CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 391

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - SOLINAS Antonio - CUCCA - DIANA Giampaolo - AGUS - BARRACCIU - COCCO Pietro - CORDA - CUCCU - MANCA - MELONI Valerio PORCU - SABATINI

il 17 maggio 2012

Promozione e costituzione delle organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Le condizioni di estrema difficoltà in cui versa il settore primario sardo e la gran parte delle aree rurali della Sardegna sono da individuare tra le principali cause della profonda crisi in cui versa l'intera economia isolana. Il sistema delle imprese agricole e agro-alimentari isolane attraversa, infatti, un momento di grande difficoltà con la palese tendenza all'indebolimento se non alla scomparsa di interi sistemi produttivi. Riteniamo che i principali cardini su cui fondare una politica di rilancio dell'intero settore vadano individuati nella promozione della multifunzionalità, nella difesa e valorizzazione della agro-biodiversità, nella istituzione dei distretti rurali e agro-alimentari di qualità nonché nella promozione delle organizzazioni interprofessionali.

La globalizzazione delle economie mondiali ha imposto anche al sistema delle imprese agricole sarde il confronto costante con nuovi mercati e nuove produzioni di realtà agricole un tempo inesistenti. Ciò ha determinato l'esigenza di una profonda riorganizzazione dell'intero comparto agro-alimentare isolano con la necessità di creare aggregazione tra le imprese agricole e di costruire nuovi rapporti tra i protagonisti delle intere filiere produttive e commerciali.

Mentre infatti, tutti i comparti agro-alimentari sardi hanno fatto registrare negli ultimi decenni una progressiva crescita dal punto di vista produttivo e tecnologico, a valle delle attività produttive delle aziende agricole e di trasformazione dobbiamo registrare una progressiva difficoltà del sistema a dare adeguati sbocchi commerciali alle produzioni con conseguente valorizzazione economica di queste ultime.

Peraltro la grande espansione nell'Isola della grande distribuzione organizzata (GDO), ha determinato, in Sardegna più che altrove, una eccessiva concentrazione della domanda a fronte di una offerta che è rimasta sostanzialmente frammentata incapace di costruire rapporti economici paritari da cui far derivare la valorizzazione delle produzioni ed il rilancio dell'intero settore primario.

Con la presente proposta di legge si intende affrontare il tema relativo al rilancio dell'economia agricola sarda, attraverso la costituzione delle organizzazioni interprofessionali che sovrintendano alle realizzazione di nuove relazioni economiche tra i protagonisti della filiera agro-alimentare, con l'obiettivo della valorizzazione di tutte le fasi dell'articolazione della filiera, con particolare riferimento agli interessi dei produttori e dei consumatori.

L'articolo 1 descrive le finalità della proposta di legge che possiamo sintetizzare nella promozione dell'aggregazione verticale tra gli attori della filiera agro-alimentare. Costruire cioè le basi per il rilancio dell'economia agricola ed agro-alimentare dell'Isola mettendo a disposizione della imprese una base normativa certa che permetta loro l'aumento della competitività e del peso contrattuale contribuendo così a favorire l'aggregazione tra gli operatori agro-alimentari ed una migliore contrattazione tra i soggetti della filiera che sia il risultato di una concertazione rispettosa delle prerogative di tutti i soggetti economici interessati.

Nell'articolo 2 vengono riportate le più importanti definizioni per una più agevole lettura della legge. Vengono così definite le organizzazioni interprofessionali (OI) o interprofessioni, gli accordi interprofessionali, il piano di operativo e la circoscrizione economica.

Con l'articolo 3 vengono indicati alcuni ulteriori obiettivi specifici quali la creazione di una relazione diretta tra le organizzazioni interprofessionali ed il sistema dei distretti rurali e agro-alimentari di qualità, lo sviluppo della programmazione e contrattualizzazione delle produzioni e degli acquisti con tempi e modalità di pagamento certi e prefissati. Sarà altresì importante costituire luoghi dove stipulare intese di filiera e accordi interprofessionali, creando le condizioni per un rapporto di parità tra i soggetti dell'interprofessione e per l'affermazione della trasparenza nella formazione dei prezzi.

