CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 3892
presentata dai Consiglieri regionali
SABATINI - CUCCA - CUCCU - SANNA Gian Valerio - MORICONIil 23 maggio 2012
Norme a favore della famiglia e per un matrimonio consapevole
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge è mirata a far riacquistare il ruolo centrale della famiglia come luogo primario in cui l'individuo si forma tenendo conto che, storicamente e socialmente, la sua struttura cambia e si evolve seguendo le trasformazioni economiche, sociali e culturali.
La famiglia è il luogo di solidarietà tra i suoi componenti e tende a realizzare la soddisfazione dei bisogni morali, materiali e culturali delle nuove generazioni che, al suo interno, si formano.
La famiglia è una risorsa in quanto accoglie la vita, forma l'individuo, eroga servizi alla persona, agli anziani, ai bambini, ai malati, ai portatori di handicap, cura l'educazione dei figli svolgendo, in tal modo, un ruolo primario non totalmente delegabile ad altri soggetti.
La nostra Costituzione considera fondamentale il compito svolto dalla famiglia intesa quale luogo di formazione e crescita dell'individuo e dedica diverse disposizioni alla sua tutela: all'articolo 2 recita che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"; all'articolo 29 "riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" e all'articolo 31 stabilisce che "la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Al riguardo già l'articolo 30 prevede che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
Pertanto, in linea col dettato costituzionale, la presente proposta di legge è finalizzata in primo luogo a individuare tutte le misure tendenti ad agevolare e supportare la formazione delle future coppie di nubendi che devono pervenire al progetto matrimoniale "istruiti" e "consapevoli" circa i diritti e doveri che derivano dal matrimonio. Tali misure dovranno essere adottate prima della creazione del vincolo familiare, durante la permanenza del vincolo, tenendo anche conto della presenza dei figli e, infine, anche nel caso il progetto familiare fallisca.
Inoltre, sempre nel rispetto del dettato costituzionale, in particolare degli articoli 2, 3, 29, 30 e 31, la presente legge intende riconoscere anche i diritti delle famiglie naturali non vincolate dal matrimonio ma i cui componenti abbiano manifestato l'intento di convivenza stabile e di comunanza di interessi mediante la forma scritta, con l'impegno alla reciproca assistenza morale e materiale.
Nelle azioni da adottare devono essere comprese anche le misure di tipo culturale-formativo, economico e sociale che al concetto di famiglia sono correlate; pertanto tali misure devono essere ricomprese nei programmi dell'istruzione della scuola dell'obbligo nonché nelle scuole superiori.
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLATO
La presente proposta di legge è composta da 13 articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge.
L'articolo 2 individua gli obiettivi che la Regione persegue in esecuzione delle finalità di cui all'articolo 1 e nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione.
L'articolo 3 prevede corsi specifici tesi a fornire le informazioni di tipo giuridico sui diritti e doveri che derivano dal matrimonio.
L'articolo 4 prevede la concessione di contributi per ogni bambino nato nel territorio della Sardegna da genitori residenti in Sardegna da almeno un anno.
L'articolo 5 ha come oggetto gli incentivi da destinare agli studenti meno abbienti che, a seguito del conseguimento con profitto di diploma di scuola superiore, intendano frequentare corsi universitari.
L'articolo 6 disciplina i provvedimenti che la Regione attua a favore degli asili nido, mentre l'articolo 7 quelli finalizzati alla costituzione di case di accoglienza.
L'articolo 8 riguarda l'associazionismo familiare.
L'articolo 9 prevede un piano di formazione delle figure professionali necessarie per un'adeguata dotazione di personale qualificato da inserire nelle strutture di cui all'articolo 7.
L'articolo 10 istituisce il Distretto regionale per la famiglia.
L'articolo 11 prevede il forum da tenersi annualmente in Sardegna.
L'articolo 12 contiene le disposizioni per la formazione del regolamento di attuazione, mentre l'articolo 13 la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce quale soggetto sociale giuridicamente e politicamente rilevante nonché indispensabile componente della società, la famiglia così come definita dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e dalle leggi dello Stato e in essa il rapporto che lega tra loro persone unite da vincolo coniugale, parentale, di adozione e affinità.
