CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 387
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Marco - ESPA - PORCUil 2 maggio 2012
Disposizioni per l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Nell'ambito del quadro costituzionale vigente, in cui gli enti integranti la Repubblica sono posti in posizione pariordinata secondo una classificazione che non risponde più al principio gerarchico bensì al criterio di separazione delle competenze, è emersa con forza la necessità di provvedere a una ridefinizione degli assetti istituzionali territoriali. In particolare, occorre rivedere gli enti di governo non nazionali in funzione delle esigenze specifiche determinate dalle caratteristiche del territorio, in ottemperanza al principio di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione. È in tale ampio spettro di azione che si colloca la revisione delle funzioni degli organi di dimensione sovracomunale, in atto in Italia. Alla luce degli obiettivi sopra descritti, la presente legge intende dunque disciplinare il funzionamento dell'area più popolosa e complessa della Regione, assimilabile per dimensioni e caratteristiche alle zone individuate dal legislatore nazionale come rispondenti al parametro costituzionale delle città metropolitane (articolo 114 della Costituzione).
Le peculiari esigenze istituzionali e amministrative dell'area metropolitana di Cagliari furono già messe in risalto dal legislatore regionale che, nell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1997, individuò la possibilità di delimitarne i confini territoriali e di istituire l'autorità di governo e le speciali forme di autonomia politica e organizzativa funzionali al governo dello sviluppo e al coordinamento delle funzioni di riferimento. Sono passati quindici anni nel corso dei quali la dimensione metropolitana dell'area di Cagliari si è progressivamente accentuata fino a consolidarsi, soprattutto con riferimento ai profili di organizzazione ed erogazione di servizi essenziali alla cittadinanza, rispondendo a peculiari istanze di carattere economico e demografico.
La presente proposta affida la delimitazione dell'area in questione alle procedure di cui all'articolo 2, che prendono avvio con una proposta formulata dalla Giunta regionale. Tuttavia, si ritiene opportuno, in questa sede, predisporre un meccanismo che consenta di superare l'eventuale inerzia degli organi chiamati ad attivare e dare seguito al processo per la realizzazione della nuova città metropolitana, senza peraltro venir meno all'esigenza di attivare la necessaria consultazione popolare né di demandare a un voto del Consiglio regionale la sua definitiva istituzione. Per tale ragione, all'articolo 11 si individua, unitamente alle procedure da attivare in caso di inerzia, una prima proposta di delimitazione territoriale, che i proponenti intendono quale aperta non solo all'esame del Consiglio, ma a una discussione pubblica che coinvolga istituzioni, comunità e gruppi di opinione, esperti. Pertanto in questa sede si ritiene che la città metropolitana debba certamente comprendere il territorio della prima fascia di comuni che, intorno a Cagliari, costituiscono una continuità in termini di insediamento urbano ovvero di comunità di residenti, comprendenti: Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Capoterra, Sestu, Monserrato, Assemini, Sinnai, Quartucciu, Elmas, Settimo San Pietro, Maracalagonis, Decimomannu. Una simile perimetrazione coinvolge territori nei quali risiedono 409.500 abitanti, sui 550.000 della provincia, nelle dimensioni fissate nel 2005.
Un'area che, nel corso del decennio 2001-2010, ha visto una crescita dimensionale di quasi 3 punti percentuali, verificatasi nei centri periferici e a danno del capoluogo, che ha vissuto un deciso spopolamento, pur mantenendo la propria centralità amministrativa, economica e di erogazione di servizi alla cittadinanza; e, insieme e conseguentemente a queste dinamiche, si sviluppa con forza crescente da parte delle rappresentanze politiche istituzionali e sociali dell'area la percezione di far parte di una realtà interconnessa e la domanda di una risposta istituzionale adeguata.
L'esigenza di condurre in regime di efficienza la gestione dell'area metropolitana di Cagliari impone dunque un'azione tempestiva che, nel rispetto delle funzioni delle istituzioni rappresentative e delle popolazioni interessate, impedisca che l'inerzia ostacoli il processo di realizzazione di un ente funzionale allo sviluppo economico e al miglioramento delle condizioni di vita nei territori interessati, oltre che, per le funzioni di particolare rilevanza riguardanti la più ampia dimensione regionale che vi si esercitano, sotto il profilo istituzionale, amministrativo ed economico, per l'intera Sardegna. In quest'ottica, con la presente legge, si procede alla determinazione dettagliata delle modalità di istituzione (articolo 4), prevedendo peraltro la definizione di una via accelerata, da attuarsi in caso di inerzia degli organi cui sono affidate le funzioni di impulso relative all'istituzione della città metropolitana (articolo 11).
Allo scopo di conferire al nuovo ente piena legittimazione e capacità rappresentativa, si propone la previsione di una elezione diretta degli organi metropolitani che non comporta la decadenza degli attuali organi rappresentativi di primo livello. Si conserva infatti l'assetto degli attuali comuni, che subiranno soltanto una ridefinizione delle competenze con riferimento ai servizi di prossimità e all'esecuzione delle politiche definite dalla città metropolitana. Al contempo, si prescrive (articolo 10) che il costo complessivo degli organi istituzionali della città e dei singoli comuni metropolitani non dovrà essere superiore alla somma dell'attuale costo dell'insieme di questi ultimi, determinando in tal modo un significativo risparmio di costi, consistente nell'attuale costo degli organi istituzionali dell'ente provincia. Un approccio, quello dei risparmi di spesa, che, per quanto in questa sede non sia possibile quantificare, potrà essere senza dubbio di notevole impatto, in relazione alla gestione unitaria dei servizi di dimensione metropolitana e alle procedure di acquisizione di beni e servizi che si prevede siano affidate alla città metropolitana quale stazione unica di acquisto.
Come si evince dalle disposizioni generali dettate dal capo I, oggetto della legge è l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari (articolo 1), da attuarsi attraverso le procedure stabilite nel dettaglio dall'articolo 2.
Il capo II è dedicato alla definizione delle funzioni e alla descrizione degli organi della Città metropolitana di Cagliari, che gode di un regime speciale di autonomia (articolo 3). La struttura e le attribuzioni degli organi necessari della Città metropolitana di Cagliari, ovvero consiglio metropolitano, sindaco metropolitano e giunta (articolo 4), sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 5, 6 e 7, mentre l'articolo 8 prevede l'indicazione delle competenze spettanti al nuovo ente.
Il capo III riguarda il regime finanziario della Città metropolitana di Cagliari, descritto nel dettaglio dall'articolo 9.
Le disposizioni transitorie e finali di cui al capo V prevedono la disciplina degli organi provvisori, disposta nello specifico dall'articolo 10, mentre il già menzionato articolo 11 detta disposizioni per l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari in caso di inerzia.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Oggetto della legge1. La presente legge disciplina l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari e ne definisce le forme di autonomia politica e organizzativa finalizzate al governo del territorio in essa ricompreso, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali).
2. La Città metropolitana di Cagliari ha autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, nei limiti posti dalla presente legge e dalla legislazione nazionale e regionale sugli enti locali.
3. La Città metropolitana di Cagliari opera nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Art. 2
Procedure per l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, formula una proposta di delimitazione della Città metropolitana, nell'ambito della quale dovranno essere ricompresi il comune capoluogo della Provincia di Cagliari e i comuni dei centri uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali alla vita sociale, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali.
2. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì:
a) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;
b) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce, nelle more dell'approvazione dello statuto, le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del consiglio metropolitano provvisorio e del suo presidente, di cui all'articolo 10;
c) l'assetto organizzativo provvisorio relativo ai comuni facenti parte della Provincia di Cagliari e non rientranti nell'area metropolitana, fatta salva la possibilità, per i medesimi, di esercitare l'iniziativa per la modificazione delle circoscrizioni provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1997.3. Sulla proposta contenuta nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove conferenze in ciascun comune interessato, che coinvolgono le rappresentanze istituzionali e sono aperte alla cittadinanza, nelle sue articolazioni associative e nelle rappresentanze economiche, sociali e culturali.
