CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 377
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU - SANNA Gian Valerio - DIANA Giampaolo - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - COCCO Pietro - CUCCA - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MORICONI - PORCU - SABATINI - SOLINAS Antonioil 3 aprile 2012
Tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali della Regione Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Gli ulivi secolari, veri e propri monumenti paesaggistici, costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per la Regione. Essi hanno conservato nel tempo la loro funzione produttiva, e rappresentano oggi beni di inestimabile valore paesaggistico, ambientale, storico-culturale e turistico. La loro longevità è, inoltre, di estrema importanza per il rilevante patrimonio genetico di cui essi sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici.
Un patrimonio caratteristico della nostra Regione che oggi rischia di andare perduto e di non poter essere tramandato alle generazioni future, a causa del progressivo spopolamento delle campagne, dello stato di abbandono e incuria in cui versano molti di questi alberi, e ora anche della loro pericolosa "migrazione". Sradicati dal loro ambiente naturale e venduti a qualche migliaio di euro per andare ad abbellire ristoranti e ville della costa, se non spediti al nord Italia per ornare giardini privati o essere rivenduti nei vivai: è questa la fine che fanno molti ulivi secolari. Un vergognoso commercio, in costante crescita, che interessa non solo la Sardegna, ma anche le altre regioni meridionali, e che si è sviluppato anche a causa dell'assenza di una normativa nazionale ad hoc.
Oggi le uniche norme statali di riferimento in materia di ulivi risalgono al decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, emanato nel contesto di grave deficit socio-economico in cui versava l'Italia all'indomani della guerra, decreto modificato nel 1951 con la legge n. 144, che vieta l'abbattimento di alberi di ulivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salva autorizzazione alla deroga, che può essere rilasciata in diversi casi: ad esempio quando sia accertata la morte fisiologica della pianta o la stessa sia diventata improduttiva, oppure quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'uliveto, o ancora per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, per opere di pubblica utilità, per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione.
Non esiste, invece, alcuna norma a carattere nazionale che disciplini l'espianto e il successivo reimpianto degli ulivi in luogo diverso da quello originario: pertanto per poter eseguire tali operazioni non è necessaria alcuna autorizzazione.
Uno spiraglio nella disciplina normativa si è aperto nel 1999, quando la III Sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n. 12473), ha ampliato il concetto di "abbattimento" di cui alle sopra citate norme statali, facendovi rientrare anche I'espianto degli alberi realizzato nella forma di cavatura o estrazione con zolla. Per la Cassazione, infatti, l'esatta portata del termine "abbattimento" (degli ulivi) non può essere ristretta alla sua accezione letterale, ma va apprezzata anche in relazione allo scopo che il legislatore intendeva perseguire, e cioè di controllo preventivo degli espianti, al fine di salvaguardare la produzione nazionale. Questo ragionamento ha condotto la Corte a ritenere necessaria l'autorizzazione preventiva all'espianto di alberi di ulivo oltre il numero di cinque ogni biennio anche nei casi in cui esso sia realizzato nella forma della cavatura con zolla.
Nonostante la citata sentenza della Corte di cassazione, a livello nazionale continua a mancare una normativa che garantisca una reale tutela degli ulivi secolari e che funga da efficace deterrente nei confronti di chi ne pratica il commercio.
La presente proposta di legge mira a salvaguardare e promuovere il patrimonio degli ulivi monumentali della Sardegna, quale risorsa di fondamentale importanza per la nostra Regione.
Il testo prevede da una parte azioni conoscitive del fenomeno (censimento degli ulivi secolari presenti nell'Isola, elenco regionale degli ulivi monumentali) e di tutela (vincolo paesaggistico, piano di salvaguardia e valorizzazione); dall'altra parte azioni di promozione ai fini turistici dell'immagine degli ulivi (sostegno alle attività di valorizzazione) e delle loro produzioni (menzione speciale per l'olio extravergine). Il provvedimento si preoccupa, inoltre, di introdurre sanzioni per chi reca pregiudizio alle piante e indennizzi per chi, invece, provvede alla loro cura.
La proposta di legge è suddivisa in 5 capi e consta di 20 articoli.
