CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 372
presentata dai Consiglieri regionali
MULA - DEDONI - PITTALIS - COCCO Daniele Secondo - DESSÌ - COSSA - DIANA Giampaolo - SOLINAS Antonio - CUCCUREDDU - VARGIU - FOIS - MULAS - MELONI Francesco - SANNA Paolo Terzo - PETRINI - SALIS - MARIANI - CUCCA - CAPELLI - URAS - SECHI - CUGUSI - PERU - AMADU - PIRAS - TOCCO - FLORIS Rosanna - LUNESU - MURGIONI - GRECO - RANDAZZO - CUCCU - MANCA - LAI - SANJUST - SANNA Matteo - SABATINI - STERI - BARRACCIU - DIANA Mario - SANNA Giacomo - ARTIZZUil 22 marzo 2012
Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge, composta da quattro articoli, è diretta a introdurre talune modifiche ed integrazioni alla vigente normativa regionale in materia di usi civici al fine di renderla maggiormente adeguata alla risoluzione delle problematiche che stanno emergendo a seguito dell'espletamento delle procedure di accertamento delle terre soggetto ad uso civico da parte della Regione; tali accertamenti, infatti, vanno ad includere anche aree che hanno perso da tempo ed irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari o che, pur avendo mantenendo l'originaria vocazione agraria sono, di fatto, da tempo occupate.
L'articolo 1 modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994, adeguandone la disciplina all'attuale ripartizione di competenze tra parte politica e struttura amministrativa e introducendo, all'articolo 5 bis, come impedimento ulteriore all'emissione del provvedimento di accertamento, il fatto che l'area interessata sia stata già utilizzata per la realizzazione di piani regolatori particolareggiati e di piani di lottizzazione, purché approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, e la cui realizzazione abbia già comportato un'irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi.
L'articolo 2 introduce e disciplina gli istituti della legittimazione e dell'affrancazione, in conformità a quanto previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, attraverso i quali è possibile pervenire alla regolarizzazione dei casi di occupazione di terre civiche protrattisi nel tempo, a condizione che il soggetto occupante abbia apportato rilevanti miglioramenti di tipo agricolo, forestale o ambientale delle aree interessate e l'occupazione duri da almeno dieci anni.
L'articolo 3 introduce le seguenti modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994:
- modifica il comma 1 chiarendo che possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni a uso civico che abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale loro propria e che siano stati utilizzati in conformità alla programmazione urbanistica comunale, nonché inserendo tra le aree sclassificabili anche quelle che siano state utilizzate per la realizzazione di piani regolatori particolareggiati o di piani di lottizzazione, purché approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985;
- aggiunge il comma 1 bis riprendendo quanto attualmente previsto dalla lettera c) del comma 1 per quanto riguarda la sclassificazione dei terreni soggetti ad uso civico che siano stati concessi in uso, locazione, enfiteusi da parte dei comuni, prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985.L'articolo 4 abroga le disposizioni che limitano nel tempo l'applicazione dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994, posto che, essendo ancora in corso l'attività di classificazione da parte della Regione, è prevedibile che emergano, nel corso del tempo, ulteriori situazioni che potrebbero rendere opportuno il suo utilizzo.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 19941. All'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito:
"1. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti i comuni interessati, con propria determinazione provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei comuni per i quali non esistano i provvedimenti formali di accertamento.";
b) al comma 2 le parole "i decreti" sono sostituite dalle seguenti: "le determinazioni";
c) il comma 3 è così sostituito:
"3. Contro le determinazioni di accertamento è ammesso ricorso gerarchico.";
d) il comma 4 è abrogato;
e) il comma 5 bis è così sostituito:
"5 bis. Non sono passibili di provvedimento di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di piani per l'edilizia economica e popolare, di piani per gli insediamenti produttivi, o, purché approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, di piani regolatori particolareggiati o di piani di lottizzazione la cui realizzazione abbia comportato l'irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi.".
Art. 2
Inserimento dell'articolo 14 bis (Legittimazione e affrancazione)1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 12 dei 1994 è inserito il seguente:
"Art. 14 bis (Legittimazione ed affrancazione)
1. Qualora su terre di uso civico siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, possono essere legittimate, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l'occupatore vi abbia apportato rilevanti miglioramenti di tipo agricolo o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
b) che l'occupazione duri da almeno dieci anni;
c) che dall'occupazione l'occupatore tragga una parte fondamentale del proprio reddito.
2. La legittimazione è dichiarata con determinazione del competente dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'occupatore è tenuto al pagamento di un canone di natura enfiteutica a favore del comune sul cui territorio ricade l'area occupata.
4. L'affrancazione dal canone di legittimazione può essere concessa dal comune interessato, su istanza del legittimato, dietro pagamento di una somma determinata secondo gli indici e i criteri individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli indici e i criteri per la quantificazione del canone di natura enfiteutica di cui al comma 3 e della somma dovuta per l'affrancazione di cui al comma 4.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 19941. All'articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è così sostituita:
"b) sussista una delle seguenti condizioni:
1) siano stati alienati, da parte dei comuni, prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, mediante atti posti in essere in difformità dalle prescrizioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751);
2) siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di piani per l'edilizia economica e popolare, di piani per gli insediamenti produttivi o, purché approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, di piani regolatori particolareggiati o di piani di lottizzazione;";
b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:
"c) non siano stati utilizzati in difformità dalla programmazione urbanistica comunale;";
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Possono essere altresì oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti ad uso civico che siano stati concessi in uso, locazione, enfiteusi da parte dei comuni, prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, mediante atti posti in essere in difformità dalle prescrizioni di cui alla legge n. 1766 del 1927.";
d) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "o nel comma 1 bis".
Art. 4
Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n.12);
b) il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003);
c) il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).