CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 379
presentata dal Consigliere regionale
CUCCUREDDUl'11 aprile 2012
Norme urgenti in materia di enti locali
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come integrato dall'articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, alla lettera b) attribuisce potestà legislativa primaria, con i soli limiti dettati dal "rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica", in materia di ordinamento degli enti locali.
La Regione non ha però approvato, a differenza di altre regioni a statuto speciale, alcuna organica disciplina sull'ordinamento degli enti locali, creando così non pochi dubbi interpretativi sulla diretta applicabilità delle norme statali, introdotte dopo il riconoscimento (23 settembre 1993) della potestà legislativa in capo alla Regione.
Così, recentemente, con il decreto legge 27 febbraio 2012, n. 15, convertito senza modificazioni sia al Senato che alla Camera pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012, si è anticipato di 4 giorni, con una norma transitoria, il termine per la presentazione delle liste comunali, ciò al fine di evitare la coincidenza con le giornate di Pasqua e Pasquetta per il deposito delle liste in occasione del turno amministrativo, fissato nel resto d'Italia per il 6 maggio prossimo. In Sardegna il turno amministrativo è stato però fissato per i giorni 20 e 21 maggio 2012. Né gli uffici comunali né coloro che stanno operando per la presentazione delle liste hanno chiarezza su quale sia il termine di presentazione delle liste nella nostra regione, tenuto conto, da un lato, della competenza primaria della Regione e dall'altro della ratio della norma approvata con decreto legge dal Governo.
Si ritiene quindi necessario intervenire urgentemente al fine di dare certezza del diritto in questa materia.
L'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), dispone che non si applicano in Sardegna, in forza della legge regionale n. 4 del 2012 le disposizioni dal comma 1 al comma 18 e dei commi 21, 22, 23, 24 e 29; prevede, al comma 25, che gli organi di revisione contabile dei comuni siano nominati non più dai consigli comunali, ma dai prefetti. In una regione come la Sardegna, che vanta competenza primaria in materia, la compressione delle competenze degli enti locali in favore di un nuovo centralismo statale, attuato attraverso le prefetture, appare, oltre che anacronistica, quasi provocatoria.
Infine la sezione della Corte dei conti della Sardegna con il parere 23/2012/PAR, formulato sulla base di un quesito posto dal Comune di Monserrato, esclude l'applicabilità del comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, alle risorse di cui al fondo unico. La Corte dei conti arriva a tale conclusione ricorrendo ad un'interpretazione sistematica della norma, poiché nel comma successivo, introdotto con emendamento, vi è un esplicito riferimento al fondo unico. Tale interpretazione diverge dalla reale volontà del legislatore, così come emerge sia dalla relazione alla proposta di legge, che dal dibattito in Commissione ed in Aula. Pertanto si ritiene opportuno specificare che tale norma dispiega la sua efficacia a tutte le risorse trasferite dalla Regione al sistema degli enti locali, ivi comprese, naturalmente, quelle di cui al fondo unico istituito con la legge regionale n. 2 del 2007.
La presente proposta di legge si compone di due soli articoli.
All'articolo 1, nel primo comma, si ricomprende fra le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011 convertito nella legge n. 148 del 2011, che non trovano applicazione in Sardegna, anche quelle di cui al comma 25, relative alla competenza alla nomina dell'organo di revisione contabile negli enti locali; al comma 2 si chiarisce che sono ricomprese anche le risorse del fondo unico, nell'espressione "somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna" di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2011; col terzo comma, infine, si disapplica in Sardegna la norma transitoria di anticipazione dei termini di presentazione delle liste per l'imminente turno elettorale amministrativo.
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Norme urgenti in materia di enti locali1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), dopo la parola "24" e prima di "e 29", è aggiunto "25".
2. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è aggiunta alla fine la frase "ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007".
3. Non si applicano in Sardegna le disposizione contenute nel decreto legge 27 febbraio 2012 n. 15, convertito senza modificazioni in legge 5 aprile 2012, n. 36 (Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012).
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).