CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 431

presentata dai Consiglieri regionali
LUNESU - PITTALIS - AMADU - LOCCI - TOCCO - STOCHINO - RANDAZZO - PIRAS - RODIN - LAI - GALLUS

il 22 ottobre 2012

Disposizioni a sostegno del sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La complessa e sregolata crescita della cosiddetta "società dell'informazione" e l'avvento delle nuove tecnologie, ci pongono nella condizione di regolamentare la materia in maniera più efficace e univoca.

Compito della Regione è promuovere il mantenimento e l'evoluzione dell'informazione a tutti i livelli. Si rende necessario offrire un supporto costruttivo e regolato, che persegua fini quali la pluralità dell'informazione e un adeguamento agli standard comunitari in merito alle tecnologie di emittenza. L'aumento esponenziale dell'uso di internet come canale di informazione, l'approfondimento, nonché la moltiplicazione dei canali televisivi per via dell'adozione della tecnologia digitale terrestre, configurano la presenza di una serie di emittenti che potrebbero incidere positivamente sulla diffusione del diritto all'informazione, e quindi, sulla pluralità della stessa. Le tecnologie correlate alla telefonia mobile offrono una serie di piattaforme per cui l'individuo è in costante relazione con l'informazione. Tuttavia è certo che alcune tecnologie sono ora in uso solo ad una parte ristretta dei cittadini e che una gran parte della popolazione si informa ancora esclusivamente con i media convenzionali.

Lo scopo di questa legge è dunque quello di tutelare e mettere in condizione di usufruire il più gran possibile numero di cittadini sardi, di un servizio ancora più efficiente. Il quadro normativo comunitario (direttiva quadro n. 2002/21/CE, e direttive n. 2002/77/CE e n. 2002/20/CE) è stato recepito dal nostro ordinamento, introducendo il concetto di "sistema integrato delle comunicazioni" come da decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico della radiotelevisione). Con la riforma del titolo V della Costituzione, all'articolo 117, la materia "ordinamento della comunicazione", è stata inserita tra quelle a legislazione concorrente, dando ampio spazio alle regioni nella regolamentazione della materia, nel rispetto del quadro normativo nazionale e comunitario. La ripartizione delle competenze interviene inoltre anche in ordine alla convergenza tecnologica e alla progressiva integrazione dei sistemi digitali, che hanno permesso l'aumento esponenziale delle ICT (Information communication technology), ovvero delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Scopo della presente proposta di legge è quello di favorire l'articolazione territoriale della comunicazione come espressione delle identità e delle culture locali. In questa prospettiva l'intervento normativo a livello regionale si rende più che mai necessario per garantire il rispetto del pluralismo informativo, quale principio democratico e per disciplinare il settore contrastando gli eventuali abusi derivanti dalla mancata regolamentazione. Se da una parte il legislatore è vincolato alla normativa nazionale, una parte importante di competenze rimane in capo alle regioni. L'introduzione del sistema CO.RE.COM, che la Regione ha adottato con legge regionale n. 11 del 2008 persegue appunto queste finalità. La stessa legge che istituisce il CO.RE.COM ha inoltre previsto, all'articolo 2, comma 2 "la predisposizione da parte della Commissione competente, di una proposta di legge per l'individuazione e l'organizzazione delle competenze regionali in materia di informazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per l'individuazione e l'organizzazione delle competenze regionali in materia di informazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione".

In virtù di quanto sopra la presente proposta di legge vuole rispondere alle esigenze di regolamentazione delle competenze specifiche già individuate dal legislatore, ma non normate con specifici regolamenti o leggi regionali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in conformità a quanto contenuto nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), definisce le funzioni del CO.RE.COM e disciplina, per quanto di sua competenza, il sistema integrato della comunicazione e dell'informazione.

2. La Regione, in base all'articolo 83, comma 2 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), interviene per disciplinare l'attività di pubblicità istituzionale, di promozione e tutela, fissando i tetti di spesa da destinare alla spesa pubblicitaria nei diversi tipi di emittenti.

3. La Regione, nelle varie tipologie di emittenti, tutela e favorisce la diffusione e la conservazione della lingua sarda.

4. La Regione sostiene i servizi informativi telematici, intervenendo sulla normativa vigente, in materia di stampa quotidiana e periodica locale, contenuta nella legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), adeguandosi alle nuove esigenze del mercato editoriale on line.

