CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 376
presentata dai Consiglieri regionali
BARRACCIU - BEN AMARA - URAS - SALIS - BRUNO - SORU - COCCO Pietro - AGUS - CORDA - ESPA - MELONI Valerio - PORCU - SOLINAS Antonioil 2 aprile 2012
Misure di sostegno e promozione dell'informazione locale e disciplina
della comunicazione istituzionale***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'evoluzione normativa, istituzionale e tecnologica impone di adeguare le disposizioni che nella nostra Regione regolamentano l'informazione locale e la comunicazione istituzionale finora disciplinate dalla legge regionale n. 22 del 1998. Nonostante questa legge abbia prodotto risultati degni di nota, gran parte delle disposizioni da essa previste nei capi II, III e IV risultano superate e in parte inattuate. Le modifiche intervenute negli ultimi decenni anche per effetto delle innovazioni tecnologiche in particolare nel campo della comunicazione, hanno reso, dunque, indispensabile predisporre un nuovo testo che recepisca le normative maturate negli ambiti nazionale e sovranazionale per effetto del diffondersi della società dell'informazione quale elemento modificante e ristrutturante la società civile e l'opinione pubblica.
La riforma del titolo V della Costituzione in direzione federalista include all'articolo 117, tra le materie a legislazione concorrente, l'ordinamento della comunicazione, ammettendo l'attività normativa regionale all'interno del più ampio quadro nazionale. Inoltre nel 2000 la legge statale ha stabilito che, la comunicazione degli uffici pubblici debba essere svolta da figure professionali specifiche. L'evoluzione delle tecnologie legate alla comunicazione, la diffusione dei social network e delle nuove piattaforme, lo spegnimento di tutti i trasmettitori analogici e il passaggio al digitale terrestre consentono di aprire un nuovo capitolo nell'attività di informazione e comunicazione, oggi più che mai capace di garantire le esigenze del pluralismo e della partecipazione democratica anche in quanto elemento che valorizza il rapporto tra cittadini e istituzioni.
Senza entrare nel merito del capo I della legge n. 22 del 1998 relativo all'editoria libraria, che rimane invariato, la presente legge sostituisce interamente i capi II, III e IV relativi all'informazione locale e alla comunicazione istituzionale, regolamentando il sostegno che la Regione concede alle imprese giornalistiche della carta stampata, radiotelevisiva e web e recependo la legge nazionale n. 150 del 2000.
Il settore della carta stampata attraversa in maniera innegabile un momento di crisi, i ripetuti casi di chiusura di giovani o addirittura giovanissime testate quotidiane (Il Giornale di Sardegna nel 2010 dopo 6 anni di attività e il Sardegna 24 nel 2011 dopo appena 6 mesi) rendono evidente l'esigenza di sostenere il pluralismo, la qualità dell'informazione e il lavoro giornalistico anche attraverso mezzi diversi dal cartaceo, primo fra tutti il web.
Sostenere il processo verso la digitalizzazione dei formati, sia per ragioni di sostenibilità ambientale sia per gli alti costi legati al processo di stampa e di distribuzione, pare la scelta più opportuna e perseguibile considerate anche l'ampissima diffusione degli apparati ormai di uso familiare e i grandi investimenti per assicurare in tutta la Sardegna l'interconnessione su banda larga.
Nell'attesa della realizzazione, integrale della banda larga, è tuttavia ancora imprescindibile garantire il supporto alle testate cartacee ed alle imprese radiotelevisive ed è fondamentale puntare sulla qualità dell'informazione legandola alla qualità del lavoro, al rispetto delle regole contrattuali e delle norme di legge. In tal senso la presente legge tutela il lavoro giornalistico e ne vede l'evoluzione sui nuovi media, valutando con particolare favore il diffondersi di testate giornalistiche anche on line; premia la capacità di innovazione di un'impresa editoriale, la buona occupazione e le start up di imprese giornalistiche che producono anche contenuti digitali, come già avviene in realtà a noi vicine quali la Francia e la Catalogna.
