CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 393
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - DEDONI - COSSA - FOIS - MULA - VARGIUil 24 maggio 2012
Riassetto degli enti territoriali della Regione Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge è volta a consentire l'immediata applicazione nel territorio della Regione del dettato popolare così come scaturito in maniera inequivocabile dai referendum svoltisi il 6 maggio scorso.
In tale data oltre 525.000 cittadini sardi, un numero straordinario se si considera che il Consiglio regionale non aveva voluto approvare una legge che consentisse l'accorpamento con le elezioni amministrative, aveva chiarito come meglio non si sarebbe potuto la sua volontà di eliminare le province dal territorio sardo.
È appena superfluo far notare come, sia pure con diverse percentuali di votanti, la popolazione di tutte e otto le province ha votato con maggioranze "bulgare" per eliminare enti che sono evidentemente ritenuti del tutto inutili, se non addirittura dannosi.
Noi riteniamo pertanto che tale chiarissima volontà popolare non debba e non possa essere ignorata e di conseguenza presentiamo una proposta di legge che, pur considerando i vincoli costituzionali esistenti attualmente, prefigura il percorso di eliminazione di tali enti.
L'articolo 1 del disegno di legge prevede sia che il Consiglio regionale entro un termine brevissimo (un mese) presenti alle Camere una proposta per la modifica dell'articolo 43 dello Statuto (cioè quello che indica le Province storiche di Cagliari, Nuoro e Sassari) sia che, entro un termine più lungo, ma comunque ragionevole, provveda ad un riassetto complessivo dell'ordinamento degli enti locali dell'Isola.
L'articolo 2 determina le procedure entro le quali dovrà muoversi il Consiglio regionale nel legiferare in merito al riordino degli enti locali ed in particolare prevede la costituzione degli ambiti territoriali ottimali che in linea di massima coincideranno con quelli degli attuali distretti sanitari.
Lo stesso articolo prevede la composizione degli organi di gestione delle aree territoriali, limitandone la partecipazione agli amministratori già in carica dei comuni ricompresi nell'area, senza che venga loro corrisposta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quelle già in godimento come amministratori dei loro comuni.
L'articolo 3 disegna invece la disciplina transitoria di governo e funzionamento delle province in attesa della loro definitiva eliminazione.
Le province verranno amministrate da un'assemblea generale composta da un rappresentante per ogni comune, scelto fra i sindaci o gli assessori comunali in carica nei comuni che ricadono in quel determinato ambito territoriale.
L'assemblea generale elegge al suo interno un consiglio di amministrazione composto da cinque membri che alla prima seduta utile eleggono al loro interno il presidente.
Anche gli amministratori delle province "provvisorie" esercitano il loro mandato senza indennità aggiuntive rispetto a quelle già percepite come amministratori comunali.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Riordino del sistema degli enti locali1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale presenta alle Camere una proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna che prevede l'eliminazione delle province dal territorio regionale.
2. Entro il 30 settembre 2012 il Consiglio regionale approva una legge di modifica della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).
Art. 2
Procedure1. La legge di cui all'articolo 1 disciplina, tra l'altro:
a) la procedura per l'individuazione delle aree territoriali ottimali su ciascuna delle quali deve essere costituita una sola unione di comuni comprendente obbligatoriamente i comuni ricadenti nel relativo ambito, e che in linea di massima coincidono con gli ambiti ricompresi nei distretti sanitari;
b) le modalità di elezione e di composizione degli organi di governo delle unioni di cui alla lettera a), che sono comunque composti dai sindaci o dagli assessori comunali dei comuni ricadenti nello stessa area territoriale;
c) il riordino complessivo della distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali e la Regione e delle relative risorse economiche, strumentali e umane.2. Ai componenti degli organi di governo di cui al comma 1, lettera b), non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto percepito nelle rispettive cariche di sindaco o assessore comunale.
Art. 3
Disciplina transitoria1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo 1 sono ricostituiti, in via transitoria, gli ambiti territoriali come delimitati dallo Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) del 9 aprile 1999 e modificati dalla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali).
2. In ciascuno degli otto ambiti di cui al comma 1 le funzioni proprie attribuite, conferite e delegate alle soppresse province sono esercitate attraverso una unione di comuni composta da una assemblea e da un consiglio di amministrazione.
3. L'assemblea di cui al comma 2 è formata da un rappresentante per ogni comune ricadente nel territorio di ciascuno degli otto ambiti, designato fra i sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi.
4. Al suo interno l'assemblea elegge il consiglio di amministrazione, formato da cinque elementi tra i quali alla prima seduta è eletto a maggioranza semplice il presidente. Ai componenti dell'assemblea e del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto percepito nelle rispettive cariche di sindaco o assessore comunale.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.