CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 390/A

presentata dai Consiglieri regionali
SABATINI - STOCHINO - PETRINI - CUCCU - PITTALIS - CUCCA - PERU

il 17 maggio 2012

Disciplina e finanziamento delle associazioni pro loco

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RELAZIONE DEL proponente

Le associazioni pro loco svolgono un ruolo insostituibile nell'ambito della tutela, della valorizzazione e della promozione delle ricchezze ambientali, storiche e culturali delle localit� in cui operano. Sono associazioni di natura privatistica, a carattere volontario, senza fini di lucro, che soddisfano un'esigenza generale e pertanto meritano un'attenzione particolare e un riconoscimento per il ruolo svolto nell'ambito della promozione di un turismo consapevole, responsabile e sostenibile. Sono una risorsa insostituibile per il nostro territorio, essendo capaci di abbinare la tutela e salvaguardia delle specificit� locali con la vocazione allo sviluppo della crescita sociale e del benessere collettivo. In molti comuni le associazioni pro loco rappresentano le uniche realt� turistiche e a loro va dato il merito di riuscire a promuovere, spesso con pochi fondi a disposizione, iniziative in grado non solo di tutelare e migliorare il patrimonio paesaggistico, ambientale, monumentale e artistico del territorio, ma anche di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse locali, nonch� di riscoprire le tradizioni culturali.

In Sardegna le funzioni in materia di associazioni pro loco sono state definite con il decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 5 novembre 1997, n. 887, che fissava, tra le altre cose, anche le direttive per la concessione dei contributi regionali da assegnare alle associazioni stesse. Con l'articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), le funzioni che prima erano di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio sono state trasferite alle province. Sino al 2007 la Regione ha erogato direttamente alle pro loco i finanziamenti previsti nella misura del 50 per cento nel corso dell'anno di esercizio e il restante 50 per cento, a saldo, nell'anno successivo, previa presentazione del conto consuntivo approvato dal Comitato regionale dell'UNPLI. Dal 2008 l'assegnazione dei contributi alle associazioni pro loco � di competenza delle province e gli specifici stanziamenti sono confluiti all'interno del fondo unico regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Purtroppo non sono mancate le problematiche legate in particolar modo all'incertezza dell'entit� e dei tempi del trasferimento dei fondi. In questo contesto, riconoscendo l'importanza svolta dalle associazioni pro loco per la promozione del turismo sardo, � necessario ripensare tutto il sistema legato all'erogazione dei finanziamenti.

Con la presente proposta di legge l'erogazione e il trasferimento dei contributi alle associazioni pro loco � affidato al comitato regionale dell'UNPLI, organismo che coordina l'attivit� delle associazioni pro loco a livello regionale e con esse concorre alla promozione del territorio sardo. La Regione, quindi, assegner� i fondi da destinare alle pro loco direttamente al comitato regionale dell'UNPLI che una volta accertata la regolarit� della documentazione presentata erogher� un'anticipazione del contributo, nella misura del 50 per cento, entro il 30 settembre, e il saldo entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce.

La proposta di legge prevede un finanziamento annuale per l'attivit� del comitato regionale dell'UNPLI, che dovr� gestire la fase di verifica, di istruzione delle pratiche e dei trasferimenti.

All'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio sono riservate funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarit� della concessione dei contributi. Viene anche disciplinata l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco, che rimane condizione essenziale per poter usufruire dei contributi regionali.

Descrizione dell'articolato

La presente proposta di legge � composta da 12 articoli.

L'articolo 1 riconosce il ruolo svolto dalle associazioni pro loco e dal Comitato regionale dell'UNPLI nella promozione turistica del territorio sardo e nella valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali.

L'articolo 2 riserva la denominazione di associazione pro loco solo alle associazioni regolarmente iscritte all'albo regionale.

L'articolo 3 definisce le attivit� delle associazioni pro loco mirate, in particolar modo, a promuovere iniziative volte a favorire la valorizzazione del territorio, tutelare le risorse turistiche locali, offrire assistenza ai turisti e sensibilizzare le popolazioni locali sull'importanza per il territorio delle attivit� turistiche.