 

Art. 2
Oggetto della legge

1. Sono oggetto della presente legge:
a) la disciplina organica del sistema integrato di comunicazione e informazione in ambito di new media e media convenzionali;
b) la definizione delle funzioni attribuite al CO.RE.COM ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna);
c) la fissazione dei limiti di spesa per la pubblicità istituzionale e per la comunicazione di pubblica utilità;
d) l'incentivazione alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda.

 

Capo II
Emittenza radiotelevisiva in ambito regionale

Art. 3
Competenze per la programmazione e per il rilascio delle autorizzazioni

1. In base alle competenze stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2005, la Regione assicura il rispetto delle bande di frequenza per la trasmissione di programmi in tecnica digitale in ambito regionale e provinciale.

2. La funzione di controllo del rispetto dei vincoli di cui al comma 1 è attribuita al CO.RE.COM.

3. Al CO.RE.COM spetta il rilascio delle autorizzazioni per forniture di contenuti o per forniture di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati.

 

Art. 4
Attribuzione delle frequenze

1. La Giunta regionale, sentito il CO.RE.COM, assegna, ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), le frequenze per la radiodiffusione, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

 

Art. 5
Convenzioni con operatori pubblici e privati

1. Al fine della trasmissione di format atti alla valorizzazione del territorio, dei beni culturali e dell'offerta turistica, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con la concessionaria pubblica e con i concessionari privati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1990.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il parere del CO.RE.COM, possono, attraverso la stipula di apposite convenzioni, affidare agli operatori dell'emittenza radiotelevisiva locale, che producono e diffondono programmi a carattere informativo e giornalistico, la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi che riguardino la cronaca in diretta delle sedute del Consiglio, e delle Commissioni consiliari, allo scopo di rendere trasparente l'attività amministrativa e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e istituzionale della Regione.

 

Art. 6
Programmazione radiotelevisiva in lingua sarda

1. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono format in lingua sarda.

2. Sentito il parere del CO.RE.COM, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono stipulare convenzioni con le emittenti locali, disponendo la realizzazione di programmi in lingua sarda.

 

Art. 7
Servizio pubblico

1. La società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione adempie, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ai seguenti compiti di servizio pubblico:
a) diffusione delle informazioni di carattere istituzionale allo scopo di assicurare il pieno diritto da parte dei cittadini di essere informati sull'attività delle istituzioni regionali;
b) rispetto del principio del pluralismo dell'informazione, attraverso un'offerta informativa che tenga conto delle diversità ideologiche e politiche, a garanzia di un servizio imparziale;
c) trasmissione dei messaggi di pubblica utilità diffusi dalla Regione.

 

Art. 8
Contratti con la concessionaria del
servizio pubblico

1. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio regionale e del CO.RE.COM, in adempimento agli obblighi di cui all'articolo 1, e nei limiti previsti dall'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, predispone e stipula i contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

 

Capo III
Interventi per lo sviluppo tecnologico del sistema di comunicazione e informazione

Art. 9
Sostegno all'innovazione tecnologica

1. La concessione dei contributi regionali a favore delle emittenti che operano in ambito di comunicazione e informazione locale è subordinata all'adozione, da parte dei beneficiari, di congrui investimenti finalizzati all'avanzamento tecnologico e al miglioramento dello standard qualitativo dell'informazione.

2. I contributi non devono superare la misura del "de minimis" stabilita dall'Unione europea.

 

Art. 10
Incentivi per la valorizzazione della lingua sarda in rete

1. La Regione promuove l'utilizzo della lingua sarda nei media e nei new media.

2. La Regione favorisce l'uso della lingua sarda nei siti internet della pubblica amministrazione e dei soggetti privati, che garantiscono sufficienti standard di qualità e diffusione.

 

Art. 11
Accesso ai contributi

1. Hanno titolo di concorrere all'accesso delle agevolazioni di cui all'articolo 9 i soggetti regolarmente iscritti al Registro operatori dei comunicazione (ROC).

 

Capo IV
Interventi a sostegno della stampa quotidiana e dell'editoria elettronica

Art. 12
Destinatari

1. La Regione promuove la stampa quotidiana e l'informazione in rete, per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 1998.

2. La Regione sostiene l'attività di stampa quotidiana locale operante nel territorio regionale.

3. Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, le aziende editoriali iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con sede legale e operativa in Sardegna.

