CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 405/A

presentata dal Consigliere regionale
MANINCHEDDA

il 19 luglio 2012

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum
sulle leggi statutarie)

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RELAZIONE DEL proponente

In prossimità dell'approvazione della legge statutaria che disciplina la forma di governo e il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, si ritiene indispensabile modificare la legge regionale n. 21 del 2002, che disciplina il referendum sulle leggi statutarie, per l'aspetto che riguarda il quorum di partecipazione degli elettori.

La modifica chiarisce in modo inequivocabile che per tale tipo di referendum non è richiesto un quorum di partecipazione e tende, dunque, a favorire la partecipazione democratica e a rendere incisivo il contributo del corpo elettorale al procedimento di formazione di una tipologia di leggi regionali di notevole rilievo per la definizione dei principi di funzionamento degli organi rappresentativi dell'ordinamento regionale e degli istituti democratici.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

MANINCHEDDA, Presidente - COCCO Pietro, Vice Presidente - MELONI Francesco, Segretario - AGUS, Segretario - CAPELLI - CONTU Mariano Ignazio, relatore - CUCCUREDDU - FLORIS Rosanna - GRECO - LAI - PITEA - SORU - STERI

pervenuta il 23 ottobre 2012

La Commissione ha preso in esame la proposta di legge n. 405 nella seduta pomeridiana del 19 luglio 2012. Nella stessa seduta ha licenziato, a maggioranza, il testo per l'Aula.

Il testo licenziato contiene due articoli. Il comma 1 dell'articolo 1 elimina dalla legge regionale sul referendum delle leggi statutarie (la legge regionale n. 21 del 2002) il rinvio alla disposizione della legge n. 20 del 1957 (in materia di referendum regionale) che prevede un "quorum di partecipazione" di un terzo degli elettori, quale condizione di validità del referendum. Il comma 2 dell'articolo 1, integrando l'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2002, prevede l'esplicita esclusione del quorum di partecipazione per la validità del referendum sulle leggi statutarie. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Durante il dibattito in Commissione sono emerse posizioni differenti circa l'opportunità di eliminare o meno il quorum di partecipazione da tale tipo di referendum, anche a causa dei dubbi di costituzionalità che la scelta comporta. La decisione, infine, è stata quella di confermare il testo del proponente con l'intento di rinviare eventuali e ulteriori riflessioni ai lavori dell'Aula.

Anche il testo della Commissione, dunque, conforma il referendum che si inserisce nel procedimento legislativo statutario a quello analogo, di tipo "confermativo", previsto nel procedimento di adozione delle leggi di revisione costituzionale e delle leggi costituzionali, di cui all'articolo 138 della Costituzione. Infatti, per la validità di tale tipo di referendum costituzionale, a differenza di quanto disposto per l'altro tipo di referendum, quello abrogativo, dall'articolo 75 della Costituzione, non è prevista una soglia minima di partecipazione degli aventi diritto alla votazione. La conseguenza più immediata di tale modifica è dunque quella di eliminare il forte condizionamento che può assumere il fenomeno dell'astensionismo e di dare rilievo alle scelte del corpo elettorale che partecipa alle consultazioni referendarie.

La modifica apportata dal presente testo, inoltre, elimina i contrasti interpretativi sorti in occasione dell'approvazione della legge statutaria n. 1 del 2008, adottata dal Consiglio regionale nella XIII legislatura, che avevano provocato ricorsi giurisdizionali conclusi con l'annullamento della promulgazione della legge da parte della Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2009.

Anche per tali ragioni, dunque, la Commissione auspica la tempestiva approvazione del testo da parte dell'Aula.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2002

1. All'articolo 15 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola "14", sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione del comma 2";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per la validità del referendum sulle leggi statutarie non è richiesto un quorum di partecipazione degli elettori.".

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2002

(identico)

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 2
Entrata in vigore

(identico)