CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 403

presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - DIANA Giampaolo - BARRACCIU - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio

l'11 luglio 2012

Istituzione del reddito minimo di cittadinanza

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, disciplinava, in via sperimentale, l'introduzione dell'istituto del reddito minimo di cittadinanza garantito in talune aree del Paese, e nel decreto ministeriale del 5 agosto 1998 venivano individuati i comuni nei quali la sperimentazione sarebbe stata realizzata.

In Sardegna venne indicata la circoscrizione "Centro storico" di Sassari, Oristano e San Nicol� d'Arcidano (OR).

A distanza di 14 anni, non sappiamo quali siano stati i risultati di tale sperimentazione, ma le situazioni di povert� e di esclusione dal lavoro, in particolare nella nostra comunit� isolana, sono andate sempre pi� in crescendo, anche a causa delle difficolt� socio-economiche che hanno caratterizzato questi ultimi anni.

Dai dati della Direzione regionale dell'Inps rileviamo che al 31 dicembre 2010 la popolazione dell'Isola era composta da 1.675.411 persone, costituita da 691.244 famiglie con un numero medio di componenti pari a 2,24 unit�; sul totale degli abitanti abbiamo 593.000 occupati; 98.000 disoccupati, con un tasso di disoccupazione pari al 14 per cento. Si contano inoltre 470.000 pensioni; di queste oltre 170.000 sono di vecchiaia, comprese le pensioni di anzianit�. Infine 31.000 sono le pensioni erogate agli ultrasessantenni privi di reddito. L'importo medio di pensione � di euro 640 mensili. L'Inps ha erogato pensioni, trattamenti di famiglia, integrazioni salariali, trattamenti di mobilit�, disoccupazione, malattia, maternit� e TFR per 4.271,70 milioni di euro.

Il reddito minimo di cittadinanza si inserisce a completamento ed integrazione degli strumenti di sostegno sociale in essere, per far fronte efficacemente ai fenomeni di povert� e di disagio economico.

L'intervento del reddito minimo di cittadinanza non pu� essere visto come distribuzione generalizzata di reddito; esso va legato ad interventi finalizzati a creare opportunit� di lavoro e pertanto non deve essere considerato come intervento puramente assistenzialistico.

L'inserimento nel nostro ordinamento del reddito minimo di cittadinanza deve esser considerato per la nostra popolazione una forma di assistenza di libera scelta a tutela della dignit� della persona e con lo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, gli inoccupati o i lavoratori precariamente occupati.

Gli stati membri dell'Unione europea hanno scelto di avvalersi di tale strumento per dar seguito alle disposizioni dell'articolo 34 della Carta europea (sicurezza sociale e assistenza sociale). Nel 1992 la Commissione adott� la raccomandazione n. 441/CEE dove si riconosce "Il diritto fondamentale della persona umana a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignit� umana e lo strumento del reddito permette di far uscire le persone dalla povert� consentendo loro di vivere dignitosamente".

Il reddito minimo di cittadinanza va riconosciuto a tutti in forma non discriminatoria (di sesso, di razza, di religione, di reddito) e per questo risponde a due attributi fondamentali: esso deve essere universale e incondizionato.

Questo disegno di legge � finalizzato pertanto ad aumentare le possibilit� soggettive di scelta tramite la definizione di una soglia economica minima per una vita dignitosa e che permetta di superare la precariet�, soglia che consenta ad ognuno di avere delle opportunit� di cercare e scegliere un lavoro e/o di poter studiare. Questo istituto, in termini economici, pu� svolgere una funzione di riattivazione del prodotto interno lordo; infatti l'incremento dei consumi minimi non riguarda solo i soggetti beneficiari, ma tutto il sistema socio-economico, in particolare il commercio e la piccola e media impresa che beneficiano dei consumi indotti, partecipando alla riattivazione virtuosa del circuito economico.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione del reddito minimo di cittadinanza

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di dare attuazione ai principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea istituisce, a decorrere dal 1� gennaio 2013, il reddito minimo di cittadinanza.

