CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 401
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Giacomo - URAS - CAPELLIil 5 luglio 2012
Norme in materia di turismo itinerante
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di emanare norme e regolamenti che, in una logica di sviluppo globale del settore turistico, tengano conto anche della notevole domanda di turismo alternativo, quale quello itinerante, praticato con l'utilizzo di camper, caravan e autocaravan, che rappresenta un potenziale economico che non può essere trascurato.
Questa forma di turismo, infatti, garantisce enormi potenzialità di sviluppo non solo agli operatori turistici in senso stretto (ristoratori, guide turistiche, agenzie di viaggi, musei, attrazioni turistiche in genere, ecc.), ma anche a molte altre categorie economiche come ad esempio, alimentari, distributori di carburante, posteggiatori meccanici, artigiani ecc., che altrimenti, solo marginalmente potrebbero avvantaggiarsi di un incremento del turismo in Sardegna. Altro aspetto importante è che questa forma di turismo non si concentra solo nei periodi di alta stagione, ma garantisce un flusso continuo per gran parte dell'anno non solo nei centri costieri, ma anche nei paesi interni che manifestano svariate capacità di sviluppo turistico per le bellezze naturali, storico-archeologiche, folkloristiche ed enogastronomiche con conseguente sviluppo socio-economico locale.
Si rende pertanto necessaria una normativa adeguata che consenta di dotare queste zone di strutture ricettive destinate ad accogliere i veicoli in oggetto nel rispetto delle norme di salvaguardia ambientale.
La presente legge prevede l'istituzione da parte dei comuni di aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio, ne determina la dotazione minima dei servizi nell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, le strutture interne, le caratteristiche delle aree ed il periodo di sosta.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta nel territorio regionale, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante.
Art. 2
Aree di sosta1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, nel rispetto anche delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono dotate almeno di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali ed in altre lingue.2. Può essere prevista l'erogazione di ulteriori servizi a pagamento mediante l'adozione di specifici impianti atti all'uso.
3. La localizzazione delle aree, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, tiene conto della vicinanza dai percorsi ordinari del servizio di trasporto pubblico e di trasporto alternativo, del collegamento con piste ciclabili, della vicinanza con esercizi commerciali, ricreativi e culturali, di eventuali offerte turistiche.
4. L'area destinata alla sosta degli autocaravan e dei caravan è opportunamente dimensionata in relazione alla capacità di offerta turistico-culturale del territorio. Nella fase progettuale si deve ottenere il minor impatto ambientale possibile. È dotata di pavimentazione permeabile e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale. Il perimetro può essere recintato utilizzando piantumazione a siepe e l'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati con sbarra. È favorita, qualora i centri abitati siano contigui, l'associazione di comuni.
5. Il comune comunica, ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico, la dislocazione e i servizi forniti dall'area attrezzata. La Regione provvede a informare, tramite i propri siti istituzionali in rete, dei servizi resi dai comuni e sulle aree specificatamente attrezzate al fine di consentire il miglior utilizzo delle stesse.
6. La sosta di autocaravan e caravan, e il soggiorno a bordo dei relativi equipaggi, nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
Art. 3
Affidamento della gestione delle aree1. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni, stipulate sulla base di procedure ad evidenza pubblica, con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni della gestione stessa. Le tariffe, mediante il loro bilanciamento, stimolano il prolungamento della stagione turistica e in ogni caso tengono conto dell'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi alle aziende di promozione turistica, o ai comuni competenti per territorio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.
Art. 4
Contributi1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale a comuni, singoli o associati, ripartendoli per aree programma. Il relativo programma approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), tiene conto di una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.
2. La Regione concede altresì contributi ai comuni, singoli o associati, che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti sul loro territorio, fornendole almeno delle dotazioni indicate all'articolo 2.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, e fino al limite massimo di euro 50.000 per singolo intervento.
4. Per le aree realizzate da comuni associati il limite massimo è elevato a euro 100.000.
Art. 5
Presentazione delle domande1. Le domande, soddisfatte nell'ambito degli stanziamenti del bilancio, sono presentate all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il primo anno ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi.
2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
a) copia della deliberazione dell'intervento;
b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.
Art. 6
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.000.000 annui.
2. Alla copertura della spesa prevista si provvede tramite specifico stanziamento di euro 2 milioni annui a valere sul Fondo per nuovi oneri legislativi per gli 2013-2015 e pertanto sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento
07 - TURISMO
UPB NI
Incentivazioni alle attività turistiche itineranti
2013 euro 2.000.000
2014 euro 2.000.000
in diminuzione
08 - PROGRAMMAZIONE
UPB S08.01.002
FNOL Parte corrente
2013 euro 2.000.000
2014 euro 2.000.000