 

Art. 13
Tipologia degli interventi

1. La Regione eroga contributi a fondo perduto secondo la normativa comunitaria per gli aiuti "de minimis" a sostegno delle spese vive e degli investimenti delle imprese di cui all'articolo 12.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri dell'erogazione, la tipologia di contributo, la modalità di richiesta e i limiti dei contributi.

 

Art. 14
Sostegno ai costi d'investimento

1. La Regione concede contributi nella misura massima del 30 per cento dell'investimento al netto degli oneri fiscali. Gli investimenti ammissibili sono quelli relativi all'acquisto di immobili, alla manutenzione straordinaria degli stessi, all'acquisto di beni strumentali mobili e automezzi, all'aggiornamento tecnologico.

 

Art. 15
Sostegno delle spese correnti per i quotidiani

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la Regione concede contributi sulla base delle pagine stampate moltiplicate per le copie vendute, ivi comprese le edizioni straordinarie.

 

Art 16
Interventi a sostegno dell'editoria elettronica

1. La Regione concede contributi alle imprese, di cui all'articolo 12, comma 2, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, a sostegno di affitti di spazi informatici.

 

Art. 17
Requisiti

1. Le testate telematiche ammesse alle contribuzioni previste hanno i seguenti requisiti:
a) sono gestite da piccole imprese che non si trovino nella condizione di cui all'articolo 19, comma 4;
b) hanno redazione e/o sede operativa in Sardegna;
c) sono iscritte al ROC e presso il Tribunale di appartenenza della sede legale;
d) hanno nell'organico almeno un giornalista regolarmente iscritto in uno degli appositi elenchi tenuti dall'Ordine dei giornalisti e nelle condizioni che la norma prevede per svolgere le funzioni di direttore responsabile della testata;
e) sono in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di trasparenza pubblicitaria.

2. Le aziende editoriali di cui all'articolo 12:
a) dedicano all'informazione relativa al territorio il 65 per cento dei propri spazi;
b) pubblicano edizioni giornaliere;
c) hanno introiti pubblicitari non superiori al 40 per cento del costo dei format realizzati per la programmazione.

 

Capo V
Definizione dei vincoli di spesa per la pubblicità istituzionale e disciplina della comunicazione di pubblica utilità

Art. 18
Disciplina della pubblicità istituzionale

1. La pubblicità istituzionale è conforme ai principi dettati dall'articolo 28 della legge regionale n. 22 del 1998 e avviene nel rispetto dell'articolo 29 della suddetta legge, avendo particolare cura, secondo il codice dell'autodisciplina pubblicitaria italiana, all'identificazione dell'autore del messaggio a carattere pubblicitario, alla sensibilità degli utenti, al rispetto delle opinioni e dei sentimenti altrui.

 

Art. 19
Informazione di pubblica utilità

1. Si considera attività di informazione di pubblica utilità:
a) l'informazione emessa con supporti mediatici convenzionali e new media;
b) la comunicazione esterna all'Amministrazione regionale;
c) la comunicazione interna all'Amministrazione regionale.

2. L'attività di informazione di cui al comma 1 è, in particolare, diretta a promuovere:
a) la diffusione di notizie inerenti l'attività del Consiglio regionale, della Giunta e dell'Amministrazione regionale;
b) la Regione e/o il patrimonio regionale;
c) la conoscenza dei servizi forniti dalle istituzioni regionali e le informazioni sulle modalità di accesso;
d) l'educazione civica, ambientale, al patrimonio artistico e paesaggistico, alla salute.

3. La Regione può chiedere ai concessionari privati e alla concessionaria pubblica la trasmissione di comunicati di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 223 del 1990.

 

Art. 20
Vincoli di bilancio

1. La copertura finanziaria per le attività di pubblicità istituzionale e comunicazione di pubblica utilità, è imputata al capitolo di bilancio istituito dall'articolo 83, comma 6, della legge regionale n. 6 del 1995, e spetta alla Giunta regionale, sentito il parere del CO.RE.COM, la fissazione dei tetti di spesa, in sede di approvazione annuale delle linee programmatiche, di cui all'articolo 21.

 

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 21
Norme programmatiche e finanziarie

1. Per le finalità del presente capo la Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, approvano entro il 30 settembre di ogni anno le linee programmatiche di comunicazione integrata, recanti l'indicazione degli obiettivi, degli strumenti, della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gli aspetti di sua competenza, il CO.RE.COM.

2. Agli oneri derivanti dalla programmazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio.

 

Art. 22
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).