CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 375

presentata dai Consiglieri regionali
CUCCA - MANCA - MELONI Marco - PITTALIS - SABATINI - SANNA Gian Valerio - MORICONI

il 2 aprile 2012

Disposizioni a sostegno del sistema integrato della comunicazione e dell'informazione regionale. Norme concernenti la localizzazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e
per la telefonia mobile

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il sistema della comunicazione, data la sua importanza strategica nello sviluppo della coscienza civile e dell'opinione pubblica generale, ha subito negli ultimi vent'anni una forte regolamentazione, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario.

La nascita della cosiddetta società dell'informazione e l'avvento delle nuove tecnologie, che per effetto della loro natura pervasiva hanno fortemente condizionato la società odierna, hanno reso necessaria la regolamentazione della materia, articolata nei vari livelli di governo.

Il legislatore nazionale, dopo un lento percorso di adeguamento normativo alle dinamiche evolutive del settore, ha perciò provveduto alla creazione dell'ordinamento della comunicazione, ricorrendo alla riorganizzazione sistematica della normativa già esistente, integrandola con le disposizioni comunitarie, in riferimento agli obiettivi di convergenza tecnologica, di governo dei sistemi di comunicazione telematica e commercio elettronico e di regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi, contenuti nella direttiva quadro n. 2002/21/CE, e nelle direttive n. 2002/77/CE, e n. 2002/20/CE.

Il quadro normativo comunitario è stato recepito dal nostro ordinamento attraverso vari interventi legislativi, che hanno permesso di definire la materia in modo organico, introducendo il concetto di "sistema integrato delle comunicazioni", così come contenuto nel decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico della radiotelevisione).

L'approccio complessivo e sistematico alla materia ha permesso inoltre di introdurre il metodo del decentramento amministrativo, in ottemperanza al principio di leale cooperazione, espresso dalla Corte costituzionale e recepito dal legislatore nazionale.

Con la riforma del titolo V della Costituzione, all'articolo 117, la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inserita nelle materie a legislazione concorrente, dando ampio spazio alle regioni nella regolamentazione della materia, nel rispetto del quadro normativo nazionale e comunitario.

La ripartizione delle competenze interviene inoltre, in previsione di una crescita sregolata dei sistema, in continua evoluzione grazie anche alla convergenza tecnologica e alla progressiva integrazione dei sistemi digitali, che hanno permesso l'aumento esponenziale delle ICT (Information, communication technology), ovvero delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

In questa prospettiva l'intervento normativo a livello regionale si rende più che mai necessario per garantire il rispetto del pluralismo informativo, quale principio democratico, e disciplinare il settore per contrastarne gli eventuali abusi derivanti dalla mancata definizione delle regole e dei controlli in ambito locale.

Nel quadro di una differenziazione regionale della materia, autorevole dottrina si è espressa in favore della comparsa di una pluralità di ordinamenti della comunicazione locale, che fanno capo ad un unico ordinamento nazionale, nel quale sono dettati i principi e le regole fondamentali del sistema. Questa differenziazione si sposa inoltre con il criterio introdotto dalla Corte costituzionale, dell'articolazione territoriale della comunicazione come espressione delle identità e delle culture locali.

Per dare piena esecuzione a quanto disposto dall'articolo 117, il legislatore nazionale ha provveduto a dettare le competenze delle regioni, suddivise per aree di intervento, in relazione ai vari settori che compongono il sistema integrato delle comunicazioni.

Se da una parte il legislatore regionale è vincolato alla normativa nazionale e comunitaria, la prassi degli ultimi anni, però, in relazione agli accordi presi in sede di Conferenza Stato-regioni, e Conferenza unificata, auspicati già all'articolo 5 del decreto legislativo n. 259 del 2003, Codice delle comunicazioni elettroniche, sembra essere orientata al perseguimento di obiettivi comuni, che tengano conto delle specifiche esigenze del territorio in materia di comunicazione e informazione locale.

Tale processo è già stato avviato con l'introduzione del sistema CORECOM, che la Regione Sardegna ha adottato con legge regionale n. 11 del 2008. La stessa legge ha inoltre previsto all'articolo 2, comma 2, la predisposizione da parte della Commissione competente di una proposta di legge per "l'individuazione e l'organizzazione delle competenze regionali in materia di informazione e comunicazione; ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione".

È in questa disposizione che si inquadra la presente legge, allo scopo di disciplinare in modo organico il sistema della comunicazione e informazione locale, dando esecuzione alle competenze regionali stabilite dalla legislazione nazionale e integrando la normativa nella parte in cui prevede l'intervento della Regione, per garantire lo sviluppo del sistema in sintonia con le esigenze di crescita civile e democratica del popolo sardo e di affermazione della propria identità attraverso i vari mezzi di comunicazione presenti sul territorio.