2. Il reddito minimo di cittadinanza � una misura di contrasto della povert� e dell'esclusione sociale che si attua attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalit� sociale ed impossibilitate a provvedere, per cause psichiche, fisiche e sociali, al mantenimento proprio e dei figli.

3. Nelle more dell'istituzione del reddito minimo di cittadinanza a livello nazionale, cos� come previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la Regione, con la presente legge, garantisce su tutto il territorio regionale le prestazioni derivanti da tale istituto.

 

Art. 2
Titolarit� della gestione

1. La titolarit� della gestione degli interventi e dei trasferimenti monetari di cui all'articolo 1 � affidata ai comuni.

2. Il comune:
a) definisce le modalit� di presentazione della domanda, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;
b) stabilisce le modalit� di verifica, e di successivo controllo, della sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge;
c) procede al controllo e alla verifica dell'attuazione della legge, con riferimento agli obblighi dei beneficiari ed alle responsabilit� dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale;
d) individua il responsabile del programma di integrazione sociale di cui all'articolo 7;
e) riferisce all'Assessore regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale sull'attuazione della presente legge e sui costi da essa derivanti, con riferimento sia alle erogazioni monetarie che ai costi di gestione e di realizzazione dei programmi di integrazione sociale; a tal fine cura la tenuta di una adeguata documentazione, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, agli interventi promossi, alla loro durata, alle singole modalit� o cause di cessazione ovvero ai motivi della permanenza dell'intervento.

3. Il comune prevede inoltre che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e di privato sociale, possa provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in vece dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

4. II comune presenta annualmente all'Assessore regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale un progetto di intervento contenente valutazioni sui livelli di povert� presenti nel proprio territorio, indicazioni dettagliate circa le forme di assistenza gi� attuate dal comune, nonch� valutazioni sulla propria capacit� di far fronte alle spese di gestione derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge, tenuto conto della capacit� di spesa e dell'entit� del bilancio comunale.

 

Art. 3
Finanziamento

1. Il costo degli interventi previsti dalla presente legge, per la parte dei trasferimenti monetari, grava sul Fondo per le politiche sociali.

2. I costi di gestione relativi alla organizzazione del servizio, inclusi quelli relativi alla predisposizione e realizzazione dei programmi di integrazione sociale, sono a carico dei comuni.

3. Annualmente, in sede di predisposizione della legge di bilancio, la Giunta regionale prevede nel Fondo per le politiche sociali le risorse necessarie all'attuazione della presente legge.

 

Art. 4
Destinatari

1. Il reddito minimo di cittadinanza � destinato alle persone che si trovino in situazione di difficolt� ed esposte al rischio della marginalit� sociale, � destinato altres� ai soggetti in cerca di occupazione, secondo i requisiti e le modalit� previste dalla presente legge.

2. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di cittadinanza i soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero devono percepire un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla cifra indicata come soglia di povert�, stabilita inizialmente in euro 750 mensili per una persona che vive sola; tale cifra � aggiornata annualmente con decreto del Presidente della Regione. In presenza di un nucleo familiare composto da due o pi� persone tale soglia di reddito � determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all'allegato 1.

3. I soggetti destinatari sono privi di patrimonio sia mobiliare, sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare, fatta eccezione per l'unit� immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui valore non ecceda la soglia massima indicata dal comune.

4. Il reddito minimo di cittadinanza � erogato al destinatario per un anno, e pu� essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

5. La situazione reddituale � definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento. La situazione patrimoniale � altres� riferita al nucleo familiare.

6. Con una dichiarazione sottoscritta, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilit� previsti dalla presente legge alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione � allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.

7. Nella domanda � indicato il titolo di studio posseduto ed eventualmente l'ultimo anno di corso di studi intrapreso, con l'indicazione della data e dei motivi dell'abbandono, nonch� i corsi extra o post scolastici, di formazione professionale o di specializzazione frequentati e, in generale, il tipo di professionalit� eventualmente acquisita.

8. I giovani fino a trenta anni non compiuti indicano anche l'attivit� di recupero scolastico o di formazione professionale cui intendano di preferenza essere avviati.

