CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 409

presentata dai Consiglieri regionali
STERI - PITTALIS - DIANA Giampaolo - URAS - DIANA Mario - SALIS

il 1° agosto 2012

Disposizioni di modifica del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6
(legge finanziaria 2012), e disposizioni urgenti relative all'ENAS

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1 modifica il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).

Con tale norma è stata disposta per tutti i dipendenti regionali la soppressione del trattamento economico di missione.

Il trattamento economico di missione è connesso al disagio sopportato dai dipendenti per il fatto di svolgere la propria attività lavorativa in una sede diversa e distante da quella ove ordinariamente si presta il proprio servizio. Per la maggior parte dei dipendenti regionali la necessità di svolgere il servizio in missione ha carattere sporadico od occasionale e il relativo disagio può, pertanto, assumere carattere relativo.

Diversamente per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CEVA) per il quale, in ragione della peculiarità delle attività di istituto e della capillare diffusione delle strutture su tutto il territorio regionale, la necessità di svolgere servizio in sedi distanti si manifesta frequentemente, soprattutto per il personale che svolge servizi operativi presso le basi antincendio. Non solo, ma la maggior parte delle missioni non si svolge presso altri uffici o per espletare attività d'ufficio, ma si svolge in aperta campagna o in strutture operative.

Per queste stesse ragioni del resto, l'indennità di missione, già soppressa per il personale statale dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata espressamente mantenuta dal comma 213 bis della stessa disposizione per una serie di categorie di personale che svolgono attività assimilabile a quella del CEVA e, tra queste, per il personale dei vigili del fuoco, delle forze armate e di polizia, fra cui il Corpo forestale dello Stato, ed è tuttora applicata presso tali amministrazioni. Si rende, pertanto, necessario ripristinare il trattamento economico per le missioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale proponendo la sostituzione della norma di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2012 con una norma analoga che preveda però l'esclusione delle missioni relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Ciò, tra altro, in coerenza con il disposto di cui al comma 5 della medesima disposizione, che espressamente esclude le missioni del CEVA dalla riduzione di spesa stabilita nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, disposizione che rimane sostanzialmente priva di efficacia per effetto della successiva soppressione del trattamento economico per missione esteso al CEVA.

Stessa esigenza si pone anche relativamente al personale dipendente dell'ENAS addetto allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), quali ispezioni, verifiche, controlli, regolazioni e manutenzioni afferenti alle opere e pertinenze del sistema idrico multisettoriale regionale ed ai relativi interventi di emergenza, fermi restando in tutti i casi gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Invero l'ENAS svolge un servizio pubblico essenziale e strategico per il tessuto economico e sociale della Sardegna.

Infatti fornisce ai diversi soggetti distributori l'intero ammontare della risorsa idrica necessaria agli usi civili, agricoli ed industriali dell'Isola.

Si sottolinea che l'Ente, operando sull'intero territorio regionale nel rispetto dei compiti statutari e di quanto stabilito dalla della legge regionale n. 19 del 2006, cura la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria di un complesso di opere costituito da 32 dighe (1.865 milioni di metri cubi di volume utile di regolazione), 25 piccole dighe, 47 impianti di pompaggio, 5 impianti idroelettrici, grandi acquedotti (estensione lineare complessiva di 850 Km), linee di trasporto principali in canale (estensione lineare complessiva di poco più di 200 Km).

Si ricorda che l'Ente attualmente svolge il suo compito con circa 300 unità mentre nel Piano di bacino approvato dalla Regione già nel 2004 era stata definita l'organizzazione e l'assetto industriale del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale, quello che è oggi l'ENAS, con un organico quantificato in 445 unità.

Conseguentemente l'Ente sta di fatto operando con un organico che è pari al 73 per cento di quello stimato come ottimale. Si possono immaginare le difficoltà operative che ciò comporta.

È evidente che tale carenza di organico si riverbera sulla entità di straordinari e missioni.

