CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 384

presentata dai Consiglieri regionali
BARRACCIU - ESPA - CORDA - BRUNO - COCCO Pietro - SOLINAS - MELONI Valerio

il 19 aprile 2012

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi
ed istituzione del registro regionale

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Patologia cronica complessa e dolorosa, spesso invalidante, l'endometriosi è malattia comune (coinvolge circa il 18 per cento delle donne), capace di influenzare molti aspetti della vita di una donna e di incidere sullo stato di salute fisica generale, sul benessere emotivo e nella routine quotidiana. Anche a causa di ciò, il Parlamento europeo nel 2004 ha riconosciuto l'endometriosi come uno stato clinico che colpisce una donna su 10 nell'Unione europea e quindi come una malattia sociale.

L'endometriosi è caratterizzata dalla fuoriuscita delle cellule del rivestimento interno dell'utero (endometrio) che si impiantano in altre sedi quali la pelvi (per la maggior parte) e intorno all'utero, alle ovaie e alle tube di Falloppio, ma anche intorno alla vagina, all'intestino, alla vescica e a volte addirittura nel polmone, o ancora negli ureteri o nell'ombelico.

Durante il ciclo mestruale, il tessuto endometriale, ovunque si sia impiantato, va incontro a sanguinamento così come accade all'endometrio presente in utero. Tale sanguinamento irrita i tessuti e causa la formazione di tessuto cicatriziale e aderenze. A seconda della localizzazione del tessuto endometriale anomalo, l'endometriosi può essere causa di dolore durante o dopo i rapporti sessuali fino all'impedimento di una normale attività sessuale, può provocare dolore durante la defecazione e la minzione, perdita di sangue dal retto, alterazioni del ciclo ed infertilità. In alcuni casi, masse pelviche dolenti possono dare disturbi dell'alvo. La malattia può arrivare a coinvolgere più organi e tessuti, fino a causare un sovvertimento anatomico della pelvi con manifestazioni cliniche drammatiche.

Gli effetti di tali disturbi sono tali da alterare non solo la salute delle donne fin dalla giovane età, ma anche di comprometterne la fertilità. Quando l'endometriosi è di grado medio o severo, diventa causa di sterilità nella donna in quanto può alterare i rapporti anatomici tra ovaio e tuba di Falloppio bloccando il concepimento. Altissima pertanto, tra il 30 e il 40 per cento, è la percentuale delle donne con endometriosi che non riesce ad avere figli.

L'endometriosi colpisce principalmente donne in età riproduttiva, con un picco di frequenza tra i 30 e i 40 anni, mentre tende a regredire dopo la menopausa. Non sono però esclusi casi di comparsa in età puberale e nell'adolescenza.

Lo studio europeo Endometriosis All Party Parlamentary Group (EAPPG) rileva come molte donne debbano adattarsi alla malattia anche per quel che riguarda la possibilità di lavorare: i sintomi dolorosi causano la perdita di almeno cinque giorni lavorativi al mese; il 14 per cento delle donne affette da endometriosi ha ridotto l'orario di lavoro; un ulteriore 14 per cento ha abbandonato o perso l'attività lavorativa e il 40 per cento tiene nascosta la malattia per paura delle conseguenze sul luogo di lavoro.

Malgrado il molteplice numero di progetti legge depositati in entrambe le Camere del Parlamento italiano, tale malattia non è allo stato attuale riconosciuta quale malattia sociale ed è ancora sottostimata dal punto di vista clinico e degli effetti che ricadono sulla qualità della vita delle donne che ne sono affette.

Se non esistono dati precisi con riferimento alla Sardegna, l'Organizzazione delle Nazioni unite ha calcolato in circa 3 milioni le donne affette da endometriosi in Italia, 14 milioni nell'Unione europea e complessivamente 150 milioni nel mondo.

La presente proposta di legge riconosce l'endometriosi quale malattia a rilevante impatto sociale contemplandola tra le malattie con diritto all'esenzione, a carico del Servizio sanitario regionale. Viene istituito il Registro regionale dell'endometriosi, strumento di riferimento per ogni attività di pianificazione e programmazione regionale in cui sono contenuti i dati statistici rilevanti e la relativa analisi. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a garanzia dell'indispensabile supporto tecnico ed amministrativo, la legge prevede la nascita di una commissione regionale sull'endometriosi a cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e coordinamento e a cui è devoluta l'elaborazione delle linee guida sulla diagnosi e terapia dell'endometriosi che saranno approvate dalla Giunta regionale.

La legge impegna inoltre la Giunta regionale a una molteplicità di interventi affinché si pervenga a una diagnostica tempestiva, all'organizzazione di centri di riferimento regionali in rete e alla valutazione degli indicatori di qualità dell'assistenza.

Particolare riguardo è rivolto alle associazioni di volontariato di cui la Regione si impegna a sostenere i progetti rivolti alle donne sofferenti di endometriosi e con le quali promuove campagne informative e di sensibilizzazione.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi

1. La Regione, in armonia con la Costituzione italiana e con l'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove la salvaguardia della salute delle donne riconoscendo l'endometriosi quale malattia a rilevante impatto sociale e la inserisce nell'elenco delle malattie che hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni effettuate dal Servizio sanitario regionale.

2. La Regione promuove azioni per diffondere la conoscenza dell'endometriosi tra i medici e nella popolazione, per migliorare la qualità delle cure e della prevenzione e sostiene la ricerca e l'attività delle associazioni e del volontariato dedicate al sostegno delle donne affette da endometriosi e delle loro famiglie.

 

Art. 2
Registro regionale dell'endometriosi

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il Registro regionale per la raccolta e l'analisi di dati clinici e sociali relativi all'endometriosi.

2. Il Registro di cui al comma 1, compilato anche con la collaborazione delle associazioni, riporta i casi di endometriosi, il numero e i caratteri dei nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della patologia sul territorio regionale.

3. I dati riportati nel Registro regionale dell'endometriosi sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per l'individuazione di azioni finalizzate alla diagnosi precoce e all'ottenimento dei trattamenti medico-sanitari più efficaci.

4. I criteri e le modalità di rilevazione e tenuta dei dati sono stabiliti dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

 

Art. 3
Interventi

1. Entro tre mesi dall'approvazione della legge, la Giunta regionale:
a) concorda con le strutture sanitarie di maggiore esperienza i percorsi diagnostico terapeutici (PDT) atti ad una diagnosi più tempestiva;
b) mette a punto le informazioni da diffondere a consultori, ginecologi e medici di medicina generale;
c) approva le linee guida sulla diagnosi e terapia dell'endometriosi elaborate dalla commissione di cui all'articolo 4;
d) individua i centri di riferimento regionali per il trattamento dell'endometriosi costruendo una rete secondo il modello hub & spoke e valuta gli indicatori di qualità dell'assistenza.

 

Art. 4
Commissione regionale sull'endometriosi

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che garantisce il supporto tecnico e amministrativo, la commissione regionale sull'endometriosi con compiti di monitoraggio, coordinamento della ricerca e delle statistiche sull'endometriosi e sulle sue cause.

2. La commissione, inoltre:
a) sostiene l'Assessorato regionale nell'individuazione e promozione di azioni e iniziative per la prevenzione dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro;
b) elabora e coordina campagne di informazione rivolte ai medici e alla popolazione potenzialmente a rischio;
c) promuove il coordinamento delle attività di diagnosi, cura e ricerca;
d) definisce le linee guida per l'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici di tipo multidisciplinare condivisi e uniformi.

3. La commissione è composta da almeno un rappresentante per ogni professione medica responsabile del piano diagnostico-terapeutico e assistenziale, rappresentanti indicati dall'INPS e dall'INAIL e responsabili delle associazioni impegnate nel sostegno delle donne affette dalla malattia nominati dalla Giunta regionale.

4. La commissione ha la durata di cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.

 

Art. 5
Sensibilizzazione e volontariato

1. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale promuove, con il coinvolgimento delle associazioni e del volontariato, campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti all'endometriosi.

2. La Regione sostiene le attività delle associazioni e del volontariato sul territorio regionale rivolte alle donne affette da endometriosi, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le università.

 

Art. 6
Formazione

1. La Regione promuove interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e paramedico preposto alla diagnosi e alla cura dell'endometriosi, nonché del personale dei consultori familiari.

 

Art. 7
Esenzione dalla compartecipazione alla spesa per farmaci e prestazioni

1. È riconosciuto alle donne residenti in Sardegna il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo dei farmaci, delle prestazioni di diagnostica, ambulatoriali e delle altre prestazioni specialistiche correlate all'endometriosi.

2. La Giunta regionale individua i farmaci e le prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo, le modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali, le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione e di effettuazione dei controlli sulle esenzioni riconosciute.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 600.000 a decorrere dal 2012, si fa fronte con quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente di cui alla UPB S05.01.001.