Particolare attenzione, inoltre, viene rivolta allo sviluppo tecnologico del sistema, con l'obiettivo del raggiungimento degli standard di qualità e il superamento del "digital divide" (divario digitale). Con queste premesse si creano le condizioni per il miglioramento delle reti e dei servizi alla cittadinanza, già avviato con il passaggio dalle frequenze analogiche alle frequenze digitali nell'emittenza radiotelevisiva, che hanno reso la Sardegna una Regione all'avanguardia in ambito tecnologico e digitale.

È compito della Regione perciò assicurare lo sviluppo armonico del sistema, attraverso interventi a sostegno dei vari ambiti, finalizzati a favorire la caratterizzazione locale del sistema, garantendo inoltre adeguati strumenti di controllo e di vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e regionale.

Pur non avendo pretese di esaustività, data la particolare natura della materia in oggetto, in costante evoluzione, grazie anche al sopracitato processo di digitalizzazione, la presente legge tenta di dare un quadro generale e articolato degli interventi regionali nei vari settori che compongono il sistema integrato della comunicazione e informazione locale.

La struttura stessa della legge si articola in vari ambiti, per differenziare le tipologie e i gradi di intervento.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nel quadro delle competenze regionali contenute nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), stabilisce le norme a sostegno del sistema integrato della comunicazione e dell'informazione, alla luce dei cambiamenti tecnologici avvenuti nel settore, definendo al tal scopo le funzioni esercitate dal CORECOM per garantire il pluralismo informativo e la parità di accesso ai servizi informativi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

2. La Regione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di comunicazione politica e istituzionale interviene in base all'articolo 83, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), per disciplinare l'attività di pubblicità istituzionale, di promozione e tutela, fissando i tetti di spesa da destinare alla spesa pubblicitaria attraverso stampa periodica locale, emittenti televisive e radiofoniche private locali.

3. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo della comunità e per garantire la conservazione del patrimonio storico e culturale, interviene con misure volte ad incentivare l'utilizzo della lingua sarda, attraverso i vari mezzi di comunicazione, editoria, stampa quotidiana, radio, televisione, tenendo conto dell'allargamento dell'offerta informativa in tecnica digitale e in rete.

4. La Regione, considerato il notevole sviluppo nelle nuove tecnologie della comunicazione, interviene con misure a sostegno dei servizi informativi su internet adeguando l'attuale normativa in materia di editoria, stampa quotidiana e periodica locale, contenuta nella legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), alle nuove esigenze del mercato editoriale on line.

5. La Regione, in base a quanto disposto dalla normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l'installazione e la localizzazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di inquinamento elettromagnetico.

 

Art. 2
Oggetto della legge

1. Sono oggetto della presente legge:
a) la disciplina organica del sistema integrato di comunicazione e informazione, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, la stampa quotidiana ed elettronica;
b) la definizione delle funzioni attribuite al CORECOM ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna);
c) la fissazione dei limiti di spesa per la pubblicità istituzionale e per la comunicazione di pubblica utilità;
d) il sostegno delle attività volte alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda attraverso i vari mezzi di comunicazione;
e) la disciplina sulla localizzazione degli impianti sul territorio regionale, volta a contrastare l'inquinamento elettromagnetico.

 

Titolo II
Emittenza radiotelevisiva in ambito regionale

Capo I
Emittenza radiotelevisiva in ambito regionale

Art. 3
Autorizzazioni per la programmazione, e controlli nelle frequenze radiotelevisive

1. La Regione in base alle competenze stabilite dall'articolo 12 del testo unico sulla radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005), assicura il rispetto delle bande di frequenza per la trasmissione di programmi in tecnica digitale in ambito regionale e provinciale, secondo i limiti previsti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dagli accordi internazionali, dalla normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dai piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.

2. La funzione di controllo del rispetto dei vincoli di cui al comma 1 è attribuita al CORECOM, quale organo di garanzia dell'imparzialità e dei pluralismo nell'accesso ai servizi di radiodiffusione da parte degli operatori del settore.

3. Spetta al CORECOM, in esecuzione alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2008, il rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori, necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente del paesaggio e delle bellezze naturali.

4. Al CORECOM è altresì attribuito il rilascio delle autorizzazioni per forniture di contenuti o per forniture di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati.

 

Art. 4
Parere sul piano di assegnazione delle frequenze

1. La Giunta regionale, sentito il CORECOM, esprime il parere sul piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e successive modificazioni, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

 

Art. 5
Convenzioni con il sistema radiotelevisivo pubblico e privato

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1990, stipula convenzioni con le sedi periferiche della concessionaria pubblica e i concessionari privati in ambito locale, finalizzate alla realizzazione di iniziative di comunicazione dirette alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, nonché delle attrattive turistiche, paesaggistiche ed ambientali presenti nel territorio della Regione.