Si rileva, infine, che il sistema idrico multisettoriale regionale è estremamente complesso e territorialmente esteso, con un patrimonio di infrastrutture di primaria importanza a livello nazionale.

Pertanto, può affermarsi che il servizio fornito dall'ENAS è certamente essenziale e fondamentale per il tessuto economico e sociale dell'Isola.

Del resto, dalle considerazioni in precedenza svolte, risulta che anche a livello centrale è emersa l'esigenza di prevedere deroghe per quei servizi ed attività per cui l'esecuzione delle trasferte era direttamente funzionale e risultava inderogabile per l'espletamento del servizio stesso. D'altra parte a scorrere i servizi per cui è stata introdotta la citata deroga per le amministrazioni dello Stato appare evidente che l'espletamento del servizio di fornitura, idrica, multisettoriale per l'intera Isola, svolto da un ente strumentale della Regione come l'ENAS, ha tutte le caratteristiche per poter accedere alla deroga.

Appare opportuno, quindi, che per garantire la continuità del servizio di fornitura, idrica, per gli usi civili, agricoli ed industriali dell'Isola venga introdotta una deroga anche per l'ENAS per il personale addetto alle ispezioni e controlli idraulici e tecnico-strutturali delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale ed ai relativi interventi di emergenza.

Si sottolinea come la disposizione di cui all'articolo 1 non comporta aumento di spesa in quanto è espressamente disposto che in tutti i casi restano fermi gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 2 contiene disposizioni urgenti relative all'ENAS.

Il comma 1 introduce una disposizione che tende a salvaguardare gli utilizzi multisettoriali della risorsa, valutati in un arco pluriennale, per garantire la permanenza negli invasi di quantitativi strategici di acque.

L'inserimento della proposizione finale tende a chiarire che la disposizione non ha carattere espropriativo o penalizzante, ma tiene conto degli eventuali procedimenti di rinnovo delle domande di concessione.

Inoltre, l'inciso sui rinnovi e sulle proroghe è correlato al rispetto della concorrenza e soprattutto della disponibilità della risorsa e delle limitazioni agli usi, al fine di risparmiare quantitativi significativi da destinare all'approvvigionamento idrico per sopperire alle ciclicità stagionali ed annuali.

Tali procedimenti devono essere sviluppati nel rispetto delle regole sulla concorrenza e le acque saranno assentibili nei limiti della loro disponibilità, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d'uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, come dispone il medesimo articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2006.

In tale modo si introduce un mutamento radicale degli usi delle acque pubbliche dell'Isola, che tiene conto sia della esigenza strategica del risparmio idrico e della programmazione nel lungo periodo, sia della peculiarità del sistema chiuso della Sardegna, che non può disporre di trasferimento da bacini extraregionali. Inoltre, occorrerà graduare gli usi in funzione della qualità della risorsa privilegiando la destinazione potabile e agricola di quelle acque che, per le loro caratteristiche naturali, sono idonee a tali usi.

La disposizione è formulata proprio per porre dei limiti ragionevoli agli usi indiscriminati della risorsa, al di fuori della primazia del governo della risorsa.

Il comma 2 ha quale suo presupposto la considerazione che il sistema idrico multisettoriale regionale, gestito da ENAS, ha fra le sue componenti infrastrutturali più importanti numerose centrali di sollevamento ed alcune centrali idroelettriche. Tenendo anche conto del fabbisogno energetico sostenuto da ENAS per fornire l'acqua in pressione al settore agricolo si registra annualmente un deficit energetico rilevante.

D'altra parte sviluppare la produzione elettrica in ambito di ENAS corrisponde a perseguire gli obiettivi di efficienza nell'espletamento del servizio idrico che, come dimostrato dalle migliori esperienze nazionali ed internazionali, trova il miglior assetto economico nell'associare in un unico soggetto l'erogazione idrica e la produzione energetica.

In questo campo l'ENAS ha già avviato importanti attività tra cui il revamping delle proprie centrali idroelettriche storiche, la realizzazione di un importante impianto fotovoltaico, in parte sperimentale, e lo sviluppo delle indagini sul campo e degli studi propedeutici per la realizzazione di impianti eolici.

Lo scopo della disposizione è quello, nel rispetto delle componenti ambientali e paesaggistiche, di associare agli impianti già esistenti del sistema idrico impianti di produzione da energie rinnovabili e di interconnessione con le reti di trasmissione elettrica con indubbi vantaggi dal punto di vista gestionale.

Con il potenziamento del settore di produzione energetica dell'ente da fonti rinnovabili si conseguono due obiettivi strategici: il primo, a carattere ambientale, è quello di escludere dal fabbisogno energetico del sistema idrico multisettoriale regionale le fonti che prevedono l'utilizzo di combustibili fossili ed il secondo di ridurre i costi di produzione del metro cubo d'acqua erogato in tutta l'Isola con il miglioramento del conto economico del soggetto gestore.

Il comma 3 mira a superare la grave situazione di crisi economica dell'ENAS.

Invero, l'ENAS fornisce la gran parte della risorsa idrica primaria utilizzata dal gestore del servizio idrico integrato, Abbanoa Spa, per gli usi civili di tutti i centri abitati della Sardegna.

In relazione alle note difficoltà operative della suddetta società, l'ENAS ha accumulato un credito di circa 40 milioni di euro, pari all'importo complessivo del bilancio annuo di gestione dell'Ente.

Ciò determina un'enorme difficoltà di cassa anche in relazione ai vincoli normativi imposti al livello di anticipazione presso il tesoriere.

L'impossibilità ricorrente di far fronte alle spese correnti, oltre a mettere a rischio l'erogazione degli stessi stipendi al personale, impedisce il pagamento dei fornitori di beni e servizi pregiudicando il servizio di fornitura idrica non solo per il settore civile, ma anche per quello agricolo ed industriale su tutto il territorio regionale.

La disposizione ha lo scopo di consentire il superamento in questo periodo contingente delle difficoltà di Abbanoa e di garantire il servizio di fornitura idrica.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

1. Dopo il comma 7 dell'articolo3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) è aggiunto seguente:
"7 bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale nonché al personale di ENAS addetto allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), quali ispezioni, verifiche, controlli, regolazioni e manutenzioni afferenti alle opere e pertinenze del sistema idrico multisettoriale regionale ed ai relativi interventi di emergenza, fermi restando in tutti i casi gli ordinari stanziamenti di bilancio.".

 

Art. 2
Disposizioni urgenti relative all'ENAS

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. La Regione dispone delle sole acque pubbliche e conserva la titolarità di tutte le concessioni scadute che utilizzino impianti inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale; sono fatti salvi gli eventuali procedimenti per i rinnovi delle domande di concessione scadute e per eventuali proroghe per gli impianti non ricompresi nel sistema idrico multisettoriale regionale, da disporre nel rispetto dei principi sulla concorrenza e nei limiti della disponibilità della risorsa.
2 ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dal Piano paesaggistico regionale, al fine di equilibrare il bilancio energetico del sistema di approvvigionamento idrico e ridurre i costi della produzione d'acqua per gli usi primari della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta d'intesa degli Assessori regionali dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, per il tramite del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale di cui all'articolo 18 della presente legge, impianti eolici e/o ad energia solare nelle aree limitrofe, entro il raggio di un chilometro, delle centrali idroelettriche, delle centrali di sollevamento, delle traverse e degli invasi di detto sistema, dichiarati di competenza regionale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge, per uso esclusivo in autoproduzione del citato soggetto gestore.
2 quater. Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di fornitura idrica primaria sull'intero territorio regionale, l'ENAS è autorizzato a richiedere anticipazioni di cassa entro il limite dei tre quarti dei crediti accertati di soggetti pubblici, di diritto pubblico o interamente partecipati da soggetti pubblici, eventualmente con garanzia dell'Amministrazione regionale da formularsi con deliberazione della Giunta regionale.".

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).