All'articolo 4 vengono descritti i requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali della Sardegna. Ne fanno parte in particolare i rappresentanti delle attività economiche del settore primario, dalle attività connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di un singolo prodotto agricolo e sono composte da almeno il 50 per cento dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 per cento del volume della produzione di tale circoscrizione per un dato prodotto agro-alimentare, o di un gruppo di prodotti agro-alimentari. La maggioranza degli stessi ha sede legale e operativa nella Regione e sono costituite su iniziativa delle organizzazioni o delle associazioni maggiormente rappresentative della circoscrizione economica.

Nell'articolo 5 viene trattata la costituzione e composizione delle organizzazioni interprofessionali sarde che, riconosciute dalla Regione, si costituiscono con personalità giuridica ed una propria struttura operativa, entrambe con sede nel territorio della Regione. Possono essere composte da operatori associati della filiera agricola interessata dall'accordo interprofessionale, nonché dalle organizzazioni di categoria interessate, e possono partecipare alle interprofessioni riconosciute a livello nazionale.

Nell'articolo 6 si descrive l'accordo interprofessionale che, rinnovato annualmente, contiene la definizione dei componenti dell'organizzazione interprofessionale ed i criteri di qualità delle produzioni compresi i periodi di raccolta e commercializzazione. Vi si definiscono inoltre i criteri e tempi massimi di pagamento, le modalità logistiche di ritiro del prodotto per ogni fase della filiera nonché le azioni informative sulla trasparenza della formazione dei prezzi. Nei commi successivi si indicano le figure a cui si estendono i contratti e i limiti per chi non risulta membro delle OI.

L'articolo 7 illustra i contenuti del piano operativo a partire dagli obiettivi comuni di crescita e dalle azioni da intraprendere per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione interprofessionale. Vengono altresì descritte le azioni volte a migliorare la logistica, la valorizzazione ed il marketing dei prodotti, la tracciabilità, l'innovazione di processo e di prodotto, l'acquisizione di servizi innovativi e strumenti finanziari.

L'articolo 8 tratta dei contributi che la Regione metterà a disposizione del sistema per agevolare la nascita e l'affermazione delle organizzazioni interprofessionali.

All'articolo 9 vengono indicati i compiti della Giunta regionale nella predisposizione delle istruzioni attuative, al fine di indicare gli indirizzi e le modalità per la costituzione delle organizzazioni interprofessionali, gli uffici regionali competenti, le modalità di sostegno economico della Regione alla creazione delle stesse nonché le modalità per garantire il raccordo dell'azione delle OI con le politiche di sviluppo regionali.

L'articolo 10 fa riferimento ai rapporti con la Regione ed al monitoraggio dell'azione delle OI mentre l'articolo 11 indica i contenuti della relazione che la Giunta regionale deve periodicamente inviare al Consiglio sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 12 tratta del supporto tecnico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'attuazione della legge in raccordo con le politiche distrettuali e con le politiche comunitarie, nazionali e regionali.

L'articolo 13 riguarda le azioni da intraprendere per rendere le scelte effettuate compatibili con la legislazione europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 14 contiene la norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna disciplina con la presente legge l'individuazione e la costituzione delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agro-alimentari di cui agli articoli 123 e 124 del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), nell'ottica di promuovere l'aggregazione verticale tra gli attori della filiera e con l'obiettivo di:
a) costruire le basi per il rilancio dell'economia agricola ed agro-alimentare dell'Isola e mantenere e creare occupazione nelle aree interne e nei territori rurali;
b) mettere a disposizione degli imprenditori una base normativa certa ed aggiornata che permetta l'aumento della competitività e del peso contrattuale degli operatori agricoli;
c) mettere a disposizione delle imprese uno strumento per generare competitività sul territorio;
d) favorire l'aggregazione tra operatori del settore agro-alimentare,
e) permettere una migliore contrattazione tra i soggetti della filiera agro-alimentare che sia il risultato di una concertazione e di aumentare il commercio di produzioni di qualità interno ed esterno alla Regione.