 

Art. 6
Programmazione radiotelevisiva di iniziativa regionale

1. La Regione sostiene le emittenti televisive e radiofoniche locali, che producono materiali audiovisivi in lingua sarda, allo scopo di garantirne la massima diffusione.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il parere del CORECOM, possono disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e le emittenti radiotelevisive private locali, con l'obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e linguistico della Sardegna, attraverso la realizzazione di programmi e servizi in lingua sarda.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il parere del CORECOM possono, attraverso la stipula di apposite convenzioni, affidare agli operatori dell'emittenza radiotelevisiva locale che producono e diffondono programmi a carattere informativo e giornalistico, la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi che riguardino la cronaca in diretta delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari, allo scopo di rendere trasparente l'attività amministrativa e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e istituzionale della Regione.

 

Art. 7
Compiti di pubblico servizio in ambito regionale

1. In base all'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono di seguito indicati i compiti specifici di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione dei contenuti in ambito regionale:
a) la diffusione delle informazioni di carattere istituzionale allo scopo di assicurare il pieno diritto da parte dei cittadini di essere informati sull'attività delle istituzioni regionali;
b) il rispetto del principio del pluralismo dell'informazione, attraverso un'offerta informativa che tenga conto delle diversità ideologiche e politiche, a garanzia di un servizio imparziale;
c) la trasmissione dei messaggi di pubblica utilità diffusi dalla Regione.

 

Art. 8
Contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

1. La Giunta regionale, sentito il parere del CORECOM e del Consiglio regionale, provvede alla stipula dei contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la definizione degli obblighi di cui all'articolo 1, e nei limiti previsti dall'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005.

 

Titolo III
Interventi per lo sviluppo tecnologico del sistema di comunicazione e informazione

Capo I
Interventi per lo sviluppo tecnologico del sistema di comunicazione e informazione

Art. 9
Interventi di sostegno agli investimenti
tecnologici

1. La Regione interviene, attraverso l'erogazione di contributi a favore dei soggetti che operano nel settore della comunicazione e informazione locale, a sostegno di investimenti che riguardino progetti innovativi, basati sui nuovi sistemi tecnologici della comunicazione, improntati sul miglioramento degli standard di qualità nei processi di produzione e diffusione dei prodotti mediatici.

2. I contributi concessi ai singoli beneficiari non devono superare la misura del "de minimis" stabilita dall'Unione europea, e non sono cumulabili con contributi statali percepiti al medesimo titolo.

 

Art. 10
Incentivi per la valorizzazione della lingua sarda in rete

1. La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua sarda nell'ambito dei sistemi di comunicazione elettronica, in formato testuale e audiovisivo.

2. La Regione favorisce, inoltre, l'uso della lingua sarda nei siti internet degli enti pubblici, e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.

 

Art. 11
Condizioni per l'accesso alle agevolazioni

1. Hanno titolo per accedere alle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 9 le imprese aventi sede legale e operativa in Sardegna, regolarmente iscritte al registro degli operatori della comunicazione, tenuto presso il CORECOM ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

 

Titolo IV
Interventi a sostegno della stampa quotidiana e dell'editoria elettronica

Capo I
Interventi a sostegno della stampa quotidiana e dell'editoria elettronica

Art. 12
Destinatari

1. In conformità con il dettato dell'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 1998, la Regione promuove nel proprio territorio la stampa quotidiana e le attività editoriali in rete, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema locale di informazione e comunicazione.

2. La Regione al fine di adeguare la normativa regionale in materia di editoria locale contenuta nella legge regionale n. 22 del 1998 alle nuove esigenze del mercato editoriale in ambito elettronico, interviene con misure a sostegno delle aziende che operano nell'editoria telematica.

3. La Regione sostiene l'attività di stampa quotidiana locale, anche in rete, attraverso interventi a favore delle aziende editoriali che operano nel territorio regionale, in base ai requisiti di cui all'articolo 17.

4. Sono ammesse alla erogazione dei contributi di cui all'articolo 13 le aziende editoriali iscritte al registro delle imprese da almeno due anni, con sede legale e operativa in Sardegna.

 

Art. 13
Tipologia degli interventi

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eroga contributi a fondo perduto che non possono eccedere il limite previsto dalla normativa comunitaria per gli aiuti "de minimis", a sostegno delle spese correnti e di investimento delle imprese di cui all'articolo 12.

2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati, con riferimento agli interventi di cui al comma 1.
a) le spese ammissibili a finanziamento;
b) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;
c) i limiti massimi dei contributi;
d) le modalità di destinazione dei beni finanziati;
e) i termini di presentazione delle domande e di conclusione dei relativi procedimenti.