In particolare, la Regione interviene a sostegno delle spese di gestione e di investimento per l'acquisizione e l'innovazione di strutture, attrezzature e mezzi di produzione ed individua meccanismi premiali a sostegno delle politiche attive del lavoro, della qualità e del pluralismo dell'informazione sia cartacea che su radio, TV e web.
Le misure di sostegno a favore della carta stampata prevedono contributi per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico, per l'acquisto della carta, per limitare i costi di stampa e di distribuzione e per gli abbonamenti alle agenzie di informazione.
Gli interventi a favore di radio, TV, web prevedono contributi per servizi e tecnologie, per le agenzie di stampa, per l'acquisto di apparecchiature e beni strumentali al funzionamento dell'attività informativa e redazione e per l'abbattimento dei costi legati agli affitti di spazi informatici.
La legge lega la concessione di contributi alla realizzazione di una molteplicità di finalità di ordine generale, ovvero realizzazione di: notiziari e servizi per non vedenti e non udenti; notizie e servizi giornalistici locali con una dimensione europea; sistemi di trasmissione radio-tv via internet; modalità di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza; forme di aggregazione editoriale; nuovi format e la funzione multicanale; piattaforme e sistemi editoriali che consentano l'archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti; notiziari radiotelevisivi su base locale; programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile e programmi in lingua sarda.
La legge sostiene le forme dell'occupazione stabile secondo i contratti sottoscritti dalla Federazione nazionale della stampa e favorisce l'occupazione di giornalisti disoccupati, in CGI o mobilità e dei precari che intendano avviare un'attività giornalistica anche on line.
L'utilizzo del web al servizio della qualità dell'informazione riguarda anche il settore della comunicazione istituzionale, in quanto modifica il ruolo degli organi regionali nel rapporto con la società civile e si presta in particolare ad assolvere a quei compiti di trasparenza che sono un dovere imprescindibile della pubblica amministrazione e delle istituzioni pubbliche.
La presenza sulla rete telematica della pubblica amministrazione e delle istituzioni regionali è da diversi anni una realtà. L'orientamento, di recente sempre più diffuso sul world wide web, è quello di rendere disponibili ed utilizzabili il maggior numero di dati (open data) raccolti e rielaborati dalle pubbliche amministrazioni non solo per aumentare la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione, ma anche per stimolare l'innovazione e la competitività e per generare nuove opportunità.
L'evoluzione verso l'open data procede assieme a quella verso il web 3 (un web database o semantico) in cui i documenti pubblicati sono associati ad informazioni e dati (metadati) che ne specificano il contesto semantico in un formato adatto all'elaborazione automatica. Il web 3 diventa così un contenitore di concetti in grado di capire il significato dei contenuti e di ragionare su di esso soddisfacendo una molteplicità di richieste a cui anche i portali on line delle pubbliche amministrazioni devono man mano essere in grado di corrispondere.
Per quel che riguarda la comunicazione istituzionale, la legge prevede che la programmazione degli interventi di informazione e pubblicità istituzionale sia in capo alla Presidenza della Regione che determina i criteri per l'assegnazione ai media locali e prevede che le attività e le relative spese siano ricomprese all'interno del Piano annuale per la comunicazione istituzionale, approvato con delibera di giunta dopo parere del CORECOM e della commissione consiliare competente. In esso sono contenuti le strategie di comunicazione, i progetti attuativi, i criteri e l'entità della spesa per gli spazi di comunicazione e pubblicità.
La legge definisce i compiti degli uffici stampa della Giunta regionale e del Consiglio regionale a norma della legge 7 giugno 2000, n. 150. La legge prevede inoltre che ogni due anni venga convocata la Conferenza regionale dell'informazione per facilitare il confronto tra le parti interessate sull'attuazione della legge, sulla realtà dell'informazione in Sardegna e sui rapporti tra informazione e democrazia.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
FinalitàArt. 1
Oggetto e finalità1. Nel rispetto degli articoli 21 e 117 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea e nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, scientifica e culturale, la Regione promuove e sostiene lo sviluppo del sistema di comunicazione e informazione nel proprio territorio ed esercita le proprie competenze in materia di emittenza televisiva. La Regione, in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, sostiene l'innovazione e l'occupazione del settore giornalistico e la razionalizzazione e la trasparenza delle modalità di erogazione delle provvidenze pubbliche.
2. Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 1 la presente legge disciplina gli interventi finalizzati a sostenere:
a) l'innovazione, la qualità, il pluralismo dell'informazione e la tutela del lavoro giornalistico;
b) la realizzazione, la stampa e la diffusione di quotidiani e periodici cartacei;
c) la produzione, la realizzazione e la messa in onda o in rete di programmi, testate giornalistiche di informazione, divulgative e di approfondimento su supporti audio-televisivi e telematici e destinati ad essere trasmessi da emittenti radiotelevisive o diffusi via web o app.3. La Regione, inoltre, favorisce la partecipazione democratica dei cittadini assicurando l'informazione sulla propria attività e la comunicazione istituzionale attraverso iniziative di comunicazione diretta, attraverso gli organi di informazione scritta, audiovisiva e telematica operanti in Sardegna e attraverso azioni di pubblicità istituzionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di comunicazione istituzionale.
Capo II
Informazione cartacea, TV, radio e webArt. 2
Interventi a favore della carta stampata1. La Regione sostiene le attività editoriali dei quotidiani e periodici cartacei attraverso l'erogazione dei seguenti contributi:
a) per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico, sotto forma di contributi in conto interesse per consentire l'accesso al credito, e contributi in conto capitale, fino alla concorrenza del 30 per cento degli investimenti effettuati;
b) per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 20 per cento della spesa effettivamente sostenuta;
c) per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
d) per l'abbattimento dei costi di stampa e di distribuzione nella misura massima del 20 per cento della spesa effettivamente sostenuta.
Art. 3
Destinatari degli interventi a favore
della carta stampata1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'articolo 2 le imprese giornalistiche con un organico redazionale di minimo tre giornalisti iscritti all'ordine con contratto a tempo pieno e indeterminato tra quelli sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), che editano giornali:
a) con modalità continuativa e periodicità quotidiana, settimanale, mensile o bimestrale;
b) distribuiti su un bacino d'utenza minimo di 30.000 abitanti e con tiratura non inferiore alle mille copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento;
c) con foliazione di almeno sedici pagine;
d) con una pluralità di contenuti informativi che trattano principalmente l'informazione locale, l'approfondimento e la valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna;
e) con una quota di pubblicità non superiore al 45 per cento su base annua.2. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere gestite da imprese non riconducibili a soggetti che già esercitano, a livello locale, posizione dominante nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, secondo i criteri dettati dall'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
b) essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;
c) applicare, nelle more dell'approvazione di specifica normativa nazionale sull'equo compenso per i collaboratori redazionali, i trattamenti economici minimi per i collaboratori fissi, corrispondenti e pubblicisti delle redazioni decentrate previsti nell'accordo economico biennale del 1° aprile 2011-31 marzo 2013 firmato dalla FNSI e nelle successive modificazioni;
d) essere legalmente rappresentate da soggetti che non hanno subito condanne definitive per delitti non colposi commessi in danno della pubblica amministrazione o per altri reati gravi;
e) avere sede legale e produzione redazionale principale in Sardegna;
f) essere iscritte al registro degli operatori di comunicazione tenuto presso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
h) aver presentato rendiconto o bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
i) essere regolarmente registrate presso il Tribunale ai sensi della normativa vigente in materia di editoria;
j) essere in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente.3. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a:
a) comunicare l'iscrizione, ove prevista, al registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 26 novembre 2008, n. 666/08/CONS;
b) qualora siano costituite in forma societaria, sono altresì tenute a presentare l'elenco dei soci con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute ovvero l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.
