CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 381

presentata dal Consigliere regionale
FOIS

il 16 aprile 2012

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), ha stabilito al comma 16 dell'articolo 1 che, nelle direttive adottate dalla Giunta regionale per il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012, debbano considerarsi prioritari i pagamenti riportati alla allegata tabella E, nonché quelli relativi al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'emergenza sociale, il contrasto alla povertà, l'istruzione, la ricerca e l'occupazione.

Il comma 14 dell'articolo 5 della medesima legge finanziaria ha previsto inoltre che, sempre ai fini del rispetto del patto di stabilità, i pagamenti per gli interventi urgenti anticrisi di cui allo stesso articolo, prevalgono anche rispetto alle priorità stabilite nel riportato comma 16.

All'indomani dell'entrata in vigore della predetta legge, una volta assestatosi il testo, oggetto come si sa di un confronto intenso e prolungato nelle varie fasi consiliari, e meglio definito il quadro della reale capacità di pagamento in capo all'Amministrazione regionale alla luce sia degli interventi previsti sia dei pagamenti nel frattempo effettuati in corso di esercizio provvisorio, si è in generale rilevato come il meccanismo previsto possa da un lato risultare non necessario (in quanto le priorità risultano sufficientemente definite nel testo di legge rispetto ad un'elencazione per capitoli fatta in tabella che dà luogo a qualche incongruenza o incertezza), dall'altro eccessivamente rigido rispetto all'effettiva evoluzione della spesa.

Proprio al fine di assicurare la rapida e puntuale attuazione delle misure sociali e anticrisi approvate con la recente legge finanziaria (che la legge comunque individua inderogabilmente come prioritarie), lasciando alla Giunta regionale i margini necessari per la responsabilità che le compete nella gestione della spesa, la Terza Commissione ha ravvisato la necessità di modificare le disposizioni della finanziaria.

La presente proposta di legge, nel tentativo di portare a sintesi il dibattito svolto in Commissione, in particolare:
- individua come prioritarie le spese concernenti il fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, le misure per far fronte all'emergenza sociale e al contrasto alla povertà, gli interventi urgenti anticrisi di cui all'articolo 5 della legge finanziaria;
- dispone conseguentemente l'abrogazione della tabella E;
- prevede la facoltà per la Giunta regionale, ferme restando le priorità stabilite dalla legge, di indicare, all'atto della complessiva definizione delle limitazioni dei titoli di impegno e dei titoli di pagamento con la deliberazione già prevista dall'articolo 43 della legge di contabilità, priorità di spesa aggiuntive con l'indicazione delle motivazioni che le giustificano.

La soppressione del comma 14 dell'articolo 5 risponde esclusivamente ad esigenze di uniformità e pulizia normativa.

La proposta intende in tal modo offrire un supporto per l'utile e rapida conclusione del confronto in corso in Commissione anche per superare l'impasse venutasi a creare nella spesa regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2012

1. Nella legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 16 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"16. Per effetto delle limitazioni derivanti dal patto di stabilità interno per l'anno 2012, è data priorità alle spese relative alle seguenti voci: trasferimenti del fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), misure per far fronte all'emergenza sociale e al contrasto alla povertà, interventi urgenti anticrisi di cui all'articolo 5; con la deliberazione prevista dall'articolo 43 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale, nel definire le limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e dei titoli di pagamento, può individuare ulteriori priorità dandone puntuale motivazione.";
b) il comma 14 dell'articolo 5 è abrogato;
c) la tabella E "Elenco delle priorità dei pagamenti per l'anno 2012", è abrogata.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).