 

Art. 14
Interventi a sostegno delle spese di investimento

1. La Regione concede contributi, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa, al netto degli oneri fiscali, a copertura delle spese di investimento sostenute dalle imprese di cui all'articolo 12 per le seguenti iniziative:
a) acquisto, ristrutturazione e interventi di manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso esclusivo dell'attività della singola impresa;
b) acquisto di automezzi strumentali all'esercizio dell'attività informativa;
c) acquisto di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività informativa redazionale;
d) acquisto di tecnologie, apparecchiature e programmi informatici.

 

Art. 15
Interventi a sostegno delle spese correnti della stampa quotidiana

1. La Regione concede contributi a copertura delle spese correnti sostenute dalle imprese di cui all'articolo 12, comma 3, sulla base delle pagine stampate, moltiplicate per le copie vendute, ivi comprese le edizioni straordinarie.

 

Art. 16
Interventi a sostegno delle spese correnti dell'editoria elettronica

1. La Regione concede contributi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sostegno delle spese correnti sostenute dalle imprese di cui all'articolo 12, comma 2, per il pagamento del canone di affitto di spazi informatici.

 

Art. 17
Requisiti

1. Per accedere ai contributi, le testate giornalistiche telematiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere gestite da piccole imprese:
1) che siano in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale del personale dipendente e che applichino a tutto il personale giornalistico dipendente le pertinenti norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana;
2) che siano in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;
3) che non si trovino nella condizione di cui all'articolo 19, comma 4;
4) i cui legali rappresentanti non abbiano subito condanne definitive per delitti non colposi commessi in danno della pubblica amministrazione o per altri reati gravi che incidano sulla moralità professionale degli stessi;
b) avere redazione o unità locale redazionale in Sardegna;
c) essere regolarmente registrate presso il tribunale ai sensi della normativa vigente in materia di editoria;
d) avere un organico di almeno due dipendenti a tempo indeterminato, assunti con regolare contratto di categoria, di cui almeno uno giornalista regolarmente iscritto in uno degli appositi elenchi tenuti dall'ordine dei giornalisti;
e) essere in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di trasparenza pubblicitaria.

2. Oltre a possedere i requisiti previsti dal comma 1, le aziende editoriali di cui all'articolo 12 devono:
a) diffondere una testata giornalistica che:
1) dedichi alla realtà sociale, economica e culturale della Sardegna almeno il 70 per cento dei propri articoli;
2) abbia periodicità costante giornaliera;
b) usufruire di entrate pubblicitarie non superiori al 40 per cento dei costi di produzione dei programmi di informazione.

 

Titolo V
Definizione dei vincoli di spesa per la pubblicità istituzionale e disciplina della comunicazione di pubblica utilità

Capo I
Definizione dei vincoli di spesa per la pubblicità istituzionale e disciplina della comunicazione di pubblica utilità

Art. 18
Disciplina della pubblicità istituzionale

1. Nelle attività di informazione e comunicazione aventi carattere pubblicitario, la Regione tiene conto del codice dell'autodisciplina pubblicitaria italiana, avendo particolare cura all'identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti, al rispetto delle opinioni e dei sentimenti altrui.

2. Le attività di cui al comma 1 sono conformi ai principi dettati all'articolo 28 della legge regionale n. 22 del 1998, e avvengono nel rispetto del Piano annuale per la comunicazione istituzionale, di cui all'articolo 29 della suddetta legge.

 

Art. 19
Comunicazione di pubblica utilità

1. Sono considerati attività di informazione e comunicazione di pubblica utilità, ai fini del presente titolo, gli atti di comunicazione istituzionale, destinati a garantire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso la stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna all'Amministrazione regionale, attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna all'Amministrazione regionale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono, in particolare, dirette a:
a) illustrare e divulgare l'attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione e, in particolare, l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli atti di rilevanza generale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché degli atti normativi comunitari e dell'Unione europea;
b) valorizzare l'immagine della Sardegna;
c) migliorare la conoscenza dei servizi pubblici forniti in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;
d) favorire la diffusione e l'approfondimento delle conoscenze su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) realizzare, nell'ambito delle competenze regionali, azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;
f) educare alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico, dei beni pubblici, nonché ai valori della pace e della solidarietà sociale.

3. Le attività di cui al comma 1 sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la massima diffusione dei contenuti, anche utilizzando le tecniche promozionali di informazione e le azioni afferenti il campo della pubblicità.

4. La Regione può chiedere ai concessionari privati e alla concessionaria pubblica la trasmissione di comunicati di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 223 del 1990.

 

Art. 20
Vincoli di bilancio

1. La copertura finanziaria per le attività di pubblicità istituzionale e comunicazione di pubblica utilità è imputata al capitolo di bilancio istituito dall'articolo 83, comma 6, della legge regionale n. 6 del 1995, e spetta alla Giunta regionale, sentito il parere del CORECOM, la fissazione dei tetti di spesa, in sede di approvazione annuale delle linee programmatiche, di cui all'articolo 46.

