CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 388
presentata dai Consiglieri regionali
GRECO - STOCHINO - PITTALIS - DIANA Mario - PITEA - CONTU Mariano Ignazio - CAMPUS - LAI - PIRAS - BARDANZELLU - LUNESU - TOCCO - FLORIS Rosanna - RANDAZZOil 10 maggio 2012
Interventi a sostegno delle imprese mediante la previsione di misure atte ad evitare i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. Istituzione del servizio per la cessione dei crediti
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
In Sardegna il fenomeno dei ritardati pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta un problema diffuso e consolidato.
Le ragioni sono molteplici: scarsa efficienza di molte amministrazioni, gravata dall'assenza di controlli effettivi sull'operato dei funzionari e dei dirigenti, anche se è pur vero che le recenti riforme del settore pubblico hanno incoraggiato l'adozione di sistemi di monitoraggio della produttività e dell'efficienza, riducendo notevolmente l'entità del problemi; complessità dell'organizzazione delle procedure amministrative e dei criteri per il trasferimento dei fondi tra le varie strutture e l'ampio potere di mercato della pubblica amministrazione, fattori che appunto contribuiscono all'allungamento delle tempistiche di pagamento.
Il fenomeno dei ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è dovuto anche al patto di stabilità interno. Nato come principale strumento di controllo dell'indebitamento netto degli enti locali a livello nazionale, il patto di stabilità limita di fatto la capacità di investimento degli enti locali che, pur avendo le risorse finanziarie a diposizione, non possono impiegarle. A farne le spese sono le imprese fornitrici della pubblica amministrazione, le quali subiscono gli effetti dei ritardati pagamenti.
Altro aspetto fondamentale riguarda la dimensione delle imprese operanti nella nostra Isola. La Sardegna è caratterizzata dalla presenza di piccolissime, piccole e medie imprese le quali, da un lato, non hanno il potere di prevenire il ritardo dei pagamenti in sede di contrattazione con le pubbliche amministrazioni e, dall'altro lato, non hanno la possibilità di ricorrere alla tutela giudiziale, in quanto poco conveniente da un punto di vista economico.
Negli ultimi anni il fenomeno dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione ha raggiunto dimensioni significative, non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale e internazionale. Nel 2010 in Italia il ritardo dei pagamenti del settore pubblico era di ottantasei giorni, oltre il doppio di quello del settore privato, pari a trenta giorni. Secondo uno studio dell'Istituto per la competitività risalente a maggio 2011, a fronte degli ottantasei giorni di ritardo registrati in Italia corrispondono diciannove giorni nel Regno Unito, sessantacinque giorni in Spagna, ventuno giorni in Francia e undici giorni in Germania, con una media europea di ventisette giorni.
Anche per quanto riguarda la Sardegna, il 2011 fa registrare un ulteriore peggioramento dei tempi di pagamento per le imprese sarde, con ritardi che raggiungono, nel 72 per cento dei casi, i sei mesi, il doppio rispetto al 2010, con punte anche di dieci-dodici mesi.
La principale conseguenza di questi ritardi è la mancanza di liquidità nelle casse delle imprese sarde. Ne consegue, anzitutto, la difficoltà nell'onorare i pagamenti ai propri fornitori e, in subordine, l'impossibilità di porre in essere gli investimenti necessari senza dover ricorrere a forme di finanziamento. A tal proposito nel 2011 si è registrato un aumento del ricorso agli strumenti bancari, come l'anticipo delle fatture, i finanziamenti a breve, lo scoperto in banca.
La mancanza di liquidità, dovuta ai ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, determina un'interruzione del ciclo produttivo delle imprese, con conseguente accentuazione degli effetti della crisi economica, e pregiudica la loro competitività e redditività.
È necessario, dunque, affrontare con priorità assoluta questo fenomeno, prevedendo degli interventi concreti e mirati dai quali dipende la salvaguardia del sistema economico regionale.
In materia di ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, si evidenzia come la legislazione dello Stato italiano sia la più indulgente d'Europa, anche sul piano delle sanzioni per le pubbliche amministrazioni contrattualmente inadempienti.
Altri paesi europei, come la Francia e la Spagna, che già hanno termini di pagamento più brevi rispetto all'Italia, applicano sanzioni 3 o 4 volte più elevate rispetto alle sanzioni applicate nel nostro paese.
Il sistema sanzionatorio attualmente vigente in Italia non garantisce alle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione livelli di risarcimento tali da compensare i danni subiti dai ritardati pagamenti.
Tra l'altro l'Italia non ha ancora recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa europea prevede un termine standard di pagamento di trenta giorni, prorogabile fino a un massimo di sessanta giorni, da parte della pubblica amministrazione, stabilisce meccanismi più snelli e quasi automatici per i pagamenti stessi, un continuo monitoraggio dell'attività amministrativa, nonché diverse forme di sanzione amministrativa e civile a favore delle imprese.
