CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 414/A
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - STERI - URAS - DEDONI - DIANA Mario - SALISil 3 settembre 2012
Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, e disposizioni modificative dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2012, n. 13
***************
RELAZIONE DEL proponente
La presente proposta di legge è composta da tre articoli.
L'articolo 1 muove dalla necessità di garantire senza soluzioni di continuità, nelle more della sua riorganizzazione, l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego" al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.
La nuova formulazione del testo del comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, è confermativa dell'autorizzazione, per il solo anno 2012, della spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali per l'esercizio del servizio pubblico predetto.
L'articolo 2 contiene disposizioni modificative dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 1, legge regionale 26 giugno 2012, n. 13, al fine di superare alcune difficoltà manifestatesi in sede applicativa.
L'articolo 3, infine, contiene disposizioni sull'entrata in vigore della legge.
***************
RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
MANINCHEDDA, Presidente - COCCO Pietro, Vice Presidente - AGUS, Segretario - CAPELLI - CONTU Mariano Ignazio - COSSA - CUCCUREDDU - FLORIS Rosanna - GRECO - LAI - PITEA - SORU - STERI, relatore
pervenuta il 6 settembre 2012
La Commissione ha preso in esame la proposta di legge n. 414 nella seduta del 5 settembre 2012. Nella medesima seduta, in seguito all'esame degli articoli, la Commissione ha stabilito di trasmettere il testo alla Commissione Bilancio al fine dell'espressione del parere finanziario e del parere di merito in riferimento ad alcuni aspetti di competenza. Nella seduta pomeridiana del 5 settembre 2012, la Commissione ha licenziato il testo che si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 prevede una nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, con la quale si conferma l'autorizzazione, per il solo anno 2012, della spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali per l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro). In tal modo, senza soluzioni di continuità, viene garantito, tramite i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, l'esercizio del suddetto servizio pubblico, in attesa della sua riorganizzazione. Limitatamente a tale articolo, un'identica formulazione del testo è contenuta nel disegno di legge della Giunta regionale n. 415, presentato successivamente alla proposta di legge n. 414. Per ragioni di celerità in Commissione si è stabilito di non procedere all'esame congiunto dei due testi, rendendosi altrimenti necessario rinviare la seduta convocata in via d'urgenza al fine di far fronte all'esigenza di approvare celermente la modifica. Tuttavia, durante l'esame della disposizione si è tenuto conto della evidente convergenza con l'Esecutivo circa la disciplina in essa contenuta.
L'articolo 2, nei primi tre commi, contiene disposizioni modificative dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 1, legge regionale 26 giugno 2012, n. 13, al fine di superare, anche attraverso più precise specificazioni, alcune difficoltà manifestatesi in sede applicativa. Il comma 4, invece, estende la disciplina, già in vigore per il personale del Corpo forestale e dell'Enas, al personale delle Agenzie regionali Laore e Argea che svolge missioni e trasferte per l'adempimento dei compiti istituzionali. Le suddette agenzie, infatti, devono assicurare la presenza dei propri tecnici sul territorio, comprese le campagne e i territori non sempre raggiungibili con i mezzi pubblici. Di conseguenza, in tali circostanze, il personale incaricato, in caso di indisponibilità delle auto di servizio, non potrebbe far fronte alle esigenze legate alle funzioni cui è adibito. Il comma 5, infine, contiene una disposizione applicativa dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 (in materia di politiche del lavoro) che riguarda gli operatori di tutela ambientale.
L'articolo 2 bis, composto da un solo comma, aggiunge una disposizione all'articolo 9 della legge regionale finanziaria per il 2011 con la quale si agevola la procedura relativa all'uso delle risorse finanziarie per gli investimenti.
L'articolo 3, infine, contiene la disposizione sull'entrata in vigore della legge.
***************
La Commissione Bilancio, nella seduta del 5 settembre 2012, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento, ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, e disposizioni modificative dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2012, n. 13.
Titolo: Finanziamento agli enti locali: funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e disposizioni modificative dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Organizzazione e personale), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine), dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012, e dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).
Art. 1
Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 20081. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), é sostituito, senza previsione di incremento della spesa, con il seguente:
"8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), é autorizzata nell'anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.".
Art. 1
Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008.
(identico)
Art. 2
Disposizioni modificative dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 20121. L'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è così modificato: le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 giugno 2011".
2. L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine), è così modificato:
a) infine è aggiunta la seguente frase: "Per le finalità che precedono sono compresi i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito e le attività eventualmente svolte in precedenza presso altre pubbliche amministrazioni.";
b) le parole "entro i termini stabiliti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011" sono sostituite dalle parole "entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009".
Art. 2
Disposizioni modificative dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 3 del 2009, dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2012, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012, dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012 e dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 20121. Nell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 giugno 2011".
2. Nell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine), le parole "entro i termini stabiliti dall'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2011" sono sostituite dalle parole "entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009".
3. Con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, che rinvia all'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e con riferimento altresì all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012, vanno ricompresi sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni.
4. Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012, è aggiunto il seguente periodo: "le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano, inoltre, al personale delle agenzie Laore Sardegna e Argea addetto alle attività necessarie per garantire l'adempimento delle funzioni affidate dalla legge alle Agenzie, il cui espletamento non può prescindere da un allontanamento dalla sede di servizio, quali le attività di assistenza tecnica in capo alle aziende agricole e zootecniche, le attività ispettiva, di verifica e di controllo imposte dalla normativa vigente e l'esecuzione delle manutenzioni obbligatorie sugli immobili che le agenzie sono chiamate a gestire, fermi restando, in tutti i casi, gli ordinari stanziamenti di bilancio.".
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 si applicano anche agli operatori di tutela ambientale (ex disinfestatori) che hanno prestato servizio presso le amministrazioni provinciali.
Art. 2 bis
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 20111. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 (Misure per favorire l'accesso al credito), della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Per far fronte agli oneri e interessi, scaturenti dal perfezionamento degli accordi con il sistema bancario e creditizio, anche con istituti diversi dalla SFIRS Spa, per operazioni di cessione dei crediti d'impresa inerenti la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta, l'istituto della delega, o dell'affidamento con atto convenzionale, l'ente appaltante è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie, derivanti da economie e ribassi d'asta, nei limiti delle somme disponibili risultanti nel quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione, assumendoli a proprio carico.".
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 3
Entrata in vigore
(identico)