 

Titolo VI
Inquinamento elettromagnetico, e localizzazione degli impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione

Capo I
Disposizioni generali

Art. 21
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo, si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 Ghz, impiegati per i sistemi di telecomunicazione e radiotelevisione. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;
b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W.

2. In esecuzione alle disposizioni previste dall'articolo 54 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono dettate le norme per l'attuazione delle competenze regionali in materia di inquinamento elettromagnetico.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale n. 9 del 2006, che conferisce agli enti locali le competenze spettanti in materia di inquinamento elettromagnetico, tenendo conto della differenziazione amministrativa tra province e comuni.

 

Capo II
Inquinamento elettromagnetico e regime autorizzatorio

Art. 22
Contenimento della esposizione

1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui all'articolo 21 sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa nazionale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli esistenti avvengono in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità dei servizi svolti dai sistemi stessi.

2. Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature sono effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico nucleare ovvero di altro titolo equivalente.

 

Art. 23
Regime autorizzatorio per i nuovi impianti

1. Per l'installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune competente per territorio è vincolato alla preventiva acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sardegna (ARPAS).

2. L'esercizio dell'impianto è autorizzato dal comune sulla base delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere rilasciato dall'ARPAS. A tal fine, i soggetti interessati, contestualmente all'istanza di autorizzazione al comune, presentano apposita domanda all'ARPAS. Entrambe le domande sono corredate da:
a) estremi della concessione governativa;
b) due copie del progetto esecutivo dello stesso impianto, nel quale, attraverso gli elaborati allegati, sono evidenziati i seguenti parametri essenziali:
1) costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con frequenza di trasmissione del segnale;
2) costruttore, tipo, altezza e modello dell'antenna trasmittente;
3) caratteristiche di irradiazione dell'antenna quali:
3.1) diagrammi di irradiazione orizzontale e verticali completi di scala;
3.2) inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione;
3.3) direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali;
3.4) guadagno dell'antenna (valore numerico ed in decibel);
3.5) altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo cui è ancorata l'antenna;
4) potenza massima in antenna;
5) frequenza portante o canale di trasmissione;
6) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione con il corredo di carte topografiche nelle quali sono evidenziati le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione;
7) intensità dei campi elettromagnetici generati, determinati mediante calcolo, con la descrizione dettagliata delle modalità di calcolo seguite;
8) precisazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona interessata;
c) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
d) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale rappresentante ad una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione, sono rispettate le prescrizioni fornite dall'ARPAS; il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegnano altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto ambientale;
e) certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.

3. L'ARPAS si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di nullaosta, fissando le eventuali prescrizioni da adottare per la realizzazione delle opere e per l'esercizio dell'impianto; nonché le modalità per la esecuzione delle misure ad installazione avvenuta. Per l'installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, il rilascio dell'autorizzazione, da parte del comune competente per territorio, è vincolato alla preventiva acquisizione del parere dell'ARPAS.

4. Qualora vengano riscontrate carenze o inesattezze nella documentazione progettuale presentata, l'ARPAS può richiedere direttamente ulteriori elaborati e chiarimenti trasmettendo copia della richiesta anche al comune. La richiesta di documentazione e chiarimenti, integrativi comporta l'interruzione del termine di cui al comma 3 per il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta e la presentazione dell'integrazione.

5. Il comune conclude il procedimento autorizzativo, in conformità al proprio regolamento di cui all'articolo 29, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento del parere dell'ARPAS, comunicandone l'esito al titolare ed all'ARPAS stessa; nelle comunicazioni al titolare ed all'ARPAS sono indicate le eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto può, conseguentemente, nel rispetto degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.

6. Per la telefonia cellulare e gli impianti ad alta tecnologia per la trasmissione dati che si avvalgono di sistemi fissi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 900 MHz e 30 GHz la Giunta regionale, provvede all'emanazione di apposita direttiva di regolamentazione del regime autorizzatorio.

 

Art. 24
Risanamenti

1. In prossimità degli impianti e nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati all'articolo 3 ed all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), sono attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'ambito delle azioni di risanamento di cui al comma 1, la riduzione a conformità è attuata in accordo a quanto riportato nell'allegato "C" al decreto ministeriale n. 381 del 1998.

 

Art. 25
Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico

1. È istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico qui di seguito denominato catasto; il catasto è gestito dall'ARPAS che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

2. Al fine della costituzione del catasto di cui al comma 1, i titolari degli impianti comunicano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

3. Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l'ARPAS può acquisire informazioni dai soggetti titolari nonché dagli enti e dalle strutture in grado di fornire notizie.

4. L'ARPAS fornisce le informazioni contenute nel catasto alla Giunta regionale ed alle strutture regionali, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 26
Vigilanza e controllo

1. I comuni, avvalendosi dell'ARPAS, esercitano le attività di vigilanza e di controllo relativamente alle disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale n. 381 del 1998.

