CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 412
presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - PITTALIS - AMADU - BARDANZELLU - CONTU Mariano Ignazio - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LAI - LOCCI - LUNESU - MURGIONI - PERU - PETRINI - RANDAZZO - RODIN - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCOil 2 agosto 2012
Norme per il benessere animale da affezione e la regolamentazione per il loro accesso negli esercizi pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico, negli ospedali e nelle case di riposo, e per la realizzazione di spazi verdi, pedonali e spiagge da destinare all'accesso per i cani, finalizzato anche all'incremento
del turismo***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Gli animali d'affezione hanno assunto un ruolo sempre più importante nella nostra società, moltissime famiglie ne sono proprietarie e la loro tutela è sempre più sentita dalla cittadinanza. Questa sensibilità, seppur recepita lentamente dalla classe politica, è dimostrata con la ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali.
Le regioni e gli enti locali hanno importanti competenze sul benessere degli animali e attraverso questa proposta di legge si intende regolamentare la possibilità di ingresso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, ristoranti, uffici postali, mezzi di trasporto pubblico, salvo espresse e motivate deroghe. Oggi, invece, a parte le disposizioni ministeriali, gli animali possono accedervi solo quando è loro consentito.
La materia in oggetto è spesso trattata con superficialità, approssimazione e tentennamenti da parte della classe politica che dovrebbe farne simbolo di civiltà. L'ordinanza ad opera dell'allora Ministro per il turismo, Michela Vittoria Brambilla, ha avuto lo scopo di creare città oltre che a misura d'uomo, anche a misura dei nostri amici a quattro zampe.
Con questo provvedimento legislativo si intende porre delle norme univoche su tutto il territorio regionale, affidando ai sindaci l'emanazione di ordinanze che siano in linea con la legislazione nazionale e regionale.
Diverse iniziative di questo genere prendono le mosse da un sondaggio Ipsos secondo il quale più del 40 per cento degli italiani possiede almeno un animale domestico, ed è quindi chiaro, come ha spiegato l'allora Ministro Brambilla, che compito delle istituzioni è lavorare per rendere più semplice la vita di queste famiglie e rispondere alle loro necessità.
Gli animali, quindi, a seguito di questa normativa, potranno accedere ovunque sia loro consentito.
Ad esempio, le attuali disposizioni nazionali vietano l'ingresso di animali d'affezione negli ospedali, nelle case di cura, negli asili e nelle scuole, ma questa proposta di legge consente che le autorità dirigenziali delle strutture, in particolare ospedali e case di cura, prevedano un locale idoneo in cui il paziente, magari terminale o addirittura un bambino, che desideri vedere il proprio animale, lo possa fare previa autorizzazione dei responsabili delle strutture.
Nella normativa nazionale, nelle case di riposo è consentito l'ingresso degli animali d'affezione, proprio pensando al disagio dei nostri anziani qualora privati del loro amico del cuore.
Crediamo che questa iniziativa legislativa sia tra le prime fra le iniziative delle regioni italiane che si occupa in modo così importante di un tema che, colpevolmente, era ritenuto di secondo piano fino ad oggi. Già altre regioni, fra cui la Toscana e di recente il Lazio, hanno inserito, o inseriranno a breve, altri articoli di legge all'interno delle norme già in atto per consentire l'allestimento di spiagge per i cani e che riguarderanno la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo al fine di creare una nuova coscienza d'amore e di rispetto per gli animali e i loro diritti.
È certo che in passato questo cambiamento culturale non era considerato necessario né sufficientemente nobile perché se ne occupasse un'assemblea legislativa seppure regionale, ma ora, la stragrande maggioranza degli italiani e dei sardi non la pensa così.
Oltre al benessere degli animali di affezione a cui è destinata questa proposta di legge, occorre pensare che anche il turismo nella nostra Isola potrà trarre un vantaggio dai tratti di spiaggia dove è possibile accedere con gli animali sulla scorta della proposta ministeriale denominata "Animal friendly".
La Lega nazionale per la difesa del cane, sempre in virtù delle iniziative del Ministro Brambilla, ha dato pieno sostegno a tutte le azioni simili e conseguenti, dichiarandole un segnale importante per l'Italia.
Una nuova apertura intellettuale e civile, un'acuta sensibilità che tanto spesso si è manifestata in una vera e propria battaglia di fronte ai segni di involuzione del sistema di accoglienza e di rapporto fra l'uomo e gli animali d'affezione.
Relativamente alla Sardegna e all'apertura di spiagge dedicate ai cani, questa proposta di legge si propone di normare e incrementare questo servizio prevedendo, nella nostra Regione, almeno 100 spiagge che dovrebbero essere allestire e realizzate dai 64 comuni costieri della Sardegna, con il contributo normativo e finanziario da parte della Regione.
La presente proposta di legge si compone di 10 articoli.
L'articolo 1 elenca le finalità di questo provvedimento volto all'allestimento o al miglioramento dei servizi rivolti agli animali d'affezione e alla promozione del "turismo a quattro zampe".
L'articolo 2 affida ai comuni la competenza di adeguate ordinanze per regolamentare il libero accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi aperti al pubblico, compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, i mezzi di trasporto pubblico attraverso un progetto denominato "la città per gli animali".
L'articolo 3 regola l'accesso degli animali negli esercizi pubblici.
L'articolo 4 regola l'accesso degli animali negli ospedali e nelle case di riposo.
L'articolo 5 regola l'accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
L'articolo 6 regola l'accesso degli animali nelle aree verdi e spazi pedonali.