L'articolo 4 istituisce l'albo regionale delle associazioni pro loco.

L'articolo 5 disciplina l'iscrizione delle associazioni pro loco all'albo regionale.

L'articolo 6 prevede i casi in cui l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio dispone il commissariamento delle associazioni pro loco.

L'articolo 7 disciplina la cancellazione delle associazioni dall'albo regionale.

L'articolo 8 regola i contributi alle associazioni pro loco.

L'articolo 9 prevede un finanziamento al comitato regionale dell'UNPLI per lo svolgimento delle attivit� istituzionali, per l'espletamento e la verifica delle pratiche e per l'erogazione dei contributi.

Gli articoli 10 e 11 contengono rispettivamente la norma finanziaria e le norma abrogativa.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai consiglieri

RANDAZZO, Presidente e relatore - PORCU, Vice presidente - AGUS, Segretario - BARDANZELLU - COCCO Pietro - DESS� - FLORIS Rosanna - MULA - MULAS - OPPI - PERU - PITEA

pervenuta il 30 gennaio 2013

La Sesta Commissione ha approvato a maggioranza, nella seduta dell'11 dicembre 2012, la presente proposta di legge con la quale si affida l'erogazione e il trasferimento dei contributi, assegnati dalla Regione a favore delle associazioni pro loco, al comitato regionale dell'UNPLI, organismo che coordina l'attivit� delle associazioni pro loco a livello regionale e con esse concorre alla promozione del territorio sardo.

Si intende, in tal modo, ovviare alle problematiche legate all'incertezza dell'entit� e dei tempi del trasferimento dei fondi e fornire un adeguato sostegno alle associazioni pro loco, strumenti indispensabili per la promozione del turismo sardo.

La proposta di legge prevede altres� un finanziamento annuale per l'attivit� del comitato regionale dell'UNPLI, che dovr� gestire la fase di verifica, di istruzione delle pratiche e dei trasferimenti.

All'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio sono riservate funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarit� della concessione dei contributi. Viene anche disciplinata l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco, che rimane condizione essenziale per poter usufruire dei contributi regionali.

La Commissione ha audito in data 6 novembre 2012 il Presidente regionale delle pro loco Sardegna.

La Commissione, completata la discussione, nella seduta del 15 novembre 2012, ha sospeso la votazione finale sulla proposta di legge e, in applicazione del disposto dell'articolo 45, comma 3, del Regolamento interno, ha richiesto i pareri di competenza alla Prima e alla Terza Commissione. Ha provveduto, inoltre, ad inviare il testo al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

La Commissione, nella seduta dell'11 dicembre 2013, preso atto della mancata espressione del parere di competenza da parte della Prima e Terza Commissione nei termini di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento interno, e del mancato ricevimento del parere richiesto al Consiglio delle autonomie locali, ha provveduto all'approvazione finale a maggioranza della proposta di legge n. 390 "Disciplina e finanziamento delle associazioni pro loco".

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalit�

1. La Regione riconosce le associazioni pro loco quali strumenti di promozione turistica e di valorizzazione e salvaguardia delle tradizioni locali e del patrimonio culturale, storico e sociale del territorio sardo.

2. La Regione riconosce l'Unione nazionale delle pro loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione regionale (UNPLI Sardegna), quale strumento di consulenza tecnico-amministrativa e organismo che concorre insieme alle associazioni pro loco alla promozione turistica del territorio sardo.

 

Art. 1
Finalit�

(identico)

Art. 2
Denominazione associazione pro loco

1. La denominazione di associazione pro loco � riservata alle associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 4.

 

Art. 2
Denominazione associazione pro loco

(identico)

Art. 3
Attivit� delle associazioni pro loco

1. Le associazioni pro loco sono organismi di natura privatistica, senza finalit� di lucro, la cui attivit� � mirata in particolar modo a:
a) promuovere iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali e la valorizzazione del territorio, nonch� la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;
b) tutelare le risorse turistiche locali;
c) migliorare i servizi di accoglienza e fornire assistenza ai turisti;
d) sensibilizzare le popolazioni locali sull'importanza per il territorio dello sviluppo delle attivit� turistiche.