2. Per ogni impianto disciplinato dalla presente legge, l'ARPAS provvede periodicamente, con intervallo di tempo non inferiore ad un anno, o sulla base della semplice richiesta ricevuta dal comune dove è ubicato l'impianto, alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 ed all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381 del 1998, effettuando le misurazioni di controllo per tutte le installazioni operanti. Di tali verifiche è data comunicazione al comune stesso, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, alla Regione, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, al Ministero delle comunicazioni, al Ministero dell'ambiente ed al titolare dell'impianto.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'ARPAS è autorizzata ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dei campi elettromagnetici.

4. Gli oneri derivanti dalle prestazioni dell'ARPAS di cui al presente articolo, nonché gli oneri derivanti dall'attività tecnica ed istruttoria di cui agli articoli 5 e 6, sono posti a carico dei titolare dell'impianto nella misura di un massimo di 5 misurazioni per ogni anno solare. Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPAS.

 

Art. 27
Sanzioni

1. Chiunque dia inizio alla costruzione di un impianto di telecomunicazioni o radiotelevisivo senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'articolo 23, oltre alla sanzione prevista dalle norme urbanistiche è punito con la sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 150.000.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi continua l'esercizio di un impianto disciplinato dalla presente legge senza aver ottemperato alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione, ovvero in caso di inosservanza dei valori limite di esposizione e delle disposizioni della presente legge, si procede, oltre che all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), secondo la gravità della dell'infrazione, anche:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la popolazione e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano accertate situazioni di pericolo per la popolazione residente e per l'ambiente.

4. L'ARPAS, in caso di accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al comune, alla Regione, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, al Ministero delle comunicazioni, al Ministero dell'ambiente ed al titolare dell'impianto.

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede il sindaco del comune competente per territorio.

 

Capo III
Localizzazione degli impianti

Art. 28
Individuazione delle aree sensibili, definizione delle zone per la localizzazione degli impianti

1. Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni seguenti:
a) impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e tecnologia DVB - H (televisione digitale mobile su telefonino):
1) AREE SENSIBILI: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute quali ospedali, case di cura, cliniche; singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari; residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);
2) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA: aree aventi le seguenti caratteristiche:
2.1) l'area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
2.2) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
2.3) area definita "centro storico" come da piano regolatore generale;
2.4) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di salvaguardia;
2.5) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area;
3) ZONE DI ATTRAZIONE: aree aventi le seguenti caratteristiche:
3.1) aree esclusivamente industriali;
3.2) aree a bassa o nulla densità abitativa;
3.3) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale;
4) ZONE NEUTRE: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.
b) impianti per radiodiffusione sonora e televisiva: oltre alla classificazione prevista alla lettera a), per la localizzazione di impianti a radiodiffusione sonora sono specificate le seguenti zone:
1) ZONE DI VINCOLO: aree aventi le seguenti caratteristiche:
1.1) area definita "centro storico" come da PUC;
1.2) tutta l'area urbana, come desunta dal PUC, per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore e 500 W.
La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione è oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

 

Art. 29
Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti

1. I comuni adottano il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettendone copia alla Regione ed ai comuni limitrofi.

2. Il comune predispone il regolamento che disciplina la localizzazione degli impianti, suddividendo il proprio territorio secondo i criteri di cui all'articolo 28 e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti e delle misure di cautela di cui agli articoli 30 e 31, acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 25. Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati sono fomiti dall'ARPAS.

3. Per la redazione del regolamento i comuni possono avvalersi delle rispettive associazioni territoriali degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La Regione provvede ad azioni di supporto e di coordinamento.

4. Il comune invia il regolamento adottato alla Regione, anche in formato elettronico, per la verifica di conformità alla presente legge.

 

Art. 30
Criteri per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

1. Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione di impianti è totalmente vietata ovvero può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 3 per le zone di installazione condizionata.

2. Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

3. Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.

4. All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate.

5. All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.

 

Art. 31
Criteri per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

1. Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione di impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 4 per le zone di installazione condizionata.

2. All'interno delle zone di vincolo l'installazione degli impianti può essere vietata, a condizione che il regolamento comunale indichi espressamente aree alternative, oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 4 per le zone di installazione condizionata.

3. L'individuazione delle zone di vincolo non può comunque configurarsi come un impedimento di fatto all'installazione degli impianti all'interno del territorio comunale o all'assicurazione della copertura radioelettrica.

4. Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.