Art. 4
Interventi a favore di radio, TV, web1. La Regione sostiene l'informazione radio, TV e web attraverso i seguenti contributi:
a) per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico, sotto forma di contributi in conto interesse, per consentire l'accesso al credito e contributi in conto capitale, fino alla concorrenza del 30 per cento degli investimenti effettuati;
b) per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
c) per l'acquisto di beni mobili, programmi informatici ed apparecchiature strumentali all'esercizio dell'attività informativa e redazionale fino al massimo del 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta;
d) per l'abbattimento dei costi dei contributivi dei giornalisti neoassunti e dei giornalisti collaboratori redazionali;
e) per il pagamento del canone di affitto di spazi informatici nella misura massima del 50 per cento in favore delle imprese che diffondono una testata giornalistica esclusivamente on line.2. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui al comma 1 sono adottate sulla base dei seguenti principi generali:
a) favorire le iniziative volte a dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali;
b) progettare e realizzare notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;
c) sostenere l'affermarsi di sistemi di trasmissione radiotelevisiva via internet (lpTv e web radio), che abbiano ricadute specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza;
d) incoraggiare, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;
e) favorire forme di aggregazione editoriale attraverso accordi o intese per la gestione in comune di impianti di messa in onda, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;
f) promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;
g) agevolare la costruzione di piattaforme e sistemi editoriali che consentano l'archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale e di mercato;
h) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi e on line su base locale;
i) favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale;
ji) contribuire a veicolare l'uso della lingua sarda.
Art. 5
Destinatari degli interventi
a favore di radio, TV, web1. Gli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 sono destinati alle emittenti radiotelevisive locali private e alle testate giornalistiche on line che diffondono quotidianamente informazioni di interesse regionale e diffondono format e programmi originali a carattere periodico sulla realtà sociale, economica e culturale della Sardegna e che inoltre:
a) abbiano aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
b) non superino i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva né abbiano carattere di televendita superiore al 45 per cento su base annua;
c) presentano rendiconto o bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
d) non siano collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e16 del decreto legislativo n. 177 del 2005, da network nazionali od internazionali;
e) abbiano sul territorio regionale la sede principale operativa di messa in onda del segnale radiotelevisivo e/o di distribuzione delle informazioni in rete;
f) adempiano alle previsioni dell'articolo 3, commi 2 e 3;
g) con riferimento alle televisioni, abbiano un organico redazionale di minimo tre giornalisti iscritti all'ordine con contratto a tempo indeterminato sottoscritto dalla FNSI;
h) con riferimento alle radio e siti web, abbiano un organico redazionale di almeno un giornalista iscritto all'ordine.2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2005, fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta.
Art. 6
Modalità degli interventi e priorità1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge in prima applicazione, ed entro il 1° aprile di ogni anno, previo parere della commissione consiliare competente, la giunta regionale definisce sulla base dei criteri della presente legge le modalità di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse.
2. Almeno il 50 per cento dello stanziamento complessivo è riservato ai progetti che prevedono la nascita di nuova occupazione o la stabilizzazione dei lavoratori con contratto tra quelli stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative e, per i giornalisti, sottoscritti dalla FNSI.
Art. 7
Misure per le politiche attive del lavoro giornalistico1. La Regione incentiva e sostiene l'occupazione tramite il finanziamento per le spese correnti e per investimenti di neo imprese giornalistiche, anche esclusivamente on line, costituite da giornalisti disoccupati o che si trovano in cassa integrazione o in mobilità, o che risultino precari sulla base dei versamenti contributivi. A tal fine, la Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri per l'attuazione degli interventi.
Art. 8
Concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo1. La Regione sostiene iniziative volte ad ampliare la programmazione regionale sul terzo canale RAI anche attraverso l'attivazione del canale RAI 3 bis al fine di soddisfare le esigenze dell'informazione regionale a carattere giornalistico, divulgativo, culturale, educativo e istituzionale.
Art. 9
Vigilanza1. Le iniziative oggetto di contributo sono soggette a controlli da parte della struttura regionale competente che ne verifica l'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alle sedi e agli impianti delle imprese interessate e alla documentazione afferente all'agevolazione concessa.
3. I risultati dell'attività svolta ai sensi del comma 1 sono oggetto di una relazione del CORECOM, presentata annualmente alla Commissione consiliare competente.
