CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 399

presentata dai Consiglieri regionali
GRECO - PITTALIS - STERI - DIANA Mario - SANNA Giacomo - URAS - SALIS - DEDONI

il 27 giugno 2012

Modifiche ed integrazioni all'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna")

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La legge regionale 25 agosto 1992, n. 15, che reca norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna, prevede, tra le altre cose, la corresponsione di un sussidio economico a favore delle persone affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, che sostituisce l'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 15, e definisce lo stato di bisogno economico nell'erogazione delle provvidenze, il sussidio, consistente in un assegno mensile, viene determinato con due diverse modalità:
1) avendo riguardo al reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza (che per l'anno 2012 è di euro 41.275,48) nel caso in cui il richiedente sia un minore, un interdetto o un inabilitato;
2) avendo riguardo al reddito individuale mensile percepito dal richiedente (alla cui determinazione concorrono tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento) se quest'ultimo non rientra in una delle predette categorie.

Diversa è anche l'entità della somma che può essere corrisposta: mentre nel caso di minori interdetti e inabilitati l'assegno viene erogato nella misura massima concedibile (che secondo l'ultima rivalutazione effettuata con determinazione del direttore del Servizio programmazione e integrazione sociale è pari a euro 475,36), negli altri casi al richiedente spetta la differenza tra la somma massima concedibile e il reddito individuale mensile percepito.

Dal suesposto impianto normativo emerge con tutta evidenza l'intento del legislatore regionale di distinguere i soggetti privi in tutto o in parte di autonomia (interdetti, inabilitati e minori) da coloro la cui sfera di autonomia non abbia subito limitazioni, e di riservare ai primi, certamente più deboli e maggiormente bisognosi di protezione, un trattamento di maggior favore.

La predetta disciplina, tuttavia, risalendo oramai al 1997, non tiene conto delle importanti novità normative intervenute nel tempo ed in particolare della legge 9 gennaio 2004, n. 6, con la quale l'ordinamento è stato profondamente modificato, inserendo accanto alle tradizionali figure dell'interdizione e dell'inabilitazione l'istituto di protezione civilistica denominato "amministrazione di sostegno" (articoli 404-413 del Codice civile).

La ratio di questo "nuovo" istituto, inserito nel libro I, titolo XII, capi I e II del Codice civile, è quella di assicurare alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana una nuova forma di protezione, che garantisca la tutela più adeguata con il minor sacrificio possibile della libertà individuale. Proprio queste sue peculiarità (l'essere maggiormente rispettoso della dignità dell'individuo, più flessibile e meno invasivo), hanno fatto dell'istituto dell'amministrazione di sostegno lo strumento ordinario di protezione della persona privata o limitata nell'autonomia e hanno determinato al contempo la relegazione in uno spazio residuale degli ormai desueti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Alla luce di tutto questo, la presente proposta di legge intende modificare l'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, e contemplare tra coloro il cui assegno viene determinato avendo riguardo al reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza i beneficiari dell'amministrazione di sostegno.

La modifica, oltre che dalla necessità di adeguare la normativa regionale al nuovo impianto codicistico e da motivi di equità (ai fini della corresponsione del sussidio e dei criteri per la quantificazione dell'assegno, infatti, la posizione dei beneficiari dell'amministrazione di sostegno è totalmente assimilabile a quella degli altri soggetti privi in tutto o in parte di autonomia) è imposta dall'esigenza di scongiurare il fenomeno in virtù del quale i beneficiari dell'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 1997, consapevoli delle diverse ricadute economiche, potrebbero essere indotti a privilegiare istanze per l'interdizione o l'inabilitazione piuttosto che favorire, come peraltro imposto dall'impianto normativo voluto dal legislatore nazionale, il più adeguato istituto dell'amministrazione di sostegno.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica all'articolo 7 della legge regionale
n. 20 del 1997

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla 1egge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna) le parole "I minori, interdetti o inabilitati" sono sostituite dalle seguenti: "I minori, i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, gli interdetti o inabilitati".

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sull'UPB S05.03.007 - Provvidenze a favore di soggetti affetti da handicap e loro associazioni (cap. SC05.0666), nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

Art.3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).