L'articolo 7 regola l'individuazione e allestimento di spazi nelle spiagge da destinare alla presenza dei cani e il loro accesso.
L'articolo 8 norma l'utilizzo delle aree dedicate ai cani e individua le responsabilità a cui sono tenuti i padroni o possessori pro tempore.
L'articolo 9 prevede lo stanziamento, da parte della Regione verso le amministrazioni comunali, di un importo non superiore ai 5.000 euro per l'allestimento di ogni struttura.
L'articolo 10 riporta la normativa finanziaria con una spesa prevista di 500.000 euro.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, promuove e sostiene, su tutto il territorio regionale, iniziative per l'allestimento o il miglioramento dei servizi rivolti agli animali d'affezione, in linea con gli orientamenti europei e nazionali per la protezione degli animali da compagnia e la promozione del turismo a quattro zampe per quanti viaggiano con animali al seguito.
Art. 2
Competenze dei comuni1. I comuni, attraverso un'apposita ordinanza sindacale, regolamentano il libero accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi aperti al pubblico, compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, i mezzi di trasporto pubblico.
2. Non è consentito l'accesso agli animali, seppure di affezione, in asili, scuole, esercizi alimentari e in aree destinate ed attrezzate per scopi specifici, come le aree giochi per bambini.
Art. 3
Accesso degli animali negli esercizi pubblici1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico è consentito il libero accesso a coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale come riportato dalla normativa nazionale.
2. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio comunale competente un'istanza motivata al fine di limitare e/o vietare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, l'esercente appone specifico avviso contenente il numero di protocollo dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza.
Art. 4
Accesso degli animali negli ospedali e nelle case di riposo1. Il divieto di accesso di animali di affezione è obbligatorio negli ospedali e nelle case di riposo anche qualora il ricoverato sia il proprietario o detentore dell'animale.
2. Tale divieto può essere superato solamente a discrezione e previa autorizzazione dei responsabili della struttura ospedaliera o casa di riposo i quali individuano un luogo apposito, idoneo, dove non si disturbi la sensibilità e la salute altrui, debitamente destinato a ricevere le visite dell'animale di affezione.
Art. 5
Accesso degli animali sui servizi
di trasporto pubblico1. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale, tenendo cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
Art. 6
Individuazione aree verdi e spazi pedonali1. Con ordinanza sindacale, i comuni individuano all'interno dei parchi pubblici, mediante appositi cartelli e delimitazioni su cui apporre anche il numero dell'ordinanza, spazi attrezzati e aree verdi di superficie consona, in cui è consentito lo "sgambamento" dei cani sotto la vigilanza del padrone o del detentore pro tempore.
2. All'interno delle aree verdi attrezzate, è fatto obbligo ai proprietari o detentori pro tempore dei cani:
a) ove sia necessario, di utilizzare il guinzaglio e anche l'apposita museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale come previsto dalla normativa nazionale;
b) rimuovere qualunque deiezione utilizzando le apposite palette/raccoglitori monouso di cui deve essere munito e gettare il tutto negli appositi contenitori presenti.3. Negli spazi pubblici, nei giardini e nei parchi destinati allo "sgambamento" dei cani è severamente vietato far uso di collari elettrici nonché l'utilizzo di fuochi d'artificio o petardi.
Art. 7
Individuazione e allestimento di spazi nelle spiagge da destinare alla presenza dei cani1. Con ordinanza sindacale, i comuni costieri individuano all'interno del litorale pubblico, mediante appositi cartelli e delimitazioni su cui apporre anche il numero dell'ordinanza, consone porzioni di spiaggia da destinare alla presenza dei cani accompagnati dal padrone o dal detentore pro tempore.
2. Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
3. Qualunque deiezione degli animali stessi è immediatamente rimossa a cura del proprietario/detentore, che deve essere munito di paletta/raccoglitore, e riposta negli appositi contenitori.
4. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso e, pertanto, devono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità.
5. Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata, ben delimitato da appositi cordoni galleggianti, sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario/detentore.
6. È cura del proprietario dell'animale, per il benessere dello stesso, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata, il cibo e la docciatura.
7. I comuni sono autorizzati a stabilire anche un costo d'ingresso alla spiaggia dedicata, i cui ricavi sono utilizzati per i periodici interventi, obbligatori, per la pulizia e di risanamento e disinfestazione dell'arenile.
Art. 8
Utilizzo delle aree dedicate e responsabilità1. L'utilizzo delle aree dedicate ai cani, è consentito nel rispetto e nella tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come fissato dall'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
2. All'interno degli spazi, siano essi parco o spiaggia, è sistemato un erogatore a gettone di palette/raccoglitori e un apposito contenitore in cui gettare le palette e i raccoglitori utilizzati.
3. Responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali sono gli stessi proprietari/detentori dei cani i quali rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
4. Ai proprietari/detentori è vietato affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale.
5. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione procurata dallo stesso animale.
Art. 9
Disposizioni finali e di rinvio1. La Regione interviene finanziando, con un importo non superiore ai 5.000 euro, l'allestimento e la conformazione di ciascuno degli spazi verdi e/o delle spiagge destinate all'utilizzo dei cani.
2. Per quanto non contemplato espressamente, si applica la normativa nazionale vigente.
Art. 10
Norma finanziaria1. Gli oneri per l'applicazione della presente legge sono previsti in euro 500.000 annui, a valere sulle risorse di cui all'UPB S08.01.002 (Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente).