli 4 e 5

Prevedono l'adozione e l'aggiornamento di un prezzario finalizzato alla determinazione dei costi per la sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e dei costi presunti della manodopera.

Articolo 6

Definisce gli obblighi della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Articolo 7

Introduce la procedura di infrazione in caso di mancato pagamento delle competenze ai lavoratori.

Articolo 8

Prevede un maggior controllo da parte della Regione sull'osservanza nel territorio del regime di responsabilità solidale, in materia di appalti pubblici, disciplinata dalle normative nazionali e comunitarie.

Articolo 9

Promuove il patto per la sicurezza e regolarità del lavoro, per la crescita della cultura della legalità del lavoro e per la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. La Regione autonoma della Sardegna con la presente legge detta, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, alcune disposizioni intese a moralizzare le anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli appalti pubblici di esecuzione, fornitura e prestazione di lavori, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), di importo sia inferiore che superiore alle soglie comunitarie, da eseguirsi sul territorio regionale, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti, e in particolare si applicano a quanto contenuto nell'allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e per quanto attiene all'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni

3. Le disposizioni della presente legge riguardano i costi derivanti dall'applicazione dall'articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro), dall'articolo 36 (Informazione ai lavoratori), dall'articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e le spese di cui all'articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni per la parte riferibile al periodo di durata dello specifico appalto, nonché i costi indicati all'articolo 100 del medesimo decreto e gli oneri indicati all'articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 2
Costo della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici, di servizi e forniture

1. I soggetti aggiudicatori nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito relativi alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, di servizi e forniture, indicano specificamente e separatamente dall'importo dell'intervento, il costo della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, nonché il costo presunto della manodopera utilizzata che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dalla applicazione dei CCNL di comparto sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi, dei costi di gestione e dell'utile d'impresa. I costi devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare.

2. Il costo della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e il costo presunto della manodopera non sono soggetti a ribasso d'asta.

3. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e i costi presunti della manodopera, relativi anche alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; a tale fine, essi devono essere evidenziati in modo distinto e specifico nel relativo contratto di subappalto.

 

Art. 3
Linee guida per il calcolo dei costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e costo presunto della manodopera negli appalti pubblici

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione supporta l'attività dei soggetti aggiudicatori tramite la predisposizione di linee guida riguardanti il calcolo dei costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e per la determinazione del costo presunto della manodopera. Le linee guida sono approvate con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4
Prezzario regionale per i costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e i costi presunti della manodopera

1. Ad integrazione di quanto stabilito dalla legge regionale 2 giugno 1994, n. 24 (Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione), e successive modifiche ed integrazioni, in ordine ai prezzi delle categorie di lavori, la Giunta regionale, al fine di improntare l'azione amministrativa ai principi di omogeneità, di efficienza ed efficacia per tutte le opere pubbliche realizzate nel territorio della Regione, approva, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, il prezzario regionale per i costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e i costi presunti della manodopera, relativi agli appalti pubblici.

2. I soggetti aggiudicatori utilizzano il prezzario regionale di cui al comma 1 per la formazione dei costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e dei costi presunti della manodopera relativi a ciascun progetto per la realizzazione di lavori pubblici, servizi o forniture di pubblica utilità. Il prezzario regionale costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte.

3. I soggetti aggiudicatori possono adottare prezzi e costi diversi da quelli previsti, dandone adeguata motivazione nell'atto di approvazione del progetto e sulla base di specifiche analisi.

 

Art. 5
Aggiornamento del prezzario regionale dei costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e dei costi presunti della manodopera

1. Il prezzario regionale dei costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e dei costi presunti della manodopera è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) entro il 31 dicembre. L'elenco aggiornato entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Qualora non sia possibile aggiornare l'elenco ai sensi del comma 1, il dirigente regionale competente provvede entro il 30 novembre ad adeguare i prezzi alla variazione del relativo indice ISTAT intervenuta nell'anno precedente, prendendo come riferimento il mese di giugno.

3. I soggetti aggiudicatori possono utilizzare il prezzario regionale dei costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e dei costi presunti della manodopera non aggiornato, transitoriamente fino al 30 giugno dell'anno successivo, come da comma 8 dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di mancato aggiornamento anche per l'ulteriore periodo, l'aggiornamento andrà effettuato ad opera delle competenti articolazioni delle amministrazioni locali.

4. I soggetti aggiudicatori accantonano nei quadri economici degli interventi una quota pari almeno al 3 per cento dell'importo complessivo dell'intervento. L'accantonamento è utilizzato per adeguare i valori economici del progetto qualora intervenga l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e dei costi presunti della manodopera e non sussistano le condizioni di cui al comma 3.

5. Per la formazione e l'aggiornamento del prezzario regionale dei costi della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e dei costi presunti della manodopera, la Giunta regionale si avvale di una commissione di tecnici esperti in materia di lavori pubblici, nominata con decreto del Presidente della Regione previo parere del Consiglio regionale.

6. La Regione e le stazioni appaltanti, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni, promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare la qualità dell'organizzazione del lavoro.

 

Art. 6
Verifica della regolarità contributiva e assicurativa nell'aggiudicazione dell'appalto

1. La stazione appaltante di opere, servizi e forniture, procede alla aggiudicazione definitiva dell'appalto solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria, riferita alla data di presentazione dell'offerta.

2. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e di eventuali subappaltatori.

3. La stazione appaltante segnala alla direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della verifica di cui al comma 1.

 

Art. 7
Procedura in caso di infrazione nel pagamento delle retribuzioni

1. La stazione appaltante in caso di ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni e competenze contrattuali dovute al personale impiegato nella esecuzione dell'appalto, entro tre giorni dall'accertamento e/o segnalazione formale presentata anche da una sola delle organizzazioni sindacali firmatarie del CNL, apre una formale procedura di infrazione per violazione degli obblighi di legge sugli appalti pubblici ed invita l'impresa a provvedervi entro i dieci giorni successivi. Qualora l'impresa non provveda nel termine assegnato, la stazione appaltante effettua il pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute per i lavori eseguiti e/o servizi resi, ed in assenza dalla cauzione prestata. In caso di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice.

2. In caso di inadempienza di entrambe le imprese si applica quanto disposto al comma 1.

3. Le stazioni appaltanti comunicano l'attivazione della procedura di infrazione all'Osservatorio sugli appalti di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007.

4. Le imprese verso cui si siano verificate le condizioni di violazione delle norme sulla sicurezza, sulla regolarità del DURC e sul mancato pagamento delle retribuzioni a seguito di procedura di infrazione, sono escluse dalla partecipazione alle gare d'appalto per un periodo di cinque anni.

 

Art. 8
Regime di responsabilità solidale

1. La Regione vigila e garantisce l'osservanza nel territorio del regime di responsabilità solidale, regolamentata dall'articolo 1676 del Codice civile, dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), dalle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n 163 del 2006, e in particolar modo gli articoli 5, comma 5, lettera r), e 118, comma 6, del medesimo decreto, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), articoli 4 e 5.

 

Art. 9
Patto per la sicurezza e regolarità del lavoro

1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni atte anche a valorizzare quanto già elaborato in sede regionale per la crescita della cultura della legalità del lavoro e per la tutela del lavoro, della sicurezza e della salute dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.

 

Art. 10
Abrogazione

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 51 della legge regionale n. 5 del 2007.

 

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURAS.

 

Art. 12
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.