4. Sulla proposta contenuta nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale indice altresì un referendum consultivo, senza quorum di validità, tra tutti i cittadini dei comuni interessati, che si svolge entro il termine di sessanta giorni dall'adozione di tale deliberazione.
5. Tenuto conto degli orientamenti emersi dai referendum e dalle altre forme di consultazione di cui al comma 3, entro i trenta giorni successivi al referendum, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge che prevede l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari, contenente esclusivamente la sua perimetrazione e le disposizioni di cui al comma 2, lettera c).
6. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di cui ai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11. È comunque fatta salva la necessaria consultazione delle popolazioni interessate.
Capo II
Funzioni e organi della Città metropolitanaArt. 3
Regime speciale di autonomia della Città metropolitana di Cagliari1. La Città metropolitana di Cagliari è titolare della potestà statutaria e regolamentare e determina la propria struttura organizzativa in ottemperanza delle previsioni costituzionali e nel rispetto dei principi in materia di organizzazione e attività amministrativa stabiliti dallo Statuto della Regione, in armonia con i principi generali dell'ordinamento della Repubblica.
2. La Città metropolitana di Cagliari costituisce espressione della comunità locale e assume, nei territori interessati, le attribuzioni attualmente assegnate alla Provincia di Cagliari e ai comuni interessati, provvedendo a una riorganizzazione funzionale, idonea all'esercizio delle competenze di rilievo metropolitano di cui alla presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli comuni che ne fanno parte.
3. L'attività della Città metropolitana di Cagliari si ispira ai principi della trasparenza e della massima partecipazione popolare ai processi decisionali.
Art. 4
Organi necessari1. Sono organi necessari della Città metropolitana di Cagliari:
a) il consiglio metropolitano;
b) il sindaco metropolitano;
c) la giunta metropolitana.
Art. 5
Consiglio metropolitano1. Il consiglio è composto da trentaquattro membri, eletti direttamente dai cittadini della Città metropolitana di Cagliari. Le modalità di elezione del consiglio metropolitano sono definite in base all'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da adesso in poi denominato testo unico delle leggi degli enti locali. La durata in carica, l'indennità, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei componenti del consiglio, sono stabilite ai sensi del testo unico degli enti locali.
2. Il consiglio metropolitano è titolare del potere di iniziativa regolamentare ed agisce di concerto con la giunta, cui sono conferite le funzioni di attuazione.
3. I componenti del consiglio rappresentano la Città metropolitana di Cagliari, esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il consiglio provvede alla convalida dei componenti eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
4. Il consiglio approva i regolamenti, ne valuta le proposte di modifiche dell'esecutivo e può esercitare potere di veto qualora i regolamenti non rispettino i criteri indicati dal consiglio stesso o siano in contrasto con la Costituzione, lo statuto e la legge dello Stato o della Regione. Il consiglio inoltre:
a) approva il Piano urbanistico della Città metropolitana, il bilancio annuale dell'ente e il Piano di gestione dei servizi di scala metropolitana, presentato dalla giunta metropolitana entro novanta giorni dalla sua costituzione;
b) elegge i rappresentanti della Città metropolitana negli organi di cooperazione interistituzionale;
c) esercita il controllo su tutte le attività dell'esecutivo e del sindaco metropolitano, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.5. Il consiglio disciplina il suo funzionamento tramite propri regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 6
Sindaco metropolitano1. Il sindaco metropolitano è eletto direttamente dai cittadini e contestualmente al consiglio, secondo le modalità previste dall'articolo 72 del testo unico degli enti locali.
2. Il sindaco metropolitano svolge le funzioni di rappresentanza della Città metropolitana, in ambito nazionale e internazionale, dirige la politica dell'esecutivo della Città metropolitana e ne è responsabile.