Il capo I (Disposizioni generali):
- contiene le finalità del provvedimento, consistenti nella tutela e valorizzazione degli alberi di ulivo monumentali in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, nonché quali elementi peculiari e caratteristici della storia, della cultura e del paesaggio regionale (articolo 1);
- detta che il carattere di monumentalità delle piante di ulivo è riconosciuto dall'articolo 17 comma 3 della lettera l) delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale di cui al decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82 (articolo 2).Il capo II (Censimento e tutela):
- istituisce il comitato tecnico per la protezione degli ulivi monumentali, organo consultivo dislocato presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente (articolo 3);
- detta le procedure per il censimento degli ulivi monumentali (articolo 4);
- definisce i soggetti e le modalità per la segnalazione degli alberi (articolo 5);
- prevede la predisposizione dell'elenco degli ulivi monumentali della Regione, nel quale vengono inclusi gli alberi di ulivo rilevati (articolo 6);
- introduce norme di tutela degli ulivi compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, stabilendo che l'inclusione in tale elenco comporta la sottoposizione delle piante a vincolo paesaggistico (articolo 7);
- affida ai proprietari l'onere di mantenere gli ulivi in buono stato vegetativo e, a fronte dello stesso, prevede la corresponsione di un indennizzo (articolo 8);
- disciplina il piano di salvaguardia e valorizzazione degli ulivi monumentali quale strumento per il coordinamento di tutti gli interventi volti ad assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali, anche a fini turistici (articolo 9).Il capo III (Azioni di promozione):
- affida alla Regione il compito di promuovere l'immagine degli ulivi monumentali della Sardegna e delle loro produzioni, anche indirizzando e sostenendo enti pubblici, organizzazioni agricole e operatori del settore olivicolo che si impegnino a valorizzare il patrimonio degli ulivi secolari della Sardegna (articolo 10);
- istituisce la menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi monumentali della Sardegna", che contraddistingue l'olio extravergine ottenuto esclusivamente da olive provenienti da ulivi secolari (articolo 11).Il capo IV (Divieti e sanzioni):
- vieta il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali, salva deroga subordinata all'esistenza di un apposito progetto di reimpianto (articolo 12) secondo le procedure di cui all'articolo 13;
- regola le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali (articolo 14);
- demanda le funzioni di sorveglianza e controllo al Corpo forestale della Regione e ai comuni che le esercitano attraverso le polizie municipali (articolo 15);
- disciplina le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della legge (articolo 16); esse sono irrogate dall'Assessore della difesa dell'ambiente, al quale è demandato anche il compito di individuare con decreto le prestazioni sostitutive delle sanzioni pecuniarie qualora la Regione riconosca la sussistenza di ragioni di pubblico interesse (articolo 17).Il capo V (Disposizioni finali), infine:
- contiene la clausola valutativa (articolo 18) e la norma transitoria (articolo 19);
- prevede la necessaria copertura finanziaria per l'attuazione della legge (articolo 20).Vista l'importanza delle esigenze di tutela rappresentate nella presente proposta di legge, i proponenti ne auspicano un rapido esame presso la competente Commissione consiliare in sede referente e una conseguente approvazione in tempi brevi da parte dell'Assemblea.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La Regione tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratteristici della storia, della cultura e del paesaggio regionale.
2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo).
Art. 2
Attribuzione del carattere di monumentalità1. Il carattere di monumentalità delle piante di ulivo è riconosciuto dall'articolo 17, comma 3, lettera l) delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale di cui al decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82.
Capo II
Censimento e tutelaArt. 3
Istituzione del Comitato tecnico per la protezione degli ulivi monumentali1. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato tecnico per la protezione degli ulivi monumentali, di seguito denominato comitato.
2. Il comitato ha sede presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ed è costituito dai membri nominati da ciascuna provincia, che durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.
3. Ciascuna provincia nomina un perito agrario o un agronomo esperto del settore. Le nomine sono effettuate ogni cinque anni e sono comunicate all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
4. Il presidente del comitato é eletto a maggioranza assoluta dei membri dello stesso comitato. Il comitato si riunisce su richiesta del presidente o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri e comunque a cadenza bimestrale.
5. Il comitato svolge la sua attività fino all'insediamento dei nuovi membri.
6. Il comitato esprime il proprio parere sulle richieste di attribuzione del carattere di monumentalità degli alberi di ulivo, necessario ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 8.
7. Il comitato pubblica sul proprio sito internet ogni provvedimento adottato ai sensi della presente legge.
Art. 4
Censimento degli ulivi monumentali1. Allo scopo di predisporre il censimento e l'identificazione degli ulivi monumentali della Sardegna, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui all'articolo 3, approva una scheda tipo per il censimento degli ulivi monumentali, da utilizzarsi per la presentazione delle proposte di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6.