Art. 10
Revoca degli interventi1. 1 contributi sono revocati con deliberazione della Giunta regionale qualora:
a) il soggetto beneficiario non rispetti i vincoli imposti dagli articoli 3 e 5;
b) dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo;
c) il soggetto beneficiario perda anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 7.2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, il soggetto beneficiario del contributo restituisce interamente o parzialmente, in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'importo dell'agevolazione, se già erogata, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativa al periodo in cui ha beneficiato del contributo.
Capo III
Comunicazione istituzionaleArt. 11
Informazione e pubblicità istituzionale1. Al fine di favorire la conoscenza di disposizioni normative, attività, procedure, opportunità e servizi la Regione promuove azioni di informazione e pubblicità istituzionale, adeguandosi alle innovazioni della comunicazione e rendendo disponibili sul web il maggior numero di dati e di elaborazioni.
2. Per attività di cui al comma 1 si intende la produzione e diffusione di informazione e pubblicità istituzionale, accessibile ai cittadini, semplificata nel linguaggio e negli strumenti utilizzati e nella quale rientrano:
a) l'informazione da veicolare attraverso i mezzi di comunicazione di massa a mezzo stampa, supporti audiovisivi, strumenti informatici e telematici;
b) l'informazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei sardi in Italia e all'estero;
c) l'informazione interna realizzata nell'ambito dell'organizzazione regionale;
d) l'accesso dei cittadini alla rete degli sportelli, anche informatici o decentrati, che assicurano l'informazione sui provvedimenti amministrativi, gestiscono le procedure di reclamo e recepiscono le richieste agli organi del governo regionale;
e) campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica;
f) l'organizzazione e la partecipazione a iniziative, eventi, manifestazioni anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
g) interventi di pubblicità istituzionale e di promozione dell'immagine della Sardegna;
h) l'accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio.3. La programmazione degli interventi di informazione e pubblicità istituzionale è in capo alla Presidenza della Giunta regionale e confluisce interamente nel Piano annuale della comunicazione istituzionale di cui all'articolo 12. Gli Assessorati regionali formulano alla Presidenza della Regione le proposte relative ai rispettivi settori d'intervento.
4. La Giunta regionale emana le opportune direttive agli enti, agenzie regionali, società in house al fine del più efficace coordinamento delle iniziative assunte dagli stessi per l'attuazione degli interventi considerati nel presente articolo.
5. In attuazione dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici nominano al loro interno un responsabile per la pubblicità e la comunicazione istituzionale.
Art. 12
Piano annuale della comunicazione
istituzionale1. La Regione predispone ogni anno un Piano per la comunicazione istituzionale che comprende le strategie di comunicazione, i progetti attuativi, i criteri per il ricorso al sistema informativo esterno all'Amministrazione regionale e l'entità della spesa per l'acquisto di spazi di pubblicità, per l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative rivolte a diffondere messaggi di utilità sociale o di pubblico interesse e per fornire informazioni di servizio sulle attività istituzionali della Regione.
2. All'attuazione dei progetti previsti al comma 1 possono partecipare:
a) quotidiani e periodici che pubblicano ordinariamente pagine riservate alla Sardegna, hanno redazioni stabili nel territorio regionale e un bacino minimo di distribuzione di 300.000 abitanti, applicano il regime giuridico, retributivo e previdenziale previsto dai contratti giornalistici sottoscritti dalla FNSI;
b) emittenti televisive che producono notiziari quotidiani riservati alla Sardegna e che presentano i medesimi requisiti di cui all'articolo 5;
c) emittenti radio e testate on line con ascolti o accessi minimi di 40.000 utenti (media giornaliera su base annua) che producono informazione quotidiana sulla Sardegna tramite proprie redazioni giornalistiche;
d) concessionari di spazi pubblicitari per la diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, sul web o telefoni e su altre piattaforme o canali resi disponibili dall'innovazione tecnologica;
e) i destinatari delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 7.3. Il piano annuale per la comunicazione istituzionale e il relativo riparto delle spese, è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare e del CORECOM, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.
4. Dell'attuazione del piano è data comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mediante invio di un rendiconto analitico.