 

Art. 5
Requisiti

1. Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di cittadinanza i soggetti indicati all'articolo 4 che alla data della domanda siano legalmente residenti da almeno dodici mesi in un comune della Sardegna.

2. Ai soggetti in et� lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, � richiesta la disponibilit� a frequentare corsi di formazione professionale e all'iscrizione all'ufficio di collocamento al fine di poter intraprendere un'attivit� lavorativa, fatta eccezione per i seguenti casi:
a) per coloro che risultino impegnati in attivit� di recupero scolastico o di formazione professionale;
b) per coloro che attendono alla cura di figli in et� inferiore a tre anni o di persone portatrici di handicap in situazione di gravit� accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
c) per coloro che siano impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attivit� lavorativa.

3. Non possono presentare domanda i soggetti iscritti negli elenchi ed albi degli esercenti attivit� commerciali, degli artigiani, dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti.

4. � condizione necessaria per l'accesso ed il mantenimento del diritto al reddito minimo di cittadinanza l'aver conseguito il diploma della scuola dell'obbligo, ovvero l'iscrizione e la frequenza ai corsi di recupero per il conseguimento del diploma della scuola dell'obbligo.

 

Art. 6
Integrazione del reddito

1. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito � pari alla differenza tra il valore della soglia di reddito, come individuata in base all'articolo 4, ed il reddito mensile percepito.

2. L'integrazione del reddito decorre dalla data di presentazione della domanda accolta. Essa non � cedibile, n� sequestrabile, n� pignorabile ed ai fini fiscali � equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel definire la prestazione, il comune ricerca le maggiori garanzie affinch� il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare concrete situazioni di povert�. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare accertate dai servizi sociali, il comune pu� erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, anche sentiti i diversi componenti del nucleo familiare, la persona che dia maggiori garanzie rispetto ad un utilizzo della prestazione ad effettivo beneficio di tutto il nucleo familiare.

 

Art. 7
Interventi di integrazione sociale

1. Gli interventi di integrazione sociale di cui all'articolo 1 favoriscono il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie, attraverso la promozione delle capacit� individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tal fine il comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda, elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti destinatari e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove possibile il programma coinvolge tutti i membri della famiglia.

2. I programmi di integrazione sociale:
a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacit� personali dei soggetti interessati ed alla ricostruzione delle reti sociali, per i minori e per coloro i quali non abbiano completato la scuola dell'obbligo, pertanto includono in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente l'accesso alla formazione professionale;
b) sono coordinati con ogni altro eventuale progetto in essere avviato dai servizi sociali per i soggetti destinatari del contributo al reddito minimo.

 

Art. 8
Utilizzo da parte degli enti locali

1. I comuni creano forme di impiego per tutti i percettori del reddito minimo di cittadinanza, con l'esclusione dei soggetti impegnati nel completamento dell'obbligo scolastico. A tal fine sono individuati programmi di formazione; coloro i quali si trovino temporaneamente esonerati dall'iscrizione al collocamento, possono essere utilizzati per lavori socialmente utili di carattere straordinario e transitorio, nell'ambito di programmi aventi le seguenti finalit�:
a) migliore attuazione degli interventi nazionali e regionali per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente e per la difesa del suolo e la vigilanza ai fini dell'applicazione della relativa legislazione statale e regionale;
b) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
c) recupero, riabilitazione e formazione culturale a beneficio di malati, portatori di handicap, anziani, ex tossicodipendenti, ex carcerati ed altri soggetti in situazioni di difficolt�;
d) supporto alle attivit� delle istituzioni scolastiche e degli enti locali a beneficio dell'infanzia e dell'adolescenza;
e) sostegno e assistenza alle persone anziane o in condizione di disagio sociale, secondo le indicazioni e sotto la supervisione dei servizi sociali del comune di residenza del soggetto assistito.

2. I soggetti percettori del reddito minimo di cittadinanza in possesso del diploma di laurea possono altres� essere utilizzati in attivit� di sostegno alla scolarizzazione ed alla formazione professionale di altri soggetti percettori.

3. L'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 � effettuata tenuto conto della professionalit� da essi posseduta e delle preferenze dichiarate dagli stessi all'atto della domanda.