2. La scheda deve essere idonea a raccogliere dati e informazioni sugli ulivi, in particolare in ordine:
a) alla loro localizzazione (zona agraria, indicazione catastale);
b) al titolare del diritto di proprietà;
c) all'età e alle dimensioni della pianta;
d) alle caratteristiche monumentali, paesaggistico ambientali, storico culturali e produttive che ne motivano l'inclusione nel censimento;
e) alle condizioni fitosanitarie, alla vulnerabilità, ai rischi e agli eventuali interventi per garantirne la conservazione.
Art. 5
Segnalazione degli ulivi monumentali1. La presenza di ulivi monumentali è segnalata dai comuni, dai soggetti gestori dei parchi e delle aree naturali protette.
2. La segnalazione può essere effettuata anche da parte di singoli cittadini o di associazioni ai medesimi enti. In tal caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, detti enti sono tenuti a trasmettere all'Assessorato della difesa dell'ambiente la segnalazione corredata del loro parere trasmesso contestualmente al cittadino e all'associazione interessata.
Art. 6
Elenco degli ulivi monumentali della Regione1. A seguito del censimento e delle segnalazioni degli ulivi monumentali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il comitato di cui all'articolo 3, predispone e aggiorna annualmente l'elenco degli ulivi monumentali della Regione.
2. L'elenco di cui al comma 1 contiene anche le indicazioni catastali utili per l'individuazione delle singole proprietà.
3. L'elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e contestualmente comunicato agli enti interessati; entro trenta giorni dalla data di pubblicazione i proprietari dei suoli possono proporre alla Giunta regionale motivata opposizione avverso il provvedimento.
4. La Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva l'elenco degli ulivi monumentali; tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul BURAS.
Art. 7
Tutela degli ulivi monumentali1. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco, gli ulivi monumentali ivi compresi sono sottoposti a vincolo paesaggistico e come tali sono individuati dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Gli ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 6 sono segnalati in loco mediante una targa recante la dicitura "Ulivo monumentale protetto".
3. Per la tutela e la cura ordinaria e straordinaria degli ulivi monumentali e delle aree sulle quali essi insistono, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, stipulate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Tali convenzioni sono stipulate prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori agricoli professionali.
Art. 8
Contributi per gli interventi di recupero, di manutenzione e di salvaguardia1. I proprietari hanno l'onere di mantenere gli ulivi sottoposti al vincolo di cui all'articolo 7 in buono stato vegetativo.
2. Ai proprietari di ulivi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, è concesso, per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, un contributo annuale per la copertura delle spese relative al recupero, alla manutenzione e alla salvaguardia degli alberi di ulivo aventi il carattere di monumentalità.
Art. 9
Piano di salvaguardia e valorizzazione degli ulivi monumentali1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per la parte di competenza, e sentito il comitato di cui all'articolo 3, predispone un piano triennale di salvaguardia e valorizzazione degli ulivi inclusi nell'elenco regionale di cui all'articolo 6.
2. Il piano costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento di tutti gli interventi volti ad assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali, anche a fini turistici, individuando in particolare i progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la promozione degli ulivi monumentali della Regione.
3. Il piano di salvaguardia e valorizzazione degli ulivi monumentali è approvato dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Il parere di cui al comma 3 è reso entro trenta giorni dalla assegnazione; se la Commissione non esprime il parere nel termine indicato, la Giunta regionale può approvare il piano prescindendo dallo stesso.
Capo III
Azioni di promozioneArt. 10
Promozione degli ulivi monumentali1. La Regione promuove l'immagine degli ulivi monumentali della Sardegna e delle loro produzioni, anche a fini turistici.
2. Al fine di divulgare la conoscenza e il significato della tutela, la Giunta regionale, in attuazione del Piano di salvaguardia e valorizzazione degli ulivi monumentali, promuove iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli ulivi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, anche indirizzando e sostenendo enti pubblici, organizzazioni agricole e operatori del settore olivicolo, che si impegnino in attività dirette a valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici, rurali, storici e sociali del patrimonio degli ulivi secolari della Sardegna.
Art. 11
Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi monumentali di Sardegna"1. È istituita la menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi monumentali di Sardegna", che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto esclusivamente da olive provenienti da piante incluse nell'elenco di cui all'articolo 6.
2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi di denominazione d'origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta (IGP) o da marchi collettivi.
3. Ai produttori di olio con marchio "Olio extravergine degli ulivi monumentali" è concesso, per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, un contributo annuale per la copertura delle spese derivanti dalle tecniche di raccolta e di lavorazione delle olive.
