CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 371
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Paolo Terzo - CAPPAI - SOLINAS Antonio - PIRAS - MULA - COCCO Daniele Secondo - ARTIZZU - CUCCA - GRECO - LOTTO - PITEA - PLANETTA - STOCHINOil 21 marzo 2012
Disposizioni per l'individuazione dei territori agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'articolo 3, lettera d), dello Statuto speciale stabilisce che la Regione ha competenza legislativa primaria in materia di agricoltura e foreste; l'estensione di tale competenza è stata successivamente meglio precisata e definita dalle norme di attuazione e, in particolare, dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1979, n. 348, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70.
Lo Statuto dispone, inoltre, all'articolo 57, che "nelle materie attribuite alla competenze della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato".
La legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), prevede la realizzazione di interventi e forme di incentivazione diretti alla valorizzazione produttiva dei terreni agricoli montani e collinari.
L'articolo 15 di detta legge attribuisce al Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) il compito di individuare le aree montane e collinari sull'intero territorio nazionale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 340 del 14 dicembre 1984, ha sancito l'illegittimità costituzionale della legge n. 984 del 1977 per la parte in cui le disposizioni in essa contenuta si riferiscono al Friuli Venezia Giulia e alle Province di Trento e Bolzano, in quanto lesiva della sfera di competenza primaria in materia di agricoltura ad esse costituzionalmente garantita dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria in materia di agricoltura, hanno provveduto, rispettivamente con la legge regionale 19 maggio 1994, n. 7, e con la legge provinciale 5 luglio 1994, n. 5, ad esercitare la competenza di cui all'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, individuando con proprio provvedimento normativo i comuni i cui territori agricoli ricadono in aree montane o di collina.
Da un esame comparativo delle disposizioni contenute negli statuti speciali del Friuli Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento e della Sardegna, nonché delle rispettive norme di attuazione, si rileva che la rispettiva competenza legislativa in materia di agricoltura è sostanzialmente assimilabile e che, in particolare, per quanto riguarda la Sardegna, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2004 stabilisce che "in attuazione dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i consorzi - foreste, pesca agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici".
Alla luce di quanto sopra evidenziato è da ritenersi che anche la Sardegna, così come il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento, possa procedere, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di agricoltura, a disciplinare la procedura finalizzata ad individuare i territori agricoli ricadenti in aree montane o di collina all'interno del proprio territorio.
La definizione di tali aree, oltre a assumere rilievo ai fini complessivi della legge n. 984 del 1977, presenta, inoltre, particolare rilevanza alla luce di quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; infatti, in base alla normativa sopra richiamata, i terreni agricoli ricadenti nelle aree di montagna o di collina individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, sono esenti dall'imposta municipale propria.
Attualmente sono esentati dall'imposta municipale propria i terreni agricoli situati nei territori dei comuni indicati nell'elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle finanze.
Rientrano all'interno di tale elenco la gran parte dei comuni sardi, con esclusione di 46 comuni; tale classificazione penalizza gravemente i territori esclusi e, considerata la particolare conformazione geografica della Regione, appare non del tutto corretta.
Ritenuto necessario, pertanto, procedere ad una rivisitazione della classificazione in essere, con la presente proposta di legge si attribuisce alla Giunta regionale la potestà di individuare i territori agricoli ricadenti in aree montane, di collina o, più in generale, svantaggiate, all'interno della Sardegna.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Territori agricoli ricadenti in aree montane, di collina o svantaggiate1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, individua con propria deliberazione i territori agricoli ricadenti in aree montane, di collina o svantaggiate.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).