2. La Regione con la presente legge disciplina i rapporti tra le professioni (le interprofessioni) che operano nella circoscrizione economica rappresentata dall'intera Sardegna a partire da un prodotto agricolo in essa ottenuto.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per organizzazione interprofessionale o interprofessione: organizzazione composta dai rappresentanti delle attività economiche delle filiere considerate e rappresentative di una parte significativa del settore di appartenenza. L'interprofessione si riconosce altresì come quella relazione economica intessuta tra varie categorie occupazionali coinvolte in tutte le fasi della filiera agro-alimentare nella formazione di un prodotto finito o di un gruppo di prodotti finiti;
b) per accordo interprofessionale (o contratto, o accordo quadro): accordo siglato tra i componenti dell'interprofessione, concernente il regolamento dei rapporti tra le parti interne l'organizzazione interprofessionale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38);
c) per piano operativo: programma adottato dall'organizzazione interprofessionale per il perseguimento dei suoi scopi.

 

Art. 3
Obiettivi specifici

1. La Regione, con la presente legge persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
a) collegare il sistema interprofessionale al sistema dei distretti agricoli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), e in particolar modo ai distretti agro-alimentari di qualità, per fornire alle imprese agricole un efficace strumento di aggregazione, concorrenza e contrattazione;
b) sviluppare un sistema primario dove si affermi la pianificazione, la programmazione e la contrattualizzazione della produzione e degli acquisti, con tempi di pagamento prefissati e prospettive più certe di vendita a contrasto della volatilità dei prezzi e all'incertezza del reddito agricolo nel sistema rurale isolano;
c) costituire, tramite il riconoscimento delle interprofessioni, la sede dove stipulare le intese di filiera ovvero gli accordi interprofessionali;
d) creare all'interno del sistema di scambio economico dei prodotti agricoli, tal quali o condizionati o trasformati, un rapporto di parità tra i componenti dell'interprofessione, nonché l'affermarsi della trasparenza nella formazione dei prezzi a vantaggio anche dei consumatori;
e) migliorare le relazioni tra i comparti e aumentare la capacità della filiera di rappresentare gli interessi specifici nelle sedi istituzionali e sui mercati nei confronti di altri sistemi.

 

Art. 4
Requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali della Sardegna

1. Si riconoscono come organizzazioni interprofessionali della Sardegna quelle che:
a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche del settore primario, dalle attività connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di un singolo o di più prodotti agricoli;
b) sono costituite su iniziativa delle organizzazioni e delle associazioni di categoria rappresentative di almeno il 50 per cento dei produttori e di almeno il 60 per cento del volume della produzione della circoscrizione economica per un dato prodotto agro-alimentare o per un gruppo di prodotti;
c) perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti:
1) valorizzazione delle produzioni e dell'ambiente rurale attraverso l'associazione interprofessionale quale strumento di tutela economica ambientale e socio-culturale della specificità della Sardegna;
2) concentrazione e coordinamento dell'offerta e della commercializzazione della produzione dei propri aderenti al fine della remunerazione e valorizzazione del lavoro agricolo;
3) predisposizione degli strumenti adeguati alla valorizzazione e promozione dei prodotti in un rapporto equilibrato con i soggetti commerciali e la GDO;
4) coordinamento della produzione e della trasformazione in funzione delle esigenze del mercato;
5) promozione della razionalizzazione e della meccanizzazione della produzione e della trasformazione;
6) svolgimento di ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'evoluzione del mercato;
d) svolgono due o più attività tra le seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori:
1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti agro-alimentari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
3) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
4) valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti agro-alimentari sardi;
5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;
6) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
7) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
8) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
9) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
10) definire, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato XVI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali.

 

Art. 5
Costituzione e composizione delle organizzazioni interprofessionali della Sardegna

1. Le interprofessioni sarde riconosciute dalla Regione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, si costituiscono in soggetto avente personalità giuridica ed una propria struttura operativa con sede nel territorio della Regione. Le organizzazioni interprofessionali della Sardegna:
a) sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni e delle associazioni di categoria interessate;
b) non escludono la presenza, l'attività e la partecipazione dei propri membri alle interprofessioni riconosciute a livello nazionale che si sovrappongono ai medesimi settori di appartenenza.

 

Art. 6
Accordo interprofessionale

1. L'accordo interprofessionale è rinnovato annualmente e contiene i seguenti contenuti minimi:
a) definizione dei componenti dell'organizzazione interprofessionale;
b) criteri di qualità delle produzioni;
c) definizione dei periodi di raccolta e commercializzazione;
d) definizione di criteri di pagamento e delle modalità logistiche di ritiro del prodotto per ogni anello della filiera e per ogni periodo di commercializzazione;
e) indicazione dei tempi massimi di pagamento a partire dal primo conferimento del prodotto;
f) indicazione delle modalità di informazione ai consumatori sulla formazione dei prezzi.

2. L'accordo interprofessionale vincola il contenuto dei contratti individuali stipulati tra i membri dell'organizzazione interprofessionale.

 

Art. 7
Contenuti minimi del piano operativo

1. Il piano operativo contiene i seguenti contenuti minimi:
a) definizione dell'obiettivo comune di crescita, in termini di fatturato e rappresentatività all'interno della circoscrizione economica;
b) descrizione delle azioni da intraprendere per il perseguimento degli scopi dell'interprofessione di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;
c) descrizione delle azioni volte a migliorare i seguenti elementi in seno all'organizzazione interprofessionale:
1) la logistica;
2) la valorizzazione e il marketing;
3) la tracciabilità volontaria;
4) l'innovazione di processo e/o di prodotto;
5) l'acquisizione di servizi innovativi;
6) l'acquisizione di strumenti finanziari ed assicurativi.

2. Il piano operativo ha durata minima annuale.

 

Art. 8
Contributi

1. La Regione può concedere contributi economici per la creazione delle organizzazioni interprofessionali della circoscrizione economica della Sardegna e per la realizzazione da parte delle organizzazioni interprofessionali di programmi di filiera diretti ad avvantaggiare tutti i settori della stessa.

 

Art. 9
Direttive attuative

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva con propria deliberazione le direttive attuative che definiscono:
a) gli indirizzi e le modalità per la costituzione delle organizzazioni interprofessionali e l'aggiornamento continuo dei suoi operatori;
b) le modalità di sostegno economico della Regione alla creazione delle organizzazioni interprofessionali della circoscrizione economica della Sardegna e alla realizzazione di programmi di filiera, entro il tetto massimo di spesa stabilito dalle leggi annuali di bilancio;
c) le modalità per garantire il raccordo delle strutture regionali nell'attuazione delle politiche agrarie interprofessionali.

 

Art. 10
Monitoraggio e rapporti con la Regione

1. All'atto della costituzione l'organizzazione interprofessionale deposita presso gli uffici della Regione competenti il proprio atto costitutivo.

2. Le organizzazioni interprofessionali trasmettono agli uffici competenti della Regione l'accordo interprofessionale e il piano operativo entro trenta giorni dalla loro approvazione, unitamente ad una breve relazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano operativo, sui punti critici individuati e sull'entità della rappresentatività raggiunta nella circoscrizione economica considerata.

 

Art. 11
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene anche risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali nuove interprofessioni sono state istituite in applicazione della presente legge;
b) il grado di coinvolgimento delle imprese presenti nella circoscrizione economica considerata;
c) il grado di aggregazione delle imprese presenti nella circoscrizione economica considerata;
d) quale forma societaria o associativa caratterizza le organizzazioni interprofessionali;
e) la natura delle risorse allocate;
f) l'entità delle ricadute economiche ed occupazionali create dalla costituzione delle interprofessioni;
g) i benefici ottenuti dall'azione di intervento di programmazione regionale;
h) eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.

 

Art. 12
Supporto tecnico

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per l'attuazione della legge e al fine di garantire la programmazione ed il raccordo delle politiche distrettuali con le politiche comunitarie, nazionali e regionali, ha facoltà di avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche di ricerca nel campo agricolo, tecnologico, economico, sociale, paesaggistico ed infrastrutturale.

2. La collaborazione può essere estesa alla redazione della relazione di cui all'articolo 11.

 

Art. 13
Notifica delle azioni configurabili come
aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

 

Art. 14
Norma finanziaria

1. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).