4. Le spese per la promozione dei prodotti che godono della menzione speciale sono a carico della Regione, mediante stanziamenti di bilancio e utilizzando i finanziamenti europei previsti dal Programma di sviluppo rurale. In particolare, la Regione promuove la costituzione di consorzi tra i produttori di olio che utilizzano la menzione speciale e la partecipazione a fiere e manifestazioni, anche a carattere internazionale.
5. Qualora l'attività dell'imprenditore agricolo persegua finalità sociali, di valorizzazione, anche a scopo turistico, degli ulivi monumentali ovvero di promozione dell'immagine del territorio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può autorizzare la concessione di un contributo annuale per la copertura del 50 per cento del totale delle spese relative.
Capo IV
Divieti e sanzioniArt. 12
Divieti e deroghe1. Salvo quanto diversamente previsto nelle norme di tutela del Piano paesaggistico regionale, è vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 6.
2. La Regione può concedere deroghe ai divieti di abbattimento o espianto degli ulivi monumentali esclusivamente per motivi di pubblica utilità o incolumità, per esigenze fitosanitarie, per interventi edilizi per i quali venga dimostrata la non realizzabilità dell'opera in assenza dell'espianto, o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque solo dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.
3. È in ogni caso vietato destinare e trasportare gli ulivi di cui al comma 1 per scopi vivaistici o ornamentali.
4. Le deroghe sono concesse soltanto previa acquisizione del parere vincolante del comitato di cui all'articolo 3, che valuta la sussistenza delle condizioni che possono consentire I'espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l'esistenza di un apposito progetto di reimpianto e previo assenso dell'Ufficio di tutela del paesaggio competente per territorio.
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità improrogabile di due anni.
Art. 13
Reimpianto degli ulivi monumentali1. L'operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all'articolo 12 avviene in aree libere degli stessi lotti d'intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale e dei comuni viciniori; essa è a totale carico del realizzatore dell'opera.
2. Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti gestori dei parchi e delle aree naturali protette possono individuare aree di loro proprietà o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e attivare convenzioni per la loro manutenzione ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001.
3. Gli enti di cui al comma 2 comunicano la presenza di aree destinate al reimpianto di ulivi monumentali e le loro caratteristiche all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, che redige un elenco delle aree disponibili per il reimpianto, consultabile presso gli uffici dell'Assessorato medesimo.
Art. 14
Opere di miglioramento fondiario1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 6, sono unicamente quelle di infittimento dell'uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture consociate, da eseguirsi senza arrecare danno agli ulivi monumentali presenti.
2. L'infittimento è effettuato con piante di ulivo di varietà locale o di varietà prevista dai disciplinari di produzione delle DOP.
3. Negli uliveti monumentali, la Regione, sentito il comitato, può consentire limitati spostamenti di ulivi monumentali all'interno della stessa particella catastale, nonché la realizzazione di piccole opere a servizio dell'attività agricola.
Art. 15
Sorveglianza e controllo1. Le funzioni di sorveglianza e controllo sulle violazioni alla presente legge sono attribuite al Corpo forestale della Regione e ai comuni che la esercitano attraverso le polizie municipali.
Art. 16
Sanzioni1. A partire dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 6 e fatti salvi gli effetti previsti dalle norme penali, chiunque violi le norme di divieto contenute negli articoli 12 e 13, è punito con una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000 per ogni pianta, sino all'importo massimo complessivo di euro 250.000; la sanzione per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 18 va da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 5.000 per ogni ulivo interessato.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate sono utilizzati per gli scopi di tutela e valorizzazione disciplinati dalla presente legge.
Art. 17
Competenza a irrogare le sanzioni1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).
Capo V
Disposizioni finaliArt. 18
Clausola valutativa1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge.
2. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta entro il 1° marzo di ogni anno alla competente Commissione consiliare una relazione sugli interventi previsti nell'ambito del Piano di salvaguardia e valorizzazione degli ulivi monumentali e mirati alla conservazione, al recupero e alla promozione degli ulivi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6.
Art. 19
Norma transitoria1. Durante il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella della pubblicazione definitiva dell'elenco degli ulivi monumentali della Regione, e comunque per non più di tre anni, su tutto il territorio regionale è vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari.
Art. 20
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 800.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2012-2015 è apportata la seguente variazione:
in aumento
UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti
2012 euro 800.000
2013 euro 800.000
2014 euro 800.000
2015 euro 800.000in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi - parte corrente
2012 euro 800.000
2013 euro 800.000
2014 euro 800.000
2015 euro 800.000