 

Art. 3
Attivit� delle associazioni pro loco

(identico)

Art. 4
Albo regionale delle associazioni pro loco

1. � istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio l'albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Possono essere iscritte all'albo regionale le associazioni pro loco che:
a) promuovono la conoscenza delle tradizioni locali e la valorizzazione delle risorse turistiche e del patrimonio culturale del territorio;
b) sono state istituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
c) nel relativo statuto, conforme al modello di cui all'allegato A della presente legge e informato ai principi di democraticit� a trasparenza, prevedono la presenza nel consiglio di amministrazione di due rappresentanti del comune, a titolo consultivo, di cui uno della minoranza consiliare;
d) svolgono la propria attivit� in un comune nel quale non operano altre associazioni pro loco, fatta eccezione per le frazioni con numero di abitanti di 5.000 o pi�.

 

Art. 4
Albo regionale delle associazioni pro loco

1. � istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio l'albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Possono essere iscritte all'albo regionale le associazioni pro loco che:
a) promuovono la conoscenza delle tradizioni locali e la valorizzazione delle risorse turistiche e del patrimonio culturale del territorio;
b) sono state istituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
c) nel relativo statuto, conforme al modello previsto dalle direttive applicative di cui all'articolo 5, e informato ai principi di democraticit� a trasparenza, prevedono la presenza nel consiglio di amministrazione di due rappresentanti del comune, a titolo consultivo, di cui uno della minoranza consiliare;
d) svolgono la propria attivit� in un comune nel quale non operano altre associazioni pro loco, fatta eccezione per le frazioni con numero di abitanti di 5.000 o pi�.

 

Art. 5
Iscrizione all'albo regionale delle pro loco

1. Per l'iscrizione all'albo regionale le associazioni pro loco presentano domanda, tramite l'UNPLI Sardegna, all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio entro il 31 dicembre.

2. All'istanza le associazioni pro loco allegano:
a) la copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
b) il nominativo del legale rappresentante;
c) l'elenco dei soci, che non deve essere inferiore a 30, e delle cariche sociali ricoperte;
d) il bilancio di previsione;
e) la relazione del presidente sulle attivit� da svolgere e notizie sulla localit� quali attrattive paesaggistiche, ambientali, archeologiche, folcloristiche, atte a consentirne la valorizzazione turistica;
f) il parere del consiglio comunale e dell'UNPLI Sardegna; qualora i medesimi non pervengano entro trenta giorni dalla data della loro richiesta, l'Assessorato si riserva la facolt� di decidere in merito.

3. L'iscrizione � disposta con provvedimento dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio entro trenta giorni.

4. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 costituisce condizione indispensabile per le associazioni che vogliono accedere ai contributi regionali.

5. L'albo regionale delle associazioni pro loco con gli aggiornamenti progressivi � pubblicato ogni due anni sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e sul sito istituzionale della Regione.

 

Art. 5
Iscrizione all'albo regionale delle pro loco

1. Per l'iscrizione all'albo regionale le associazioni pro loco presentano domanda, tramite l'UNPLI Sardegna, all'Assessorato regionale turismo, artigianato e commercio secondo le modalit� e condizioni previste nelle direttive applicative di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio approva le direttive applicative della presente legge.

3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 costituisce condizione indispensabile per le associazioni che vogliono accedere ai contributi regionali.

4. L'albo regionale delle associazioni pro loco con gli aggiornamenti progressivi � pubblicato ogni due anni sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e sul sito istituzionale della Regione.

5. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale delle associazioni pro loco vigente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro iscrizione. Entro tre mesi dall'approvazione delle direttive applicative di cui al comma 2, esse adeguano i loro statuti alle prescrizioni contenute nelle direttive applicative. L'osservanza delle direttive applicative � condizione per l'accesso ai contributi regionali.