Art. 13
Uffici stampa1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale si dotano rispettivamente di un'apposita struttura denominata ufficio stampa ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), che svolge le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con i mezzi di informazione;
b) si occupa della diffusione delle informazioni sulle attività della Giunta e del Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate da Giunta o Consiglio;
c) redige comunicati stampa, cura la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche, elabora prodotti editoriali, cartacei e informatizzati, anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente o da inserire in notiziari radiofonici o televisivi, organizza conferenze stampa e servizi giornalistici, collabora alle iniziative di promozione dell'immagine della Regione.2. Gli uffici Stampa della Giunta e del Consiglio regionale sono organizzati ed operano come redazioni giornalistiche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme e dai contratti regolanti l'esercizio della professione giornalistica. Ai giornalisti addetti agli uffici stampa della Giunta, del Consiglio e degli enti sub-regionali si applica un contratto sottoscritto dalla FNSI.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono il numero dei giornalisti dei rispettivi uffici stampa. Per la Giunta regionale il numero massimo è di dodici giornalisti, assegnabili in qualità di addetti stampa agli assessorati, più un capo ufficio stampa supportato dal contingente di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale). L'ufficio stampa del Consiglio regionale è formato da un numero massimo di cinque giornalisti più un capo ufficio stampa.
4. Alla copertura dei posti vacanti della dotazione organica del personale giornalistico dell'ufficio stampa del Consiglio regionale si provvede tramite concorso pubblico per titoli ed esami riservato agli iscritti all'ordine dei giornalisti, elenco professionisti e pubblicisti.
5. Alla copertura dei posti vacanti della dotazione organica del personale giornalistico dell'ufficio stampa della Giunta regionale si provvede tramite pubblica selezione per titoli e colloquio, riservata agli iscritti all'ordine dei giornalisti, elenco professionisti e pubblicisti. L'incarico è disciplinato da un contratto a tempo determinato per i dodici giornalisti ed il capo ufficio stampa di cui al comma 4, tra quelli sottoscritti dalla FNSI, della durata corrispondente a quella della legislatura, è revocabile, non compatibile con altri incarichi e prevede un trattamento economico non superiore a quello di capo servizio per i componenti dell'ufficio stampa e un trattamento economico non superiore a quello di capo redattore per il capo ufficio stampa.
6. In conformità al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, il capo ufficio stampa ed i componenti dell'ufficio stampa sono tenuti a prestare la loro attività in esclusiva come da contratto nazionale di lavoro giornalistico e non possono svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.
7. Gli enti, le agenzie regionali e i rispettivi uffici di presidenza che intendono dotarsi di uffici stampa applicano le disposizioni della legge n. 150 del 2000.
Capo IV
Conferenza regionale, concorrenza,
abrogazione di norme e norma finanziariaArt. 14
Conferenza regionale dell'informazione1. Al fine di stimolare il confronto sull'attuazione della presente legge, sulla situazione dell'informazione in Sardegna e per discutere i rapporti tra l'informazione e il sistema democratico e i problemi sociali, è istituita la Conferenza regionale dell'informazione.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è organizzata ogni due anni dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport in collaborazione con le rappresentanze della professione giornalistica, del lavoro giornalistico e degli editori.
Art. 15
Rispetto della concorrenza1. Gli interventi regionali previsti dalla legge sono disposti nel rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela della libera concorrenza.
Art. l6
Abrogazione e modifica di norme1. Il capo II, il capo III e il capo IV della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), sono abrogati.
2. Dopo la lettera h) dell'articolo 3 della legge regionale n. 22 del 1998 sono inseriti i seguenti punti:
"h bis) contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;
h ter)12 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie; 6 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie;
h quater) contributi per la predisposizione di programmi per la diffusione della lettura della stampa periodica locale nelle scuole, nei posti di lavoro e nelle emittenti radiotelevisive locali;".3. L'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), è abrogato.
4. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2009, è abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è abrogato.
Art. 17
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 4.842.000 annui a decorrere dall'anno 2013, di cui 4.342.000 a valere sulle risorse iscritte nelle seguenti UPB: S03.02.003; S01.03.002; S01.01.002 e S01.02.002, e 500.000 a valere sul FNOL.