CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 400

presentata dal Consigliere regionale
CAPELLI

il 27 giugno 2012

Provvedimenti concernenti il Consiglio regionale della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la presente proposta di legge si intende riequilibrare lo status del consigliere regionale, anche alla luce dell'esito del referendum del 6 maggio 2012.

Le spese sostenute dal Consiglio regionale per ogni singolo consigliere, alla data del 26 maggio 2012, assommavano a euro 284.000 lordi così composte: indennità (108.300), diaria (foraneo euro 54.396), residente entro i 35 km (euro 42.036), spese per rapporto con gli elettori (40.224), spese per documentazione e aggiornamento (27.078), spese gruppo quota fissa (54.000). A queste vanno aggiunte le spese per la gestione dei gruppi consiliari inerenti al personale e le quote variabili assegnate ai gruppi in base alla loro composizione numerica. Per completezza d'informazione va rimarcato che non è stabilito nessun gettone di presenza in commissione o aula, nessun rimborso telefonico e nessuna dotazione di apparati telefonici o informatici. Tale spesa era regolata dall'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 1966 e successive modificazioni, articolo di legge abrogato dal suddetto referendum che di fatto, determinando un vuoto legislativo, rende necessario intervenire con una nuova norma di legge ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto della Sardegna che prevede: "I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale". Va ricordato che l'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 1966 parametrava l'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale della Sardegna e il rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza attraverso deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna in misura non superiore all'80 per cento di quella fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, cioè in base a quanto percepito dai parlamentari nazionali. Oggi, in mancanza di provvedimenti di ridimensionamento dello status di parlamentare e in relazione alla grave situazione di crisi economica e sociale del paese, si rende necessario rivedere comunque lo status di consigliere regionale riportandolo a un livello, pur dignitoso ma al passo con i tempi in un quadro di sobrietà quanto mai opportuno. Non va dimenticato che in questi ultimi anni l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è più volte intervenuto nel diminuire diverse voci di spesa del proprio bilancio, ivi comprese quelle concernenti lo status del consigliere regionale, realizzando un abbattimento dei costi tra il 2009 e il 2011 pari a 14 milioni di euro (stanziamento 2009 85 milioni di euro - stanziamento 2012 71 milioni di euro), con un avanzo amministrazione per il 2011 di 8 milioni di euro.

La presente proposta di legge si propone di ridimensionare ulteriormente i costi sopra riportati, rivedendo alcune voci di spesa e cancellandone altre.

L'articolo 1, al comma 1 stabilisce l'indennità di base dovuta al consigliere regionale e cancella la voce relativa alle spese di documentazione e aggiornamento introducendo due mensilità aggiuntive e rendendo trasparente la retribuzione che si assesta, dignitosamente, intorno ai 4.200 euro netti mensili per 14 mensilità. Ai commi 2 e 3 si riduce la diaria corrisposta ai consiglieri domiciliati oltre ed entro i 60 km da Cagliari. Nei commi 4, 5, 6 e 7 si interviene per una drastica riduzione delle indennità di carica, comprese quelle previste per il Presidente della Regione e gli assessori (in mancanza di una proposta della Giunta regionale!), e cancellando integralmente quelle previste per questori (3), segretari d'aula (5), presidenti di commissione (8), vice presidenti di commissione (8).

All'articolo 2 si regolamentano le spese relative al funzionamento dei gruppi consiliari, dei servizi dovuti al consigliere per l'esercizio del mandato e si ripropone la normale copertura assicurativa. In particolare si propone un diverso rapporto per l'assegnazione del personale che apre alla scelta dei collaboratori anche al di fuori del personale regionale o della pubblica amministrazione di fatto permettendo di ridurre i comandi e i costi e aprendo al mondo dei giovani che potrebbero usufruire di un congruo periodo di lavoro (fino a 5 anni), retribuito e formativo, senza precostituire titolo per stabilizzazioni "privilegiate" poiché non si raffigura nessun tipo di dipendenza né con l'amministrazione consiliare né con i gruppi consiliari regionali.

L'articolo 3 propone la non cumulabilità dei vitalizi derivanti da mandati politici e ne stabilisce un equo limite, nel rispetto dei vincoli e dei tagli che in questo periodo subiscono i pubblici dipendenti.