 

Art. 6
Commissariamento delle associazioni pro loco

1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, con proprio decreto, dispone il commissariamento della pro loco, sentita la giunta esecutiva dell'UNPLI Sardegna, in caso di accertata impossibilit� di funzionamento del consiglio di amministrazione.

2. Il commissariamento ha una durata massima di novanta giorni, nel quale si provvede, in deroga all'articolo 18, comma 1, dello statuto, a nuovi tesseramenti e conseguenti elezioni per il ripristino degli organismi statutari.

 

Art. 6
Commissariamento delle associazioni pro loco

1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, con proprio decreto, dispone il commissariamento della pro loco, sentita la giunta esecutiva dell'UNPLI Sardegna, in caso di accertata impossibilit� di funzionamento del consiglio di amministrazione.

2. Il commissariamento ha un termine massimo di novanta giorni, entro il quale si provvede a nuovi tesseramenti e conseguenti elezioni per il ripristino degli organismi statutari.

 

Art. 7
Cancellazione dall'albo

1. Qualora le associazioni pro loco perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 4 o svolgano attivit� non conformi alle finalit� di cui all'articolo 1, con provvedimento dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, � disposta la cancellazione dall'albo regionale.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio pu� disporre la cancellazione dall'albo regionale anche nei casi in cui l'associazione pro loco cessi la propria attivit� o, per due anni consecutivi, risulti inattiva, nonch� per accertate gravi inadempienze amministrative.

3. La medesima associazione pro loco gi� cancellata dall'albo regionale pu� richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalit� riportate all'articolo 5, decorsi due anni dalla data del decreto di cancellazione.

 

Art. 7
Cancellazione dall'albo

(identico)

 

Art. 8
Contributi alle associazioni pro loco

1. La Regione, in attuazione delle finalit� previste dall'articolo 1, eroga contributi annuali alle associazioni pro loco iscritte all'albo regionale.

2. La Regione assegna al comitato regionale dell'UNPLI Sardegna le somme da destinare alle associazioni pro loco.

3. Le associazioni pro loco, iscritte all'albo regionale e in possesso dei requisiti richiesti, presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, richiesta di contributo al comitato regionale dell'UNPLI Sardegna, per la realizzazione del programma delle attivit� di promozione turistica del territorio.

4. All'istanza di richiesta dei contributi le associazioni pro loco allegano:
a) il bilancio di previsione, conforme al modello di cui all'allegato B;
b) una relazione illustrativa delle attivit� che si intendono svolgere con il contributo e il relativo preventivo di spesa;
c) una dichiarazione del presidente dell'associazione pro loco che accerti che le attivit� per le quali viene richiesto il contributo non godono di altre sovvenzioni pubbliche il cui ammontare, sommato al contributo regionale, superi l'importo complessivo della spesa;
d) il conto consuntivo dell'esercizio precedente, conforme al modello di cui all'allegato C.

5. Il comitato regionale dell'UNPLI Sardegna, accertata la regolarit� della documentazione presentata dalle associazioni pro loco, entro il 30 settembre eroga un'anticipazione del contributo, nella misura del 50 per cento, ad ogni associazione pro loco che ne abbia fatto richiesta, sulla base del programma di attivit� presentato e del relativo preventivo di spesa.

6. La liquidazione del contributo da parte del comitato regionale dell'UNPLI Sardegna � erogata entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce dietro presentazione da parte delle associazioni pro loco di:
a) relazione dettagliata delle attivit� svolte sulla base del programma presentato all'atto della richiesta del contributo;
b) conto consuntivo, approvato dall'assemblea dei soci, dal quale risulti il dettaglio delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del programma.

7. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio svolge funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarit� della concessione dei contributi destinati alle associazioni pro loco, e pu� disporre, in qualunque momento, ispezioni e verifiche.

8. Qualora l'Assessorato accerti la presenza di irregolarit� informa il comitato regionale dell'UNPLI Sardegna e dispone la revoca del contributo.

 

Art. 8
Contributi alle associazioni pro loco

1. La Regione, in attuazione delle finalit� previste dall'articolo 1, eroga contributi annuali alle associazioni pro loco iscritte all'albo regionale nella misura massima del 20 per cento delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

2. La Regione assegna al comitato regionale dell'UNPLI Sardegna le somme da destinare alle associazioni pro loco. Le eventuali somme assegnate in eccedenza sono utilizzate l'anno successivo.

