CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 396

presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Gian Valerio - DIANA Giampaolo - MORICONI - SABATINI - CUCCA - CUCCU - MELONI Valerio - MANCA - LOTTO - COCCO Pietro - SORU - SOLINAS Antonio - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - PORCU - ESPA - MELONI Marco - CORDA

il 20 giugno 2012

Norme urgenti per la prevenzione sismica in Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge ha per oggetto l'introduzione nel contesto regionale della Sardegna di norme idonee a prevenire il rischio e a proteggere la vita umana da eventi sismici, nonché a limitare i danni sulle strutture pubbliche o di uso pubblico collettivo.

Le presenti norme si ispirano all'applicazione, su tutto il territorio regionale sardo, del principio di precauzione, ovvero a quell'insieme di condotte cautelative nelle decisioni pubbliche riguardanti la salute degli esseri umani, delle cose e degli animali quando non siano disponibili dati scientifici che consentano in maniera univoca e certa la valutazione del rischio.

Come è emerso dagli ultimi eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna l'approccio finora seguito per la valutazione della pericolosità sismica di un territorio, sia di tipo deterministico che probabilistico, ha mostrato chiarissimamente il proprio limite previsionale, al punto da sconvolgere totalmente la consolidata classificazione sismica nazionale fino a oggi tenuta a riferimento anche per le legislazioni regionali.

L'Italia è uno dei paesi a maggiore rischio sismico nell'area mediterranea a causa della sua particolare posizione geografica, caratterizzata nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella euroasiatica e perciò sottoposta a fortissime tensioni compromissive che sono causa di sovrapposizione dei blocchi rocciosi del sottosuolo che originano i movimenti sismici. Dalla conformazione di tale zona di convergenza si è sempre dedotta una posizione della Sardegna che parrebbe non ritenerla interessata particolarmente da eventi sismici. La presente proposta di legge, pertanto, intende modificare parzialmente tale previsione statistica sugli eventi sismici riguardanti la Sardegna alla luce della manifesta fallacità che le metodiche in vigore per la valutazione del rischio sismico hanno mostrato anche in occasione degli ultimi eventi tellurici verificatisi nell'area emiliana.

Si è ritenuto pertanto opportuno non continuare a valutare la Sardegna totalmente immune da tale rischio e attribuirle così, in via cautelativa ed esclusivamente per la tutela delle opere pubbliche a uso collettivo e di quelle private con particolare rilevanza sociale, o destinate allo svolgimento di attività pubbliche, un parametro di rischio sismico Peak Ground Acceleration - picco di accelerazione al suolo (PGA) inferiore a 0,05 g, specifico di aree geografiche denominate zone 4 a sismicità molto bassa.

Con tale previsione cautelativa la progettazione, la costruzione e/o la modifica degli edifici pubblici e di quelli privati a uso pubblico verrà attuata, a partire dal 10 gennaio 2013, assumendo i criteri costruttivi discendenti dalla legge n. 64 del 1974 ed appunto riguardanti zone a bassissima sismicità.

Le misure contenute nella presente proposta di legge risultano ampiamente proporzionali al livello di protezione minima che si vuole determinare e sono valutate congrue anche in considerazione di un sommario esame dei rapporti costi-benefici che ne deriverebbero in caso di calamità sismica anche lieve. Resta impregiudicato che tali misure potrebbero non trovare più applicazione nel momento in cui saranno resi noti o definiti nuovi e più articolati dati scientifici che possano confermare e acclarare una più certa improbabilità del rischio sismico sul territorio regionale sardo.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Le presenti norme disciplinano, sulla base del principio di precauzione, la progettazione e la costruzione di nuovi edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico esistenti, nonché la valutazione della sicurezza sulle costruzioni su tutto il territorio regionale. Le presenti norme si applicano altresì agli edifici privati di particolare rilevanza sociale o destinati allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolosi per la collettività.

2. Lo scopo delle presenti norme è principalmente quello di proteggere la vita umana e limitare i danni sulle strutture pubbliche e/o a uso pubblico collettivo in caso di eventi sismici.

3. Ai fini della presente legge per edificio adibito ad uso pubblico si intende un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.

 

Art. 2
Classificazione sismica regionale

1. A partire dal 1° gennaio 2013 su tutto il territorio regionale della Sardegna la progettazione, costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli edifici pubblici, o comunque adibiti a uso pubblico, ovvero gli edifici privati di cui al precedente articolo 1, comma 1, sono realizzati assumendo i criteri costruttivi derivanti dall'applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) n. 3274 come modificata dalla OPCM n. 3431 del 3 maggio 2005 (Ulteriori modifiche ed integrazioni all'OPCM 20 marzo 2003 n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". Ordinanza n. 3431), e riguardanti le zone sismiche classificate di tipo 4.

2. I progetti degli edifici pubblici e quelli adibiti ad uso pubblico, ovvero quelli destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero i progetti di edifici privati relativi a opere di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività, sono sottoposti, sulla base del principio di precauzione, alla verifica di osservanza delle norme sismiche per zone a rischio 4 da parte del Genio civile competente per territorio.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, sono individuate le categoria degli edifici privati di particolare rilevanza sociale o destinati allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolosi per la collettività.

 

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno carattere obbligatorio per la progettazione, costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli edifici pubblici e adibiti ad uso pubblico nonché per gli edifici privati di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

2. Per l'edilizia privata è data facoltà ai singoli comuni della Sardegna di recepire nella propria disciplina edilizio-urbanistica i contenuti della normativa tecnica di cui all'articolo 2, comma 1.

 

Art. 4
Modalità applicative

1. Gli enti pubblici operanti nel territorio regionale nonché i soggetti privati qualora obbligati ai sensi della presente legge, fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, sono tenuti, qualora intendano provvedere alla costruzione, riparazione strutturale o sopraelevazione di strutture pubbliche e/o a uso pubblico, a dare comunicazione al Servizio Genio civile della Regione autonoma della Sardegna competente per territorio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da due copie del progetto strutturale e dall'attestazione del progettista in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni di cui alla presente legge.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il Servizio Genio civile competente rilascia copia del progetto munita dell'attestazione dell'avvenuta comunicazione e dell'autorizzazione all'avvio dei lavori.

4. Per la verifica dei progetti di cui alla presente legge l'Assessorato regionale dei lavori pubblici si avvale, oltre che delle professionalità presenti nell'organico dell'Amministrazione regionale, delle necessarie e specifiche consulenze tecnico-scientifiche.

 

Art. 5
Regolamento regionale di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, approva il Regolamento regionale di attuazione della presente legge.

 

Art. 6
Collaudo delle strutture

1. Il Servizio del Genio civile regionale esegue verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e su quelle ultimate, a norma di quanto previsto nel regolamento regionale di attuazione, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate.

2. Il Servizio del Genio civile regionale esercita la verifica sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge n. 64 del 1974 e alla presente legge.

3. Ferma restando la responsabilità esclusiva del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, il Servizio del Genio civile regionale provvede alla verifica sostanziale dei progetti.

 

Art. 7
Collaudo statico

1. Il collaudo statico è eseguito per tutte le opere così come disciplinato dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

2. I certificati di collaudo statico di tutte le opere di cui al comma 1 sono depositati presso il Servizio del Genio civile regionale, non oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione di collaudo.

3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati dal regolamento regionale. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2 milioni annui quale integrazione ai capitoli di bilancio riguardanti il funzionamento degli Uffici del Genio civile:

in aumento

UPB S04.03.003
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
2014 euro 2.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
2014 euro 2.000.000