In conclusione, l'approvazione della presente proposta di legge consente un taglio dei costi del bilancio regionale di circa 3.900.000 euro per anno nell'attuale composizione del Consiglio regionale e un taglio di ulteriori 6.300.000 euro nella composizione a 60 consiglieri previsti dalla legge regionale per la prossima legislatura.

È importante rilevare che la seguente proposta ristabilisce un equo dimensionamento dei costi dello svolgimento del mandato politico e consente al legislatore di intervenire legislativamente in maniera altrettanto equa e obiettiva sul ridimensionamento dei costi della pubblica amministrazione che vanno urgentemente riparametrati all'attuale condizione economica e sociale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1966 - Indennità

1. Dopo l'articolo 1-ter della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna) è aggiunto il seguente:
"1-quater
1. L'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale della Sardegna ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è pari a euro 9.960 lordi, corrisposta in dodici rate mensili, più due mensilità aggiuntive da corrispondere nei mesi di dicembre e aprile di ogni anno, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
2. Ai consiglieri regionali la cui abitazione sia situata oltre 60 km da Cagliari è corrisposta la diaria, a titolo di rimborso per le spese di soggiorno, di euro 3.000.
3. Ai consiglieri regionali la cui abitazione sia situata entro i 60 km da Cagliari è corrisposta la diaria, a titolo di rimborso per le spese di soggiorno, di euro 500.
4. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte di euro 150 per ogni giorno di assenza del consigliere dalle sedute dell'Assemblea e di euro 120 per ogni assenza del consigliere dalle sedute delle commissioni.
5. Al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione è corrisposta una indennità di carica pari a euro 1.500 lordi mensili.
6. Ai vicepresidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale e agli assessori che siano componenti del Consiglio è corrisposta una indennità di carica pari a euro 1.000 mensili.
7. Gli assessori regionali che non siano membri del Consiglio regionale sono parificati agli assessori membri del Consiglio regionale.
8. Gli importi delle indennità e della diaria sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, dal 1° giugno 2014, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.".

 

Art. 2
Integrazioni alla legge regionale n. 2 del 1966 - Contributi ai gruppi consiliari

1. Dopo l'articolo 1-ter della legge regionale n. 2 del 1966 è aggiunto il seguente:
"1-quater bis
1. L'Ufficio di Presidenza determina:
a) il contributo a favore di ciascun gruppo consiliare nella misura di una quota fissa per tutti i gruppi, non inferiore al 50 per cento di un'indennità consiliare e non superiore a una volta la medesima; al gruppo misto, qualora in numero inferiore a tre, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla consistenza del gruppo medesimo;
b) i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo da parte di ciascun gruppo;
c) l'assegnazione del personale di segreteria, nella misura massima di due collaboratori per consigliere regionale, da reclutarsi anche attraverso primaria società interinale selezionata attraverso gara d'appalto;
d) l'assegnazione per ogni consigliere regionale e i suoi collaboratori di cui alla lettera c) di un adeguato ufficio, attrezzato delle opportune strumentazioni tecnologiche e informatiche utili per lo svolgimento del mandato;
e) il contributo per le spese telefoniche, fisse e/o mobili, sostenute dal consigliere regionale e i suoi collaboratori, che non può comunque essere superiore a euro 800 mensili;
f) il rimborso delle spese di viaggio ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l'assolvimento d'incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all'estero;
g) i massimali d'assicurazione di ciascun membro del Consiglio regionale contro i rischi d'infortunio derivanti dall'esercizio del mandato consiliare e in genere dall'esercizio dell'attività politica, in misura non superiore a dieci volte l'indennità consiliare ragguagliata a un anno.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri regionali in quanto compatibili con le norme degli articoli seguenti. ".

 

Art. 3
Ulteriori integrazioni alla legge regionale n. 2 del 1966 - Assegno vitalizio

1. Dopo l'articolo 1-ter della legge regionale n. 2 del 1966 è aggiunto il seguente:
"1-quater ter
1. L'assegno di vitalizio di consigliere regionale della Sardegna non è cumulabile con l'assegno di vitalizio di parlamentare della Repubblica Italiana e/o parlamentare europeo e non può, in nessun caso, essere superiore a euro 5.000 mensili.".

 

Art. 4
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali);
b) l'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica);
c) il comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
d) ogni altra norma incompatibile con le disposizioni previste dai precedenti articoli.