3. Il sindaco metropolitano può essere sfiduciato dal consiglio in seguito all'approvazione di una mozione motivata. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora il sindaco metropolitano sia sfiduciato, contestualmente, il consiglio è sciolto ed entro due mesi sono indette nuove consultazioni elettorali. Durante questo periodo il consiglio e la giunta svolgono unicamente attività di ordinaria amministrazione dell'ente.
4. Il sindaco metropolitano svolge le seguenti funzioni:
a) nomina e revoca i componenti della giunta;
b) emana i regolamenti;
c) dirige le funzioni amministrative proprie e delegate dallo Stato o dalla Regione, in conformità con i principi generali della legge;
d) partecipa alle attività degli organi di dialogo e cooperazione intergovernativa in rappresentanza degli interessi della Città metropolitana di Cagliari.5. Il sindaco metropolitano svolge un ruolo primario nel garantire la sicurezza pubblica nell'ambito della Città metropolitana di Cagliari e, a tal fine, agisce in stretta collaborazione con il Ministro dell'interno, il Prefetto e il Questore, con autonomo potere di impulso nell'ambito territoriale della Città di Cagliari. Il sindaco metropolitano collabora al coordinamento delle forze di polizia allo scopo di salvaguardare la pubblica sicurezza, nel caso di manifestazioni o eventi straordinari.
Art. 7
Giunta metropolitana1. La giunta metropolitana è l'organo esecutivo della Città metropolitana di Cagliari, è nominata e presieduta dal sindaco metropolitano e dura in carica quanto il sindaco metropolitano che l'ha nominata. Il numero degli assessori è previsto dallo statuto in base alla popolazione residente sul territorio con aggiornamento dei dati ISTAT.
2. La giunta è un organo collegiale e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del sindaco metropolitano.
Art. 8
Funzioni di competenza della Città metropolitana di Cagliari1. Alla Città metropolitana di Cagliari spettano le funzioni attribuite dalla presente legge, nel rispetto delle previsioni costituzionali e della legislazione della Regione.
2. La Città metropolitana di Cagliari è competente, nell'ambito del territorio di riferimento, in via residuale, per tutte le attività ed i servizi di pubblico interesse che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti istituzionali.
3. La Città metropolitana di Cagliari è titolare di funzioni proprie. Lo Stato e la Regione possono delegare alla Città metropolitana di Cagliari l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. La Città metropolitana di Cagliari esercita funzioni amministrative nelle seguenti materie:
a) protezione civile;
b) immigrazione;
c) tutela dei beni culturali;
d) assistenza sanitaria locale, senza pregiudizio per la programmazione regionale;
e) promozione dell'occupazione;
f) promozione dello sviluppo economico, produttivo e turistico, nel quadro della programmazione regionale;
g) fiere e mercati;
h) porti e aeroporti civili;
i) realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche;
j) valorizzazione dei beni culturali e ambientali.5. La Città metropolitana di Cagliari è titolare di funzioni in materia di mobilità, pubblica sicurezza, progettazione e gestione delle infrastrutture così come in tutti i settori che riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori. Nello specifico la Città metropolitana di Cagliari è competente in materia di:
a) pianificazione urbanistica comunale;
b) trasporti pubblici locali;
c) viabilità e reti infrastrutturali;
d) servizi per la fornitura di acqua, energia, telecomunicazioni, e comunque tutti i servizi di rilievo per la Città metropolitana;
e) coordinamento della raccolta dei rifiuti;
f) politiche sociali e socio sanitarie;
g) grande distribuzione commerciale;
h) coordinamento delle attività culturali;
i) coordinamento della realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche;
j) coordinamento delle forze di polizia municipale;
k) coordinamento degli sportelli unici di informazione e comunicazione istituzionale con i cittadini e con le imprese.6. Con riferimento alle proprie competenze, la Città metropolitana di Cagliari è stazione appaltante unica per gli acquisti di beni e servizi nell'ambito del territorio metropolitano.
7. La Città metropolitana di Cagliari monitora e limita il flusso del traffico e l'emissione di fumi o sostanze inquinanti, adottando propri provvedimenti.
8. La Città metropolitana può predisporre misure cautelari volte a potenziare l'autorità in materia di controllo della viabilità.
9. Il sindaco metropolitano, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini della Città metropolitana di Cagliari, ha autonomi poteri di impulso ed iniziativa in tema regolazione dei flussi migratori, nel rispetto del dettato costituzionale.
10. Alla Città metropolitana sono assegnate tutte le funzioni residue, non indicate espressamente nel presente articolo, esercitate dai comuni o dalle province.
Capo III
Disposizioni finanziarieArt. 9
Finanza della Città metropolitana di Cagliari1. La finanza della Città metropolitana di Cagliari è costituita da entrate proprie, dalla compartecipazione ai tributi erariali regionali, da risorse aggiuntive derivanti dal fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 119, comma terzo, della Costituzione e dalle risorse speciali previste dal comma 2.
2. Con il rispetto del principio autonomia finanziaria disciplinato dall'articolo 119 della Costituzione, la Città metropolitana di Cagliari usufruisce inoltre di risorse speciali destinate a tal scopo dallo Stato. Tali risorse sono determinate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze in concerto con il Ministro degli interni ed il sindaco metropolitano della Città metropolitana di Cagliari, tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative derivanti dal particolare regime di autonomia previsto dalla presente legge, e sono stanziate annualmente tramite legge finanziaria.
3. Sono previste, inoltre, forme speciali ed ulteriori di finanziamenti in relazione a esigenze specifiche verificatesi durante l'anno e progetti presentati entro il 31 dicembre di ogni anno dal consiglio.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finaliArt. 10
Organi provvisori della Città metropolitana1. Fino alla scadenza della legislatura in corso del Comune di Cagliari, il Consiglio metropolitano è composto da 40 rappresentanti, eletti dai consigli comunali dei comuni facenti parte della Città metropolitana proporzionalmente alla loro dimensione, secondo criteri definiti dallo statuto provvisorio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). Il consiglio nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti il presidente. Il consiglio adotta lo statuto dell'ente.
2. In sede di prima applicazione il sindaco metropolitano della Città metropolitana corrisponde alla persona del sindaco di Cagliari. Alla scadenza della legislatura in corso nel Comune di Cagliari, il sindaco metropolitano è eletto direttamente dai cittadini, secondo le disposizioni dell'articolo 6.
3. A far data dall'approvazione della presente legge, allo scadere della legislatura i comuni nei quali è ripartita, ai sensi dell'articolo 2, la Città metropolitana, eleggono i loro organi nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di enti locali.
4. Il costo complessivo degli organi istituzionali della Città metropolitana e dei comuni compresi nel suo territorio non può superare il costo totale sostenuto per il funzionamento dei medesimi organi dall'insieme di tali comuni nell'anno 2011.
Art. 11
Disposizioni per l'istituzione della Città metropolitana in caso di inerzia1. Nel caso in cui la Giunta regionale non provveda entro i termini perentori di cui all'articolo 2, si dispone quanto segue:
a) la Città metropolitana di Cagliari comprende i seguenti comuni: Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Assemini, Capoterra, Sestu, Monserrato, Sinnai, Quartucciu, Elmas, Settimo San Pietro, Maracalagonis, Decimomannu;
b) il territorio della Città metropolitana si articola al suo interno negli attuali comuni e, per il comune capoluogo, nelle municipalità;
c) entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Presidente della Regione indice un referendum consultivo tra i cittadini dei comuni di cui alla lettera a), senza quorum di validità, relativo alla istituzione della Città metropolitana;
d) entro i trenta giorni successivi allo svolgimento del referendum di cui alla lettera b), il Presidente del Consiglio regionale inserisce all'ordine del giorno del Consiglio regionale l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari;
e) nelle more della nuova definizione di funzioni e assetti territoriali e organizzativi delle province, i comuni dell'attuale Provincia di Cagliari non rientranti nella Città metropolitana continuano a far parte della medesima istituzione provinciale.