CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 411
presentata dai Consiglieri regionali
MANCA - SANNA Gian Valerio - LOTTO - SABATINI - SOLINAS Antonio - ESPA - AGUS - CORDA - DIANA Giampaolo - BARRACCIU - CUCCA - MORICONI - MELONI Valerio - BRUNOil 2 agosto 2012
Istituzione della Rete escursionistica della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La nostra Regione si caratterizza per la presenza di scenari naturali e archeologici assolutamente peculiari che contribuiscono a caratterizzarla e a renderla "unica" nel panorama nazionale e, più in generale, all'interno di tutto il bacino del Mediterraneo.
Fra tali scenari rientrano diverse località marittime, alcune delle quali già conosciute al largo pubblico, e numerosissime aree interne dove il turismo di massa non è mai arrivato e che costituiscono dei veri e propri angoli di paradiso incontaminato.
La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di contribuire alla scoperta e alla valorizzazione delle bellezze naturali presenti su tutto il territorio regionale, così da favorirne la conoscenza da parte degli stessi abitanti della Regione e di incentivare, allo stesso tempo, la permanenza sull'Isola di "turisti consapevoli" che siano alla ricerca di località naturalistiche di particolare suggestione, anche in periodi diversi da quello estivo.
Con questa proposta di legge si intende, più nel dettaglio, valorizzare il ricco e variegato patrimonio sentieristico della Regione autonoma della Sardegna nell'ambito delle politiche regionali di recupero e tutela del patrimonio ambientale, di promozione della conoscenza del territorio e di sviluppo di una variegata offerta turistica, e in coerenza con analoghe azioni che si vanno diffondendo a livello nazionale e comunitario.
Attraverso questo intervento si mira, pertanto, a consentire a tutti gli appassionati di passeggiate e trekking, e non solo, di conoscere i tesori naturali, archeologici e paesaggistici dell'Isola, favorendo la scoperta di luoghi di grande bellezza naturalistica e di siti di interesse storico e culturale.
A tal fine, si reputa opportuno un intervento di verifica, monitoraggio, conservazione e miglioramento della rete sentieristica regionale oltre che un'azione promozionale delle potenzialità ambientaliste, sportive, culturali e turistiche di fruizione di tale rete.
L'articolo 1 esprime le polivalenti finalità dell'attività escursionistica e orienta le azioni concrete che saranno poste in essere dalla Giunta regionale nel senso di una salvaguardia delle molteplici opportunità insite nello sviluppo di detta attività. L'escursionismo, difatti, rappresenta un'importante opportunità di conoscenza e tutela del territorio sotto il profilo ambientale, naturalistico, sportivo e turistico.
L'articolo 2 chiarisce le molteplici accezioni dell'attività escursionistica e ne definisce i tratti essenziali.
L'articolo 3 attribuisce rango normativo alla definizione di Rete escursionistica sarda (RES) attribuendo connotazioni univoche alla viabilità che in essa può essere ricompresa. Ciò consente di selezionare in modo omogeneo le strade e i sentieri ricomprensibili nella rete medesima, a vantaggio della chiarezza dell'offerta turistica e delle azioni di tutela del patrimonio ambientale.
L'articolo 4, nell'introdurre una Carta inventario della Rete escursionistica sarda, consente di dare ufficialità alla rete escursionistica, così come definita nell'articolo 3, attraverso un procedimento concertato tra i vari soggetti interessati. La partecipazione dei vari livelli di governo, unitamente all'apporto della realtà dell'associazionismo, consente di raggiungere il massimo grado di conoscenza del patrimonio sentieristico regionale, determina una corresponsabilizzazione di molteplici soggetti nella sua cura e ne permette una diffusione capillare della promozione della sua conoscenza e della sua fruizione. D'altra parte, il mantenimento in capo alla Regione di un ruolo di regia determina un'omogeneità di contenuti della Carta e la garanzia di una cura uniforme della viabilità in essa ricompresa. La Carta inventario, inoltre, nel dare un'organizzazione sistemica ai dati della sentieristica regionale, rappresenta la base per la programmazione delle varie attività regionali in materia.
L'articolo 5 intende dare un'autonoma valenza ai sentieri di particolare interesse storico, creando un'apposita sezione all'interno della Carta inventario e ispirando specifiche azioni di valorizzazione di tale segmento dell'offerta di attività escursionistiche.
L'articolo 6 specifica quali sono gli interventi ammissibili sulla sentieristica regionale.
L'articolo 7 fornisce alla Giunta regionale i principi della successiva azione amministrativa e chiarisce quali sono le attività che dalla stessa dovranno essere poste in essere ai fini dell'attuazione degli obiettivi della presente proposta di legge. In particolare, sarà compito della Regione definire le caratteristiche tecniche della segnaletica della RES e i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica stessa.
L'articolo 8 e l'articolo 9 disciplinano le azioni di controllo e tutela del patrimonio sentieristico regionale e determinano le sanzioni da irrogarsi in caso di violazione delle norme poste a salvaguardia del medesimo.
L'articolo 10 definisce la copertura finanziaria per gli interventi previsti nella proposta di legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri storici e culturali del paesaggio sardo, promuove e favorisce l'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e lo sviluppo dell'attività turistica sostenibile ecologicamente.