2. La Regione si impegna a riconoscere altresì le coppie che, sebbene non vincolate dal matrimonio, abbiano formalizzato mediante atto scritto il loro intento di dare origine a una famiglia naturale caratterizzata da una convivenza stabile, comunanza di interessi e dall'impegno alla reciproca assistenza morale e materiale, di cui verrà redatto apposito albo pubblico denominato Albo delle famiglie naturali.
Art. 2
Obiettivi1. In esecuzione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto alla formazione di un nucleo familiare per ogni persona, rimuovendo tutti gli ostacoli di carattere sociale, economico, abitativo e di salute;
b) istruire le coppie di nuova formazione, comprese quelle inserite nell'Albo delle famiglie naturali, sui diritti e doveri che derivano dal matrimonio al fine di pervenire a un matrimonio consapevole, mediante specifici corsi di formazione istituiti presso ogni comune; tali corsi garantiscono altresì la consapevolezza dell'assoluta parità tra donne e uomini all'interno del nucleo familiare;
c) rimuovere gli ostacoli di natura economica, lavorativa e abitativa al fine di agevolare la formazione di nuovi nuclei familiari tramite incentivi economici in caso di nuove nascite;
d) rimuovere gli ostacoli di natura economica per i meritevoli nel profitto scolastico al fine di agevolare la frequenza di università;
e) adottare misure idonee affinché nelle scuole dell'obbligo si acquisisca una coscienza civica fondata sui principi costituzionali;
f) prevedere e rendere disponibili strutture di accoglienza temporanee, anche a livello provinciale, per coniugi separati che a causa della perdita o dell'impossibilità di usufruire dell'abitazione coniugale, non sono in grado di reperire nell'immediatezza altro idoneo alloggio per sé o i figli;
g) promuovere e sostenere un equilibrato sviluppo delle relazioni familiari favorendo il rapporto generazionale;
h) promuovere e sostenere le iniziative volte a favorire le pari opportunità tra uomo e donna e la condivisione degli impegni di cura e sostentamento della famiglia;
i) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelli dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, attraverso la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative volte anche a consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico educativo;
j) monitorare la salute della famiglia, dalla sua costituzione formale tramite il matrimonio ovvero dall'iscrizione all'Albo delle famiglie naturali, attraverso l'utilizzo di moderne tecniche di indagine.
Art. 3
Corsi di formazione giuridica
e sensibilizzazione sui diritti e doveri
che nascono dal matrimonio1. La Regione provvede all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'organizzazione di corsi specifici per le coppie di nuova formazione, tesi a fornire le informazioni di tipo giuridico sui diritti e doveri che derivano dal matrimonio.
Art. 4
Incentivi al reddito per i nuovi nati1. La Regione prevede la concessione di un contributo una tantum di euro 1.000 per ogni bambino nato nel territorio della Sardegna da genitori residenti in Sardegna, da almeno un anno. Tale importo è corrisposto sotto forma di beni di prima necessità del neonato.
2. La Regione, nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 12, istituisce misure di integrazione reddituale a favore delle famiglie con almeno tre figli a carico, a partire dalla nascita del terzo figlio, purché convivente e a carico del richiedente.
Art. 5
Incentivi agli studenti1. La Regione prevede una forma di finanziamento sociale destinato agli studenti meno abbienti, con reddito familiare inferiore a euro 15.000 annui che, a seguito del conseguimento con profitto di diploma di scuola superiore, intendano frequentare corsi universitari.
2. A tal fine il finanziamento, nella misura di euro 10.000, è concesso per tutta la durata del corso regolare di laurea ed è corrisposto a stati di avanzamento che attestino gli esami superati per ciascun anno, ad eccezione della prima rata che è anticipata al momento dell'iscrizione al corso universitario; le rate successive sono corrisposte entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti attestanti gli esami superati in ciascun anno.
3. La Regione stipula apposite convenzioni con istituti di credito che provvedono direttamente all'erogazione del prestito.