5. All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti.

6. All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.

 

Art. 32
Modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall'ARPAS

1. L'ARPAS, ricevuta la domanda di autorizzazione, procede all'istruttoria della pratica:
a) verificando la correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta; in caso di verifica con esito negativo, l'ARPAS chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione;
b) effettuando la valutazione teorica dei livelli di campo elettromagnetico prodotti dal singolo impianto e confrontandoli con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36 del 2001, e relativi provvedimenti di attuazione, anche secondo quanto indicato nell'allegato "B" del decreto ministeriale n. 381 del 1998; nel caso di impianto già attivo, qualora si riscontrasse un valore superiore a 112 delle soglie previste dalla normativa vigente, è effettuata una misura in campo nelle aree individuate a maggiore livello di esposizione per la popolazione ed è verificato il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, con l'impiego di metodologie normalizzate secondo le norme tecniche vigenti emanate dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
c) calcolando i livelli di campo elettromagnetico globali entro un'area circolare di raggio pari a 300 metri centrata nel punto di installazione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione o verificando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36 del 2001, e relativi provvedimenti di attuazione; tale calcolo tiene conto della sovrapposizione delle emissioni elettromagnetiche provenienti da tutti gli altri impianti per telefonia mobile presenti nell'area considerata, nonché di eventuali impianti radiotelevisivi, con potenza in antenna superiore a 300 W presenti entro un'area circolare di raggio pari a 2 chilometri centrata nel punto di installazione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione.

2. Al termine dell'istruttoria l'ARPAS rilascia un parere tecnico favorevole nel caso in cui siano superate le verifiche di cui al comma 1, contrario nel caso in cui anche una delle verifiche non sia superata. Il parere favorevole può essere condizionato all'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23.

 

Art. 33
Spese per attività istruttorie

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, per ogni singola installazione, sono stabilite dalla Giunta regionale, anche tenendo conto del tariffario delle prestazioni dell'ARPAS, secondo graduazione per potenza efficace e per contesto di inserimento.

2. Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

3. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

4. L'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

5. Il pagamento è effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

 

Art. 34
Incentivi all'ammodernamento del parco impianti ed alla minimizzazione dell'esposizione

1. I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all'articolo 18, nonché della riduzione al 50 per cento delle spese per attività istruttorie:
a) impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPAS; gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
b) impianti microcellulari;
c) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione quali TACS e TV analogica;
d) utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

 

Capo IV
Norme per il risanamento dei siti non a norma

Art. 35
Competenze e riferimenti normativi

1. La Regione adotta i piani di risanamento degli impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera e), e dell'articolo 9, comma 1 della legge n. 36 del 2001, nonché ai sensi della presente legge.

2. I comuni esercitano i compiti di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale tramite l'ARPAS, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 36 del 2001 e dell'articolo 26 della presente legge, anche con riguardo alla corretta realizzazione dei piani di risanamento sulla base di programmi di monitoraggio predisposti dall'ARPAS.

 

Art. 36
Misure

1. L'ARPAS provvede all'effettuazione delle verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, nel quadro dei compiti fissati dall'articolo 14 della legge n. 36 del 2001.

 

Art. 37
Riduzione a conformità

1. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, con il contributo di una o più sorgenti. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

2. All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente. Tale procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che è ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettere d'antenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma d'irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

 

Art. 38
Piano di risanamento

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità, perseguita con le azioni di cui all'articolo 37, non consenta il mantenimento della qualità del servizio, previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, i gestori predispongono un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate.

2. Il piano può comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti.

 

Art. 39
Riduzione a conformità dei siti non a norma

1. L'ARPAS, sulla base dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 35, comma 2, comunica gli esiti dei controlli effettuati ai comuni ed alla Regione.

2. Nei casi in cui si verifichi il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il comune sede degli impianti diffida i gestori a procedere alla riduzione a conformità di cui all'articolo 37 entro un termine congruo e comunque entro e non oltre sessanta giorni. A tal fine l'ARPAS provvede alla valutazione delle riduzioni da apportare ai singoli contributi di campo elettromagnetico generati dalle varie sorgenti. Il comune informa l'ARPAS dell'emanazione della diffida in capo ai gestori.

3. Fino all'adozione delle eventuali misure di analoga efficacia, alternative alla riduzione della potenza al connettore d'antenna, il gestore deve comunque ridurre la potenza secondo quanto prescritto dal comune interessato, sulla base delle indicazioni dell'ARPAS.

4. In caso di inadempienza dei gestori degli impianti a eseguire la riduzione a conformità, nel caso di superamento dei limiti di esposizione, il comune, scaduto il termine della diffida, richiede agli organi statali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla Regione.

5. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della qualità del servizio, secondo quanto accertato dagli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni ne danno comunicazione al comune, allegando la relativa certificazione unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti al fine di attivare la procedura per la presentazione del piano di risanamento.

 

Art. 40
Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma. Impianti per radiodiffusione

1. I comuni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 39, comunicano alla Regione l'avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui all'articolo 38, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori.