2. La Regione promuove, inoltre, il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e la realizzazione di servizi correlati a tali attività.
Art. 2
Definizione di escursionismo1. Ai fini della presente legge per escursionismo s'intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si esplica nella visita o nella esplorazione di ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'utilizzo di mezzi a motore.
Art. 3
Rete escursionistica sarda1. Ai fini della presente legge si definisce Rete escursionistica sarda (RES) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, linee ferroviarie dismesse, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare (IGM) o sulla cartografia regionale o comunale o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicati in prevalenza al di fuori dei centri urbani e riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati, sono inseriti nella Carta inventario della RES di cui all'articolo 4 e consentono l'attività di escursionismo.
2. La viabilità ricompresa nella RES è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.
Art. 4
Carta inventario della Rete escursionistica sarda1. La Carta inventario della Rete escursionistica sarda individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la RES.
2. Gli itinerari inseriti nella Carta inventario sono costituiti da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico.
3. Al solo fine di garantirne la continuità, gli itinerari possono essere integrati con tratti di strade private.
4. La Carta inventario è articolata in sezioni provinciali.
5. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario attraverso l'inserimento degli itinerari escursionistici proposti dalle province, dall'Ente foreste e dagli enti parco nonché degli ulteriori itinerari che ritiene di inserire d'ufficio, anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da province, comunità montane, comuni, Ente foreste, ed organismi di gestione delle aree protette.
6. Le proposte di cui al comma 5 sono presentate entro il termine di sei mesi dall'adozione del provvedimento di attuazione di cui all'articolo 7; i soggetti proponenti acquisiscono a tal fine le indicazioni dei comuni, delle comunità montane, del Club alpino italiano (CAI), della Federazione italiana escursionismo (FIE), dei sistemi turistici locali, nonché le indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive del tempo libero e ambientaliste.
7. Ai fini dell'inserimento degli itinerari, i proponenti producono la documentazione relativa alla proprietà della viabilità costituente l'itinerario escursionistico e un apposito accordo d'uso con i proprietari dei tratti di strada di proprietà privata eventualmente presenti all'interno dell'itinerario che ne definisca le modalità di utilizzo e la durata, nonché l'ulteriore documentazione individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7.
8. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, approva l'elenco della viabilità da inserire nella Carta inventario. L'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e comunicato ai comuni interessati.
9. I soggetti di cui ai commi 5 e 6 inviano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della RES esistente, nonché le proposte di modifica della RES e di inserimento degli itinerari nella rete medesima, ai fini dell'aggiornamento della RES e della Carta inventario da parte della Giunta regionale.
Art. 5
Sentieri di particolare interesse storico1. Sono di particolare interesse storico i sentieri presenti sul territorio regionale da almeno cinquant'anni e che hanno svolto in passato funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione.
2. I sentieri di particolare interesse storico sono indicati come tali nella Carta inventario.
3. Per i sentieri di cui al presente articolo è avviata, su richiesta degli enti territoriali interessati, la procedura finalizzata al riconoscimento del notevole interesse pubblico dell'area a fini paesaggistici ai sensi degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Art. 6
Interventi sulla sentieristica regionale1. Sulla viabilità inserita sulla Carta inventario della RES sono consentiti gli interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi colturali ed il taglio dei boschi.
Art. 7
Provvedimenti di attuazione1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, definisce con apposito atto:
a) le modalità per la presentazione delle proposte per l'inserimento degli itinerari nella Carta inventario della RES, nonché la documentazione da produrre ai sensi dell'articolo 4;
b) le caratteristiche tecniche della segnaletica della RES;
c) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;
d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione di itinerari escursionistici;
e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità della carta inventario della RES da parte della Regione e delle province;
f) la procedura per l'inserimento di nuova viabilità;
g) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte dei soggetti di cui all'articolo 4.
Art. 8
Divieti1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla RES è vietato:
a) abbandonare rifiuti;
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per 1'abbruciamento dei residui vegetali;
d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella RES;
f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
g) transitare con mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi degli enti di gestione, degli organi di vigilanza e dei mezzi di soccorso.2. È vietato segnalare itinerari escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle disposizioni regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.
Art. 9
Vigilanza e sanzioni amministrative1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono di competenza del Corpo forestale di vigilanza ambientale della Sardegna, dell'Ente foreste, delle province, dei comuni e degli enti parco che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 8 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50 a euro 500 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;
b) da euro 50 a euro 500 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
c) da euro 50 a euro 500 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
d) da euro 50 a euro 500 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;
e) da euro 100 a euro 1.000 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;
f) da euro 250 a euro 2.500 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico;
g) da euro 100 a euro 1.000 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta inventario, in maniera difforme dalle linee guida regionali;
h) da euro 50 a euro 500 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero;
i) da euro 250 a euro 2.500 per il transito con mezzi motorizzati.3. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.
Art. 10
Disposizioni finanziarie1. Gli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sono valutati in euro 100.000 e la relativa spesa trova copertura sugli stanziamenti di cui all'UPB S06.02001 - cap. SC06.0199.