La presente proposta di legge, nelle more del recepimento della direttiva comunitaria n. 2011/7/UE, ha l'obiettivo di superare, almeno in parte, le criticità dovute ai ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Prevedendo delle misure sanzionatorie a carico della pubblica amministrazione in caso di ritardo nei pagamenti, la presente proposta di legge intende tutelare le imprese sarde, favorendo la loro competitività e redditività.
L'articolo 1 indica le finalità della presente proposta di legge dirette alla riduzione degli effetti negativi derivanti dai ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e alla crescita della competitività e della redditività delle imprese sarde.
L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione della presente proposta di legge individuato in qualsiasi importo dovuto dalla pubblica amministrazione regionale a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
L'articolo 3 riporta alcune definizioni utili ai fini della presente proposta di legge riprese dalla direttiva comunitaria n. 2001/7/UE del 16 febbraio 2011.
L'articolo 4 stabilisce le condizioni e le misure da applicare in caso di ritardo di pagamento da parte della pubblica amministrazione. Vengono anche stabiliti i tempi massimi di pagamento e il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora.
L'articolo 5 prevede l'istituzione del servizio per la cessione dei crediti, presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di superare i ritardi della spesa nei confronti dei creditori degli enti locali, in relazione ad opere realizzate dagli stessi enti locali mediante finanziamento, a qualsiasi titolo, disposto dal'Amministrazione regionale.
L'articolo 6 prevede il risarcimento anche di tutte le spese sostenute dalle imprese per il recupero dei loro crediti.
L'articolo 7 stabilisce che le spese previste dalla presente legge debbano essere finanziate tramite la legge finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge introduce misure finalizzate a rimediare agli effetti negativi dovuti ai ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione regionale, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del sistema economico regionale e favorire la competitività delle imprese.
2. La presente legge stabilisce le misure suscettibili di aiutare le imprese nel recupero dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione regionale.
Art. 2
Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano a qualsiasi importo dovuto dalla pubblica amministrazione regionale a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Esse si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore e a quelli già in essere, limitatamente alle sole forniture e prestazioni rese a partire dalla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni.
Art. 3
Definizioni1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni, così come stabilito dalla direttiva comunitaria n. 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE):
a) transazioni commerciali: transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
b) pubblica amministrazione: le amministrazioni della Regione compresi enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione; rientrano in questa definizione anche gli enti del Servizio sanitario regionale, i concessionari di servizi pubblici regionali, gli enti pubblici non economici e ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità di interesse regionale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata dalla Regione;
c) impresa: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
d) ritardo di pagamento: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte;
e) interessi di mora: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese;
f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
g) tasso di riferimento: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea;
h) importo dovuto: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
i) riserva di proprietà: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
j) titolo esecutivo: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.
Art. 4
Transazioni tra imprese
e pubbliche amministrazioni1. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione regionale il creditore ha diritto agli interessi legali di mora, senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.2. Il tasso di riferimento applicabile:
a) per il primo semestre dell'anno in questione è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno in questione è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.3. Il periodo di pagamento non deve superare uno dei termini seguenti:
a) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
b) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data.4. Sono fatti salvi accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati dalla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche. In ogni caso il termine di pagamento non può superare sessanta giorni di calendario.
Art. 5
Istituzione del servizio per la cessione dei crediti1. Al fine di superare i ritardi della spesa nei confronti dei creditori degli enti locali, in relazione ad opere realizzate dagli stessi enti locali mediante funzionamento, a qualsiasi titolo, disposto dall'Amministrazione regionale, è istituito, presso l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il servizio per la cessione dei crediti relativi alla realizzazione delle predette opere.
2. La cessione del credito, concordata con l'ente locale beneficiario del finanziamento regionale, è autorizzata a favore della Tesoreria unica regionale mediante la stipula di apposita convenzione.
3. Non possono essere ceduti crediti che, a seguito di ritardato pagamento, abbiano maturato, nell'arco di dodici mesi, interessi superiori a euro 2.000.000.
4. Gli enti locali inviano al servizio di cui al comma 1, la documentazione relativa al credito della società titolare dello stesso; il servizio, accertata la regolarità della documentazione, la invia, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, alla Tesoreria della Regione.
5. La convenzione tra l'Amministrazione regionale e il tesoriere prevede che i pagamenti ai titolari del credito da parte della stessa tesoreria siano effettuati entro trenta giorni.
Art. 6
Risarcimento delle spese di recupero1. Il creditore ha il diritto di esigere dal debitore il risarcimento delle spese di recupero sostenute a causa del ritardato pagamento da parte della pubblica amministrazione regionale.
Art. 7
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione degli articoli 5 e 6 si provvede a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).