2. La Regione comunica al CORECOM i siti per i quali si renda necessaria la predisposizione del piano di risanamento, unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti.

3. La Regione segnala agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, la necessità di accertare il rispetto delle condizioni tecniche imposte negli atti di concessione, verificando in particolare che la potenza irradiata sia quella dichiarata nei suddetti atti. L'esito dell'accertamento rappresenta premessa alla redazione del piano di cui costituisce parte integrante.

 

Art. 41
Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma. Impianti per telecomunicazioni

1. I comuni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 39, comunicano alla Regione l'avvenuta riduzione a conformità o la necessità di adozione di un piano di risanamento, allegando la documentazione pervenuta dai gestori.

2. La Regione comunica al CORECOM i siti per i quali si renda necessaria la predisposizione del piano di risanamento, unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti.

 

Art. 42
Procedure per la presentazione dei piani di risanamento da parte dei gestori

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, la Regione, ricevuta dal comune la comunicazione di cui all'articolo 41, comma 1, chiede ai gestori di presentare, entro un termine di tempo congruo e comunque entro e non oltre sei mesi, una proposta di piano di risanamento nonché di trasmetterne copia ai comuni territorialmente competenti, al fine di adeguare gli impianti radioelettrici ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità così come stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

2. Nel caso di piani di risanamento che interessino ambienti scolastici, sanitari o socio assistenziali per l'infanzia, la Regione può individuare specifiche priorità o tempistiche abbreviate per la redazione e la realizzazione del piano, anche tramite prescrizioni.

3. I gestori degli impianti ubicati nel sito oggetto di risanamento presentano alla Regione un unico piano organico di risanamento per la riorganizzazione dell'intero sito, avente come oggetto della totalità degli impianti presenti, tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli gestori. Il piano contiene altresì la specificazione dei tempi, delle modalità di realizzazione degli interventi, e della localizzazione delle strutture nei siti.

4. La Regione, sentiti i comuni interessati e acquisiti i preventivi pareri vincolanti degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio e dell'ARPAS, adotta il piano, anche con integrazioni o modificazioni.

5. Fino all'adozione del piano di risanamento il gestore comunque ottempera alla richiesta di riduzione a conformità.

6. Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 36 del 2001.

 

Art. 43
Intervento sostitutivo

1. Trascorso il termine stabilito per la presentazione del piano, in caso di inerzia dei gestori, la Regione adotta un piano di risanamento su proposta dell'ARPAS, avvalendosi del parere dei comuni, sentiti gli enti interessati e acquisito il preventivo parere vincolante da parte degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio.

2. Qualora il sito oggetto di risanamento comprenda sia impianti per radiodiffusione sia impianti per telefonia mobile, la Regione può adottare un unico piano organico di risanamento per la riorganizzazione dell'intero sito, avente come oggetto la totalità degli impianti presenti, tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli gestori.

3. Gli oneri derivanti dalla redazione dei piani unitamente alle relative azioni di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.

4. In caso di inerzia o inottemperanza dei gestori alle previsioni e prescrizioni del piano di risanamento adottato, la Regione richiede al Ministero delle comunicazioni la disattivazione dei relativi impianti e ne dà comunicazione ai comuni interessati.

 

Art. 44
Trasferimento in siti conformi

1. Il trasferimento degli impianti in siti conformi avviene, con onere a carico del titolare, preferibilmente in siti ove non siano prevedibili vincoli eccessivi alla potenza al fine del rispetto dei limiti vigenti.

2. Il risanamento di stazioni di telefonia cellulare collocate su siti di diffusione radiotelevisiva avviene mediante l'algoritmo di riduzione a conformità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

3. Nel caso di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, il trasferimento, disposto dal Ministero delle comunicazioni, è previsto nei siti individuati nei rispettivi piani nazionali vigenti di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi).

4. Nel caso di risanamento di siti che siano già previsti dal piano di assegnazione per la radiodiffusione televisiva, nei quali coesistano impianti di radiodiffusione sia sonora sia televisiva, si può ipotizzare il trasferimento dei soli impianti di radiodiffusione sonora, se questo consente di conservare il sito nel piano di assegnazione vigente, con il numero e le caratteristiche degli impianti previsti.

 

Capo V
Qualificazione e formazione professionale nel settore della comunicazione

Art. 45
Interventi a sostegno della formazione
professionale

1. La Regione può prevedere, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, collaborazione con le università e con gli enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della comunicazione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali più richieste, sulla base dei dati rilevati dal CORECOM.

 

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 46
Norme programmatiche e finanziarie

1. Per le finalità del presente capo la Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, approvano entro il 30 settembre di ogni anno le linee programmatiche di comunicazione integrata, recanti l'indicazione degli obiettivi, degli strumenti, della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gli aspetti di sua competenza, il CORECOM.

2. Agli oneri derivanti dalla programmazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio.