CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 420

presentata dai Consiglieri regionali
STOCHINO - PITTALIS - PERU - SANNA Matteo - LUNESU - LAI - TOCCO - SANJUST - PIRAS - CONTU Mariano Ignazio - MURGIONI - BARDANZELLU - AMADU - FLORIS Rosanna - GRECO - LOCCI - PETRINI - RANDAZZO - RODIN

il 24 settembre 2012

Norme per la costituzione di una società per azioni, denominata Sardegna Infrastrutture SpA, con sigla SardInfSpA, per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali e degli istituti scolastici

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge si rende necessaria e urgente a seguito dell'abrogazione delle province sarde, avvenuta con il referendum popolare dello scorso 6 maggio 2012.

Le criticità sopravvenute con l'abrogazione degli enti intermedi riguardano, principalmente, la gestione delle strade non di competenza nazionale e comunale e gli istituti di scuola superiore che la normativa nazionale aveva assegnato fra le competenze delle province.

Appare oltremodo impossibile assegnare queste competenze alla Regione che, per sua natura, non può essere un ente gestore in quanto preposto a legiferare, né tantomeno ai comuni in virtù del fatto che, sia la rete viaria interessata, sia i plessi scolastici degli istituti superiori hanno un interesse extra comunale e, per questo, la normativa ne aveva assegnato le competenze all'ente intermedio.

La gestione di questi due importanti settori, una volta abrogate definitivamente le amministrazioni provinciali e sostituite da altro ente sulla base della normativa nazionale, secondo questa proposta di legge, andrà in capo ad una società costituita in ambito regionale che abbiamo denominato "Sardegna Infrastrutture SpA" o nella denominazione in sigla "SardInfSpA", una società di capitali a totale partecipazione pubblica.

In sintesi, la SardInfSpA sarà autorizzata e costituita dalla Giunta regionale allo scopo di coordinare la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali e la manutenzione della dotazione infrastrutturale della Sardegna nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio scolastico regionale.

Oltre alle strutture scolastiche già summenzionate e le strade ex provinciali, questa società avrà la prerogativa di realizzare anche le grandi opere infrastrutturali della Regione, come le strade statali n. 131, n. 130, n. 125, n. 389 e la Sassari-Olbia.

La struttura di società per azioni si rende necessaria in quanto è l'unica che consente di poter recuperare l'IVA, oramai portata al 21 per cento e con potenziale possibilità di essere ulteriormente incrementata.

Le attività principali nelle quali SardInfSpA sarà chiamata a esercitare le competenze sono la realizzazione di nuove infrastrutture, comprendendo l'attività di assistenza in fase di progettazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, supporto alla fase di start-up ed alle operazioni di collaudo, la valorizzazione delle infrastrutture esistenti e lo sviluppo e il coordinamento di progetti strategici, contribuendo alla realizzazione delle più importanti opere infrastrutturali della Sardegna.

La gestione di SardInfSpA per le realizzazioni infrastrutturali che finora sono state appannaggio dell'ANAS, consentirà alla Regione di recuperare e reinvestire nella nostra Isola tutti i risparmi ottenuti con i ribassi d'asta che, per certune opere, arrivano anche al 35 per cento.

Al momento, infatti, accade che per la realizzazione di un'opera pubblica in Sardegna, i ribassi d'asta restano nelle casse dell'ANAS; questo ente nazionale provvede a reinvestirli in altre opere in altre regioni. Con la gestione attraverso la SardInfSpA questi fondi risparmiati resteranno in Sardegna per essere reinvestiti nella nostra Regione.

Un esempio: un ribasso d'asta del 35 per cento per un'opera da 800 milioni di euro, consentirà di risparmiare 280 milioni che, invece di prendere il volo dalla Sardegna, così come accade oggi, potranno essere riutilizzati per altre opere.

Inoltre, la struttura societaria potrà espletare tutte le procedure, a suo tempo assegnate alle province, al fine di ottenere finanziamenti dall'Unione europea a fronte di progetti realizzati in base ai settori di competenza assegnati con la presente proposta di legge.

Una volta approvata la legge, entro sessanta giorni la Giunta regionale emana il decreto con cui si autorizzata e si costituisce la Spa ed, entro trenta giorni dalla sua costituzione, vara lo statuto che, obbligatoriamente, deve ottenere il parere della Commissione permanente regionale che si occupa di lavori pubblici.

L'articolo 1 fissa le modalità per la costituzione e le finalità della SardInfSpA.

L'articolo 2 elenca le competenze che saranno affidate alla SardInfSpA.

L'articolo 3 segna le modalità per il reperimento del personale necessario per il funzionamento e le competenze assegnate alla SardInfSpA.

L'articolo 4 indica le modalità per la costituzione del capitale sociale.

L'articolo 5 esplicita le modalità per il conferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla neonata società per azioni.

L'articolo 6 specifica come le risorse per il funzionamento della SardInfSpA dovranno essere determinate nel bilancio regionale.

Con l'articolo 7 vengono esplicitati gli oneri necessari per l'attuazione.

L'articolo 8 prevede, attraverso una norma transitoria, come operare in sede di prima applicazione e come giungere alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

L'articolo 9 indica i tempi da rispettare per l'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Costituzione e finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica, denominata Sardegna Infrastrutture SpA, di seguito denominata "SardInfSpA", che ha ad oggetto:
a) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali regionali, comprese quelle la cui competenza era affidata alle ex province, abrogate con il referendum del 6 maggio 2012 e prorogate con legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), a febbraio 2013;
b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza degli istituti scolastici la cui competenza era affidata alle ex province, abrogate con il referendum del 6 maggio 2012.

 

Art. 2
Competenze

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attribuire alla società SardInfSpA la progettazione e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse regionale e la progettazione e l'esecuzione di nuove strutture scolastiche o la manutenzione delle esistenti, assumendo tutte le competenze in materia che, fino alla data della loro cancellazione, erano affidate alle otto amministrazioni provinciali della Sardegna.

2. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di specifici accordi di programma con gli enti locali, ed eventuali altri soggetti interessati, ad attribuire alla società SardInfSpA la progettazione e l'esecuzione delle opere che la Giunta stessa riconosce di interesse regionale, opere di volta in volta riconducibili al demanio regionale, ex provinciale o comunale, a seconda della tipologia della rete viaria o plesso scolastico, oggetto delle stesse.

3. Le relative risorse assegnate alla SardInf sulla base degli accordi stipulati tra gli enti interessati e destinate alla realizzazione dell'intervento sono soggette al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.

 

Art. 3
Personale

1. L'organico della SardInfSpA è costituito dal personale delle Province di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Sulcis-Iglesiente che gestivano le competenze in materia di esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali e degli istituti scolastici e dal personale di ruolo della Regione, previa presentazione delle dimissioni dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale.

2. Al personale della società è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione di destinazione così come disciplinato dall'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 14 settembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 novembre 2000, n. 277 S.O.

 

Art. 4
Capitale sociale

1. La Regione partecipa alla costituzione della società SardInfSpA con un capitale iniziale di euro 5.000.000.

 

Art. 5
Conferimento delle risorse finanziarie
e strumentali

1. Alla SardInfSpA, oltre alle risorse finanziarie e strumentali, sono conferiti i beni patrimoniali, strade, plessi scolastici e uffici delle ex province, in cui le stesse, prima dell'abrogazione, operavano nei settori confluiti in SardInfSpA.

 

Art. 6
Spese di funzionamento

1. La Regione concorre alle spese di funzionamento della società con stanziamenti da determinarsi annualmente con la legge di bilancio.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
a) per quanto attiene alla partecipazione della Regione al capitale della società, mediante lo stanziamento iniziale di euro 5.000.000, per competenza e per cassa;
b) per quanto attiene alle spese di funzionamento previste dall'articolo 6 anche mediante l'utilizzo delle risorse trasferite in materia di viabilità e diritto allo studio;
c) con uno stanziamento fisso predisposto attraverso il bilancio annuale e triennale della Regione autonoma della Sardegna sulla base dei programmi e degli interventi predisposti nel bilancio annuale di SardInfSpA;
d) con la predisposizione di ulteriori nuove necessità, attraverso operazioni di variazione di bilancio annuale della Regione.

 

Art. 8
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio di SardInfSpA, la nomina del consiglio di amministrazione, non superiore a tre persone, e del collegio sindacale di competenza della Regione, è attribuita al Presidente della Regione.

2. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non viene calcolato ai fini del computo dei mandati.

3. Ai fini della partecipazione della Regione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), emana il decreto di autorizzazione e costituzione della Spa, ed entro trenta giorni vara lo schema di statuto della società, sentito anche il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente in materia di lavori pubblici.

 

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURAS.