CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 394

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - DIANA Giampaolo - SOLINAS Antonio - CUCCA - AGUS - COCCO Pietro - CORDA - CUCCU - ESPA - MANCA - MELONI Valerio - MELONI Marco - MORICONI - PORCU - SANNA Gian Valerio - SABATINI

il 7 giugno 2012

Istituzione del marchio collettivo della Regione Sardegna per la tracciabilità e la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

I cardini principali su cui fondare una politica di rilancio dell'agricoltura sarda riteniamo vadano individuati nella promozione della multifunzionalità, nella difesa e valorizzazione della agro-biodiversità, nell'istituzione dei distretti rurali e agro-alimentari di qualità, nella promozione delle organizzazioni interprofessionali, nonché nella costruzione delle condizioni affinché venga prestata la massima attenzione alle produzioni di qualità certificata ed alla loro tracciabilità.

La globalizzazione delle economie mondiali ha imposto anche al sistema delle imprese agricole sarde il confronto costante con nuovi mercati e nuove produzioni di massa di realtà agricole un tempo inesistenti e che oggi tendono a mandare fuori mercato le produzioni delle agricolture dei paesi occidentali. Le diverse condizioni del mercato del lavoro di quelle realtà, come anche il più basso livello dell'insieme dei costi di produzione, hanno imposto alle nostre imprese agricole l'esigenza di ricercare nuove frontiere produttive e di mercato. Ciò impone l'esigenza di una profonda riorganizzazione dell'intero comparto agro-alimentare isolano con la necessità, da una parte di creare aggregazione tra le imprese agricole e di costruire nuovi rapporti tra i protagonisti delle intere filiere produttive e commerciali, dall'altra di impostare politiche per la tracciabilità e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari di qualità certificate.

La certificazione della qualità di prodotti attraverso l'istituzione dei marchi appare oggi come uno degli strumenti fondamentali per creare le premesse per il rilancio del nostro sistema agro-alimentare. La politica dell'istituzione dei marchi di denominazione di origine protetta, seppure utilizzata in Sardegna in misura insufficiente rispetto a quanto realizzato in altre regioni italiane, ha contribuito in misura determinante a creare le premesse per l'ammodernamento ed il rilancio di interi comparti del settore primario. Tali misure però, anche per il limitato numero di marchi attivati, si sono dimostrate insufficienti ad un rilancio dell'intero sistema agro-alimentare sardo.

Appare pertanto indispensabile una ulteriore spinta nella direzione della certificazione e promozione delle produzioni di qualità, attraverso l'istituzione di un marchio collettivo della Regione che caratterizzi sistemi e processi produttivi ben definiti da appositi disciplinari di produzione, aperto a chiunque si uniformi alle previsioni di detti disciplinari e che preveda la tracciabilità del prodotto.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali, persegue la loro valorizzazione promuovendo tecniche di produzione e di trasformazione che rispettino la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori.

All'articolo 2, si propone l'istituzione di un proprio marchio collettivo.

All'articolo 3 viene prevista la formulazione di un apposito regolamento d'uso che definisca la denominazione e le caratteristiche ideografiche del marchio nonché le modalità della concessione in uso, lo schema di convenzione e la disciplina delle sanzioni in caso di inadempienze.

L'articolo 4 tratta della concessione dell'uso del marchio per quei prodotti agricoli e agro-alimentari che, per i processi produttivi e di trasformazione o per altre caratteristiche intrinseche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

Nell'articolo 5 si tratta dei disciplinari di produzione, della definizione da parte della Giunta regionale dei principi generali cui devono uniformarsi gli stessi in conformità alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria, della loro formulazione e aggiornamento e della tenuta e conservazione in copia aggiornata e disponibile per la consultazione degli interessati.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico quale supporto consultivo per gestione e promozione del marchio e individua le figure più rappresentative che dovranno farne parte.

All'articolo 7 vengono previste le misure per attivare la vigilanza sull'applicazione della legge nell'utilizzo del marchio e nel rispetto dei disciplinari di produzione, le strutture che la Regione utilizzerà allo scopo nonché le principali tipologie di controllo.

All'articolo 8 viene trattato il tema della tracciabilità e della etichettatura per quanto riguarda l'apposizione del marchio collettivo, dell'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto e della dicitura da utilizzare in caso di provenienza sarda. Sarà così possibile conoscere il luogo di produzione dei prodotti interessati dal marchio collettivo, nonché sapere l'origine delle materie prime per i prodotti che hanno origine da processi di trasformazione.

L'articolo 9 tratta dell'attività della Giunta regionale per favorire la diffusione ed il corretto utilizzo del marchio collettivo.

L'articolo 10 contiene la norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali incentivando l'utilizzo di tecniche di produzione, di raccolta e di trasformazione che assicurino la qualità e favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori.

