CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 389
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI FRANCESCO - DEDONI - COSSA - FOIS - MULA - VARGIUil 15 maggio 2012
Norme sull'abolizione dei consigli di amministrazione degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge nasce per rispondere appropriatamente e tempestivamente alla forte ed ineludibile richiesta che si è levata dall'elettorato con i referendum dello scorso 6 maggio 2012 ed in particolare con quello che prevedeva l'abolizione dei consigli di amministrazione degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione.
Il IX quesito referendario recitava infatti la seguente dizione: "Siete voi favorevoli all'abolizione dei consigli di amministrazione di tutti gli Enti strumentali e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna?".
Bene, il risultato è noto, un numero straordinario di cittadini, 525.490, è andato alle urne ad esprimere il suo voto e nel 97,06 per cento dei casi ha detto chiaramente che bisogna abolire i consigli di amministrazione degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione.
È appena il caso di sottolineare che si tratta di un risultato davvero eccezionale, soprattutto considerando la sorda e passiva resistenza del Palazzo che, con scuse e artifizi regolamentari più o meno credibili, ha tentato in tutte le maniere di boicottare i referendum giungendo fino a rendere impossibile l'accorpamento con le elezioni amministrative e generando un inutile e insensato spreco di denaro pubblico.
Nonostante ciò, i cittadini hanno reagito e sono andati alle urne in numero davvero impensabile, basti rammentare che nel 2010 al primo turno delle elezioni provinciali di Cagliari, cioè la provincia più importante dell'Isola, andò a votare il 47 per cento degli elettori e al successivo ballottaggio il 25 per cento.
E nessuno si è mai sognato di mettere in dubbio la legittimità o la rappresentatività del Presidente eletto e allora, visti i risultati ottenuti in questa occasione in termini di partecipazione popolare, ci sembra doveroso predisporre dei progetti di legge che vadano incontro alle giuste richieste della gente e non ci spaventano le accuse di demagogia.
Siamo infatti fermamente convinti che il sistema di gestione e di amministrazione degli enti, agenzie e società regionali vada sicuramente rivisto e per questo abbiamo partecipato come promotori, insieme a tutti coloro che hanno preso parte alla lunga e faticosa campagna referendaria, alla formulazione e all'approvazione del quesito.
In poche parole, noi non riteniamo affatto che abolire i consigli di amministrazione sia un fatto demagogico o di anti politica, ma pensiamo invece che sia un fatto di buona politica e che questa sia l'unico mezzo per scacciare la demagogia, che certo non elimineremo facendo finta che la gente non ci stia chiedendo da tempo un rinnovamento nei fatti, non a chiacchiere.
È chiaro che, almeno in astratto, qualcuno può anche ritenere in buona fede che un sistema di gestione pluripartecipato possa offrire garanzie di maggiore equilibrio e soprattutto che le idee di molti possano arricchire un ente ben più che le idee di un singolo (per quanto preparato e serio possa essere), ma non possiamo neanche negare la realtà.
E la realtà è che nella maggior parte dei casi, con un numero di lodevoli eccezioni purtroppo estremamente ridotto, nei consigli di amministrazione degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione sono stati nominati individui sicuramente al di sotto del livello di qualità richiesto ad un amministratore di un ente o di un azienda importante.
I consigli di amministrazione sono divenuti ricettacolo di portaborse, di personale politico di secondo o terzo livello, di candidati non eletti, ma quello che più rileva è che sono state nominate persone prive assolutamente della pur che minima qualificazione professionale, scientifica o culturale indispensabile per poter parlare con competenza di quello che si deve fare.
Tutti i partiti, tutte le maggioranze ricadono sempre negli stessi errori anno dopo anno e al di là delle parole, degli impegni e delle promesse di serietà, non ci pare possibile che le cose cambino d'incanto se non con un provvedimento "tombale" come quello che proponiamo con questo disegno di legge.
I consigli di amministrazione non ci devono essere più, è la pressante richiesta degli elettori che si sono espressi con chiarezza impressionante il 6 maggio del 2012, è la conseguenza chiara, semplice e indiscutibile che deriverà dall'approvazione di questa legge.
Naturalmente non ci illudiamo che la politica rinsavisca improvvisamente e che quindi almeno i direttori vengano nominati come farebbe un azionista privato di una società, cioè con attenzione alle competenze professionali e culturali, all'affidabilità complessiva di un individuo e in definitiva alle garanzie che chi investe in un settore deve avere da parte di chi amministra i suoi beni.
Perciò abbiamo normato in maniera severa anche la parte relativa ai direttori generali degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione, prevedendo che debbano avere titoli precisi e caratteristiche professionali e umane di un livello tale da dare garanzie ai cittadini che i loro interessi in quel determinato ente sono riposti in buone mani.
LA PROPOSTA DI LEGGE
La proposta è estremamente semplice, composta di soli quattro articoli (più l'entrata in vigore) e si presta davvero a poche possibilità di equivoci.
L'articolo 1 prevede l'abolizione immediata di tutti i consigli di amministrazione degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione, le cui funzioni sono assunte automaticamente dal direttore generale. Laddove un ente sia sprovvisto della figura del direttore generale, essa viene istituita ex novo.
L'articolo 2 prevede il percorso di nomina dei direttori generali, sia di quelli istituiti ex novo ai sensi della presente legge sia di quelli già in organico e in servizio, al momento della loro cessazione.
L'articolo 3 indica invece i requisiti di cui gli aspiranti al posto di direttore generale devono essere in possesso per potere essere nominati nonché le cause che ne possono impedire la nomina.
Infine l'articolo 4 prevede la decadenza di tutte le norme di legge regionale in contrasto con la presente normativa, in modo da evitare che alcuni enti, per esempio gli ERSU, con la motivazione della doverosa partecipazione di altre amministrazioni possano essere esentati dall'applicazione della presente normativa.
La partecipazione delle altre amministrazioni viene cancellata e caso mai potrà essere sostituita da un concerto tra il Presidente della Regione e le altre autorità di volta in volta interessate.
L'articolo 5 norma l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Abolizione dei consigli di amministrazione degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione1. I consigli di amministrazione degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione e comunque i consigli di amministrazione disciplinati da leggi regionali e in base ad esse nominati, sono aboliti ed i loro compiti assegnati al direttore generale del rispettivo ente.
2. In sostituzione dei consigli di amministrazione aboliti in base alla presente legge, negli enti che non ne siano già dotati viene istituita la figura del direttore generale, cui sono assegnati tutti i compiti originariamente di competenza del consiglio di amministrazione.
Art. 2
Nomina dei direttori generali degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione1. Il direttore generale degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione, la cui figura sia stata istituita ai sensi della presente legge, è nominato dal Presidente della Regione, previo bando pubblico e con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione di un ente od agenzia regionale, di società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione, la cui figura di direttore generale sia stata istituita ai sensi della presente legge, resta in carica per l'ordinaria amministrazione con la qualifica di commissario straordinario fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, trascorso il quale decade in ogni caso.
3. Il Presidente della Regione prima di procedere alla immissione in servizio del nuovo direttore generale richiede il parere della competente Commissione del Consiglio regionale. Qualora il parere non venga espresso entro il termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta, se ne prescinde.
Art. 3
Requisiti dei direttori generali1. I direttori generali degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione, sia quelli da nominare ex novo sia quelli da nominare alla scadenza contrattuale dei direttori generali attualmente in carica, sono nominati tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in discipline attinenti l'attività dell'ente;
b) qualificata attività professionale con la qualifica anche formale di dirigente, per almeno cinque anni in aziende pubbliche o private con dimensioni finanziarie e/o di personale della stessa entità dell'ente da dirigere.2. Non possono essere nominati direttori generali coloro che:
a) abbiano riportato condanne penali o contabili di qualunque tipo, ordine e grado;
b) siano stati, nei cinque anni precedenti la nomina, deputati o senatori della Repubblica, consiglieri e/o assessori regionali, provinciali o comunali;
c) abbiano rapporti commerciali o di altra natura con l'ente, inclusi coloro che abbiano liti pendenti e che non le abbiano estinte prima della partecipazione al bando;
d) abbiano una dipendenza di natura economica dall'ente o che ne siano dipendenti sotto qualsiasi forma.
Art. 4
Abrogazione di norme regionali1. Dall'entrata in vigore della presente legge, salvo un periodo di trenta giorni nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, sono abrogate tutte le norme regionali che siano in contrasto con la presente legge ed in particolare quelle che regolano gli organi societari e di gestione degli enti regionali.
Art. 5
Entrata in vigore1. la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).