CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 380

presentata dai Consiglieri regionali
STERI - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU

il 12 aprile 2012

Disposizioni per l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 10 novembre 2011 demanda, alle assemblee legislative regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di legiferare sulle sale da gioco al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il vizio del gioco, in quanto le dipendenze da gioco sono già una realtà pesantissima molto diffusa.

Viene così superata la competenza che era dello Stato in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, per cui si può ora legiferare su una materia che coinvolge sempre più comuni sottoposti all'assalto delle sale da gioco sul loro territorio.

Infatti il proliferare del gioco d'azzardo con le slot machines, le sale bingo, le sale giochi con apparecchi per il gioco lecito, rappresenta un fenomeno che non può essere ignorato, ma richiede una regolamentazione per salvaguardare le categorie di persone più deboli e maggiormente vulnerabili, prevenendo, per quanto possibile, la dipendenza dal gioco, e per garantire limiti di sostenibilità rispetto al contesto urbano.

Il giro di affari, nel 2011, è stato di circa 80 miliardi di euro con un incremento del 30 per cento, ossia di 18,45 miliardi di euro, rispetto al 2010.

È questo il bilancio per l'intera industria del gioco presentato alla 24a edizione di Enada Primavera, mostra internazionale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco, che si è tenuta recentemente a Rimini.

Degli 80 miliardi giocati, 61,5 sono tornati nelle tasche dei giocatori per una percentuale di vincita media del 77 per cento, con un più 7,5 per cento rispetto al 2010.

Quanto al prelievo per imposte, questo è rimasto invariato (8,7 miliardi), mentre quello dei canoni di concessione AAMS è aumentato da 310 a 420 milioni di euro. L'incidenza dell'erario, ossia ciò che resta del giro d'affari dopo il pagamento delle vincite, è scesa dal 49,86 al 47,28 per cento.

Ma, secondo dati dell'Agenzia della sanità, giocano il 66 per cento dei disoccupati ed il 47 per cento degli indigenti e nel gioco si registra sia un'altissima incidenza di suicidi, sia la forte possibilità di dipendenza costituita anche dalla presenza di ritmi sensoriali importanti acustico-luminosi in grado di influenzare le persone.

Su 10 mila persone, 236 corrono il rischio di divenire giocatori d'azzardo patologici e 5 moriranno suicidi per i gravi danni che riporteranno.

Il gioco lecito rappresenta la quinta industria in Italia come volume d'affari, le puntate fanno sentire meglio, migliorano il benessere del corpo, ma le dipendenze da gioco impediscono ad un gran numero di persone di arrivare alla fine del mese proprio perché non resistono alla tentazione di tentare quotidianamente la sorte. Il settore delle new slot, la sua disciplina, le modalità ed i limiti di esercizio possono essere regolamentati anche con delibere comunali, ma la Regione, stante la potestà legislativa che le è stata conferita e per il principio di sussidiarietà, può definire una specifica normativa sulla materia per rendere omogeneo il comportamento nel proprio territorio.

La proposta di legge si compone di 9 articoli.

Nell'articolo 1 viene definita la finalità della presente proposta di legge, che detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito per prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.

Nell'articolo 2 si definisce la collocazione delle sale giochi, vietandone l'apertura laddove siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

I comuni, comunque, possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l'apertura di sale giochi.

All'articolo 3 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

All'articolo 4 vengono definiti gli obblighi dei gestori tenuti ad esporre materiale informativo che evidenzi i rischi connessi al gioco eccessivo.

All'articolo 5, formazione dei gestori, si prevede che le aziende sanitarie, di concerto con i gestori delle attività di gioco, promuovano iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico.

All'articolo 6 vengono definite campagne di formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco, indirizzate prioritariamente ai giovani ed alle fasce sociali più svantaggiate.

La finalità consiste nell'aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi ed i danni economici correlati.

All'articolo 7 si prevede il sostegno dell'Amministrazione regionale all'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.

All'articolo 8 si prevedono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge.

All'articolo 9 sono riportate le disposizioni finanziarie.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione con la presente legge, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito, nelle diverse forme previste dalla normativa vigente, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.

 

Art. 2
Collocazione delle sale giochi

1. È vietata l'apertura di sale giochi di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che siano ubicate in un raggio di trecento metri da istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l'apertura di sale giochi, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

 

Art. 3
Divieto di pubblicità

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

 

Art. 4
Obblighi dei gestori

1. I gestori di sale giochi, ricevitorie, tabaccherie e comunque di esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, espongono all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco eccessivo, la disponibilità di servizi di assistenza e a incoraggiare il gioco responsabile.

2. I gestori dei locali di cui al comma 1 evidenziano ai giocatori la possibilità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

3. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

 

Art. 5
Formazione dei gestori

1. Le aziende sanitarie, di concerto con i gestori delle attività di gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi e negli esercizi di cui all'articolo 4, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, e a favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile.

 

Art. 6
Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che in modo particolare evidenziano situazioni a rischio. Tali iniziative sono dirette in particolare a:
a) aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi e i danni economici, per la salute e relazionali che il gioco indiscriminato può comportare per i giocatori e le loro famiglie;
b) educare a un approccio misurato e compatibile al gioco;
c) informare sull'esistenza e l'accessibilità dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.

 

Art. 7
Sostegno al privato sociale

1. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale destinati a persone con problemi correlati al gioco e alle relative famiglie. Nella concessione dei contributi è data priorità ai progetti realizzati in raccordo con i servizi pubblici del territorio.

 

Art. 8
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 500 e 3.000 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai comuni che ne incamerano i relativi proventi.

 

Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 1, quantificati in euro 300.000 per il 2012, fanno carico all'UPB S05.0l.001 e per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria 'a termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000. Detto onere per il 2012 fa carico all'UPB S05.01.00l e per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria 'a termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006.