4. L'utilizzazione dei percettori di reddito minimo di cittadinanza non pu� comunque avvenire per un periodo consecutivo superiore a tre mesi e non pu� riguardare attivit� che si svolgano fuori dal comune di residenza. L'utilizzazione � sempre interrotta nel caso in cui il soggetto impiegato riceva un'offerta di lavoro, anche a tempo determinato.

5. L'utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e si svolge a tempo parziale per un orario non superiore a ottanta ore mensili; resta a carico del comune la copertura dei rischi per gli infortuni e le malattie professionali derivanti dallo svolgimento delle attivit� di cui al presente articolo.

 

Art. 9
Obblighi dei soggetti destinatari

1. I soggetti ammessi al reddito minimo di cittadinanza hanno l'obbligo di:
a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione della composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda; essi confermano ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse; i servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti pi� deboli e comunque per quelli di cui all'articolo 2, comma 3;
b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale;
c) accettare ogni eventuale offerta di lavoro ricevuta, anche a tempo determinato, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro (per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2).

2. Il comune pu� sospendere e/o ridurre, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di cittadinanza, sulla base della gravit� di eventuali violazioni degli obblighi suindicati, in relazione alle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c), comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune valuta le diverse situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.

3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, restituiscono le somme indebitamente percepite che il comune riutilizza per altri soggetti aventi diritto.

 

Art. 10
Cumulo degli assegni

1. L'impiego in rapporti di lavoro a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, non comporta la perdita del diritto all'intero reddito minimo di cittadinanza, che � comunque corrisposto, ad integrare la retribuzione percepita, fino al raggiungimento del tetto di reddito, nella misura annua fissata.

2. Il reddito minimo di cittadinanza � cumulabile con altri assegni, indennit� o compensi percepiti in ragione di attivit� formative o lavorative svolte, ovvero in ragione dell'assegno di disoccupazione, fino al raggiungimento della somma annua fissata per il soggetto.

 

Art. 11
Accertamenti e verifiche

1. All'atto della domanda, e delle eventuali successive dichiarazioni, il richiedente � pienamente consapevole che, nel caso di ammissione al reddito minimo di cittadinanza, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicit� delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

2. I comuni effettuano i controlli di cui al comma 1 e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicit� dei dati dichiarati. A tal fine si avvalgono dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.

 

Art. 12
Diritti dei soggetti

1. I richiedenti la cui domanda non sia stata accolta possono, entro trenta giorni, presentare ricorso al prefetto della provincia in cui ha sede il comune di residenza presso il quale � stata presentata la domanda. Possono altres� ricorrere, entro il medesimo termine, coloro che siano incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione dei reddito minimo di cittadinanza. Di tale facolt� � data informazione ai richiedenti al momento della presentazione della domanda.

2. Presso le prefetture � istituita una commissione per l'esame dei ricorsi di cui al comma 1, la quale, sentiti i soggetti interessati e il comune, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso in merito alla fondatezza dello stesso. Della decisione � data comunicazione al sindaco, il quale dispone gli adempimenti conseguenti.

 

Art. 13
Commissione di indagine e relazione
alla Regione

1. La commissione di indagine sulla povert� e sull'emarginazione, istituita presso la Presidenza della Regione, esamina annualmente lo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei documenti predisposti dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale e dai comuni ed esprime pareri e suggerimenti.

2. In merito all'attuazione della presente legge, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale.

 

Art. 14
Partecipazione solidale

1. Lo stanziamento annuo per il reddito minimo di cittadinanza � costituito: da fondi trasferiti dalla Regione, dai proventi del 5 per 1.000 espressi nelle dichiarazioni dei redditi dai cittadini in favore dei comuni e da donazioni liberali.

 

Art. 15
Norma finanziaria

1. Gli oneri previsti dalla presente legge prevedono uno stanziamento annuo nel bilancio della Regione, a carico dai trasferimenti previsti dall'articolo 8 dello Statuto speciale, pari a euro 150.000.000, a partire dall'esercizio 2013.

 

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ALLEGATO 1

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