4. Gli importi sono restituiti, nella misura del 20 per cento del totale corrisposto dalla Regione, dallo studente beneficiario, nei cinque anni successivi all'inizio dell'attività lavorativa, conseguente al titolo di studio ottenuto.
Art. 6
Provvedimenti a favore degli asili nido1. La Regione provvede all'erogazione di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per le aziende che organizzano al loro interno o nelle aree limitrofe all'azienda l'istituzione di nuovi asili nido per i loro dipendenti ovvero ampliano o ristrutturano locali a ciò destinati, compreso l'acquisto di attrezzature.
2. La Regione, a inizio legislatura, predispone un piano quinquennale di finanziamenti da destinare alla creazione di istituti per l'infanzia quali asili e scuole materne di quartiere.
Art. 7
Provvedimenti per la costituzione di case
di accoglienza1. La Regione, nel promuovere politiche volte a realizzare l'integrazione funzionale dei servizi pubblici alla famiglia con quelli privati, favorisce la costituzione di case di accoglienza per coniugi, con o senza prole, in difficoltà a causa di separazione, la cui permanenza nell'originario nucleo familiare costituisce motivo di grave pregiudizio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può:
a) reperire beni patrimoniali pubblici;
b) concedere incentivi a soggetti privati che realizzino tali strutture garantendone la funzione pubblica, anche ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), disciplinando anche forme di accreditamento e di convenzionamento.3. Le strutture possono essere destinate anche ad altri componenti della famiglia con medesimo disagio tale da compromettere l'equilibrio psico-fisico e affettivo della persona (quali ragazze-madri). In tali strutture è garantita anche l'assistenza psico-sanitaria.
Art. 8
Associazionismo familiare1. La Regione favorisce e finanzia, sulla base di progetti, le forme di associazionismo familiare, promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie al cui interno siano presenti portatori di handicap, anziani, giovani con disagi, o donne in difficoltà anche nell'affrontare eventuali gravidanze.
Art. 9
Formazione di figure professionali1. La Regione promuove un piano di formazione delle figure professionali necessarie per un'adeguata dotazione di personale qualificato alle strutture di cui all'articolo 7.
Art. 10
Distretto regionale per la famiglia1. La Regione, in materia di politiche familiari, istituisce il distretto regionale per la famiglia quale organo propositivo e consultivo.
2. Il distretto:
a) avanza proposte e osservazioni sulla programmazione regionale a favore della famiglia;
b) esprime pareri su provvedimenti che possono incidere sulla qualità della vita familiare;
c) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
d) redige rapporti sui dati raccolti attraverso le tecniche di indagine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).3. Il distretto è composto da:
a) due rappresentanti delle associazioni delle famiglie;
b) un sociologo;
c) uno psicologo;
d) tre esperti di diritto di famiglia;
e) due componenti scelti tra assistenti sociali e educatori che operino in strutture socio-assistenziali;
f) un funzionario dell'Assessorato regionale competente per materia.4. I componenti del distretto, ricevono mandato dalla Giunta regionale e una volta costituito, il distretto elegge il proprio presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessarie per il suo funzionamento sono forniti dalla Regione.
5. Il distretto dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stato insediato e presenta almeno due rapporti all'anno sull'attività di competenza, pena la decadenza del mandato.
Art. 11
Forum internazionale della famiglia1. La Regione promuove e sostiene il forum internazionale della famiglia da tenersi annualmente in Sardegna. Il forum è volto a consentire lo studio, l'analisi, il dibattito, la proposta delle problematiche, dei valori, dei costumi e della cultura delle istituzioni familiari nel mondo.
2. L'Assessorato regionale competente cura l'organizzazione del forum e fissa, di anno in anno il calendario e la sede delle manifestazioni collegate che possono essere anche dislocate in più località sarde.
Art. 12
Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta una proposta di regolamento della stessa alla Commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione.
2. Il regolamento, in particolare, disciplina:
a) le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, i requisiti soggettivi e oggettivi necessari, ivi compresi eventuali livelli di reddito al di sopra dei quali tali contributi non vengono concessi;
b) le modalità per la tenuta dell'Albo delle famiglie naturali e l'iscrizione allo stesso.
Art. 13
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede ai termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).