 

Art. 2
Istituzione del marchio collettivo

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273), provvede alla registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio".

2. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute con tecniche definite da appositi disciplinari di produzione.

3. I prodotti per i quali è concesso l'utilizzo del marchio sono realizzati nell'ambito di un sistema di qualità trasparente, aperto a tutti i produttori, che assicuri la completa tracciabilità dei prodotti e risponda alle esigenze del mercato e dei consumatori.

 

Art. 3
Direttiva d'uso

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro il termine di trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, definisce, con propria direttiva:
a) la denominazione del marchio e le sue caratteristiche ideografiche;
b) le modalità di concessione in uso e di utilizzo del marchio;
c) lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio;
d) la disciplina delle sanzioni in caso di inadempienze nonché le modalità di applicazione della sospensione e della revoca della concessione;
e) gli uffici regionali competenti al coordinamento dell'attività di gestione del marchio.

 

Art. 4
Concessione dell'uso del marchio

1. L'utilizzo del marchio è concesso per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per i processi produttivi e di trasformazione o per altre caratteristiche intrinseche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e offrono particolari garanzie qualitative.

2. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso, per i singoli prodotti, alle imprese, singole o associate, che ne fanno richiesta.

3. Le imprese di cui al comma 2 si impegnano, con la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), a rispettare gli specifici disciplinari di cui all'articolo 5, le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge e quanto previsto dall'articolo 8 in materia di etichettatura, nonché a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 7.

 

Art. 5
Disciplinari di produzione

1. I disciplinari di produzione di ciascun prodotto fresco o trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per migliorarne la qualità, per diminuire l'impatto ambientale degli stessi e per tutelare la salute dei consumatori.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i principi generali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione in conformità alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria, con particolare riferimento alle misure agro-ambientali, e approva l'elenco dei prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con l'ausilio delle agenzie agricole regionali, provvede alla formulazione, all'approvazione e all'aggiornamento dei disciplinari di produzione, anche avvalendosi di enti tecnico-scientifici con provata esperienza nel settore.

4. I disciplinari di produzione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, e comunicati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

 

Art. 6
Comitato tecnico-scientifico

1. Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è istituito un comitato tecnico-scientifico, quale supporto consultivo per la gestione e la promozione del marchio e per esprimere pareri sui disciplinari di produzione, sugli aggiornamenti degli stessi e sulle convenzioni tra Regione e soggetti interessati all'utilizzo del marchio.

2. Il comitato è composto da:
a) il dirigente della direzione regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
b) un esperto in legislazione alimentare;
c) un esperto in marketing dei prodotti agricoli e agro-alimentari;
d) un esperto in tecniche di controllo della qualità nel settore agricolo e agro-alimentare;
e) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni dei consumatori;
f) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante concordemente designato dalle centrali cooperative del settore agro-alimentare maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) due esperti della materia nominati dalle Università di Cagliari e Sassari

3. In relazione agli argomenti trattati, il comitato è di volta in volta integrato da un esperto per ciascuno dei settori merceologici da ammettere al marchio.

4. I componenti il comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

5. Le sedute del comitato sono valide se è presente la metà dei componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

6. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

7. Ai componenti il comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

 

Art. 7
Controllo

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale vigila sul corretto utilizzo del marchio e sul rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, anche avvalendosi delle agenzie agricole regionali, del Servizio veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

2. I controlli consistono nelle:
a) verifiche della documentazione fornita;
b) verifiche della corretta applicazione delle norme sulla etichettatura di cui all'articolo 8;
e) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;
d) analisi di campioni prelevati.

3. Le non conformità rilevate sono comunicate agli uffici della Regione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), entro quarantotto ore dall'accertamento.

4. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 2 sono a carico dei concessionari.

 

Art. 8
Etichettatura

1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio lo appongono in etichetta sul prodotto assieme alla dicitura "marchio di qualità tutelato dalla Regione Sardegna", secondo le modalità previste dalla direttiva di cui all'articolo 3.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modificazioni, l'etichetta contiene l'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto e, nel caso di prodotti trasformati, anche del luogo di provenienza delle materie prime utilizzate.

3. Nel caso di prodotti primari realizzati in Sardegna e di prodotti trasformati realizzati in Sardegna con materie prime sarde, l'indicazione di cui al comma 2 è la seguente: "Prodotto in Sardegna".

 

Art. 9
Interventi a sostegno della diffusione
del marchio

1. La Giunta regionale:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo;
c) al fine di favorire un adeguato aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d'uso del marchio, nonché per favorire l'integrale e corretta applicazione dei disciplinari da parte delle imprese agricole, promuove appositi interventi di assistenza tecnica e formazione professionale.

 

Art. 10
Norma finanziaria

1. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).