CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 414

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - STERI - URAS - DEDONI - DIANA Mario - SALIS

il 3 settembre 2012

Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, e disposizioni modificative dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2012, n. 13

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1 muove dalla necessità di garantire senza soluzioni di continuità, nelle more della sua riorganizzazione, l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego" al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.

La nuova formulazione del testo del comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, è confermativa dell'autorizzazione, per il solo anno 2012, della spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali per l'esercizio del servizio pubblico predetto.

L'articolo 2 contiene disposizioni modificative dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 1, legge regionale 26 giugno 2012, n. 13, al fine di superare alcune difficoltà manifestatesi in sede applicativa.

L'articolo 3, infine, contiene disposizioni sull'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008.

1. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), é sostituito, senza previsione di incremento della spesa, con il seguente:
"8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), é autorizzata nell'anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.".

 

Art. 2
Disposizioni modificative dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012

1. L'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è così modificato: le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 giugno 2011".

2. L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine), è così modificato:
a) infine è aggiunta la seguente frase: "Per le finalità che precedono sono compresi i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito e le attività eventualmente svolte in precedenza presso altre pubbliche amministrazioni.";
b) le parole "entro i termini stabiliti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011" sono sostituite dalle parole "entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009".

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).