3. Le associazioni pro loco, iscritte all'albo regionale e in possesso dei requisiti richiesti, presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, richiesta di contributo al comitato regionale dell'UNPLI Sardegna, per la realizzazione del programma delle attivit� di promozione turistica del territorio.

4. All'istanza di richiesta dei contributi le associazioni pro loco allegano:
a) il bilancio di previsione, conforme al modello previsto dalle direttive applicative di cui all'articolo 5;
b) una relazione illustrativa delle attivit� che si intendono svolgere con il contributo e il relativo preventivo di spesa;
c) una dichiarazione del presidente dell'associazione pro loco che accerti che le attivit� per le quali viene richiesto il contributo non godono di altre sovvenzioni pubbliche il cui ammontare, sommato al contributo regionale, superi l'importo complessivo della spesa;
d) il conto consuntivo dell'esercizio precedente, conforme al modello previsto dalle direttive applicative di cui all'articolo 5.

5. Il comitato regionale dell'UNPLI Sardegna, accertata la regolarit� della documentazione presentata dalle associazioni pro loco, entro il 30 settembre eroga un'anticipazione del contributo, nella misura del 50 per cento, ad ogni associazione pro loco che ne abbia fatto richiesta, sulla base del programma di attivit� presentato e del relativo preventivo di spesa.

6. La liquidazione del contributo da parte del comitato regionale dell'UNPLI Sardegna � erogata entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce dietro presentazione da parte delle associazioni pro loco di:
a) relazione dettagliata delle attivit� svolte sulla base del programma presentato all'atto della richiesta del contributo;
b) conto consuntivo, approvato dall'assemblea dei soci, dal quale risulti il dettaglio delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del programma corredato dai relativi documenti giustificativi.

7. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio svolge funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarit� della concessione dei contributi destinati alle associazioni pro loco, e pu� disporre, in qualunque momento, ispezioni e verifiche.

8. Qualora l'Assessorato accerti la presenza di irregolarit� informa il comitato regionale dell'UNPLI Sardegna e dispone la revoca del contributo.

 

Art. 9
Finanziamento all'UNPLI

1. La Regione concede un contributo annuale al comitato regionale dell'UNPLI Sardegna per lo svolgimento delle attivit� istituzionali, per l'espletamento e la verifica delle pratiche delle associazioni pro loco che faranno richiesta di contributo e per l'erogazione dello stesso.

 

Art. 9
Finanziamento all'UNPLI

(identico)

Art. 10
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 2.450.000 annui, in ragione di euro 2.300.000 per le finalit� di cui all'articolo 8 e di euro 150.000 per le finalit� di cui all'articolo 9.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S06.02.001
Enti turistici - Spese di funzionamento
2012 euro 2.450.000
2013 euro 2.450.000
2014 euro 2.450.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2012 euro 2.450.000
2013 euro 2.450.000
2014 euro 2.450.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).

3. Alla relativa spesa si fa fronte con la UPB S06.02.00l del bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

Art. 10
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 2.450.000 annui, a decorrere dall'anno 2013, in ragione di euro 2.300.000 per le finalit� di cui all'articolo 8 e di euro 150.000 per le finalit� di cui all'articolo 9.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S06.02.001
Enti turistici - Spese di funzionamento
2012 euro ---
2013 euro 2.450.000
2014 euro 2.450.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2012 euro ---
2013 euro 2.450.000
2014 euro 2.450.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).

3. Alle relative spese si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 e con quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

Art. 11
Abrogazione

1. � abrogata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

 

Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006

1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), � inserita la seguente:
"p bis) associazioni pro loco.".

2. � abrogata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3l della legge regionale n. 9 del 2006.

 

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

 

Art. 12
Entrata in vigore

(identico)

ALLEGATI A-B-C
Abrogati

 

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ALLEGATI

Allegato A

Allegato B

Allegato C

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